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Contenuti:
Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 (BUR n. 3/1991)
Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 (BUR n. 3/1991) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO
1990/1994.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Criteri generali.
Titolo II
Programmazione e deleghe
Art. 3 - Programma regionale di
sviluppo agricolo e forestale.
1. E' approvato il Programma regionale di
sviluppo agricolo e forestale (PSAF) nel testo allegato alla presente
legge, con efficacia vincolante per l'attività della Regione e degli
enti strumentali e quale strumento di indirizzo e coordinamento per gli
enti locali.
2. Il PSAF rappresenta, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo
(PRS) e del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), il
provvedimento quadro della programmazione regionale nei settori agricolo e
forestale e costituisce il raccordo propositivo e ricettivo delle
determinazioni del Piano agricolo nazionale, del Piano forestale nazionale
e della Politica agricola comunitaria.
3. In ordine alle esigenze della programmazione, la Giunta regionale entro
un anno dall'approvazione del PSAF predispone, al fine dell'approvazione da
parte del Consiglio, prioritariamente i seguenti piani specifici:
a) agricolo-ambientale e per la difesa fito-patologica;
b) agricolo-alimentare: per la ristrutturazione del settore vitivinicolo;
per il rilancio del settore zootecnico-lattiero-caseario; per il settore
orto-frutticolo e per la riconversione delle produzioni alle esigenze del
mercato; per il settore vivaistico e floricolo, nonchè per la
ristrutturazione del comparto della lavorazione dei prodotti agricoli e
zootecnici;
c) per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
d) per lo sviluppo socio-economico e ambientale della montagna;
e) per lo sviluppo dell'apicoltura;
f) piano per la ricostituzione delle alberature in zona rurale.
4. La Giunta regionale approva i documenti di attuazione, ivi compresi i
piani esecutivi, in applicazione degli indirizzi e obiettivi del PSAF e dei
relativi aggiornamenti approvati dal Consiglio e dei piani specifici
vigenti. (3)
Art. 4 - Deleghe di funzioni
amministrative.
1. Sono delegate alle province e alle
comunità montane per le aree di competenza le funzioni amministrative
riguardanti:
a) gli interventi nel settore delle infrastrutture rurali concernenti opere
di approvvigionamento di acqua potabile, distribuzione di energia
elettrica, costruzione e riattamento di strade vicinali di cui all' art. 28 della legge regionale 31 ottobre
1980, n. 88 ;
b) gli interventi sulle unità produttive concernenti la costruzione,
l'ampliamento, il radicale riattamento e il restauro conservativo di
fabbricati destinati ad abitazione dei coltivatori di cui alla lettera d),
commi 3 e 4, dell' art. 32 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
2. La Giunta regionale approva le direttive per la gestione delle funzioni
delegate, provvede per la messa a disposizione del personale necessario e,
in base alle disponibilità finanziarie recate dal bilancio, assegna le
risorse alle province e alle comunità montane.
3. In caso di inadempienza la Giunta regionale adotta i conseguenti
provvedimenti surrogatori.
Titolo III
Strumenti per l'innovazione dell'agricoltura
Art. 5 - Polo tecnologico e
Agricenter.
Art. 6 - Istituto
lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene.
Art. 7 - Diffusione di
produzioni agricole innovative.
Titolo IV
Amministrazione regionale del settore primario
Art. 8 - Funzioni e
competenze.
Art. 9 - Anagrafe delle ditte
nel settore primario.
Art. 10 - Sistema informativo
agricolo regionale.
Art. 11 - Snellimento delle
procedure.
Art. 12 - Nucleo regionale di
vigilanza e controllo.
1. Gli Ispettori di vigilanza costituenti il
Nucleo regionale istituito con l' art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ,
sono posti alle dipendenze del Segretario regionale per le attività
produttive del settore primario e sono ufficiali di polizia giudiziaria ai
sensi dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale, nei limiti del
servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni espressamente
conferite dalla stessa legge.
Art. 13 - Diritto
all'informazione e pubblicità degli atti amministrativi.
Titolo V
Tutela dello spazio rurale
Art. 14 - Azioni e interventi
per la tutela dello spazio rurale.
1. Omissis ( 12)
2. La Giunta regionale approva, in accordo con gli strumenti territoriali
urbanistici vigenti e con i piani nazionali e regionali ambientali di
settore, il piano specifico integrato "Agricoltura e ambiente" che
individua: le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della
protezione dell'ambiente; le regole e i criteri da osservarsi da parte
degli agricoltori, in ordine all'intensità della produzione, alla
densità del bestiame, alle azioni per ridurre l'impiego dei
fertilizzanti e degli altri mezzi chimici, alle azioni per il trattamento e
l'utilizzazione agricola delle deiezioni animali da attuare anche mediante
la formazione di consorzi; le zone omogenee e gli ambiti particolarmente
sensibili dal punto di vista ambientale nei quali promuovere azioni
differenziate di salvaguardia e di tutela nonché interventi di difesa
attiva e di valorizzazione.
3. Il piano determina le modalità per il concorso regionale nel
finanziamento degli interventi che potranno riguardare: la realizzazione e
l'adeguamento delle strutture aziendali per la raccolta, il trattamento e
la distribuzione delle deiezioni zootecniche; la concessione di
un'indennità agli agricoltori che si impegnano, per almeno cinque
anni, ad instaurare o mantenere pratiche di produzione agricola compatibili
con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali; la
concessione di contributi per la riconversione dei prodotti eccedentari
nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale, nonché in altri
ambiti territoriali appositamente individuati dai piani stessi.
4. I miglioramenti fondiari che comportano utilizzazioni anche se
secondarie del materiale estratto a scopo industriale ed edilizio o per
opere stradali o idrauliche, acquistano il carattere di attività di
cava ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e
pertanto agli stessi sono applicate le procedure di cui all' art. 18 della legge
stessa, ultimo comma. L'autorizzazione è rilasciata previo parere, a
seconda del tipo di miglioria fondiaria da effettuare e per gli ambiti di
rispettiva competenza, del dirigente generale coordinatore dell'Ispettorato
regionale per l'agricoltura o dell'Ispettorato regionale delle foreste o
del Genio civile regionale.
Art. 15 - Attività dei
consorzi di bonifica.
Art. 16 - Difesa
fitopatologica.
1. La Giunta regionale, in attuazione del "Piano nazionale di lotta
fitopatologica integrata" adotta un piano specifico per la difesa
fitopatologica, per la diffusione dei metodi di lotta guidata e integrata
contro le malattie delle piante inteso a migliorare la qualità
igienico- sanitaria delle produzioni agro-alimentari e a ridurre le cause
di inquinamento ambientale.
2. La Giunta regionale attua il piano specifico con il concorso dei
consorzi di difesa delle coltivazioni, delle cooperative e loro consorzi,
delle associazioni e dei gruppi di assistenza interaziendale.
3. La Regione concorre alle spese sostenute dagli enti operanti nella
difesa fitopatologica mediante le disponibilità finanziarie recate dal
bilancio regionale a sostegno dei servizi reali all'impresa nonché con
i fondi appositamente recati dal Piano nazionale di lotta fitopatologica.
Art. 17 - Manutenzione
ambientale.
Titolo VI
Tutela dei consumatori e promozione dei prodotti
Art. 18 - Valorizzazione dei
prodotti agro-alimentari.
Art. 19 - Progetti
commerciali.
Titolo VII
Servizi reali all'impresa
Art. 20 - Finalità e
caratteristiche.
Art. 21 - Piano esecutivo dei
servizi di sviluppo.
Art. 22 - Ricerca di interesse
regionale e sperimentazione.
Art. 23 - Assistenza
interaziendale.
Art. 24 - Attività di
assistenza specialistica.
Art. 25 - Formazione
professionale.
Art. 26 - Incentivi per il
miglioramento dell'assetto gestionale degli organismi associativi.
Titolo VIII
Organizzazione dell'offerta e politica per l'agro-industria
Art. 27 - Misure per lo
sviluppo del sistema agro-alimentare.
Art. 28 - Criteri e
condizioni.
Art. 29 - Misure per il
miglioramento dell'efficienza delle cooperative agricole.
Titolo IX
Politica degli interventi finanziari
Art. 30 - Interventi
finanziari di carattere innovativo.
Art. 31 - Capitalizzazione
delle cooperative agricole e dei loro consorzi.
Art. 32 - Consorzi fidi tra
cooperative agricole.
Art. 33 - Criteri e
condizioni.
Titolo X
Interventi sulle strutture aziendali
Art. 34 - Misure per il
miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole.
Art. 35 - Criteri e
condizioni.
Art. 36 - Settori della pesca
e dell'acquacoltura.
Titolo XI
Disposizioni finali
Art. 37 - Adeguamento alla
normativa comunitaria.
1. La Giunta regionale, in conformità
a quanto previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea,
nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, fornisce concreta attuazione mediante gli opportuni piani esecutivi ed
i relativi bandi alla regolamentazione comunitaria direttamente
applicabile, relativa ai settori dell’agricoltura, delle foreste e
della pesca, anche in relazione alla determinazione dell’ammontare
dei contributi, dei limiti quantitativi e dei parametri stabiliti dalla
presente legge.
2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui
provvedimenti attuativi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal
ricevimento della proposta della Giunta regionale trascorsi i quali si
prescinde dal parere. ( 34)
Art. 38 - Modificazione di
norme.
Art. 39 - Copertura
finanziaria.
Art. 40 - Dichiarazione
d'urgenza.
* * * * *
Allegato alla legge
regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , relativa a:
DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PROGRAMMA REGIONALE DI
SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994
1. PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO
1990/1994
Omissis ( 38)
2. PROGRAMMA DI SVILUPPO AGRICOLO
Omissis ( 39)
3. PROGRAMMA DI SVILUPPO FORESTALE
Da tempo nel Veneto, e prima che in altre zone, si è compreso che la
stabilità bio-ecologica del bosco è il presupposto per
l'erogazione di una molteplicità di beni e di servizi e pertanto la
Regione, tramite la pianificazione forestale ha posto come finalità la
migliore funzionalità del bosco, promuovendo la valorizzazione delle
risorse di un dato territorio allo scopo di svolgere funzioni di produzione
legnosa pregiata, di erogazione energetica, di protezione del suolo, di
componente essenziale del paesaggio, sia in senso ambientale che estetico.
Anche la difesa del suolo è sempre stato un obiettivo prioritario
nella gestione delle aree montane, in quanto considerata condizione
inderogabile per lo svolgimento delle attività umane e interesse della
intera comunità regionale.
Nel quadro del territorio regionale, il bosco occupa il 19,5% della
superficie, ma se si punta l'attenzione sull'area montana e collinare, il
coefficiente sale a 45,5%. Pertanto le principali attenzioni finora
attribuite alla foresta sono state incentrate negli ambiti montani e le
funzioni conseguenti sono state commisurate soprattutto alle popolazioni
locali ed enti che le rappresentano.
L'azione regionale in materia, regolata dalla legge forestale regionale, ha
conseguito efficaci risultati che sono senz'altro riproponibili nel futuro.
Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 ,
infatti, la Regione Veneto promuove la difesa idrogeologica del territorio,
la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la valorizzazione del
patrimonio silvo-pastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio,
il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e degradati, al fine
di un armonico sviluppo socio-economico e delle condizioni di vita e
sicurezza della collettività.
3.1 Il rapporto uomo-ambiente.
La legge regionale n.
29/1983 , più nota come "Progetto montagna" completa la
legislazione di tipo speciale per la montagna. L'obiettivo principale del
progetto è quello di assicurare il mantenimento della presenza
dell'uomo nel territorio montano, considerandola premessa indispensabile
per la salvaguardia dell'ambiente circostante dagli incombenti pericoli di
degradazione e garanzia del perdurare dell'insieme di tradizioni e di
specificità culturali del patrimonio storico e paesaggistico di cui la
montagna veneta fa parte. Il presidio permanente delle popolazioni locali
è necessario per curare il territorio, rendendo un servizio generale
anche alle altre aree.
Il "progetto" pone il rapporto tra uomo e ambiente montano in prospettive
nuove, rendendo evidente che i ruoli fondamentali della montagna non
possono essere assicurati senza il presidio degli abitanti. Quando si parla
di equilibrio ecologico non ci si può dimenticare che solo in alcuni
casi questo può essere lasciato alla natura, mentre si tratta spesso
di mantenere una stabilità colturale derivata da un assetto conseguito
da secoli di cure capillari.
Il coltivatore di montagna effettuava assieme a opere di produzione,
interventi di "riproduzione" del territorio spesso impercettibilmente
collegati. L'impostazione tecnica basata sulla produttività ha
trascurato l'aspetto della "manutenzione" con il risultato di attingere a
delle risorse costruite nel tempo, ma che vanno esaurendosi.
La Regione è quindi impegnata ad estendere, e in tal senso la legge
assume la necessaria normativa, anche allo spazio rurale della montagna,
gli interventi di manutenzione e di difesa idrogeologica. Va sottolineato a
tale proposito che molti settori produttivi della montagna, quali il
turismo, attingono oggi le risorse di un paesaggio creato dal lavoro
agricolo e silvo pastorale.
L'esodo delle attività agricole, oltre ad una certa misura, è
perciò allarmante, perché se è chiaro che senza il turismo
molte zone montane venete non avrebbero più i mezzi necessari di
sviluppo, è anche vero che il turismo dipenderà, a tempi lunghi,
dal mantenimento del territorio il cui presidio più economico e
affidabile è dato dall'agricoltura; attività che peraltro, in
coerenza con le determinazioni del Progetto Montagna dovrà basarsi sul
modello dell'economia mista e su produzioni di elevata qualità.
L'abbandono da parte del coltivatore agricolo di montagna e collina ha
comportato il deterioramento delle puntiformi opere di sistemazione, di
regimazione, di terrazzamento, un tempo oggetto di continua manutenzione e
va creando condizioni di precaria stabilità.
La Giunta è quindi impegnata a predisporre il piano specifico per lo
sviluppo socioeconomico e ambientale della montagna.
3.2 La legge forestale e gli altri interventi regionali.
Da quanto detto risulta evidente l'interesse pubblico che il bosco assolve
indipendentemente dalla proprietà, quando è soggetto a una
corretta e duratura gestione e pertanto gli oneri di questo servizio
generale comportano forme di incentivazione e di remunerazione adeguati.
A tal fine, la legge forestale prevede interventi per migliorare il
patrimonio esistente, incrementarne la produttività e qualificare la
produzione con assortimenti più rispondenti alle esigenze di mercato.
Dal punto di vista formale, le norme e gli interventi della legge sono
raggruppati nei settori fondamentali dei vincoli, della difesa
idrogeologica e della tutela e incremento del patrimonio silvo-pastorale.
In materia di vincolo, il fine è di conservare gli equilibri che
presiedono alla sopravvivenza e produttività della foresta. La Giunta
regionale è impegnata ad estendere l'area del vincolo in zone fuori
dalla montagna, ma sensibili all'erosione o dal punto di vista ambientale,
quali sono quelle dei litorali.
Nel campo della difesa del suolo, si persegue il risanamento dei territori
montani e di quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, attuando il
riequilibrio geo-morfologico in aree soggette a condizioni di dissesto. Le
tecniche di bioingegneria si sono rilevate particolarmente idonee al
restauro delle aree degradate (cave, frane, ecc.) realizzando una migliore
"qualità dell'ambiente"; anche gli interventi per la difesa dalle
valanghe hanno trovato collocazione nelle azioni di difesa del territorio.
Al fine di assicurare la migliore efficacia agli interventi tecnici e
programmatori, è ribadito l'impegno della Regione ad effettuare studi,
ricerche e sperimentazioni, soprattutto su determinati bacini pilota,
significativi per il territorio regionale.
Si ribadisce la necessità di garantire il rapporto esistente tra la
superficie boscata e quella rimanente, evitando qualsiasi sottrazione,
anche mediante il ripristino degli spazi utilizzati per la costruzione di
infrastrutture e di costruzioni edilizie.
Viene riaffermata l'importanza dei boschi che svolgono prevalente funzione
di protezione di opere di interesse pubblico, di strade e abitati nei
confronti di caduta di massi, frane e valanghe.
Particolare attenzione deve essere riservata all'azione regionale per la
lotta agli incendi boschivi e per la protezione dei boschi dagli attacchi
parassitari.
La precarietà degli equilibri biologici si ripercuote non solo sulla
vulnerabilità delle foreste e sul dissesto del suolo ma anche sulla
produzione della materia prima legno.
La legge forestale regionale assicura finanziamenti e strumenti operativi
per l'esecuzione di cure colturali, diradamenti, sfolli, risarcimenti ecc.
nelle fustaie, per migliorare qualitativamente i soprassuoli.
In tale prospettiva sono in vigore dettagliate direttive e norme di
pianificazione forestale alle quali si uniformano gli attuali 114 piani di
riassetto di proprietà pubbliche, riguardanti 217.939 ettari, di cui
117.805 a bosco e 100.134 a prati, pascoli e improduttivi.
Al fine di assicurare l'adozione dei piani di assestamento è opportuno
contenere i costi dei rilievi di campagna adottando, previa
sperimentazione, metodi di rilevazione più spediti ma affidabili.
Considerate le nuove valenze paesistiche conferite alle foreste e a molte
aree della montagna veneta da strumenti di pianificazione regionale quali
il PTRC e i piani di area, è indispensabile che i piani di riassetto
forestale, recepiscano le determinazioni del livello programmatorio
superiore in ordine ai temi ambientali e urbanistici specifici.
E' stata di recente messa a punto anche la normativa pianificatoria
relativa ai boschi cedui, prevedendo la conversione all'alto fusto dei
cedui che ne hanno le caratteristiche, a partire da quelli di faggio in
proprietà pubblica.
Rimane il grosso problema della proprietà privata, ampiamente
spezzettata e di dimensioni non idonee ad una razionale conduzione. A tal
fine la legge prevede la costituzione di consorzi fra proprietari per
raggiungere dimensioni aziendali adeguate, tali da rendere tecnicamente
realizzabile ed economica la gestione, anche mediante la redazione di piani
colturali di durata poliennale.
3.3 Ulteriori indirizzi e interventi nel settore.
Per i boschi cedui di proprietà privata, non più sottoposti a
regolare utilizzazione per un certo periodo di tempo (40 anni il faggio, 35
anni le querce ed i carpini, 25 il castagno) saranno consentiti solo tagli
di avviamento all'alto fusto, qualora si riscontrino idonee condizioni
stazionali.
è inoltre vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui sia
stato eseguito almeno un taglio d'avviamento ad alto fusto che abbia
conseguito risultati soddisfacenti.
Inoltre, nelle fustaie con resti di ceduo, il taglio delle latifoglie
è sempre subordinato all'avviamento ad alto fusto dei soggetti
migliori, nel maggior numero possibile.
Volgendo l'attenzione ai pascoli montani, essi sono utilizzati in
conformità a un disciplinare tecnico-economico che evita pratiche
irrazionali e indirizza verso una migliore gestione. Contributi sono
previsti per migliorare il cotico erboso, le produzioni foraggere e le
opere infrastrutturali al servizio di malghe e alpeggi. Il miglioramento
dei pascoli va indirizzato soprattutto in senso qualitativo, puntando anche
al recupero di vaste superfici di praterie sottoutilizzate, piuttosto che
aumentare localmente la produttività in senso quantitativo, con
conseguenze non sempre positive sotto il profilo idrogeologico e
ambientale.
3.4 La viabilità forestale.
Per poter effettuare le necessarie operazioni di coltivazione del
"territorio", è necessario consentire alla manodopera di arrivare sul
posto di lavoro e impiegare moderne attrezzature. è quindi da
prevedere il potenziamento della rete viaria specificamente destinata alle
utilizzazioni. La densità attuale delle strade e piste forestali
dovrà perciò essere aumentata pur nel rispetto degli aspetti
ambientali, in coerenza con quanto previsto dal piano forestale nazionale.
Un'idonea viabilità rende possibile poi intervenire contro gli
incendi, in maniera tempestiva ed efficace, e contro la diffusione di
attacchi parassitari.
La costruzione di strade comporta talora danni derivanti da erosione,
smottamenti e incanalamento di acque superficiali, per cui tali pericoli
sono da prevenire con prudenza e con adeguate contromisure, considerando
anche gli effetti nel lungo periodo; è necessario quindi bilanciare
gli aspetti tecnici ed economici con quelli morfologici, idrogeologici e
paesaggistici.
Dall'aumento della densità viaria potrà discendere la
razionalizzazione delle utilizzazioni legnose e la maggior diffusione della
meccanizzazione in foresta (gru a cavo, trattori, rimorchi, argani,
verricelli, scortecciatrici, teleferiche bifuni, ecc.).
3.5 Utilizzazione dei prodotti del bosco.
La legge forestale regionale ha già determinato la concessione di
mutui a tasso agevolato, mediante il "Fondo forestale regionale", per una
migliore ed economica utilizzazione commerciale e industriale dei prodotti
del bosco e per lo sviluppo delle industrie del legno.
Sulla scorta delle risultanze delle ricerche e delle indagini, si assumono
i seguenti orientamenti di intervento nel settore legno:
− incentivare consorzi locali di boscaioli, in modo che gli Enti
proprietari possano vendere il loro legname all'imposto, anziché in
piedi, destinando parte dei maggiori utili così ricavabili per
l'esecuzione di opere di miglioramento e valorizzazione dei boschi stessi;
− favorire un flusso aggiornato di dati e informazioni sull'andamento
dei mercati, sulle aste e sulla disponibilità di legname;
− fornire assistenza tecnica ed economica alle imprese boschive e
alle segherie operanti nel Veneto, suggerendo l'adozione delle tecnologie e
metodologie più adatte alle caratteristiche aziendali;
− favorire un maggior coordinamento tra produttori di legname e
imprese di trasformazione.
A seguito della perdita delle tradizionali conoscenze operative dei
boscaioli, un tempo tramandate per esperienza e per imitazione, è
necessaria un'adeguata istruzione professionale per gli operatori del
bosco.
3.6 Alcuni fenomeni di particolare criticità.
La massiccia comparsa di gravi patologie in centro Europa, attribuite
soprattutto agli effetti dell'inquinamento atmosferico, non hanno fatto
sentire ancora il loro peso nella Regione, se non in una percentuale
limitata; ma l'esperienza fatta altrove di rapidissima diffusione, induce a
mantenere sotto controllo costante i popolamenti forestali, mediante
rilievi campionari, fotogrammetria e telerilevamento da satellite.
Maggiori effetti di danneggiamento hanno attualmente gli eventi meteorici,
i fattori meccanici, il fuoco, gli insetti.
La difesa fitosanitaria va considerata non soltanto nella fase di
infestazione in atto, ma soprattutto in quella di prevenzione adottando nei
rimboschimenti artificiali specie idonee alle caratteristiche stazionali.
L'aliquota di piante danneggiate da schianti meteorici è rilevante, ma
assorbita dal controllo delle utilizzazioni nell'ambito delle
proprietà assestate.
Talora si tratta di formazioni vulnerabili, derivate da impianti
artificiali e monospecifici di picea, al di fuori del proprio areale: il
trauma derivato da fattori atmosferici può essere alleviato procedendo
al restauro di specie più consone alle caratteristiche stazionali (in
questo caso, soprattutto faggio).
Nei boschi più stabili, invece, gli schianti riguardano spesso classi
cronologiche giovani, determinando conseguenze meno appariscenti a tempi
brevi (con il recupero del legname e la sostituzione di analoghe masse nel
piano dei tagli dei boschi in fase di assestamento), ma non trascurabili in
tempi lunghi, quando il bosco si troverà con dei "salti"
generazionali. Per questi motivi la Regione intende promuovere quanto
necessario per garantire Enti pubblici e privati da danni ai boschi di
diversa natura, non già secondo un concetto di "compensazione" ma di
"assicurazione" che invogli a seguire la coltura dei boschi ed eviti
scoraggiamenti per il sovrapporsi di cicli economici lunghi con rischi
connessi a troppe variabili non controllabili (clima, insetti, virus,
ecc.).
3.7 La funzione multipla della foresta.
è ancora da tenere presente la funzione multipla della foresta al di
là del regime di proprietà. In questo quadro l'accesso al
pubblico, mentre riveste certamente funzioni sociali, deve essere
commisurato alla capacità di "carico" dell'ecosistema forestale, in
modo che vengano salvaguardati i processi fisici e biologici che presiedono
alla continuità del binomio suolo-soprassuolo.
Un corretto comportamento del pubblico in foresta aiuta molto a risolvere
questo problema: informazione ed educazione ecologica diventano perciò
elementi indispensabili di una politica forestale.
Si ritiene che l'Azienda regionale per le Foreste possa estendere le
attività di educazione ecologica opportunamente avviate in tale
settore. Nel contempo, tutte le componenti della foresta, comprese le
popolazioni animali in essa dimoranti, vanno valorizzate in uno scenario
ecosistemico.
3.8 Direttive per la ricerca.
La politica programmatoria in tema di foreste si è avvalsa di una
serie di indagini che, eseguite in attuazione di specifiche norme, hanno
permesso una dettagliata conoscenza del territorio.
Gli elementi raccolti sono aggiornati mediante la struttura informativa del
Dipartimento per le foreste, con un Centro per l'elaborazione dei dati, per
le attività di remote-sensing e per la cartografia automatica.
Il Centro per la elaborazione dati del Dipartimento per le Foreste è
impegnato a estendere la sua attività anche nel settore delle
produzioni agricole per l'installazione del catasto vitivinicolo e delle
procedure per la valutazione delle produzioni.
I più importanti filoni di ricerca da sviluppare in futuro riguardano:
− sviluppo e adeguamento alle nuove tecnologie del Sistema
informativo forestale, con particolare riguardo ai sistemi avanzati di
approntamento di cartografie tematiche, della relativa definizione degli
standard tipologicovegetazionali e all'aggiornamento degli inventari
forestali con tecniche di remote-sensing;
− produzione di analisi, studi, ricerche e metodiche di definizione,
pianificazione e restauro biologico delle risorse ambientali e
paesaggistiche silvo-pastorali di particolare pregio e importanza
territoriale;
− completamento e omogeneizzazione delle procedure di gestione
computerizzata dei piani di riassetto forestale, anche a livello di
cartografia con collegamento alla Carta tecnica regionale. Sviluppo di
nuovi metodi di rilevamento basati sull'uso di strumenti e di tecniche di
campionamento statistico rapidi e affidabili;
− sperimentazione di tecniche selvicolturali innovative nel settore
del miglioramento dei boschi esistenti e del restauro forestale, con
particolare attenzione all'introduzione di specie pregiate ed
ecologicamente stabili; si comprendono pure le conversioni di biomassa
povera ricavate dai cedui e dagli scarti delle produzioni agricole montane
per ottenere paste da carta;
− approfondimento dell'ecologia e biologia delle specie arboree e del
dinamismo evolutivo delle formazioni forestali in collegamento a una rete
regionale di controllo e monitoraggio dello stato fito-sanitario dei
principali patrimoni forestali ricadenti nel territorio regionale;
− costituzione di un osservatorio permanente per il mercato del
legno, per le imprese e per le industrie di lavorazione e trasformazione
dei prodotti;
− prosecuzione di ricerche e sperimentazione nel settore della difesa
idrogeologica, con particolare riguardo agli studi sulla stabilità dei
versanti e ai modelli di previsione delle piene nei bacini montani.
Al fine di realizzare il concetto base di ricerca come supporto alle
realtà operative e quindi per una indispensabile ricaduta sul
territorio, i risultati che emergono devono trovare in tempi brevi uno
sbocco verso più utenti (operatori del settore, amministratori e
pubblico), mediante divulgazione delle attività sopra indicate.
3.9 Linee di politica forestale.
La positiva esperienza delle azioni discendenti dalla legge forestale
regionale induce a continuare negli indirizzi da questa espressi sia nella
forma che nel contenuto.
Il settore "foreste", inteso nel senso più ampio di gestione di
boschi, praterie, acque e ambiente montano ha cicli lunghi, che devono
essere perseguiti e condotti in maniera metodica che non necessitano di
cambiamenti di metodi e di leggi.
Nuove prospettive alle foreste sono attribuite dalla presa di coscienza di
temi ambientali, che estendono l'opportunità di creazione e gestione
di spazi verdi dalla montagna al resto del territorio regionale.
Infatti dalla differenziazione climatica, pedologica e geomorfologica di
molti ambienti nel Veneto deriva la mancata articolazione di ambiti
naturali, che consentono lo sviluppo di tipologie forestali diverse, in
grado di riprodurre, dalle fasce costiere a quelle alpine una varietà
di situazioni, quale pochi altri territori nazionali e continentali sono in
grado di offrire in breve spazio.
Il Piano Forestale Nazionale indica negli interventi per lo sviluppo del
verde urbano, una nuova tematica di interessi del settore forestale che
richiede un approccio completamente diverso rispetto alle tradizionali
problematiche del settore, ma che ha sempre come finalità il
soddisfacimento di analoghe esigenze ambientali e ricreative.
Anche il PRS indica nella creazione di spazi verdi a brevi distanze dai
luoghi di abitazione e di lavoro, lo strumento per favorire il
miglioramento dell'estetica e dell'ambiente di vita urbana, nonchè le
possibilità di ricreazione.
La Regione è pertanto impegnata a favorire la ricostruzione di
formazioni arboree e di boschi nella fascia di pianura, metropolitana e
costiera che trova inoltre sostegno nelle recenti politiche varate dalla
CEE (Reg. 1760/87), volte a contenere le eccedenze di produzioni agricole
tramite la messa a riposo di superfici attualmente destinate alle
coltivazioni agrarie; ciò comporta anche un interesse diretto per gli
agricoltori, che in questa maniera potranno continuare una forma di
produzione globalmente utile in quanto attualmente deficitaria nella
bilancia commerciale nazionale.
La vocazione ambientale non preclude comunque quella forestale ma anzi,
all'infuori di biotopi particolari (paludi, zone umide, ecc.), essa viene a
coincidere con quella forestale nel senso più ampio del termine e
cioè soltanto con funzioni immediatamente economiche, ma
ecosistemiche, posto che la naturale tendenza dei fattori naturali porta
alla costituzione di foreste.
Va presa in considerazione perciò la possibilità di attuare, in
particolare in aree pubbliche, interventi non soltanto indirizzati a
produzioni legnose alternative delle aziende agricole, quali pioppeti e
altre specie a rapido accrescimento, ma a veri e propri boschi permanenti
nel tempo, edificati con specie proprie del luogo e in grado di erogare
servizi multipli. Di particolare interesse può essere la ricostruzione
di boschi planiziali, caratterizzati soprattutto da querce.
In questo ambito può essere ripreso in considerazione, il ruolo di
alberature stradali e campestri, di filari e siepi interpoderali e
ripariali, per le funzioni non solo paesaggistiche e di produzione di
legname di pregio ma soprattutto di rifugio per avifauna, fauna terrestre e
insetti utili all'agricoltura.
Una variante originale nell'ambito costiero e delle isole della Laguna di
Venezia è quella della creazione di pinete litoranee o di formazioni
sostitutive (a dominanza di farnia, ontano, ecc.), in grado di contrastare
l'erosione eolica e di fornire ambienti ricreativi per gli utenti della
balneazione.
Le pinete litoranee del Veneto, pur limitate in senso spaziale e sottoposte
a pressione antropica, da salvaguardare comunque anche tramite migliorate
tecniche di gestione, costituiscono dei suprassuoli arborei di importanza
naturalistica, estetica e per la difesa delle coste.
La novità di questi ultimi indirizzi è quindi quella di estendere
lo sviluppo del bosco, fuori dalla zona montana, pur mantenendo in questa e
prioritariamente le condizioni di manutenzione e sviluppo della foresta
attraverso le sperimentate tecniche assestamentali e selvicolturali.
D'altra parte non si ritiene più il caso di espandere in montagna su
larga scala il bosco, in quanto l'agricoltura è già in condizioni
di difficoltà, quando non addirittura di crisi o abbandono:
l'equilibrio del paesaggio richiede il mantenimento dell'agricoltore e un
giusto rapporto tra diversi usi del suolo. La foresta non deve perciò
sottrarre ulteriori spazi all'agricoltura nelle zone più agevoli,
mentre può essere ripristinata nelle aree di quota e in quelle in cui,
per la cessazione delle tradizionali attività, si sono insediate
spontaneamente fasi vegetazionali arbustive di scarso valore produttivo o
idrogeologico.
In questo contesto, proseguendo nella politica già intrapresa dalla
Regione tramite l'Azienda regionale per le Foreste, e ai fini del
rimboschimento ci si può giovare dell'espansione del demanio pubblico,
per acquisire terreni da proprietari privati scarsamente motivati a
curarli.
Un ruolo fondamentale per la buona riuscita degli impianti artificiali
è rivestito dai vivai, le cui tecniche di produzione sono il
presupposto della buona riuscita del restauro forestale. è opportuno
inoltre sperimentare metodi più efficaci per ridurre i costi del
rimboschimento, attualmente assai elevati.
Nella fascia collinare e pedemontana invece è opportuno accelerare
l'evoluzione di molte aree marginali e fuori della portata della
agricoltura intensiva, mediante l'arricchimento dei soprassuoli arborei ai
fini anche produttivi.
In queste zone, ampi terreni un tempo destinati alla produzione foraggera
si sono resi disponibili per colture boscate. Laddove il terreno ha
limitato spessore e la pendenza è elevata possono prevalere le
tradizionali metodologie di impianto forestale. Dove invece le condizioni
climatiche e pedologiche sono migliori, si può praticare arboricoltura
da legno (frassino, acero, tiglio, ecc.) oppure coltivare certe specie da
frutto (castagno, noce, ciliegio, nocciolo) e piante tartufigene.
Per procedere a programmi in questo senso, bisogna attuare la selezione e
il miglioramento genetico delle specie, individuando fenotipi o
varietà più idonee sia alle caratteristiche stazionali che agli
interessi dei proprietari.
3.10 Programmazione forestale regionale.
Le direttive del Piano Forestale Nazionale trovano facile inserimento
nell'azione forestale perseguita dalla Regione del Veneto. Le azioni di
miglioramento della gestione forestale, sviluppo tecnologico, manutenzione
e sviluppo dei boschi poveri, pioppicoltura, specie pregiate, ricerca,
informazione, promozione e mercato, hanno già operatività e
tradizione nelle strutture regionali.
In particolare è possibile realizzare subito delle finalità
attivate dal Piano Forestale Nazionale quali:
− programmi
selvicolturali di miglioramento e manutenzione periodica che abbiano come
finalità il raggiungimento di una più elevata efficienza
ecologica e produttiva dei boschi cedui, delle fustaie degradate, dei
boschi danneggiati da fattori patogeni e da eventi climatici, dei nuovi
rimboschimenti;
− interventi di manutenzione di strade forestali che non comportino
alterazioni alle funzioni precipue e danni all'ambiente;
− interventi colturali negli impianti esistenti e in quelli nuovi di
arboricoltura produttiva costituiti da pioppeti, piante a rapida crescita,
cedui di castagno;
− rimboschimenti con reintroduzione di latifoglie nobili indigene,
quali noce, acero, frassino, quercie, ciliegio o l'introduzione di piante
tartufigene su terreni adatti, anche in sostituzione di specie forestali
estranee al paesaggio e all'ambiente;
− iniziative di gestione adottando strumenti di pianificazione
forestale, utilizzazione e conservazione dei boschi e dei territori
agro-silvo-pastorali delle proprietà pubbliche e private;
− investimenti in tecnologie forestali innovative per i proprietari e
le imprese boschive, nonchè formazione professionale di operai e
tecnici per l'uso di moderne tecniche di utilizzazione dei boschi.
E' da recepire in forma esplicita una novità del Piano Forestale
Nazionale: consiste nel promuovere la costituzione di consorzi forestali
tra proprietari pubblici e privati. In tale contesto, e per gli scopi
operativi di cui sopra, la legge regionale di cui è parte integrante
questo programma di sviluppo forestale, apporta modifiche agli artt. 1 e 3
della legge regionale
n. 34/1974 .
Sempre in tema forestale vengono previste inoltre disposizioni intese a
promuovere la creazione e sviluppo del verde urbano, concernente le
pertinenze delle aree metropolitane e del verde territoriale, riguardante
alberature, siepi, filari, arboricoltura e forestazione su aree marginali
delle aziende agricole che intendono portare a riposo parte della
proprietà.
Per il resto, la legge regionale n. 52/1978 già dispone
di tutti i meccanismi atti ad applicare il programma di sviluppo forestale.
Note
SOMMARIO
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