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Contenuti:
Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 (BUR n. 10/1991)
Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 (BUR n. 10/1991) [sommario] [RTF]
NORME PER
L'ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE. (1)
Titolo I
Norme generali
Art. 1 - Istituzione del Parco
naturale regionale del fiume Sile.
1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del
territorio del fiume Sile è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto
1984, n. 40 , il Parco naturale regionale del fiume Sile come
individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000. ( 2)
2. Il Parco comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti
Comuni: Piombino Dese, Vedelago, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso,
Treviso, Silea, Casier, Quarto d'Altino, Roncade, Casale sul Sile, situati
nelle Provincie di Treviso, Padova e Venezia.
Art. 2 - Finalità.
1. Le finalità del Parco naturale regionale del fiume Sile sono le
seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna,
dell'acqua;
b) la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua
funzione di risorsa idropotabile;
c) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione
dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato
nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente
alterate;
d) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche,
idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche;
e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
f) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni
tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi
naturali e storici costituenti il Parco, nonchè‚ delle
attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili
con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
g) lo sviluppo socio-economico degli aggregati abitativi e delle
attività esistenti entro il perimetro del Parco, compatibilmente con
le esigenze di tutela, con particolare riferimento alle attività
connesse all'agricoltura e piscicoltura, che concorrono a determinare il
paesaggio agricolo e fluviale, creando migliori condizioni abitative e di
vita per le collettività locali;
h) la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo
libero e di organizzazione dei flussi turistici.
Titolo II
Il piano ambientale e gli strumenti di attuazione (3)
Art. 3 - Contenuti del piano
ambientale.
1. Il piano ambientale di cui all' art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
è formato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e
valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e
sociale.
2. Il piano ambientale determina:
a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;
b) le suddivisioni del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui
agli articoli 9, 10 e 11; per zone omogenee possono essere redatti specifici
piani ambientali anche con articolazioni diverse;
c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e
miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad
effettuarli ove diversi dall'Ente Parco;
d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per
un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente
connesse alle finalità del Parco;
e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese
nel Parco, nonchè‚ la regolamentazione delle attività di
trasformazione consentite;
f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività
incompatibilà con le finalità del Parco;
g) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con
le finalità del Parco;
h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco
e le norme per la loro regolamentazione;
i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati
prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti
a trasformazioni orientate;
l) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e
sull'ambiente naturale in genere.
3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:
a) i perimetri dei centri storici, tenuto conto dei perimetri previsti
dalla legge regionale
31 maggio 1980, n. 80 , e delle zone archeologiche;
b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività
dell'Ente Parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del
Parco;
c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;
d) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e
il ristoro;
e) la rete viaria distinguendola in:
1) percorsi pedonali e ciclabili;
2) strade carrabili non asfaltate;
3) strade carrabili che consentono l'accesso ai soli residenti;
4) strade carrabili asfaltate;
5) percorsi dei mezzi pubblici;
f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in
pubbliche e di uso pubblico convenzionato;
g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico,
illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti di cui
è prevista la permanenza o l'espansione;
h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui
è vietato l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie
uguali o diverse è soggetta ad autorizzazione;
i) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale
storico-artistico e relative categorie di intervento, tenuto conto delle
deliberazioni già adottate dalle Amministrazioni comunali sulla base
delle leggi regionali 5
marzo 1985, n. 24 e 27 giugno 1985, n. 61;
l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e
alle caratteristiche dei terreni come previsto dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e
dalle "grafie e simbologie regionali unificate";
m) le zone nelle quali è consentita la navigazione a motore, fissando
i limiti in relazione alla potenza dei motori;
n) le modalità per l'esercizio dell'attività di piscicoltura
anche mediante apposito regolamento.
4. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il piano ambientale
enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con
riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco.
5. In particolare il piano ambientale individua le aree esterne al
perimetro del Parco e situate a nord della delimitazione inferiore della
fascia delle risorgive da considerare zone di rispetto ai sensi del dpr 24
maggio 1988, n. 236 e in conformità con l'art. 20 delle Norme di
attuazione del Piano regionale di risanamento delle acque approvato con
provvedimento del Consiglio regionale in data 1 settembre 1989, n. 962.
Art. 4 - Elaborati del piano
ambientale.
1. Il piano ambientale è costituito da:
a) analisi volte ad individuare e descrivere le precipue caratteristiche
idrogeomorfologiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile
degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla
flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a
quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;
b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri
adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione,
delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del
contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a
1:10.000, atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio
del Parco in aree distinte, nonchè‚ l'assetto urbanistico,
naturalistico e funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle
limitazioni nonchè‚ la regolamentazione delle attività
consentite e di quelle incompatibili;
e) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi
ritenuti prioritari.
Art. 5 - Procedimento di
formazione del piano ambientale.
1. Il piano ambientale è adottato dall'Ente Parco di cui all' art. 15 ed è redatto
avvalendosi degli studi e documenti già predisposti dagli Enti
territoriali interessati.
2. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria delle
Provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei comuni di cui al comma 2
dell' art. 1, per la durata
di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione
e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni.
3. I termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data di
pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo degli
Enti di cui al comma 2.
4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni il Presidente
dell'Ente Parco, entro 60 giorni, trasmette alla Regione il piano
ambientale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle
eventuali controdeduzioni.
5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica regionale,
integrata ai sensi dell' art. 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 ,
è approvato dal Consiglio regionale che può introdurvi le
modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali
nonchè‚ di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera
di approvazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione
Veneto e il relativo piano è depositato presso la segreteria delle
Provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei comuni interessati a
disposizione del pubblico. ( 4)
6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione
della delibera di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Veneto.
Art. 6 - Efficacia del piano
ambientale.
1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell' art. 124 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , e l'efficacia di piano di area regionale; la sua
approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli,
l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi,
in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.
2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce
le prescrizioni e i vincoli del Piano territoriale regionale di
coordinamento (P.T.R.C.).
3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti speciali
anche in tempi successivi.
Art. 7 - Varianti al piano
ambientale.
1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del
piano e hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una
verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del
Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e
contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'art. 4.
3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle
caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i
contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono adottate dall'Ente Parco e
sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica
regionale competente.
Art. 8 - Classificazione delle
aree protette.
1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt.
9, 10 e 11 il territorio del parco è suddiviso nelle seguenti zone:
a) zona di riserva naturale generale;
b) zona agricola;
c) zona di urbanizzazione controllata.
2. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi dei citati artt.
9, 10, 11 e tenendo conto dei perimetri rappresentati nella planimetria
allegata, procede alla classificazione definitiva del territorio del Parco.
Art. 9 - Zone di riserva
naturale generale.
1. Le riserve naturali sono zone del
territorio del Parco che rappresentano particolare interesse naturalistico
e paesaggistico connesso con l'ambiente fluviale.
2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo,
della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
3. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale determina gli
interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la
ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente.
4. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i
criteri di bio-ingegneria-idraulico-forestale o comunque adottando
soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi
ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti.
5. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale individua:
a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di
proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico
dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della natura;
b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di
orientare scientificamente l'evoluzione della natura;
c) zone di riserva naturale di ripristino forestale destinate alla
forestazione naturalistica.
6. Nelle zone di riserva naturale integrale sono incluse le parti del
territorio di particolare interesse naturalistico e scientifico per la
presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e
idrogeologiche. Nelle zone di riserva integrale non sono ammesse
utilizzazioni che non siano rivolte allo scopo della conservazione
dell'ambiente naturale della zona stessa. Il pubblico è ammesso
unicamente lungo gli itinerari all'uopo indicati e sistemati, con uso
regolamentato.
7. Lo studio di queste zone dovrà fornire anche particolari
indicazioni per le aree nelle immediate vicinanze, al fine di non
compromettere la stabilità dei sistemi ambientali ivi protetti.
8. Le zone di riserva naturale orientata comprendono aree con vegetazione
naturale da conservare o in stato di degrado ma con possibilità di
evoluzione verso un equilibrio ottimale fra vegetazione e condizioni
ambientali.
9. L'accesso al pubblico è consentito anche con l'uso di biciclette
lungo le strade, i sentieri battuti e le aree pubbliche appositamente
riservate.
L'accesso motorizzato è vietato, salvo per le necessità dei
residenti della zona, per la coltivazione agricola e forestale dei terreni,
per la conduzione degli impianti pubblici e delle attività produttive
già esistenti nell'area.
Particolare cura dovrà essere posta nello stabilire le norme cui
dovranno sottostare le attività produttive presenti sia all'interno
che nelle immediate vicinanze dell'area.
10. Le zone di riserva naturale di ripristino forestale sono destinate alla
forestazione naturalistica, attraverso l'utilizzo di opportune tecniche di
impianto e di coltura, mediante operazioni di rimboschimento del paesaggio
fluviale.
11. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un
periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge nelle zone di riserva naturale non sono consentiti:
a) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle al servizio
dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale;
b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali ad eccezione di quelli
necessari per evitare il deterioramento del popolamento, previa
autorizzazione delle autorità competenti;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un
anno;
f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e
delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti
salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale
nonchè per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con
l'Ente Parco;
h) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei
mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i
servizi di protezione civile;
i) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o
sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate
presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili
esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze
fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi; sono
altresì consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo
sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante;
l) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal
caso dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali
naturali;
n) la costruzione di nuovi edifici. ( 5)
12. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non
eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si
applicano le seguenti prescrizioni:
a) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g) del comma 11 sono
consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni
idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica,
nonchè‚ quelli relativi alle attività agricole e pastorali
in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;
b) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di
contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali
naturali;
c) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonchè‚ il
cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, con
esclusione dell'ampliamento di volume;
d) è consentito l'ampliamento degli annessi rustici per una superficie
massima di 100 mq.;
e) è possibile realizzare opere relative alla distribuzione
dell'energia elettrica, alla rete telefonica, agli acquedotti, agli
impianti tecnologici a servizio degli edifici esistenti all'interno
dell'area ed eventuali opere per la protezione civile;
f) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere
attività di educazione naturalistica, di protezione civile,
antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo
svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia.
( 6)
Art. 10 - Zone agricole.
1. Le zone agricole sono caratterizzate
dall'esercizio di attività agricole, di pascolo e zootecnia, ove sono
agevolate le colture che combinino l'incremento della redditività con
le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole aree.
2. Il piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al fine di
promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi
capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità
caratteristiche dell'ambiente, nonchè la disciplina e le condizioni
cui è sottoposta l'attività di produzione agricola.
3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le
costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse
ammesse. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentatamente
insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, il piano ambientale
determina i siti, la quantità e le tipologie delle nuove costruzioni
consentite.
4. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non
eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle
zone di cui al presente articolo non sono consentiti:
a) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, ad eccezione di quelli
necessari per evitare il deterioramento del popolamento previa
autorizzazione delle autorità competenti;
b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
c) l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o
dismesse;
d) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
e) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e
delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti
salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale
nonchè per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con
l'Ente Parco;
f) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei
mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i
servizi di protezione civile;
g) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
h) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o
sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate
presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili
esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze
fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi; sono consentiti,
previo parere delle autorità competenti, lo sfoltimento e
l'utilizzazione turnaria delle piante;
i) l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio
dell'attività agricola;
l) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente.
( 7)
5. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non
eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si
applicano le seguenti prescrizioni:
a) tra gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 4 sono
consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni
idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica,
nonchè‚ quelli relativi alle attività agricole e pastorali
in atto;
b) sono consentiti gli interventi edilizi previsti per la sottozona E2 di
cui all' art. 11
della legge regionale
5 marzo 1985, n. 24 , fatte salve le prescrizioni più restrittive
previste dagli strumenti urbanistici;
c) sono consentiti l'ampliamento o la costruzione di annessi rustici nel
rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e
comunque per una nuova superficie non superiore a 300 mq.;
d) sono consentite nuove recinzioni delle proprietà prevalentemente
con siepi o materiali naturali, salvo le recinzioni temporanee a protezione
delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli
insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici;
e) sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo e delle
specie arboree autoctone;
f) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere
attività di educazione naturalistica, di protezione civile,
antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo
svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia.
( 8)
6. All'interno delle zone agricole il piano ambientale individua le zone
agro-silvo-pastorali.
7. Le zone agro-silvo-pastorali sono caratterizzate dalla rilevante
presenza di valori naturalistici ed ambientali connessi all'assetto
poderale ed alle forme produttive tradizionali.
8. In tali zone il piano ambientale consente la conservazione o il
ripristino delle colture qualificanti, compatibilmente con la conservazione
degli alvei antichi dei corsi d'acqua e delle sorgenti, nonchè col
ripristino dei tradizionali sistemi di alberature o di siepi.
9. All'interno di tali zone il piano ambientale indica gli interventi atti
ad agevolare la conservazione o il ripristino delle forme colturali
più consone alle caratteristiche naturalistiche ed ambientali delle
singole zone; inoltre per gli edifici non più funzionali alla
conduzione del fondo prevede una destinazione d'uso compatibile con le
caratteristiche originarie dell'edificio e col mantenimento dei suoi
materiali costruttivi.
Art. 11 - Zone di
urbanizzazione controllata.
1. All'interno delle zone di cui agli artt.
9 e 10 sono zone di urbanizzazione controllata le aree edificate o solo
urbanizzate o urbanizzabili già previste dagli strumenti urbanistici
vigenti, nelle quali le originarie caratteristiche naturali o ambientali
sono state profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno
parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del Parco, o
perchè costitutive dell'ecosistema originario o perchè
funzionalmente necessarie per la gestione e fruizione.
2. All'interno di tali zone si applica la normativa dello strumento
urbanistico comunale.
3. Il piano ambientale può dettare norme in relazione alle singole
zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche ambientali ed individua
inoltre le aree, preferibilmente marginali e periferiche al territorio del
Parco, nelle quali ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi e
centri di informazione.
4. Fino all'adozione del piano ambientale si applicano le norme degli
strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia di
strumenti urbanistici adottati.
5. Fino all'adozione del piano ambientale sono consentiti l'adozione e
l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, ad eccezione
di quelle che prevedono l'espansione delle zone residenziali e produttive.
Art. 12 - Prescrizioni per la
tutela delle risorse idropotabili nella zona di protezione.
1. In osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, fino
all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i
3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle parti del
territorio dei Comuni di Vedelago, Istrana, Morgano e Quinto di Treviso,
esterne alla perimetrazione del Parco e comprese nella fascia a nord di
tale perimetro e delimitate dalla strada congiungente i nuclei di Albaredo,
Cavasagra, Ospedaletto e Mozzati, non sono consentiti:
a) l'accumulo di concimi organici, salvo i letamai e le concimaie costruite
nel rispetto delle norme vigenti in materia;
b) l'apertura di cave;
c) le discariche di qualsiasi tipo;
d) lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti, reflui, sostanze chimiche
pericolose, sostanze radioattive;
e) i centri di raccolta e di rottamazione.
Art. 13 - Prescrizioni per la
tutela e controllo della fauna.
1. L'esercizio della pesca è regolamentato dalla legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50
( 9) e fino all'entrata in vigore
del piano ambientale l'asta fluviale del Sile compresa nell'area del Parco
resta suddivisa secondo quanto stabilito dai decreti delle Provincie di
Padova, Treviso e Venezia per il territorio di loro competenza.
2. Il piano ambientale dopo approfondite indagini ittico-faunistiche
potrà modificare perimetri e regolamenti delle aree, in funzione degli
obiettivi di ripopolamento delle specie animali individuando anche per la
pesca aree destinate a ripopolamento con divieto assoluto dell'esercizio
della pesca, riservando altresì parte consistente delle rimanenti aree
alla pesca libera.
3. All'interno del Parco è vietata ogni forma di caccia.
4. Qualora all'interno del Parco si verificassero eccessive concentrazioni
di fauna selvatica, documentate da appositi censimenti e tali da
determinare grave pregiudizio alle prevalenti esigenze di conservazione
naturalistica, al patrimonio faunistico nel suo complesso e all'equilibrio
fra le sue componenti, alle colture agricole e alla piscicoltura, l'Ente
Parco su conforme parere del Comitato tecnico-scientifico, cura gli
interventi necessari al ripristino dell'equilibrio naturalistico mediante
cattura con mezzi selettivi.
5. Gli animali selvatici catturati sono utilizzati dalla provincia
competente per territorio ai fini del ripopolamento, con preferenza per le
aree limitrofe al perimetro del Parco.
Art. 14 - Programmi biennali
per l'attuazione e la valorizzazione del Parco.
1. Nell'ambito delle previsioni del piano ambientale il Consiglio dell'Ente
Parco delibera programmi biennali di interventi e di opere per l'attuazione
e la valorizzazione del Parco.
2. I programmi prevedono in particolare:
a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e
miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio
naturale e ambientale, nonchè l'individuazione dei soggetti abilitati
a effettuarli, ove diversi dall'Ente Parco;
b) gli interventi nei settori dell'agricoltura e dell'piscicoltura, della
difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo,
della tutela dell'equilibrio e ripopolamento faunistico e dell'agriturismo;
c) gli interventi di carattere culturale e educativo, ricreativo e
turistico per lo sviluppo dell'utilizzo sociale del Parco;
d) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità
degli interventi.
3. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi
previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo previo
parere del Comitato tecnico-scientifico. L'approvazione delle opere
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza delle stesse.
4. Per quanto riguarda specificatamente il settore dell'agricoltura, nei
programmi biennali possono essere previste apposite convenzioni, anche
onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche agricole
compatibili con l'ambiente attraverso:
a) la riduzione dell'impiego di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti
chimici;
b) l'applicazione di pratiche colturali tradizionali o comunque
ecocompatibili;
c) l'uso di pratiche colturali meno intensive ivi compresi gli interventi
di recupero forestale;
d) la sospensione dell'attività agricola per alcuni periodi dell'anno
o per parti della superficie agraria;
e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole attraverso una
striscia di terreno di 10 metri lungo i corsi d'acqua, su entrambe le
sponde e gli stagni per proteggere non solo l'habitat ma anche l'acqua come
risorsa.
Titolo III
Ente e strumenti di gestione
Art. 15 - Ente di
gestione.
1. La gestione del Parco è affidata a
un Ente istituito con la presente legge e denominato "Ente Parco".
Art. 16 - Regolamento
dell'Ente Parco.
1. Il regolamento dell'Ente Parco contiene:
a) la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle
disposizioni della presente legge e alle finalità del Parco;
b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell'Ente e
la previsione delle cause di cessazione dall'Ufficio dei membri che li
compongono;
c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento
dell'Ente e delle relative strutture che non siano già espressamente
disciplinate dalla presente legge.
Art. 17 - Funzioni e organi
dell'Ente.
1. Sono organi dell'Ente Parco:
a) il Consiglio;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Nell'area del Parco, l'Ente Parco esercita le funzioni amministrative in
materia di tutela della flora e della fauna inferiore di cui alla legge regionale 15 novembre
1974, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente
esercitate dal Servizio forestale regionale territorialmente competente.
3. L'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, ha inizio decorsi 90
giorni dalla costituzione degli organi. L'avvenuta costituzione degli
organi è comunicata dal Presidente dell'Ente Parco al Presidente della
Giunta regionale il quale, entro il termine di 15 giorni successivi al
ricevimento della comunicazione, ne da notizia mediante pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione. Analoga comunicazione è effettuata
dal Presidente dell'Ente Parco ai sindaci dei comuni di cui all'art. 1. I
procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti presso
gli organi e gli enti originariamente competenti.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e i
compiti degli organi del Parco sono disciplinati dal regolamento di cui
all'art. 16.
Art. 18 - Consiglio.
1. Il Consiglio dell'Ente Parco è
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è
composto:
a) da tre rappresentanti per ogni comune di cui all' art. 1, designati da ciascun
consiglio comunale, con voto limitato a 2/3, garantendo la presenza delle
minoranze;
b) da cinque rappresentanti designati dalla Provincia di Treviso con voto
limitato a 2/3, garantendo la presenza delle minoranze;
c) da un rappresentante designato dalla Provincia di Padova;
d) da un rappresentante designato dalla Provincia di Venezia.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il
Presidente della Giunta regionale invita i comuni e le province interessati
a provvedere entro il 30 settembre 1990 alle designazioni di competenza.
Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale
provvede alla nomina del Consiglio dell'Ente Parco sulla base delle
designazioni pervenute, purchè siano stati designati almeno i 2/3 dei
componenti.
3. La durata del Consiglio è stabilita in cinque anni. Alla loro
decadenza i rappresentanti comunali e provinciali sono sostituiti con le
stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino
alla nomina dei successori. I consiglieri nominati in sostituzione durano
in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ente Parco.
4. Il Direttore del Parco partecipa alle sedute con voto consultivo.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente Parco
con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal Presidente.
6. Ai membri del Consiglio competono una indennità di presenza di
importo pari al 50% dell'indennità stabilita dall' art. 4 della legge regionale 23 dicembre
1983, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il
rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti
dall' art. 5
della medesima legge. ( 10)
7. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la
metà più uno dei Consiglieri nominati; le deliberazioni sono
adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità
di voti, palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.
8. La prima riunione del Consiglio è convocata e presieduta dal
consigliere più anziano di età.
9. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:
a) elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Comitato esecutivo;
b) nomina il Direttore del Parco e i componenti del Comitato
tecnico-scientifico;
c) adotta entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il
piano ambientale; ( 11)
d) nomina su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del piano
ambientale e delle relative varianti;
e) adotta le varianti al piano ambientale;
f) delibera i programmi di cui all'art. 14;
g) delibera sul regolamento dell'Ente di cui all'art. 16;
h) controdeduce alle osservazioni relative al piano ambientale adottato;
i) delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del
Parco;
l) delibera la pianta organica;
m) delibera l'attivazione delle strutture tecniche e operative;
n) delibera la partecipazione in società e organismi.
Art. 19 - Comitato
esecutivo.
1. Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio nel proprio seno.
2. Esso è composto, oltre che dal Presidente, dal Vicepresidente e da
cinque membri di cui almeno uno tra i componenti designati dalle Province.
3. Il Direttore del parco partecipa alle sedute del Comitato esecutivo con
voto consultivo.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio di
cui al comma 5 dell'art. 18.
5. Ai membri del comitato esecutivo competono una indennità di carica
mensile di importo pari al 30% dell'indennità di carica stabilita
nella tabella A)
allegata alla legge
regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di
missione come stabiliti dall' art. 5 della medesima legge. ( 12)
6. Il Comitato esecutivo:
a) predispone il programma di attuazione di cui all'art. 14;
b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal
programma di attuazione di cui all'art. 14;
c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative
demandate all'Ente parco ai sensi dell'art. 17;
d) dispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di
fenomeni degenerativi;
e) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di
opere e all'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l'estinzione
degli incendi;
f) attua la gestione dei terreni di proprietà della Regione
nell'ambito del territorio del parco;
g) delibera in ordine all'acquisizione di beni immobili e in ordine a ogni
altra attività patrimoniale necessari alla gestione del parco;
h) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti salvo quanto previsto
dalla lettera n) del comma 9 dell'art. 18;
i) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della
presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell'Ente.
Art. 20 - Presidente dell'Ente
parco.
1. Il Presidente dell'Ente parco è
eletto dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei presenti.
Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta nella prima votazione si
procede successivamente a una votazione di ballottaggio tra i due candidati
che abbiano riportato più voti, risultando eletto il candidato con il
maggior numero di voti.
2. Il Presidente rappresenta l'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio,
il Comitato esecutivo e il Comitato tecnico-scientifico; vigila sull'esatta
e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.
3. (omissis) ( 13)
4. Il Presidente inoltre:
a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di
fossili a scopi scientifici e didattici;
b) autorizza le attività di ricerca scientifica.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono
esercitate dal Vicepresidente.
6. Al Presidente dell'Ente parco competono un'indennità di carica
mensile di importo pari al 60% dell'indennità di carica stabilita
nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e
successive modificazioni e integrazioni, nonchè il rimborso delle
spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della
medesima legge. ( 14)
Art. 21 - Comitato
tecnico-scientifico.
1. L'Ente Parco, per le finalità di cui alla presente legge, ai sensi
dell' art. 7
della legge regionale
16 agosto 1984, n. 40 , si avvale di un Comitato tecnico-scientifico
con funzioni consultive.
2. Il Comitato esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sui
regolamenti, sui bilanci; può essere altresì sentito, su
richiesta degli organi preposti alla gestione del Parco, riguardo ad ogni
altra questione di particolare rilevanza.
3. Il Comitato tecnico scientifico è nominato entro 3 mesi dalla
nomina del Consiglio dell'Ente Parco e dura in carica 5 anni.
4. Esso è composto da:
a) sette esperti nelle seguenti discipline: geografia, geologia, idrologia,
botanica, zoologia, scienze forestali e agrarie, progettazione ambientale;
di tali esperti due sono nominati su terne proposte dalle principali
associazioni protezionistiche operanti nell'area del Parco e due sono
nominati su terne proposte dalle associazioni agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale;
b) tre esperti designati dalla Giunta regionale tra i funzionari regionali
competenti per materia;
c) il Soprintendente ai Beni archeologici del Veneto;
d) il Direttore del Parco.
5. Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il Presidente
dell'Ente Parco o un suo delegato.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente Parco.
7. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e
il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e
successive modificazioni ed integrazioni.( 15)
Art. 22 - Consulta per il
Parco.
1. La Consulta per il Parco è la struttura idonea a promuovere la
partecipazione degli organismi interessati in vista della formazione del
piano ambientale e dei programmi di attività dell'Ente Parco.
2. Gli organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal Consiglio
fra le Organizzazioni professionali agricole e le associazioni
protezionistiche, ecologico-naturalistiche, del tempo libero e sportive,
maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché fra le
istituzioni e gli organismi scientifici interessati all'area del Parco.
3. I componenti della Consulta sono designati in numero di almeno uno per
associazione o organizzazione, dalle singole associazioni o organizzazioni.
4. Essa è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Ente
Parco ed è dallo stesso presieduta.
Art. 23 - Personale.
1. L'Ente Parco si avvale, per le proprie funzioni, di personale assunto
dallo stesso, alle proprie dipendenze, sulla base della pianta organica
dell'Ente e a suo totale carico.
2. Nella prima fase di attività del Parco e fino ad un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, in assenza di personale
proprio ovvero comandato, l'Ente Parco può avvalersi degli uffici di
altri enti territoriali, previo accordo con gli enti in questione.
3. Per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di miglioramento
boschivo l'Ente si avvale delle strutture tecniche dell'azienda regionale
foreste e delle strutture tecniche regionali previa stipula di apposite
convenzioni ai sensi dell' art. 26 della legge 16 agosto 1984, n.40.
4. L'Ente Parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni
protezionistiche o culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di
attività di guida ecologica e altre attività di servizio al
Parco.
Art. 24 - Direttore del
Parco.
1. Il Direttore del Parco è scelto tra persone di provata
qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore
della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio.
2. Della decisione di nominare il Direttore del Parco è data ampia
pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.
3. Il Direttore del Parco:
a) sovraintende alla elaborazione del piano ambientale, delle sue varianti
e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel
piano ambientale;
b) sovraintende all'organizzazione ed all'utilizzazione del personale
addetto attività di gestione del Parco;
c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le
disposizioni di legge e regolamentari.
Art. 25 - Vigilanza.
1. L'Ente vigila con il proprio personale all'uopo incaricato
sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione
conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali
infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente Parco, cui sono affidati i
compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di
polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 del codice di procedura penale.
2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche
utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e delle province
interessate al territorio del Parco, nonché‚ delle strutture
tecniche regionali. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite
convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine
istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione
e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi
verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27
novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione
ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di
prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede
ad informare tempestivamente autorità competente.
6. Il Direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni
rilevate.
Art. 26 - Sanzioni.
1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi
le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti
del Parco, nonché‚ delle misure di salvaguardia, è
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire
1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino; nei
seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così
determinate:
a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per l'uccisione di capo di fauna
selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento
di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o
statali;
c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o
intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e
i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti,
nonché‚ per la realizzazione di attività edilizie ed
impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle
norme di salvaguardia, dal Piano Ambientale e dai regolamenti;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi
motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla
circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è
comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti
all'Ente Parco.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1, è
comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati,
degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono
serviti a commettere la violazione.
4. Le sanzioni sono comminate dal Presidente dell'Ente Parco con
applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 27 - Controllo sugli
atti.
Art. 28 - Controlli.
Art. 29 - Collegio dei
revisori dei conti.
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti in possesso di comprovata esperienza
amministrativo-contabile nominati dal Consiglio regionale.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque
anni.
3. Il Presidente è eletto tra i membri effettivi.
4. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti compete indennità
di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all' art. 3 della legge regionale 23 dicembre
1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni; agli altri
componenti compete un'indennità di carica annua lorda pari al 50% di
quella spettante al Presidente del Collegio stesso. Al Presidente e ai
componenti il Collegio compete il rimborso delle spese di viaggio come
stabilito dall' art.
5 della medesima legge. ( 18)
5. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione
finanziaria dell'Ente Parco, redige la relazione sul bilancio e sul conto
consuntivo e vigila sulla regolarità contabile dell'amministrazione.
6. Il Collegio dei revisori redige annualmente una relazione sull'andamento
della gestione dell'Ente Parco e la trasmette alla Giunta regionale
accompagnata da eventuali controdeduzioni del Comitato esecutivo in ordine
ai rilievi formulati.
Art. 30 - Finanziamento.
1. L'Ente Parco provvede alla copertura degli oneri per la gestione del
Parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:
a) da trasferimenti della Regione;
b) da contribuzioni da parte di soggetti pubblici o privati operanti
nell'area del Parco;
c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
d) dall'irrogazione delle sanzioni.
Art. 31 - Norma
finanziaria.
1. Il contributo iniziale per le spese di
primo impianto, di cui all' art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 ,
è determinato nella misura di lire 1.700.000.000 di cui lire
200.000.000 da destinare al restauro e recupero di immobili già
adibiti a mulini idraulici da destinare a sede delle attività del
Parco. La residua somma di lire 1.500.000.000 è comprensiva degli
oneri relativi alla redazione del piano ambientale. ( 19)
2. Alla copertura delle spese di cui al precedente comma, si provvede con i
fondi stanziati sul capitolo 51052 "Contributi agli enti di gestione dei
Parchi naturali" dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 1991.
3. Per le spese di gestione del Parco è assegnato un contributo di
lire 100.000.000 utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050
"Contributi annuali degli enti di gestione di Parchi naturali" dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1991.
Art. 32 - Priorità nel
riparto dei finanziamenti regionali.
1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da
leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e
privati che realizzano entro l'ambito territoriale del Parco, progetti
riguardanti:
a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del
suolo;
b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
c) attività culturali e turistiche di interesse del Parco;
d) attività agrituristiche;
e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo,
alieutico, zootecnico e forestale;
f) acquisizione di aree;
g) attrezzature delle aree pubbliche;
h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede delle
attività dell'Ente Parco.
Titolo IV
Norme transitorie e finali
Art. 33 - Norma finale.
Art. 34 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Note
( 1) L'art. 64 comma 1 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 ha conferito agli enti parco regionali con
esclusione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990,
n. 21 sia nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi, sia nelle aree
di protezione esterne vincolate ai sensi dell'art. 146 del decreto
legislativo n. 490, il rilascio delle autorizzazioni e l'adozione di
provvedimenti cautelari sanzionatori di cui alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 con
esclusione di quelli di competenza regionale; il comma 3 ha individuato nel
novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della medesima
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 la decorrenza dell'esercizio delle funzioni se non
già esercitate.
( 2) Si omette la planimetria.
( 5) Le misure di salvaguardia si
applicano sino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un
periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della stessa
legge. Vedi art. 5, comma 1, legge regionale 22 gennaio 1994, n. 11 .
( 6) Le misure di salvaguardia si
applicano sino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un
periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della stessa
legge. Vedi art. 5, comma 1, legge regionale 22 gennaio 1994, n. 11 .
( 7) Le misure di salvaguardia si
applicano sino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un
periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della stessa
legge. Vedi art. 5, comma 1, legge regionale 22 gennaio 1994, n. 11 .
( 8) Le misure di salvaguardia si
applicano sino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un
periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della stessa
legge. Vedi art. 5, comma 1, legge regionale 22 gennaio 1994, n. 11 .
( 10) L’art. 57 legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti
dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai
presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della
legge sopra citata.
( 12) L’art. 57 legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti
dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai
presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della
legge sopra citata.
( 13) Comma abrogato da art. 16
legge regionale. 18 dicembre 1993, n. 53
( 14) L’art. 57 legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti
dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai
presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della
legge sopra citata.
( 18) L’art. 57 legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti
dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai
presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della
legge sopra citata.
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