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Contenuti:
Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 (BUR n. 52/1991)
Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 (BUR n. 52/1991) [sommario] [RTF]
ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE. (1) (2)
(3)
Titolo I
Disposizioni Generali
Art. 1 - Finalità della
legge. (4)
1. La presente legge definisce l'organizzazione amministrativa fondamentale
della Regione e disciplina del personale.
2. Le norme della presente legge trovano altresì applicazione al
personale degli enti pubblici non economici dipendenti, degli Istituti
autonomi per le case popolari e loro consorzio regionale, dei consorzi e
dei nuclei per le aree di sviluppo industriale, tenuto conto della
specificità degli ordinamenti dei singoli enti.
Titolo II
Organizzazione Amministrativa Generale della Regione
Articoli da 2 a 4 omissis
(5)
Art. 5 - Comitato scientifico
presso la Segreteria generale della programmazione.
1. Presso la Segreteria generale della programmazione è costituito un
Comitato scientifico per lo studio e la soluzione delle questioni
giuridiche più complesse riguardanti l'attività regionale e dei
casi che possono dar luogo a conflitti di attribuzione tra Stato e Regione.
2. Il Comitato è composto dal Segretario generale della programmazione
che lo presiede, dall'Assistente per l'attività legislativa, legale e
di controllo, dai Dirigenti regionali generali responsabili rispettivamente
del Dipartimento affari legali e del Dipartimento affari legislativi e da
non più di cinque esperti particolarmente qualificati in diritto
pubblico, costituzionale, amministrativo e regionale, nonché nella
legislazione relativa alle singole materie di interesse regionale.
3. Il conferimento degli incarichi agli esperti e la determinazione, ai
sensi del Titolo VIII,
dei relativi compensi, sono disposti dalla Giunta regionale.
4. Le modalità di organizzazione interna dei lavori del Comitato sono
approvate dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato medesimo.
Articoli da 6 a 15 omissis
(6)
Art. 16 - Sede degli organi
regionali di controllo.
Art. 17 - Uffici regionali per
l'informazione ai cittadini e servizio regionale centrale per
l'informazione. (8)
1. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino e la pubblica
amministrazione e di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa, viene istituito in ogni comune capoluogo di provincia un
ufficio regionale per l'informazione ai cittadini.
2. è istituito altresì un servizio regionale centrale per
l'informazione, con compiti di coordinamento degli uffici e d'intervento
operativo, nell'ambito della Segreteria generale della programmazione.
3. La Giunta regionale provvede a determinare l'organico degli uffici e del
servizio di cui ai precedenti commi nel rispetto della dotazione organica
tabellare sia complessiva che delle singole qualifiche funzionali di cui
alla allegata Tabella A).
4. Per l'avviamento di detti uffici la Giunta regionale può avvalersi
di specialisti della comunicazione, dell'informatica e dell'organizzazione,
singoli o associati, secondo i criteri e nei limiti di cui al Titolo VIII.
Titolo III
Dirigenti delle Segreterie Regionali
Articoli da 18 a 22 omissis
(9)
Titolo IV
Stato Giuridico e trattamento economico del personale regionale
CAPO I
Ruolo delle qualifiche funzionali del personale regionale
Art. 23 - Ruolo unico del
personale regionale e qualifiche funzionali.
1. Il personale della Regione è
collocato in un unico ruolo, articolato nelle seguenti qualifiche
funzionali:
c) Funzionario;
d) Istruttore direttivo;
e) Istruttore;
f) Collaboratore professionale;
g) Esecutore;
h) Operatore;
i) Ausiliario;
l) Addetto alle pulizie.
2. La dotazione dei posti per le singole qualifiche funzionali è
stabilita nella Tabella A)
allegata alla presente legge.
3. I posti della qualifica di Dirigente regionale non possono superare di
tre volte quelli previsti per l'organico della qualifica di Dirigente
regionale generale di cui all'accordo nazionale 1983-1985 per il personale
delle Regioni a statuto ordinario.
Articoli 24 e 25 omissis
(12)
Articolo 26 - omissis
(13)
Articolo 27 - omissis
(14)
Articolo 28 - omissis
(15)
Articoli da 29 a 31 omissis
(16)
Articoli da 32 a 39 omissis
(17)
Art. 40 - Affidamento di funzioni
di qualifica superiore.
1. In caso di vacanza del posto di
responsabile delle strutture individuate dall'assetto organizzativo
regionale, o nei casi di assenza del titolare, ivi compreso quello per
mandato politico o incarico sindacale, qualora non sia possibile attribuire
le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni
stesse possono essere transitoriamente assegnate con delibera di Giunta a
dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto,
di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura
organizzativa.
2. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a
condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del
posto fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non
inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.
3. L'incarico di espletamento delle funzioni di un posto di qualifica
superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.
4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai 30
giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso
computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due
qualifiche.
Art. 41 - Fascicolo
personale.
1. Per ogni impiegato della Regione è tenuto un fascicolo personale.
L'impiegato deve dare pronta comunicazione di ogni variazione della propria
situazione personale e familiare che sia rilevante ai fini del rapporto
d'impiego.
2. Il fascicolo personale deve contenere, sistematicamente registrati e
classificati, tutti i documenti che possano interessare il rapporto
d'impiego e che confermino i dati registrati nello stato matricolare.
3. Dal fascicolo personale devono risultare i servizi di ruolo e non di
ruolo eventualmente prestati in precedenza presso amministrazioni dello
Stato o enti pubblici con l'indicazione delle qualifiche, del coefficiente
e del parametro nonché i provvedimenti relativi alla nomina in
servizio, alla qualifica funzionale attribuita, al trattamento economico,
previdenziale e assistenziale, alla situazione di famiglia con i relativi
aggiornamenti e quant'altro possa interessare il rapporto di impiego.
4. L'impiegato può chiedere di consultare il proprio fascicolo
personale alla presenza di un istruttore direttivo o impiegato di qualifica
superiore del Dipartimento per il personale.
CAPO II
Accesso alle qualifiche funzionali del ruolo regionale
Articoli da 42 a 50 omissis
(18)
Articolo 51 - omissis
(19)
Art. 52 - Organico del Consiglio
- copertura dei posti.
1. Per la copertura di posti vacanti nell'organico del personale del
Consiglio, la Giunta regionale, ove non disponga di idoneo personale da
assegnare, provvede a bandire appositi concorsi, su richiesta dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 53 - Assunzioni in pianta
organica di personale stagionale.
1. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si
trasformino posti stagionali in posti di ruolo la precedenza nella
copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari
profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso
pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo,
l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi
già espletati per il medesimo profilo, cominciando a utilizzare, a tal
fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;
b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire
previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo
profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di
servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da
ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti prescritti
per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i
limiti di età stabiliti dalla legge.
Art. 54 - Collocamento
obbligatorio dei centralinisti ciechi.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere con chiamata diretta
un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico
per ogni ufficio, sede e stabilimento della Regione dotati di centralino
telefonico, secondo e con le modalità previste dalle norme sul
collocamento obbligatorio.
Art. 55 - Piano occupazionale.
(20)
1. L'Amministrazione regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, promuove ogni iniziativa al fine di favorire
la soluzione del problema occupazionale finalizzandola:
a) allo sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai
bisogni della comunità;
b) alla riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più
efficienti ed efficaci.
2. A tal fine viene formulato annualmente dalla Giunta regionale, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili comprese quelle di cui
all' articolo 63, comma 5,
un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di
personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli
obiettivi prefissati.
3. La individuazione del fabbisogno avviene a seguito della revisione nei
modi di legge della pianta organica conseguente all'analisi delle funzioni
e verifica dei carichi di lavoro.
4. Il processo riorganizzativo deve tendere:
a) alla realizzazione del massimo di flessibilità della pianta
organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti
complessivi comprendenti i diversi profili professionali;
b) all'attivazione dei processi di mobilità anche mediante
riconversione e riqualificazione del personale;
c) all'incremento di efficienza e produttività dell'ente, utilizzando
anche il rapporto a tempo parziale, con previsione dell'articolazione degli
orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.
5. Il programma annuale di occupazione è inviato all'Osservatorio sul
pubblico impiego istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 56 - Progetti pilota.
1. La Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, valuta le proprie specifiche esigenze
operative in relazione al programma di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre
i progetti pilota, compatibilmente con le disponibilità previste dalle
norme in materia.
CAPO III
Svolgimento del servizio
SEZIONE I
Orario di servizio
Art. 57 - Orario di servizio e
riposo settimanale. (21)
1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Il dirigente è a disposizione dell'amministrazione, oltre
all'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli,
senza diritto a compensi.
3. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5
giornate lavorative. In sede di accordo con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, sono individuate le modalità di
attuazione di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e
per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti e possono,
altresì, essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopra
indicate.
4. L'orario di servizio è controllato con sistemi obiettivi anche
automatici.
5. La prestazione ordinaria individuale di lavoro deve, di norma, essere
distribuita in un arco massimo giornaliero di 10 ore.
6. Nel rispetto dell'arco massimo giornaliero previsto dal comma 5, la
programmazione dell'orario di lavoro e l'articolazione dello stesso sono
regolamentate, in sede di accordo con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, secondo i seguenti criteri:
a) migliore efficienza e produttività dell'Amministrazione;
b) più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il
ricorso preferenziale e articolazioni degli orari connessi con la natura
delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che
possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;
e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.
7. L'articolazione dell'orario settimanale è stabilita con
deliberazione della Giunta regionale, previa contrattazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per il personale
addetto agli organi di controllo, sentiti i rispettivi Presidenti.
8. Per il personale in servizio presso il Consiglio regionale,
l'articolazione dell'orario settimanale è stabilita con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza con le medesime forme e modalità previste
ai commi precedenti.
9. L'impiegato ha diritto di essere libero dal servizio nei giorni festivi,
considerati tali dalla legge 25 maggio 1949, n. 260 e successive
modificazioni.
10. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può
essere considerato orario di servizio.
11. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per
lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e
quello per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura
del 30%.
Art. 58 - Orario
flessibile.
1. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del
lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di
entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale
dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla
medesima unità organica.
2. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della
attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e
dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può
provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre
unità organiche funzionalmente a essa collegate, nonché delle
caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.
3. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle
turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia
oraria individuata in sede di accordo decentrato con le organizzazioni
sindacali, in misura comunque non inferiore ai due terzi dell'orario
giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.
4. L'orario flessibile è consentito a condizione che negli uffici
siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico,
sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli
orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.
5. In sede di negoziazione con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, tenendo presente i criteri indicati nel comma
6 dell'articolo 57 sono definite le aliquote di personale addetto ai
servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e
simili) che, collegato funzionalmente con carattere di
indispensabilità con l'attività complessiva, non può essere
compreso nell'orario flessibile.
6. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto
il personale di una unità organica, in altri casi (quando cioè
sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione
del lavoro) può essere attuato per gruppi di partecipazione.
7. Le ore di servizio prestate come recupero di orario non danno luogo alla
corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.
Art. 59 - Turnazioni.
1. Per le esigenze di funzionalità riconducibili alla copertura degli
orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in
prestabilite articolazioni di orario.
3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che
prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.
4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia
fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento
degli impianti e strutture. I turni notturni non possono essere di norma
superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze
strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi
naturali.
5. L'ente provvede a disciplinare il controllo sulla regolarità dello
svolgimento delle turnazioni.
6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri
la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno
settimanale del personale impegnato nel turno.
7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei
turni viene maggiorata come segue:
a) 5% per la fascia oraria diurna;
b) 20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
c) 30% per la fascia festiva notturna.
8. Le presenti maggiorazioni sostituiscono qualsiasi altra indennità
di turno.
9. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro
straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente
agli emolumenti fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non
valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della
aggiunta di famiglia.
10. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del
giorno successivo.
Art. 60 - Rapporto di lavoro a
tempo parziale.
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasformare posti di organico a
orario intero in posti di organico con orario a tempo parziale nei limiti
del venti per cento delle dotazioni organiche delle singole qualifiche
funzionali relativamente ai profili che non comportano funzioni ispettive,
di direzione o di coordinamento di unità organiche.
2. L'istituzione di posti con orario a tempo parziale non può
comportare modifiche quantitative della pianta organica, considerando a tal
fine due posti a tempo parziale pari a un posto a orario intero e
viceversa.
3. In via ordinaria l'assunzione di un posto con rapporto a tempo parziale
comporta un orario giornaliero di lavoro pari al cinquanta per cento
dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi
settimanali. Fermo restando il limite di cui al comma 1, la Giunta
regionale può altresì autorizzare l'articolazione dell'orario di
lavoro pari al trenta o al settanta per cento e può autorizzare
l'articolazione dell'orario settimanale solamente in alcune giornate alla
settimana.
4. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del
rapporto di lavoro del personale a orario intero, ivi comprese le norme in
materia di incompatibilità di cui all'articolo 58 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
5. In particolare, valgono le seguenti disposizioni:
a) le norme di accesso sono quelle previste per il personale a tempo pieno
fermo restando che comunque si provvede in via prioritaria alla
trasformazione dei posti esistenti;
b) il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale
con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di
servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettante
al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alle stesse qualifiche
e di pari anzianità. Spettano per intero le quote di aggiunta di
famiglia, in quanto dovute. Il trattamento di quiescenza e previdenza
è regolato dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e
successive modificazioni e integrazioni.
6. Il personale con rapporto a tempo parziale non può effettuare
prestazioni di lavoro straordinario. Tutti gli istituti che comportano
riduzione dell'orario di servizio per il personale a tempo pieno sono
ridotti proporzionalmente per il personale a tempo parziale. ( 22) ( 23)
Art. 60 bis - Procedimento di
trasformazione.
1. La percentuale dei posti indicata al comma 1 dell'articolo 60 è
prioritariamente riservata al personale di ruolo che chiede la
trasformazione del rapporto.
2. A tal fine i dipendenti dovranno presentare domanda rivolta al
Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno,
corredata dal parere del responsabile della struttura di appartenenza.
3. La Giunta regionale provvede alla trasformazione entro il 31 ottobre,
con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Per il personale dei
Centri di formazione professionale, al fine del perseguimento delle
necessità didattiche, i suddetti termini sono rispettivamente il primo
luglio ed il primo settembre. In sede di prima applicazione gli
interessati, ivi compresi coloro che già fruiscono del part-time,
dovranno presentare domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
4. Ai fini dell'accoglimento della richiesta saranno considerati,
nell'ordine, titoli di precedenza, fino ad esaurimento della percentuale
dei posti disponibili:
a) la condizione di portatore di handicap o di invalidità riconosciuta
a' sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
b) avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di
accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
c) avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di
tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;
d) avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza
della scuola dell'obbligo;
e) la sussistenza di comprovate esigenze di studio.
5. In caso di possesso dei medesimi titoli di precedenza di cui al comma 4
da parte di più interessati, costituisce titolo di preferenza il
possesso della maggiore anzianità di servizio nella qualifica.
6. La trasformazione del rapporto ha efficacia a tempo indeterminato.
7. Il dipendente in regime di orario a tempo parziale può chiedere la
trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, sempre che
siano trascorsi almeno tre anni dall'assunzione con rapporto a tempo
parziale ovvero salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente
trasformazione, a condizione che sia vacante il relativo posto in pianta
organica e che sussistano le esigenze di servizio.
8. I posti a tempo parziale eventualmente non assegnati al personale di
ruolo, possono essere coperti con le ordinarie procedure di reclutamento.
( 24) ( 25).
Art. 61 - Coesistenza di
più forme di orario.
1. Nell'ambito della Regione, possono coesistere più forme di orario
secondo esigenze di efficienza.
2. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione
e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la
gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della
dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.( 26)
3. A tal fine in sede di accordo con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, quali parametri principali per
l'articolazione dell'orario di lavoro, saranno considerati:
a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere
posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore
frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'Amministrazione;
b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra
unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero
tra loro correlate sul piano dell'attività;
d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in
relazione alle caratteristiche socio economiche. ( 27)
Art. 62 - Programmazione
plurisettimanale dell'orario di lavoro.
1. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione
dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla
più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità
esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che
comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione
plurisettimanale dell'orario di lavoro.
2. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore
minime e 48 settimanali, deve riferirsi a un periodo massimo non superiore
a quattro mesi nell'anno, individualmente non consecutivi. ( 28)
Art. 63 - Lavoro
straordinario.
1. Le prestazioni di lavoro straordinario
sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non
possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del
tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle
esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa
ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche
verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte
ore di lavoro straordinario.
3. L'impiegato, per esigenze di servizio, è tenuto alla prestazione
lavorativa anche oltre l'orario d'obbligo, con diritto al compenso per
lavoro straordinario.
4. La spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa
fissato dall' articolo 117,
comma 2, lettera b).
5. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti il limite di
spesa fissato per struttura possono dare luogo, a domanda, a riposo
compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire di
norma nel mese successivo.
6. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari
imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti posti da
commi precedenti. ( 29)
Art. 64 - Riposo
compensativo.
1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce
del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione
ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire
di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà
titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo o
alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata per lavoro straordinario in giorno non festivo
e non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni,
dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario.
SEZIONE II
Organizzazione del lavoro
Art. 65 - Organizzazione del
lavoro.
1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione,
è demandata in sede di contrattazione aziendale la formulazione dei
criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla
ristrutturazione dei servizi e degli uffici, e in relazione al nuovo
ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla
delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie
locali.
2. La revisione delle strutture organizzative ha luogo secondo i seguenti
criteri:
a) introduzione di sistemi di contabilità analitica per consentire, in
relazione ai singoli obiettivi programma o progetti, la valutazione dei
costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di
gestione.
Tali sistemi devono permettere il costante raffronto fra risorse di
personale e finanziarie impiegate e risultati ottenuti in relazione agli
obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione
dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale e
aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente
attribuzione dei premi incentivanti la produttività;
b) partecipazione democratica del personale dipendente, nell'ambito delle
attribuzioni professionali delle rispettive qualifiche, alla definizione
dei metodi di lavoro e alle modalità di esercizio delle competenze
assegnate nonché alla verifica della rispondenza dei risultati
obiettivo; tali risultati possono essere ottenuti anche attraverso la
sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di
qualità;
c) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche
funzionali, all'interno di ciascuna di esse i contingenti dei relativi
profili professionali possono essere variati con atto amministrativo in
relazione alle effettive esigenze funzionali della Regione;
d) introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi a tecnologia
avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo
snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e
l'intervento dell'Amministrazione mediante una più immediata
disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
e) dotazione di apposito regolamento per le procedure dell'organizzazione
del lavoro;
f) valorizzazione della dirigenza anche attraverso il decentramento dei
centri decisionali e la conseguente individuazione delle
responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione
amministrativa;
g) garanzia di accrescimento delle capacità professionali degli
operatori tramite una politica di aggiornamento professionale; schemi di
formazione specifici devono essere predisposti per le professionalità
ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi
produttivi innovati.
Art. 66 - Progetti
organizzativi per il miglioramento dei rapporti amministrazione -
cittadini.
1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi,
viene assunto come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il
miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo
più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative
in cui si articola l'Amministrazione.
2. A tale scopo, la Regione deve approntare adeguati strumenti per la
tutela degli interessi degli utenti. In particolare, nell'ambito di una
migliore organizzazione del lavoro, è fatto rinvio a quanto disposto
all' articolo 17.
3. In tale quadro la Regione predispone, sentite le organizzazioni e le
confederazioni sindacali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per
la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti finalizzati in
particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e
di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la
riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti
ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:
a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione
a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme
sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le
istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica
del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7
del 10 gennaio 1989;
b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche
nelle ore pomeridiane, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità, in
relazione alle esigenze degli utenti;
c) il collegamento fra Amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che
valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche mediante
l'istituzione di sportelli polivalenti;
d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al
ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa e i
disagi a essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche e
adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione e
ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;
e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli
utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione
decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza
delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature
elettroniche.
4. Con cadenza annuale, la Regione promuove apposite conferenze con le
organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'articolo 2 del decreto
del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti
delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative
degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza e in
particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati
nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di
consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei
predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Art. 67 - Progetti
finalizzati.
1. In attuazione di quanto previsto
dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
1986, n. 13, la Giunta regionale, per accertate esigenze di carattere
specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi o al
miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di
ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
può predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore
a un anno, contenenti la precisa indicazione del personale occorrente,
distinto per qualifica funzionale e profilo professionale, e degli
obiettivi da perseguire, nonché svolgere, qualora richiesta, funzione
di indirizzo e coordinamento dei progetti di competenza degli enti locali.
2. I progetti di cui al comma 1 hanno in linea di massima riferimento alle
seguenti attività: contratti di formazione-lavoro; assistenza agli
anziani e handicappati; difesa del litorale e sua utilizzazione sociale;
tutela dell'ambiente; ecologia; difesa del suolo, del patrimonio boschivo e
floro- faunistico; conservazione e realizzazione dei beni culturali e
turistici; sistemi integrati di educazione, nonché ogni iniziativa di
sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.
3. I progetti sono finanziati, nell'ambito delle risorse a tal fine
assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che la Regione
può indicare nel proprio bilancio, in relazione ad autonome
valutazioni finanziarie.
4. I progetti finalizzati sono attuati in parte con personale già in
servizio e in parte con personale reclutato con rapporto a tempo
determinato, nei limiti di durata e con le modalità e alle condizioni
che saranno stabilite con legge dello Stato secondo quanto previsto al
punto 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13.
Art. 68 - Informazione e
consultazione del personale.
1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le
organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa
riguarda le proposte relative agli obiettivi e ai programmi di sviluppo, ai
piani d'intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.
2. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi
istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine
di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e alla
efficienza dei servizi, la Giunta regionale garantisce una costante e
preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui
provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le
innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al
funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o
provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale
comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e la organizzazione
del lavoro.
3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle
organizzazioni sindacali territoriali (con particolare riferimento
all'organizzazione dei servizi) e a quelle di categoria stipulanti gli
accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo
1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative sono determinate dagli
accordi decentrati.
4. Le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo
1983, n. 93, possono richiedere alla Regione, che è tenuta a
comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di
quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a
fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi
di lavoro.
5. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi
sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi
preesistenti, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono
informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da
essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti
che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni e ai ruoli
dell'ente, all'ambiente e alla qualità del lavoro, e di formulare
osservazioni e proposte.
6. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'articolo
24 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato
consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e
qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, la Regione
garantisce, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della
riservatezza della sfera personale del lavoratore.
7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la
qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il diritto di
integrazione e rettifica.
8. In sede di accordi decentrati con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sono definiti le modalità e i tempi
dell'informazione.
9. Per le finalità di cui al comma 2, si tengono inoltre periodiche
conferenze di servizio.
10. La Giunta regionale promuove, sentite le organizzazioni sindacali,
nell'ambito delle proprie strutture funzionali, tutte le azioni volte
all'informazione degli impiegati con particolare riguardo all'attività
dell'Ente, allo scopo di consentire a ciascuno la più libera e
responsabile collaborazione.
11. La Giunta regionale favorisce la consultazione occasionale e
sistematica degli impiegati, l'attuazione del lavoro per gruppi
interdisciplinari e la mobilità tra settori di intervento. ( 30)
Art. 69 - omissis (31)
Art. 70 - Uniforme di servizio
e capi di vestiario. Uso autoveicoli e natanti in dotazione agli uffici
regionali. Anticipazioni.
1. Al personale con la qualifica di esecutore, operatore e ausiliario che
svolge mansioni di autista, motoscafista o usciere è fornita, a spese
della Regione, una uniforme di servizio.
2. Ai dipendenti addetti alla stamperia e al centralino nonchè al
personale che svolge mansioni operaie sono forniti, a spese della Regione,
alcuni capi di vestiario.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la composizione
e le caratteristiche dell'uniforme di servizio, i capi di vestiario del
personale di cui al comma 2, la durata dei singoli capi di vestiario,
nonchè quant'altro necessario per l'esecuzione di quanto disposto dal
presente e dai precedenti commi.
4. L'uso degli autoveicoli e dei natanti da parte del personale regionale
degli uffici centrali viene disciplinato da apposita deliberazione della
Giunta regionale.
5. L'uso degli autoveicoli e dei natanti in dotazione agli uffici
periferici è disposto dal responsabile dell'ufficio, il quale può
affidare in consegna tali mezzi a dipendenti per l'espletamento dei servizi
di competenza.
6. I percorsi effettuati dai mezzi suddetti devono risultare da apposito
foglio di viaggio recante tutti gli elementi necessari a giustificare il
servizio svolto, i consumi e le eventuali spese sostenute.
7. Al personale con mansioni di autista il responsabile dell'Ufficio di
economato può anticipare la somma di lire 300.000 per il pagamento di
pedaggi, carburante, lubrificanti e di eventuali piccole riparazioni
all'automezzo.
8. Tale somma, su determinazione del Segretario generale della
programmazione, può essere aumentata fino ad un massimo di lire
800.000 in occasione di viaggi all'estero o con percorrenza superiore a 500
chilometri.
9. Detto personale, entro cinque giorni dall'effettuazione del viaggio, ai
fini del necessario conguaglio, è tenuto a presentare all'Ufficio di
economato il conto delle spese sostenute, debitamente documentato e vistato
dalla persona trasportata.
Art. 71 - Residenza.
1. L'impiegato ha l'obbligo di stabilire la propria residenza nel comune
ove ha sede l'ufficio.
2. Tuttavia può essere autorizzato dal dirigente dal quale
funzionalmente dipende a stabilire la propria residenza in un comune
diverso, quando ciò sia ritenuto conciliabile con il normale
adempimento dei doveri d'ufficio.
3. Per i dirigenti l'autorizzazione è rilasciata dal rispettivo
dirigente di segreteria generale o di segreteria.
4. Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede
l'ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta
particolare situazione. ( 32)
SEZIONE III
Permessi, congedi, assenze
Art. 72 - Permessi e
recuperi.
1. Al dipendente possono essere concessi dal responsabile della struttura,
per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata
non superiore alla metà dell'orario giornaliero.
2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso
vanno calcolate nel monte ore complessivo.
3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel
corso dell'anno.
4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più
soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato
possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere
una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il
numero di ore non recuperate.
6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere
perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di rientri per
completamento di servizio ovvero per turni. ( 33)
Art. 73 - Congedo
ordinario.
1. L'impiegato ha diritto ad un congedo ordinario retribuito della durata
di 26 o 30 giorni lavorativi, a seconda che l'orario di servizio sia
articolato su 5 o 6 giorni lavorativi, ivi comprese le due giornate di
congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui
alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 e successive modificazioni.
2. La Regione organizza i propri servizi in modo da consentire a tutto il
personale la effettiva fruizione, nel corso dell'anno, delle 4 giornate di
riposo previste dall'articolo 1, lettera b), della legge n. 937 del 1977.
3. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta festiva. Per la sede
di Venezia, la ricorrenza è stabilita al 21 novembre, secondo la
consuetudine locale.
4. Per l'anno solare di assunzione, spetta il congedo in misura
proporzionale al numero dei mesi di servizio. Analogamente al personale
assunto a tempo determinato il congedo ordinario spetta in misura
proporzionale al servizio. Analogamente, al personale assunto a tempo
determinato, il congedo ordinario spetta in misura proporzionale al
servizio.
5. Il congedo ordinario è irrinunciabile. Il godimento del congedo
entro l'anno può essere rinviato o interrotto per esigenze eccezionali
di servizio; in tal caso esso dovrà essere dovuto entro il primo
semestre dell'anno successivo.
6. Il congedo ordinario in corso di fruizione è interrotto in caso di
ricovero ospedaliero, di gravi malattie e di infortuni gravi, adeguatamente
documentati. ( 34)
Art. 74 - Congedi
straordinari.
1. L'impiegato, sulla base di idonea documentazione, può fruire di
congedi straordinari così disciplinati:
a) congedo straordinario retribuito:
1) per matrimonio: giorni 15 continuativi, compreso quello di celebrazione
del rito;
2) per esami: fino a 20 giorni nell'anno, nelle giornate di esame e di
effettuazione di concorsi o abilitazioni, oltrechè nella giornata
immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede ove si effettua la
prova disti oltre 100 chilometri dalla residenza;
3) per donazione di sangue per il giorno del prelievo;
4) per cure: fino ad un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di
guerra e per servizio, previa idonea certificazione medica e con
dimostrazione delle avvenute terapie;
5) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno, su semplice richiesta;
6) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino a un
mese per anno nell'arco del triennio a trattamento intero, con facoltà
di controllo medico, con le modalità di cui all'articolo 76, da parte
della Regione;
7) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n.
1204 con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria,
comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla
professionalità e produttività;
8) per la frequenza di corsi legali di studio: il limite massimo di tempo
per diritto allo studio è di 150 ore annue individuali; ( 35)
b) congedo straordinario non retribuito:
1) fino ad un anno, per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia,
previa autorizzazione del Presidente della Regione;
2) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre
anni, dopo il primo mese di congedo retribuito, con facoltà di
controllo medico da parte della Regione, con le modalità di cui
all'articolo 76;
3) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le
modalità previste dalle leggi vigenti.
2. Il congedo straordinario non retribuito riduce proporzionalmente il
congedo ordinario; quello di cui al punto 1) della lettera b) non è
utile anche ai fini giuridici ed economici.
Art. 75 - Diritto allo
studio.
1. Le ore per la frequenza di corsi legali di studio, di cui all'articolo
74, comma 1, punto 8), fermo restando il limite individuale di 150 ore,
sono utilizzate annualmente in ragione del 3% dell'organico e comunque di
almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di
titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali
o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di
utilizzazione che sono disciplinate dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
2. I permessi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il 3%
delle unità in servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio
dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:
a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o postuniversitari, abbiano superato gli esami degli
anni precedenti;
b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e,
successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni a esso
anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e
post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).
3. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, la
precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino
corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore,
universitari o post- universitari.
4. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che
non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di
studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di
età.
5. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove
necessario, in sede di contrattazione decentrata.
6. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti
interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato
di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e
quello degli esami sostenuti.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
8. Gli impiegati iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
primarie, secondarie e di qualificazione professionale statali, o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, e nelle Università
hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad orari di
lavoro che, fermo restando l'obbligo di effettuare l'integrale orario
settimanale di servizio, agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o
durante il riposo settimanale.
Art. 76 - Assenza per
malattia.
1. L'impiegato, nell'ipotesi di malattia ed anche per attendere a cure
idropiniche e termali, ha titolo di assentarsi dal lavoro, con diritto alla
conservazione del posto, per un periodo massimo continuativo di 26 mesi.
2. Due periodi di assenza per malattia si sommano, agli effetti della
determinazione del limite massimo di durata, quando tra essi non intercorra
un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tale fine non si
computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario
retribuito.
3. La durata complessiva dell'assenza non può in ogni caso superare i
26 mesi in un quinquennio. Le assenze per congedo straordinario non
retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel
quinquennio.
4. Nel corso dell'assenza per malattia all'impiegato compete il seguente
trattamento economico:
a) intero, per i primi 13 mesi;
b) ridotto al 50 per cento, con conservazione integrale degli assegni per
carichi di famiglia, per i successivi 7 mesi;
c) nessun emolumento per i restanti 6 mesi.
5. Il periodo di assenza per il quale è dovuto l'intero trattamento
economico è costituito dai primi 13 mesi di ogni nuova aspettativa.
6. Qualora l'infermità che è motivo dell'assenza sia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo
dell'assenza, il diritto dell'impiegato agli assegni interi, escluse le
indennità per prestazioni di lavoro straordinario.
7. Il tempo trascorso in assenza per malattia è computato per intero
ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del
trattamento di quiescenza e previdenza.
8. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare
servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa
giornata all'Amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il
terzo giorno di assenza.
9. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia, è
facoltà dell'Amministrazione verificare lo stato e la durata della
malattia stessa.
10. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia
del personale sono espletate dalle Unità locali socio-sanitarie alle
quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.
Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione
sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione nella parte in cui
è contenuta la sola prognosi.
11. Alle visite per tale accertamento può assistere un medico di
fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa
relativa.
12. Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga
riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano
potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è
considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
( 36)
SEZIONE IV
Missioni
Art. 77 - Missioni.
1. Le missioni sono preventivamente disposte:
a) dal Presidente della Giunta regionale, se si svolgono all'estero o
trattasi di missioni del Dirigente la Segreteria generale della
programmazione;
b) dal Presidente del Consiglio regionale se trattasi di missioni del
Dirigente la Segreteria generale del Consiglio regionale o all'estero degli
impiegati in servizio presso il Consiglio regionale;
c) dal Dirigente la Segreteria generale della Programmazione per i
Dirigenti di Segreteria regionale e gli Assistenti;
d) dal competente Dirigente di Segreteria per i Direttori di dipartimento;
e) dal competente Direttore di dipartimento per i Direttori di servizio e
dal competente Direttore di servizio per il restante personale.
SEZIONE V
Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 78 - Igiene e sicurezza
del lavoro. Medicina preventiva.
1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizione di
salubrità e organizzare il lavoro in modo da salvaguardare
l'incolumità e la salute dei lavoratori.
2. Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di regola almeno
ogni cinque anni a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di
laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.
3. I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per
la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma 2,
almeno ogni due anni e ricevono dall'Amministrazione in via riservata i
risultati diagnostici.
4. Le Unità locali socio-sanitarie hanno competenza in materia di
visite preventive e di controlli periodici connessi con attività
esposte a rischio e in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso
continuato di video- terminali, come dispone la vigente normativa C.E.E.
5. Le Unità locali socio-sanitarie e gli altri organismi pubblici a
ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di
collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture
dell'Amministrazione.
6. Le Unità locali socio-sanitarie hanno competenza nella promozione
di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione
alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi
specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono
rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
7. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori
che operino in ambienti insalubri visite mediche periodiche a scopo
preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale
dei vigili del fuoco dagli allegati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1984, n. 210. Il libretto sanitario deve essere
istituito dall'Amministrazione anche nei settori in cui si ravvisi una
maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori.
8. L'Amministrazione deve prevedere visite mediche con cadenza
quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata
lavorativa all'uso di video terminali, quale misura di prevenzione per la
salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che l'Amministrazione
provveda alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in
via continuativa all'uso di video terminali deve essere adibito ad
attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per
ogni ora di lavoro non cumulabili.
9. Alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le
disposizioni del comma 8, con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede
altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si
riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee
inidoneità.
10. La Regione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire
l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme
vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti,
tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione della
malattie professionali.
11. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del
Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente
all'Amministrazione, verificano anche attraverso i propri patronati
l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
salute e l'integrità fisica dei dipendenti.
Art. 79 - Tutela dei
dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
1. In attuazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione
e il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da
una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalla legislazione regionale vigente, la condizione di soggetto a
effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione
psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di
recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di
esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del
ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata
massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione
ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo
di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse
da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura
sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro
il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e
abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione,
hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di
famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
3. La Regione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei
dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano
volontariamente sottoposti alle previste terapie.
Art. 80 - Tutela dei
dipendenti portatori di handicap.
1. In attuazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione
e il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da
una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalla legislazione regionale vigente, la condizione di portatore
di handicap che debbano sottoporsi a un progetto terapeutico di
riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le
seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del
progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del
ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata
massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione
ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo
di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse
da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura
sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro
il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e
abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto
a ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per
l'intera durata del progetto medesimo.
3. La Regione in attuazione delle vigenti normative adotta tutte le misure
idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei
dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle
barriere architettoniche.
SEZIONE VI
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 81 - Servizi pubblici
essenziali.
1. Ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali sono
i seguenti:
a) servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della sicurezza pubblica.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono garantirsi,
con le modalità di cui al successivo articolo 82, la continuità
delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) il servizio elettorale limitatamente alle attività indispensabili
nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per
assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
b) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli
impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei
cittadini;
c) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche
con il personale in reperibilità;
d) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei
bacini idrici.
3. Le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono garantite in
quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo
coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
Art. 82 - Presentazioni
indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi
pubblici essenziali.
1. Ai fini di cui all'articolo 81 sono individuati, per le diverse
qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali
indicati nello stesso articolo 81, appositi contingenti di personale che
devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al
lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili
inerenti ai servizi medesimi.
2. Con apposito accordo decentrato da definirsi prima dell'inizio di ogni
altra trattativa decentrata, sono individuate le professionalità e le
qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i
criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il
rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è
effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni
dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni
altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di
cui ai commi 2 e 3, sono assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.
4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le
Amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che
interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 81, i nominativi dei
dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni
indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la
continuità delle predette prestazioni, comunicando, 5 giorni prima
della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei
contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali e
ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di
esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la
volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione, nel caso sia possibile.
5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il
periodo di vigenza della legge regionale 17 aprile 1990, n. 25 .
( 37)
CAPO IV
Responsabilità del personale regionale
Art. 83 - Responsabilità
degli impiegati regionali.
1. Gli impiegati regionali sono direttamente responsabili, nell'ambito
delle attribuzioni loro assegnate in riferimento alla qualifica di
appartenenza, del risultato del lavoro effettuato ed in particolare delle
istruzioni impartite, dell'attività anche di controllo, direttamente
svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle
norme, procedure e prassi definite, nonchè delle omissioni in
attività cui sono tenuti.
2. A tal fine ogni atto, anche preparatorio, deve recare l'indicazione del
suo estensore.
3. Al fine di verificare il puntuale e corretto conseguimento degli
obiettivi fissati all'ufficio e al servizio, l'esercizio dell'attività
di competenza del singolo impiegato o gruppo di lavoro è
assoggettabile, anche in fase istruttoria, a verifiche e controlli da parte
dei rispettivi dirigenti, i quali in caso di mancato, tardivo o
insufficiente risultato del lavoro, provvedono ad accertare se
l'organizzazione del lavoro, le istruzioni impartite e le procedure
esistenti hanno determinato o influito negativamente sulle prestazioni del
singolo impiegato e se la responsabilità è imputabile
collegialmente al gruppo di lavoro nel quale l'impiegato è inserito.
4. Oltre alla responsabilità disciplinare, gli impiegati regionali
sono soggetti alla responsabilità penale, civile, amministrativa e
contabile secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 84 - omissis (38)
Art. 85 - Responsabilità
dei funzionari, istruttori direttivi, istruttori, collaboratori
professionali, esecutori, operatori, ausiliari, addetti alle pulizie.
1. L'attività del funzionario comporta la piena responsabilità
dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite,
nonchè del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di
lavoro.
2. L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul
conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
3. L'istruttore direttivo ha la responsabilità diretta dei risultati
delle attività personalmente svolte, nonchè di quelle del gruppo
coordinato o unità operativa eventualmente diretta.
4. L'attività è soggetta a controlli, a verifiche periodiche e di
massima.
5. L'istruttore ha la responsabilità diretta in ordine alla corretta
esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e coordinamento, anche
mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di operatori
appartenenti a qualifiche inferiori.
6. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed
occasionali, anche complete.
7. La prestazione lavorativa del collaboratore professionale è
caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente
svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli impiegati nei
confronti dei quali si esercita il coordinamento.
8. La prestazione lavorativa dell'esecutore comporta una
responsabilità diretta limitata alla corretta esecuzione del lavoro
proprio e all'eventuale coordinamento di impiegati di qualifiche inferiori.
9. L'operatore ha autonomia riferita all'esecuzione del proprio lavoro
nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata
alla corretta esecuzione dei propri compiti.
10. La responsabilità dell'ausiliario è limitata alla corretta
esecuzione dei propri compiti.
11. La responsabilità dell'addetto alle pulizie è limitata alla
corretta esecuzione del proprio lavoro.
Art. 86 - Responsabilità
in caso di dichiarazioni non veritiere riguardo alle missioni.
1. L'impiegato il quale, al fine di trarne un indebito vantaggio,
sottoscrive dichiarazioni in tutto o in parte non veritiere intorno alle
missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare delle
dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza
spettante alla persona competente ad autorizzare la missione.
Art. 87 - Sanzioni
disciplinari.
1. L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) il richiamo scritto;
b) la nota di demerito;
c) la riduzione dello stipendio;
d) la sospensione dalla qualifica;
e) la destituzione.
2. Il richiamo scritto è comminato ai singoli impiegati dal competente
dirigente per lievi trasgressioni e di esso è fatta menzione nello
stato matricolare. ( 39)
3. Per i dirigenti il richiamo scritto è comminato dal Segretario
generale della programmazione o dai segretari regionali, in relazione alla
dipendenza funzionale dei predetti impiegati.
4. Il richiamo scritto non influisce sulla maturazione degli scatti e delle
classi di stipendio nè impedisce la partecipazione ai concorsi per le
qualifiche superiori.
5. La nota di demerito è comminata per singole trasgressioni di media
entità, dopo un richiamo scritto o, al termine di ciascun anno, per
continuato insufficiente rendimento, nonostante richiamo scritto.
6. Il servizio prestato nell'anno nel quale l'impiegato ha riportato una
nota di demerito non può essere considerato utile all'effetto della
maturazione degli aumenti periodici, delle classi di stipendio o del
periodo necessario per la partecipazione ai concorsi per il passaggio alla
qualifica superiore.
7. La nota di demerito è comminata dal Segretario generale della
programmazione o dai Segretari regionali, in relazione alla dipendenza
funzionale dei singoli impiegati previa contestazione dell'addebito da
parte del dirigente competente e sentite le giustificazioni addotte
dall'interessato entro 10 giorni dalla contestazione.
8. Per gli impiegati in servizio presso l'Ufficio di gabinetto e la
Segreteria della Giunta e per gli impiegati in servizio presso il Consiglio
regionale, la nota di demerito è comminata con la stessa procedura
prevista al comma 7, rispettivamente dal Segretario Generale della
Programmazione e dal Segretario generale del Consiglio.
9. Avverso i provvedimenti di comminazione del richiamo scritto e della
nota di demerito ed entro 30 giorni dalla comunicazione di questi è
ammesso ricorso al Presidente della Regione.
10. La riduzione dello stipendio, la sospensione dalla qualifica e la
destituzione sono disposte dal Presidente della regione negli stessi casi,
con le stesse procedure e con gli stessi effetti delle analoghe sanzioni
disciplinari previste per gli impiegati dello Stato, su conforme delibera
della Giunta, sentita la Commissione di disciplina, intendendosi che l'anno
di servizio nel corso del quale sono stati commessi i fatti che hanno
portato alla riduzione dello stipendio o alla sospensione dalla qualifica
non può essere considerato utile neppure all'effetto della maturazione
delle classi di stipendio.
11. La sospensione cautelare dalla qualifica e la sospensione dalla
qualifica per effetto di condanna penale sono disposte dal Presidente della
regione, su conforme delibera della Giunta, sentita la Commissione
disciplinare, nelle stesse ipotesi e con le stesse procedure valide per gli
impiegati dello Stato.
12. Per il personale del Consiglio regionale i provvedimenti di cui ai
commi 10 e 11 sono adottati, sentita la Commissione di disciplina, dal
Presidente della regione, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza
dello stesso Consiglio regionale. ( 40)
Art. 88 - Commissione di
disciplina.
1. La Commissione di disciplina per gli impiegati regionali è
costituita con decreto del Presidente della regione.
2. Essa è presieduta da un componente della Giunta regionale ed è
composta da tre impiegati di qualifica pari a dirigente regionale generale
e da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, con qualifica non inferiore a
quella dell'impiegato soggetto a procedimento disciplinare. Le funzioni di
segretario sono affidate ad un impiegato di qualifica pari o superiore a
istruttore direttivo.
3. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere
garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza,
su richiesta dell'interessato, di un legale o di un rappresentante
sindacale. ( 41)
Art. 89 - Patrocinio legale.
(42) (43) (44) (45)
1. La Regione, tramite il dirigente della competente struttura regionale,
provvede a rimborsare ai dipendenti regionali le spese legali, peritali e
di giustizia relative a processi per responsabilità civile, penale,
amministrativa o contabile promossi per fatti od atti direttamente connessi
all’espletamento, nell’interesse della Regione, delle funzioni
e dei compiti d’ufficio, nonché a favore di altri enti
relativamente ad attività esercitate per conto o su incarico della
Regione, salvo nel caso di sentenza di condanna per fatti commessi con dolo
o colpa grave e purché non sussista conflitto di interessi, anche
potenziale, con la Regione.
2. Nei confronti degli altri enti la Regione opera mediante rivalsa.
3. Il rimborso è riconosciuto anche relativamente agli oneri
defensionali sostenuti nelle fasi preliminari dei processi civili, penali,
amministrativi e contabili, nonché per oneri di consulenze tecniche,
qualora la specificità della materia richieda tali interventi. Resta,
comunque, subordinato alla pronuncia di una sentenza definitiva che non sia
di condanna per dolo o colpa grave ed all’insussistenza di conflitto
di interessi, anche potenziale, con la Regione.
4. Il rimborso è limitato a un difensore e a un domiciliatario per
ogni grado del giudizio, tuttavia il dirigente della competente struttura
regionale, in via eccezionale, autorizza il rimborso delle spese legali
sostenute per due difensori, avuto riguardo alla complessità o alla
particolare rilevanza del processo, o qualora attenga a diversi profili
disciplinari. Le spese peritali sono rimborsate limitatamente ad un numero
di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d’ufficio
o periti nominati dal giudice.
5. Il rimborso è subordinato alla presentazione della fattura
definitiva emessa secondo le tariffe professionali vigenti, e, qualora
l’importo sia pari o superiore a dieci milioni, la stessa necessita
del visto di congruità del competente ordine professionale.
6. Fatta eccezione dei casi in cui la Regione è costituita parte
civile, si possono concedere anticipazioni del rimborso, nei limiti del
settanta per cento delle parcelle presentate, previa motivata richiesta con
impegno scritto del beneficiario a restituire l’anticipazione,
autorizzando la Regione a trattenere i relativi importi dagli emolumenti
spettanti, nei limiti di legge, per il caso di sentenza di condanna
esecutiva per dolo o colpa grave o di conflitto di interessi, anche
potenziale, con la Regione.
7. Il rimborso delle spese legali è maggiorato degli interessi sulle
somme liquidate calcolati al tasso legale corrente tempo per tempo e
decorrenti dalla domanda di rimborso, ovvero dalla data in cui diventa
definitivo il provvedimento giudiziale cui si riferisce il rimborso, fino
alla data di liquidazione della somma spettante.
CAPO V
Diritti patrimoniali, previdenza, quiescenza
SEZIONE I
Stipendi
Art. 90 - Trattamento
economico. (46)
1. Il trattamento economico del personale è informato al principio
della onnicomprensività ed è costituito:
a) dallo stipendio annuo lordo per singole qualifiche funzionali (stipendio
iniziale e stipendio di anzianità) stabilito nelle tabelle D) ed E) allegate alla presente legge;
b) dalla tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda
metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari a un dodicesimo
dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in
misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;
c) dall'indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di
famiglia, nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili
dello Stato.
2. In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al
2,50% del trattamento economico iniziale di livello, riassorbito in
occasione della corresponsione del salario di anzianità.
3. Analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto
all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. Il trattamento economico dei dirigenti assunti a norma dell' articolo 51, comma 6, non può
in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di
riferimento né superiore a quello massimo in godimento del personale
di ruolo della stessa qualifica.
5. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei
trattamenti di cui alla tabella
D) sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.
6. Dall'1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono gli aumenti
stipendiali annui lordi di cui alla tabella F).
7. Dall'1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono gli aumenti stipendiali
annui lordi di cui alla tabella
G).
8. Dall'1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono gli aumenti stipendiali
annui lordi di cui alla tabella
H).
9. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 6 e 7 ha effetto fino alla data
del conseguimento di quello successivo.
Art. 91 - Retribuzione
individuale di anzianità. (47)
1. Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1984 è
corrisposta quale stipendio di anzianità una somma annua fissa
determinata per ciascun livello retributivo nella misura di cui alla
allegata tabella E).
2. Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1986 è
corrisposto un incremento di retribuzione di anzianità di importo
uguale a quello di cui alla allegata tabella E).
3. A decorrere dall'1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato
servizio nel periodo 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione
individuale di anzianità è incrementata degli importi annui lordi
di cui alla tabella E).
4. Al personale assunto in data intermedia tra l'1 gennaio 1987 e il 31
dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di
servizio prestato.
5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella
superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella
qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento
al 31 dicembre 1990.
6. Gli importi di cui ai commi 3, 4 e 5 riassorbono, a far data dall'1
gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo
liquidate ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25 .
( 48)
7. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti destinatari
dell'accordo nazionale riguardante il comparto del personale delle Regioni
e degli enti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, al dipendente viene riconosciuto il salario
individuale di anzianità conseguito nell'ente di provenienza e viene
considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario
individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente
di provenienza.
8. In caso di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso, da parte di
personale di pubbliche amministrazioni, è conservato al medesimo il
trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso
l'Amministrazione di provenienza.
9. L'anzianità di servizio maturata, è riportata a tutti gli
effetti nella qualifica superiore conseguita a seguito dell'applicazione
dell'art. 8, della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56
.( 49)
Art. 92 - Beneficio economico
per inquadramento ad altra qualifica funzionale.
1. Nei passaggi di qualifica superiore oltre al valore del livello di nuovo
inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in
godimento alla data di transito.
Art. 93 - Effetti dei nuovi
stipendi. (50)
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della
legge regionale 17
aprile 1990, n. 25 , introdotte nella presente legge, hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di
licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da
disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e
assistenziali e relativi contributi, nonché sulla determinazione degli
importi dovuti per indennità integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge-quadro 29 marzo
1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione della
presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste
all'articolo 90 e negli importi previsti dalle tabelle allegate, al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza contrattuale.
Art. 94 -
Onnicomprensività.
1. E' fatto divieto di corrispondere agli impiegati, oltre alle
indennità previste dalla presente legge, ulteriori indennità,
proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica
o per prestazioni comunque rese in rappresentanza della Regione, salvo che
abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati.
2. L'importo dell'indennità, dei proventi e dei compensi dei quali
è vietata la corresponsione deve essere versato direttamente alla
Regione dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti a
erogarli.
3. Agli impiegati regionali interessati vengono riconosciuti il trattamento
di missione e il compenso per lavoro straordinario, ove spettanti.
4. Le ore di lavoro straordinario prestate per detto titolo non concorrono
al raggiungimento del limite individuale annuo autorizzato presso la
Regione.
5. Le somme così introitate, detratte le spese di cui al comma 3,
vengono, secondo modalità da determinarsi di intesa con le
rappresentanze sindacali del personale e da stabilirsi con apposita
deliberazione della Giunta, destinate ad iniziative a favore del personale
regionale.
SEZIONE II
Indennità
Art. 95 - Indennità.
(51)
1. Competono le seguenti indennità:
a) al personale che ai sensi della vigente normativa regionale disimpegna
mansioni di vigilanza, l'indennità annua lorda di lire 480. 000 per 12
mesi;
b) al personale con qualifica di funzionario con direzione di unità
organica a livello di ufficio, nonché al personale laureato munito
della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e
iscrizione all'albo che operi in posizione di staff, l'indennità annua
lorda di lire 1. 500. 000 per 12 mesi;
c) ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa
con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al
coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle
strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di
studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di
ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in
relazione all'incarico conferito; l'indennità è commisurata allo
stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1 con
decorrenza 1° ottobre 1990; ( 52)
e) per il personale destinato a prestazioni comportanti particolare
esposizione a rischio l'indennità annua fissa di lire 240.000
corrisposta in 12 mensilità; qualora vi fosse personale inquadrato
nella quarta e terza qualifica funzionale, non adibito anche
temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo
l'indennità di lire 240.000 viene corrisposta per il periodo di
effettiva esposizione a rischio;
f) al personale che disimpegna mansioni di vigilanza inquadrato nella
quinta qualifica funzionale compete integrazione tabellare pari a lire
900.000 annue lorde;
g) per il personale che disimpegna mansioni di vigilanza ivi compreso
quello di cui alla lettera f), l'indennità di cui alla lettera a),
è incrementata di lire 400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi;
h) al personale docente dei centri di formazione professionale che svolga
attività di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore a 800
ore per anno formativo, ai sensi dell'articolo 172, comma 6, compete una
indennità di lire 850.000 annue lorde.
2. I dipendenti preposti a strutture la cui direzione comporta la
corresponsione di una indennità, sono nominati con deliberazione della
Giunta regionale. Per gli incarichi da affidare ai funzionari provvede il
dirigente responsabile del Dipartimento ove sono assegnati, d'intesa con il
Dipartimento per il personale. ( 54)
3. Per il personale addetto al Consiglio regionale, ivi compreso il
personale dei Gruppi consiliari, la deliberazione di cui al comma 2 è
adottata su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e
d'intesa con il medesimo.
4. L'Amministrazione, determina in via preventiva i parametri di
riferimento e i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti,
di cui alla lettera c) del comma 1, della indennità da attribuire alle
diverse funzioni garantendo obiettività e trasparenza nei
comportamenti attuativi.
5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti
incentivanti previsti dall' articolo 117, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.
Art. 96 - Attività
lavorative comportanti continua e diretta esposizione a rischi
pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale ai fini
della corresponsione di indennità.
1. Le attività lavorative comportanti continua e diretta esposizione a
rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, ai
fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 95, sono
individuate nelle seguenti:
a) prestazioni che comportano in modo diretto e continuo esercizio di
trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuori
strada e altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni
accessorie di carico e scarico;
b) prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a contatto con
catrame, bitume, fuliggini, olii minerali, paraffina, loro composti,
derivati residui, nonchè lavori di manutenzione stradale e di
segnaletica in presenza di traffico;
c) prestazioni che comportano in modo diretto e continuo impiego,
esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonchè da
germi patogeni o prodotti tossici del metabolismo batterico;
d) prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dalla adibizione all'infermeria per animali, alla raccolta e
smaltimento di materiale stallatico, alla raccolta e smaltimento di rifiuti
solidi urbani;
e) prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di
carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere
marittime, lagunari, lacuali e fluviali compreso scavo porti eseguiti con
macchinari sistemati su chiatte o natanti;
f) prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni,
inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e
litografici, cucine di grande dimensione;
g) prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a rischi
derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di
taglio e disboscamento e nell'impiego di sostanze antiparassitarie.
2. L'individuazione del personale avente diritto alla indennità in
relazione alle attività, di cui al comma 1, è determinata con
provvedimento della Giunta regionale, sulla base di dichiarazione motivata,
rilasciata dal dirigente della struttura operativa presso cui il personale
stesso presta servizio.
Art. 97 - Indennità di
rischio da radiazioni. (55)
1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in
continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad
apparecchiature radiologiche in maniera permanente è corrisposta
un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda
di lire 200.000.
2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto
a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare
del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e
semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel
senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al
relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo
discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o
prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato
nel precedente comma 1, è corrisposta una indennità di rischio
parziale nella misura unica mensile lorda di lire 50.000. L'individuazione
del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da
almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni
all'Amministrazione, nominata dal direttore del personale
dell'Amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per
corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche
territorialmente.
4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non
è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a
titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono
a carico del fondo di cui all' articolo 116.
Art. 98 - Indennità
accessorie.
1. Sono istituite le seguenti indennità accessorie:
a) per il personale presente in servizio, inserito in strutture che
comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore, l'indennità
mensile di lire 25.000;
b) per il servizio ordinario notturno, prestato fra le ore 22 e le ore 6,
l'indennità oraria di lire 1.080: per il servizio ordinario festivo,
l'indennità oraria di lire 1.215: per il servizio ordinario notturno
festivo, l'indennità oraria di lire 1.800;
c) nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i
servizi sui fiumi e sui canali navigabili e i servizi generali regionali,
l'indennità di reperibilità di lire 750 orarie.
2. Gli impiegati interessati e le modalità di svolgimento sono
determinati dalla Giunta regionale, previa contrattazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1, lettera c), non
compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta
indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed
è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale
caso del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo
spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale.
4. I compensi per il servizio ordinario notturno festivo non sono
pensionabili, e pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.
Art. 99 - Conglobamento di
quote dell'indennità integrativa speciale.
1. La quota di indennità integrativa speciale di lire 1. 081. 000
è compresa nei valori stipendiali di cui alla tabella D).
2. Nei confronti del personale, iscritto alle Casse pensioni dell'Istituto
di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno
1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai
sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni e integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è
ridotta a cura della competente Direzione provinciale del tesoro
dell'importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo, nel caso in cui
l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è
portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.
3. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del
personale, iscritto alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza,
collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in
attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione
dell'importo lordo mensile di lire 72.067 va operata in proporzione
dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le
stesse modalità di cui al comma 2. Se la pensione di
reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta
riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun
partecipe.
SEZIONE III
Compensi
Art. 100 - Compenso per lavoro
straordinario.
1. La misura oraria dei compensi per
lavoro straordinario, è determinata maggiorando la misura oraria di
lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti
elementi retributivi:
a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre
dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.
2. La maggioranza di cui al comma 1 è pari:
a) al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;
b) al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi
o in orario notturno;
c) al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario
notturno-festivo.
3. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira
intera.
4. Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22.00 e le ore
06.00.
5. Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi per lavoro straordinario
si provvede con decreto del dirigente responsabile del dipartimento per il
personale, nel rispetto dei massimali ammissibili in base alle
comunicazioni mensili dei dirigenti responsabili dei dipartimenti
regionali.
6. Al fine di compensare la spesa per le prestazioni di lavoro
straordinario si utilizza il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei
servizi secondo quanto disposto dall' articolo 117, comma 2, lettera b). ( 56)
Art. 101 - Compensi ISTAT.
1. E' consentita la corresponsione, da parte dell'Istituto Centrale di
Statistica (ISTAT) e di altri enti e organismi pubblici autorizzati per
legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite dell'ente di
appartenenza, di specifici compensi al personale per le prestazioni
connesse a indagini periodiche e attività di settore rese in orario
non di ufficio, in deroga ai limiti di cui all' articolo 63.
Art. 102 - Compensi spettanti ai professionisti legali. (57)
1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti
dalla normativa vigente, per i dipendenti dell'ente che prestino
attività professionale legale per la Regione, al conseguimento della
qualifica di avvocato e avvocato abilitato al patrocinio avanti le
magistrature superiori è riconosciuto un compenso pari all'1% dello
stipendio tabellare base indicato nella tabella D), da aggiungere al salario di anzianità.
2. omissis ( 58)
Art. 103 - Compenso «una
tantum» a titolo di incentivazione, per trasferimento di
personale.
1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso
comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e
dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, viene corrisposto, a cura
dell'amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato
dallo Stato, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle
misure di cui alla tabella
N).
2. Al personale trasferito dalle Regioni agli enti locali a seguito di
deleghe di funzioni è corrisposto, a carico della Regione delegante,
un compenso "una tantum" di importo pari a quello di cui al comma 1.
SEZIONE IV
Missioni
Art. 104 - Trattamento di
missione.
1. Al personale della Regione comandato in
missione fuori della circoscrizione comunale dove è ubicata la sede di
servizio compete l'indennità di trasferta nelle misure, rideterminate
annualmente con decreto del Dirigente del dipartimento competente in
conformità al disposto del decreto del Ministro del Tesoro previsto
dal comma 3, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16
gennaio 1978, n. 513, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso
il tempo occorrente per il viaggio. ( 59)
2. Per i periodi di missione eccedenti le 24 ore o per le missioni di
durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in
ragione di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione.
3. Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate; le altre sono
arrotondate.
4. Al personale inviato in missione in località che disti, dalla sede
di servizio, più di 90 minuti di viaggio, con il mezzo più
veloce, secondo gli orari ufficiali dei servizi di linea o per incarichi di
missione di durata superiore a 12 ore compete il rimborso della spesa
documentata mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in
albergo di I categoria per il personale con qualifica di Dirigente
regionale generale, e di II categoria per il rimanente personale e per uno
o due pasti giornalieri, nel limite di lire 32.000 per il primo pasto e
complessive lire 63.900 per i due pasti. Per incarichi di durata non
inferiore a 8 ore compete il rimborso di un solo pasto.
5. Oltre quanto previsto dal comma 4 compete un importo parti al 30% delle
vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è
ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure,
orarie o giornaliere, intere.
6. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata
non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per
il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria
corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
7. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 4 sono rivalutati
annualmente in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in
base agli indici ISTAT, con decreto del Dirigente del dipartimento
competente in conformità al disposto del decreto del Ministro del
Tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previsto dal
quinto comma, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395. ( 60)
8. Il personale inviato in missione in località del territorio
regionale, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare giornalmente
in sede, salvo quanto disposto al comma 4.
9. Ai fini del computo delle distanze tra la località di partenza e
quella di arrivo, si applicano i criteri di cui all'articolo 6 della legge
18 dicembre 1973, n. 836.
10. Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito
fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro ente pubblico
l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo
o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la
stessa indennità è ridotta ad un terzo.
11. Nel caso di dipendenti che effettuino più di 15 missioni al mese,
l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la
quindicesima.
12. Per le missioni continuative svolte nella medesima località,
l'indennità di trasferta cessa dopo 240 giorni continui.
13. L'indennità di trasferta non è dovuta per missioni compiute:
a) nella località di abituale dimora;
b) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle 4 ore;
c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta
come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia,
quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e
guardiani di bonifica;
d) in località distanti meno di 10 chilometri.
14. Alla liquidazione e al pagamento delle indennità di trasferta,
nonché al rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese
derivanti dall'applicazione della normativa sulle missioni provvede con
proprio decreto il Dirigente del dipartimento per il personale, in base
agli atti prodotti dal dipendente interessato, vistati dal dirigente
responsabile. ( 61)
15. In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore il Presidente
della Giunta regionale o un suo delegato possono, su richiesta
dell'interessato, autorizzare la corresponsione allo stesso di una
anticipazione di importo pari all'ammontare delle spese di viaggio e ai due
terzi dell'indennità di missione spettante.
16. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono
individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di
servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi
boschivi.
17. Per il personale indicato nel comma 16, le particolarissime condizioni
di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nella impossibilità
della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario
giornaliero di lire 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al
costo del pasto. ( 62)
17 bis. Ai dipendenti regionali non si applica l'articolo 14, comma 3,
della legge 18 dicembre 1973, n. 836. ( 63)
Art. 105 - Anticipazioni per
missioni.
1. Il responsabile dell'Ufficio di
economato, o il responsabile del Servizio affari economici del Dipartimento
per il personale in qualità di funzionario delegato ai sensi e con le
modalità di cui all' articolo 92 e seguenti della vigente legge di contabilità
regionale, anticipa al personale regionale, comandato in missione per un
periodo di tempo non inferiore a ventiquattro ore, la somma corrispondente
ai due terzi dell'indennità di missione dovuta, con obbligo, da parte
del dipendente, di presentare la documentazione inerente alla missione
entro 30 giorni dalla data in cui essa si è conclusa. ( 64)
2. Di norma i documenti di viaggio sono forniti direttamente dall'Ufficio
di economato o dal Servizio affari economici del Dipartimento per il
personale.
3. Nei casi in cui non sia possibile fornire tali documenti, l'Ufficio di
economato o il Servizio affari economici del Dipartimento per il personale,
può anticipare al dipendente comandato in missione la corrispondente
somma.
4. La relativa documentazione deve essere presentata con le modalità
di cui al comma 1.
Art. 106 - Uso dei mezzi di
trasporto per missione ai fini di indennità.
1. Al dipendente in missione può
essere consentito, nell'ambito della circoscrizione regionale, anche se non
acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo
di trasporto, con la corresponsione di una indennità chilometrica
ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente
nel tempo quale rimborso spese di viaggio, oltre l'eventuale spesa
sostenuta per pedaggio autostradale.
2. Quando particolari esigenze di servizio lo impongono o qualora risulti
economicamente più conveniente per la Regione, l'uso del proprio mezzo
di trasporto può essere autorizzato anche oltre i limiti della
circoscrizione regionale.
3. L'uso del proprio mezzo di trasporto è autorizzato, di volta in
volta, dal Dirigente del dipartimento competente, dal Presidente del
Consiglio regionale o dal dirigente che dispone la missione. ( 65)
4. Gli impiegati possono essere autorizzati dal competente dirigente alla
guida dei mezzi di servizio.
5. Qualora mezzi di servizio risultino indisponibili e l'impiego dei
servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della
missione, può essere autorizzato l'uso del mezzo proprio, ai sensi dei
commi 1, 2 e 3.
6. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata, a domanda,
previa acquisizione di dichiarazione sottoscritta dall'impiegato di esonero
della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo
per danni a terzi o a cose, dichiarazione da conservare agli atti da parte
del competente dirigente e di cui deve essere fatta espressa menzione nei
documenti da produrre ai fini dell'indennità di trasferta e del
rimborso di cui al presente articolo e all'articolo 104.
7. Qualora esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente che si reca in
missione può essere autorizzato ad usare il mezzo aereo o il vagone
letto.
8. L'autorizzazione è data dal Dirigente che dispone la missione in
conformità agli indirizzi della Giunta regionale e dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio. ( 66)
9. Per i percorsi non serviti da ferrovie o da altri mezzi di linea, al
dipendente in missione è corrisposto, oltre all'indennità di
trasferta eventualmente spettante, una indennità rideterminata
annualmente con decreto del Dirigente del dipartimento competente in
conformità al disposto del decreto del Ministro del tesoro previsto
dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16
gennaio 1978, n. 513, aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in
zone prive di strade, mediante il medesimo decreto, a titolo di rimborso
spese. ( 67)
Art. 107 - Copertura
assicurativa.
1. Gli impiegati che, per ragioni di
servizio, vengono trasportati o conducono automezzi propri, di terzi o
dell'Amministrazione vengono assicurati contro i rischi conseguenti.
2. La Regione garantisce comunque in caso di invalidità permanente o
di morte un vitalizio calcolato in base alla normativa vigente in tema di
assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro.
3. In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, l'Amministrazione è tenuta a
stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti
autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di
servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente
al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di
servizio.
4. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi,
non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento
al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di
lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
5. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprietà dell'Amministrazione sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti,
dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
6. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono
eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
l'assicurazione obbligatoria.
7. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle
polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti
commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo
indennizzo per lo stesso evento.
Art. 108 - Compenso per lavoro
straordinario prestato in missione.
1. Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro
straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della
missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate
alla natura e alla entità dei compiti da svolgere.
2. Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con
quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati.
SEZIONE V
Livello economico differenziato
Art. 109 - Livello economico
differenziato.
1. E' istituito un livello economico differenziato di professionalità
per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la
qualifica funzionale di addetto alle pulizie e quella di istruttore
direttivo. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli
economici differenziati non può superare, in nessun caso, le
percentuali massime complessive non cumulabili annualmente, indicate per
ciascuna qualifica funzionale nella tabella L).
2. Per le qualifiche funzionali da addetto alle pulizie a istruttore il
livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il
trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo
annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare
iniziale della qualifica superiore.
3. Per la qualifica funzionale di istruttore direttivo l'incremento di cui
al comma 2 è di lire 1. 900. 000 annue lorde.
4. Il livello economico differenziato può essere attribuito al
personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le
procedure indicate nell'articolo 110, nelle percentuali di cui alla
tabella L), arrotondate
all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica
funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il livello economico differenziato previsto al comma 1 non può
essere attribuito al personale che disimpegna mansioni di vigilanza di cui
all' articolo 95, lettera
f), nonché al personale appartenente alle seguenti figure
professionali: direttore di centro di formazione professionale, di cui
all' articolo 172, comma 4;
conduttore di macchine operatrici complesse e terminalista addetto alla
registrazione dati dell'area informatica, di cui all' articolo 35, comma 1; addetto ai
servizi tecnici con compiti di conduzione di autoveicoli e natanti di cui
all' articolo 36, comma 2.
Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4
e alla tabella L).
Art. 110 - Procedure per
l'attribuzione del livello economico differenziato.
1. I livelli economici differenziati di professionalità sono
attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i
dipendenti indicati all'articolo 109, comma 1, in possesso del requisito di
anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.
2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli quali quelli
culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla
qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in
sede di contrattazione decentrata.
3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico
differenziato ai sensi del presente articolo il requisito
dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto
alla data dell'1 ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai
dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la
selezione sia terminata successivamente.
4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono
annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico
individuato ai sensi dell'articolo 109.
SEZIONE VI
Trattamento di previdenza
Art. 111 - Trattamento di
previdenza. (68) (69)
1. Ai fini del trattamento di previdenza, il personale regionale è
iscritto all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti
locali (INADEL).
2. La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi
causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri
iscritti.
3. Detto trattamento, indipendentemente dalla misura, si realizza nelle
prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e
regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e
l'attività dello stesso Istituto.
4. Per ogni anno di servizio utile la misura del trattamento previdenziale
è pari ad un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda
percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e
l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine
l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità
premio di fine servizio.
5. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda
spettante secondo quanto previsto dal comma 4 e quella lorda corrisposta
allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto
previdenziale.
6. I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento
previdenziale sono:
a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;
b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione all'INADEL ed i
servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS),
purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente,
della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;
c) i servizi riscattati dal dipendente con l'INADEL e con l'ENPAS anche se,
all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di
riscatto;
d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento
dell'INADEL vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente.
7. Ai fini del recupero nei confronti dei competenti istituti preposti alla
liquidazione delle indennità di previdenza, il personale avente titolo
o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione una procura
irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma
erogata.
8. Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o
dei superstiti aventi diritto.
Art. 112 - Personale cessato
dal servizio senza aver maturato diritto a pensione.
1. Nei riguardi del personale cessato dal servizio prima della maturazione
di un anno di retribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo
111, commi 4 e 5.
2. Gli impiegati cessati dal servizio dopo la maturazione dell'anno di
retribuzione, ma senza diritto a pensione hanno titolo ad ottenere la
liquidazione del trattamento di fine servizio, ai sensi del comma 10
dell'articolo 22 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito nella
legge 29 ottobre 1987, n. 440.
3. Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per
passaggio alle dipendenze di enti, il cui personale è iscritto
all'INADEL ed ENPAS.
Art. 113 - Personale
proveniente dagli enti disciolti.
1. Al personale trasferito alla Regione in attuazione di norme di legge,
per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso
l'INADEL dei servizi prestati presso gli enti di provenienza, si applicano
le seguenti disposizioni:
a) la Regione riconosce i servizi prestati nell'ente di provenienza,
limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai
fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe;
b) la Regione incamera le somme versate allo stesso titolo dagli enti
disciolti;
c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli
interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui all'articolo
111, commi 4 e 5, una indennità premio di fine servizio per i periodi
pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di
provenienza, ai quali si riferiscono gli importi incamerati, e i servizi
resi alle dipendenze della Regione.
2. Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di notificazione del
provvedimento di inquadramento nel ruolo regionale, deve far conoscere se
intenda optare, all'atto della cessazione dal servizio, per la riscossione
della indennità accreditata dall'ente di provenienza oltre a quella
eventualmente spettante per i periodi di servizio prestati in Regione.
3. In tali casi l'indennità versata alla Regione dalle gestioni degli
enti soppressi viene accantonata in apposito libretto bancario nominativo a
risparmio, i cui interessi maturati nel corso degli anni sono interamente
devoluti agli interessati al momento dello svincolo delle quote capitale.
4. La Giunta regionale stabilisce i
criteri e le modalità di utilizzo e di gestione delle somme introitate
ai sensi del comma 1, lettera b). ( 70)
4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
altresì, qualora non operi la ricongiunzione ai fini previdenziali
presso l’INPDAP ex INADEL, al personale trasferito per quale
l’ente di provenienza, anche se non disciolto, provveda a versare
alla Regione quanto accantonato a titolo di trattamento fine rapporto o di
altre indennità equiparate. ( 71)
Art. 114 - Contribuzione.
1. In applicazione dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, per
il calcolo del contributo previdenziale dovuto all'INADEL l'indennità
integrativa speciale è da considerare nella misura massima fissata
alla data dell'1 febbraio 1977, come stabilito dall'articolo 1 della legge
31 marzo 1977, n. 91; mentre, ai fini del calcolo dei contributi
assistenziali e GESCAL si fa riferimento all'intera misura
dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.
2. Dalla stessa data dell'1 febbraio 1977, nei confronti del personale
regionale in servizio, si opera il conguaglio tra i contributi trattenuti
sull'indennità in parola e quelli da trattenere ai sensi del
precedente comma.
SEZIONE VII
Trattamento di quiescenza
Art. 115 - Collocamento a
riposo. Trattamento di quiescenza. (72)
1. All'atto del collocamento a riposo dei dipendenti regionali, viene a
essi consegnato un attestato o una medaglia di riconoscimento per il
servizio prestato, secondo criteri e limiti deliberati dalla Giunta
regionale. ( 73)
2. Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale è iscritto
all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione
Pubblica (INPDAP).
3. Omissis ( 74)
SEZIONE VIII
Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
Art. 116 - Fondo per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi. (75)
1. Per le finalità di cui all'articolo 117, il fondo annuo denominato
"Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", costituito
dall'articolo 5 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 25 ,
è alimentato:
a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di
lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non
superiore al corrispettivo di 70 ore annue di lavoro straordinario per
ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con
qualifiche dirigenziali;
b) da una somma pari al corrispettivo di 25 ore annue di lavoro
straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato,
esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
c) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun ente di cui
all'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25 ,
incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari,
esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;
d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione
dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno,
festivo e notturno festivo; lo stesso importo è rivalutato annualmente
nella misura corrispondente al tasso di inflazione;
e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da
finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli
oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione
all'Amministrazione.
2. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di
effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione
dell'attività svolta dall'Amministrazione, da una quota del 50% delle
economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da
quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'articolo 23 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 8, comma 9, della legge 22
dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le
variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per
manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.
3. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all' articolo 63, comma 5 e al fondo per
il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo,
qualora non vengano impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza,
debbono essere reiscritte, per pari importo e allo stesso titolo, nel
bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.
Art. 117 - Utilizzo del fondo
per il miglioramento dell'efficienza dei servizi. (76)
1. Il fondo di cui all'articolo 116 è destinato alla erogazione di
compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per
la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la
contrattazione decentrata a livello di ente volte a ottenere il
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo è
finalizzato:
a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la
produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al
superamento di parametri sperimentali di produttività di base e ai
diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione
dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata
a livello di singolo ente, attivando le risorse necessarie anche in termini
di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di
produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
1986, n. 13. Per gli enti e per i settori di attività non regolati da
parametri sperimentali di produttività, sono definite con la
negoziazione decentrata a livello di singolo ente le modalità per
correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 della
legge regionale 3
maggio 1988, n. 25 , prevedendo peraltro possibilità di erogazione
sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della
valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di
erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o
meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è
demandata alla competenza dei responsabili delle strutture dei singoli enti
con le modalità di cui ai commi 6 e 7;
b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero
necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite
della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;
c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette
anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei
servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;
d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente
rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare
natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;
e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano
conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla
programmazione dell'ente, a seguito del superamento di appositi corsi di
formazione di durata non inferiore a 80 ore correlati all'evoluzione del
sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente
adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.
3. Gli interventi previsti al comma 2 non trovano applicazione nei
confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.
4. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di
erogazione dei compensi e indennità di cui al comma 2 sono definiti in
sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente. è esclusa
la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al
medesimo titolo. Restano confermate le misure o le modalità previste
dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 aprile
1990, n. 25 , per la determinazione degli importi unitari relativi agli
istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono
essere invece rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli
istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro
straordinario.
5. In attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma
4, continuano a operare le disposizioni vigenti e le relative modalità
di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto comma, utilizzando
esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa
preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65 del monte salari.
6. La gestione e l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo e dall'articolo 116, nell'ambito del fondo per l'efficienza dei
servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista ai commi
precedenti, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza
dalla data di istituzione del fondo stesso. A tal fine gli enti adottano le
direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta
competenza, tenuto conto della specificità dei singoli ordinamenti.
7. Per assicurare l'uniformità degli adempimenti di cui al precedente
comma vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve
ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei
singoli istituti incentivanti, nonché i tempi e i modi per la
quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al
soddisfacimento delle diverse finalità.
SEZIONE IX
Norme organizzative riguardanti gli stipendi
Art. 118 - I ruoli degli
stipendi.
1. Il Dipartimento per il personale compila mensilmente i ruoli degli
stipendi ed assegni sulla base dei dati contenuti nel registro relativo
alla posizione giuridica ed al trattamento economico di ogni dipendente.
2. Il ruolo, firmato dal responsabile del Dipartimento per il personale,
è trasmesso al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria,
per il controllo e per i provvedimenti di pagamento.
3. Nel ruolo devono essere annotati gli estremi dei provvedimenti
comportanti variazioni in confronto al ruolo immediatamente precedente. Il
ruolo deve portare un numero progressivo per ciascun capitolo ed indicare
per ogni partita la somma lorda dovuta, le ritenute per contributi
assistenziali e previdenziali, per imposte o per qualsiasi altra causale, e
la somma netta da pagare.
Art. 119 - Aumenti periodici
di stipendi.
1. Gli aumenti periodici di stipendio anticipati per la nascita di figli,
nonché le quote di aggiunta di famiglia per la moglie ed i figli a
carico, sono attribuiti con provvedimento del responsabile del Dipartimento
per il personale, in base ai documenti prodotti dal dipendente interessato,
senza alcun altro provvedimento formale. ( 77)
(omissis) ( 78)
Art. 120 - Deleghe per la
riscossione degli stipendi.
1. I dipendenti di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono,
con loro dichiarazione, autenticata dal responsabile del dipartimento,
delegare uno di essi a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi,
assegni fissi e variabili a carattere collettivo.
2. L'atto di delega è conservato dal Dipartimento per il personale per
le annotazioni conseguenti nel ruolo e negli ordinativi di pagamento.
3. Fino a quando dura la delega soltanto la persona incaricata può
dare quietanza per tutti coloro dai quali è stata delegata.
4. Nel caso però d'accertata assenza od impedimento i titolari possono
riscuotere direttamente.
Art. 121 - Ordinativo di
pagamento degli stipendi.
1. Gli ordinativi di pagamento degli stipendi ed assegni spettanti ai
dipendenti sono emessi per l'importo al lordo delle ritenute, e sono
quietanzati per la somma netta dovuta.
2. Per l'importo delle ritenute sono emessi corrispondenti ordini
d'introito.
CAPO VI
Riconoscimento dell'infermità per cause di servizio e liquidazione
dell'equo indennizzo (79)
Art. 122 - Denuncia
dell'infermità. Adempimenti istruttori.
Art. 123 - Accertamento della
causa di servizio.
Art. 124 - Equo indennizzo e
rimborso spese di cura.
1. Al dipendente non soggetto all'obbligo
dell'iscrizione all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) che per
infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una
menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile a una delle
categorie di cui alle tabelle A) e B) del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la Regione liquida l'equo indennizzo
quantificato secondo la tabella I) allegata, nonché il rimborso delle
sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti
specializzati e per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente
quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il
dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di
regolamento.
1 bis. Un apposito regolamento disciplina il procedimento diretto
all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità
denunciata e alla concessione dell'equo indennizzo. ( 82)
Art. 125 - Procedimento per la
concessione dell'equo indennizzo.
Art. 126 - Aggravamento
sopravvenuto della menomazione.
Art. 127 - Norme di rinvio e
transitorie.
CAPO VII
La formazione professionale del personale
Art. 128 - La formazione
professionale del personale.
1. La Regione promuove e favorisce forme
di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la
qualificazione e la specializzazione professionale del personale regionale,
nonchè di quello degli enti ed organismi dipendenti dalla Regione e di
tutti gli enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale. L'intervento
regionale può estendersi, nelle forme più appropriate, agli
amministratori pubblici e a coloro che, non essendo ancora nell'impiego
pubblico, aspirano ad accedervi.
2. A tal fine viene istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio di
previsione.
3. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun
lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali
necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli
nell'ambito delle strutture cui è assegnato e a fronteggiare i
processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione
organizzativa.
4. La Giunta regionale promuove, direttamente o in collaborazione con le
Università e gli Istituti specializzati, lo svolgimento di corsi di
perfezionamento e di aggiornamento per favorire una migliore formazione e
specializzazione del personale; favorisce la libera attività di studio
e di ricerca, nonchè la produzione scientifica dei singoli impiegati.
5. La Giunta regionale, altresì, organizza direttamente per il
personale regionale corsi di aggiornamento, di qualificazione e di
perfezionamento, avvalendosi delle proprie strutture ed utilizzando quali
docenti impiegati regionali ed esperti esterni; può avvalersi della
collaborazione di istituti specializzati nel settore della formazione e
dell'aggiornamento dei quadri degli enti pubblici e privati.
6. La prima finalità è perseguita mediante corsi di aggiornamento
che devono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori,
nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi
specifiche esigenze prioritarie.
7. La seconda finalità è perseguita mediante corsi di
riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione
nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di
mobilità professionale.
8. La formazione professionale può essere altresì acquisita
mediante la partecipazione a convegni, seminari e riunioni a carattere
scientifico di studio, a tale scopo organizzati e patrocinati dalla Regione
o da altri enti.
9. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di
riqualificazione possono concludersi con misure di accertamento
dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della
professionalità del singolo dipendente che costituiscono a ogni
effetto titolo di servizio.
10. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e l'aggiornamento,
la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore, le
modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche
mediante la definizione di orari di lavoro che, nel rispetto integrale
dell'orario di servizio e della funzionalità degli uffici, favoriscano
la partecipazione del personale, sono demandati agli accordi decentrati a
livello regionale.
11. La Giunta Regionale approva i piani periodici delle iniziative di
formazione e di aggiornamento professionale degli impiegati.
12. Annualmente la Regione in accordo con le organizzazioni sindacali,
può definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi
di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale.
13. Il personale partecipa alle iniziative di formazione su provvedimento
del Dirigente del dipartimento per il Personale, avuto riguardo alle
finalità e ai criteri stabiliti nei precedenti commi. ( 86)
14. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l'ente lo
iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi
oneri di partecipazione, ivi compresi i corsi-concorsi, e le spese di
residenzialità sono a carico dell'ente di appartenenza. Qualora i
corsi si svolgano fuori sede, compete inoltre, ricorrendone i presupposti,
l'indennità di missione di cui al comma 7 dell'articolo 104 e il
rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
15. Per gli altri destinatari degli interventi regionali per la formazione
professionale, di cui al comma 1, tali spese possono essere assunte con
provvedimento della Giunta regionale avuto riguardo agli obiettivi dei
singoli interventi.
Art. 129 - Modalità di
intervento.
1. L'intervento regionale si articola:
a) nell'organizzazione sia di corsi-base, destinati anche a soggetti non
ancora inseriti nell'impiego pubblico, sia di seminari e corsi a breve
durata, limitati nell'oggetto e prioritariamente destinati al personale
appartenente ai quadri degli enti pubblici operanti nell'ambito regionale;
b) nella predisposizione di strutture per la ricerca finalizzata alla
formazione, e, in particolare, allo scopo di impostare metodologie di
formazione, riferite alle diverse esigenze operative, con la dotazione
dell'opportuno materiale didattico, nonchè di favorire studi ed
indagini per adeguare le tecniche conosciute e disponibili di gestione, di
organizzazione, di programmazione e di controllo, alle particolari esigenze
degli operatori pubblici.
Art. 130 - Arricchimento
professionale.
1. In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione
professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di
processi di innovazione tecnologica volti a un uso ottimale delle risorse e
per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la
Regione, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, può organizzare direttamente, ovvero avvalendosi di
organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore
complessive.
2. Tali corsi devono concludersi con esame selettivo finale e agli stessi
può partecipare il personale dipendente interessato operativamente
alla innovazione, compreso tra la qualifica di operatore e la qualifica di
istruttore direttivo, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione
organica.
3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere a
obiettivo programmato raggiunto deve essere previsto, accanto agli altri,
un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione
dell'arricchimento professionale dimostrato, in particolare, nella efficace
utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.
Art. 131 - Strutture
utilizzabili.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 128 e nei
limiti delle modalità di intervento di cui all'articolo 129, la Giunta
regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, anche a carattere
pluriennale, con l'Istituto superiore per l'addestramento del personale
delle regioni e degli enti locali (ISAPREL), previsto dalla legge regionale 17 maggio
1974, n. 28 , con il Consorzio universitario per gli studi di
organizzazione aziendale (CUOA), costituito presso l'Università degli
Studi di Padova, e con le Università.
2. Il finanziamento regionale può riguardare sia le spese fisse di
struttura che le spese di funzionamento, purchè distintamente
quantificate.
CAPO VIII
Modificazioni del rapporto di servizio
Art. 132 - Mobilità.
1. La mobilità del personale nell'ambito della Regione e dei suoi enti
strumentali, nonchè da e per altre Regioni ed Enti locali, deve
rispondere a esigenze di servizio, nonchè al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
c) l'avvicinamento dell'impiegato alla propria residenza anagrafica o la
ricongiunzione con il nucleo familiare;
d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova
destinazione e dell'impiegato.
2. Spettano, ove dovute, la indennità di missione e di trasferimento
previste in materia dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello
Stato.
3. Al dipendente trasferito d'ufficio in altra sede, che non corrisponda a
quella di residenza fissata precedentemente al trasferimento medesimo,
compete una indennità di prima sistemazione nella misura unica di lire
170.000 maggiorata di un importo pari a tre mensilità
dell'indennità integrativa speciale vigente alla data di decorrenza
del provvedimento di trasferimento, da erogarsi con i criteri previsti
dall'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
4. Alle funzioni dirigenziali si applica la più ampia mobilità
nell'ambito della struttura regionale, previo possesso dei requisiti
professionali specifici.
5. La Giunta regionale, sentito altresì l'interessato, con proprio
provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, può
trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti
comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto
del profilo professionale posseduto. ( 87)
6. Per i dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale il
provvedimento di cui al comma 5 è adottato su richiesta dell'Ufficio
di Presidenza e d'intesa con il medesimo.
Art. 133 - Mobilità
interna.
1. La mobilità interna, che non comporta assegnazione a sede di lavoro
in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è attuata
secondo criteri generali definiti dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative; dei singoli provvedimenti viene
data informazione alle organizzazioni sindacali.
2. E' consentito, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, il
passaggio ad altro profilo professionale, previo accertamento dei necessari
requisiti professionali secondo criteri oggettivi, stabiliti dalla Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, previa
contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, anche ricorrendo a iniziative di riqualificazione
professionale e alla verifica della idoneità alle mansioni.
3. Il trasferimento si realizza con l'assegnazione dell'impiegato ad altra
sede di lavoro, anche al di fuori della circoscrizione comunale ove è
situata la sede di provenienza: esso può essere su richiesta o
d'ufficio.
4. Qualora la mobilità interna comporti l'assegnazione a sede di
lavoro posta al di fuori del territorio comunale di provenienza,
l'Amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla
residenza, all'anzianità di servizio, all'età, alle situazioni di
famiglia, alle necessità di studio e alle condizioni di salute,
secondo graduatorie stabilite in base ad accordi con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
5. Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti
sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, la individuazione del
personale da trasferire deve comunque avvenire secondo i criteri oggettivi
predetti, anche se il tempo di percorrenza non superi la durata di trenta
minuti.
6. Ove non vi siano richieste di impiegati della qualifica del posto da
ricoprire mediante trasferimento, si provvede d'ufficio.
7. Allo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei
servizi, la Regione può derogare alle suddette procedure, mediante
provvedimenti adottati d'ufficio per durata non superiore a 30 giorni, non
rinnovabili.
Art. 134 - Mutamento di
mansioni per inidoneità fisica.
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via
permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione
non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute
prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le
strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità
organiche dell'Ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni
diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito,
appartenenti alla stessa qualifica funzionale o a qualifica funzionale
inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica
retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento
del trattamento in godimento.
Art. 135 - omissis (88)
Art. 136 - Comando.
1. Per comprovate esigenze di servizio e
per esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire
l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento
professionale, la mobilità può essere attuata anche attraverso
l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del
comparto sanitario, nonché da e verso altri enti pubblici, anche
economici operanti nel territorio regionale, su assenso del dipendente
interessato. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato
opera funzionalmente. ( 89)
2. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o
regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai 12
mesi eventualmente rinnovabili.
3. Ove il comando comporti utilizzo dell'impiegato in uffici regionali
aventi sede in comune diverso da quello dell'ufficio di provenienza, è
corrisposto il trattamento di missione fino a un massimo di 240 giorni, con
i criteri e per gli importi previsti dall'ordinamento dell'ente di
appartenenza del singolo impiegato comandato.
4. Gli impiegati possono essere comandati a prestare servizio presso gli
enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative.
5. Gli impiegati collocati in posizione di comando, ai sensi del comma 4,
svolgono presso gli enti delegati mansioni proprie della qualifica di
appartenenza e dipendono funzionalmente dagli stessi enti delegati.
6. I posti in dotazione ad uffici i cui compiti siano stati delegati ad
altri enti vengono soppressi ed il relativo personale posto in
soprannumero.
7. Il personale regionale può altresì essere comandato a prestare
servizio presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.
7bis. Per esigenze specialistiche del settore socio-sanitario è
consentito il comando, presso l'Amministrazione regionale, di dipendenti
delle Aziende ULSS o delle Aziende ospedaliere, anche a periodi alternati,
per alcuni giorni la settimana o per alcune settimane al mese. La Regione,
corrispondentemente al periodo di utilizzo, rimborserà
all'Amministrazione di appartenenza il trattamento economico complessivo in
godimento, in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali del
comparto sanità. La Regione rimborsa altresì il trattamento
economico connesso all'espletamento di ulteriori missioni svolte,
nell'interesse della Regione stessa, al di fuori dell'abituale sede di
servizio. ( 90)
Art. 136 bis -
omissis.(91)
Art. 137 - Trasferimento di
personale nell'ipotesi di delega di funzioni amministrative.
1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale
per l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni a essi delegate.
2. La Regione determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove
necessario, con delegazioni rappresentative dell'Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI), Unione province italiane (UPI), Unione delle
comunità montane (UNCEM) e Unione delle Camere di commercio
(UNIONCAMERE) il contingente organico per profili professionali del
personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.
3. Sulla base delle predette determinazioni la Regione e le organizzazioni
di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del
personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa
contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali.
4. La Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici,
mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente
adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
5. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa a ente
diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni,
specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative stabiliscono criteri per il trasferimento del personale
interessato.
Art. 138 - Modificazioni del
rapporto di servizio in relazione a specifiche deleghe di funzioni
amministrative.
1. omissis ( 92).
2. In relazione alla delega delle funzioni amministrative inerenti
l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale può
disporsi, previo accordo con le singole Autorità di bacino, di cui
alla legge regionale
8 maggio 1985, n. 54 , e sentiti i dipendenti interessati, il comando
di personale regionale.( 93)
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria,
provvede, in relazione all'organizzazione turistica regionale, alla
assegnazione di impiegati alle province, mantenendo, di norma, la medesima
sede di lavoro. Il personale, assegnato alle province per lo svolgimento
delle funzioni delegate in materia di turismo, è comandato presso le
stesse fino al suo inquadramento nel ruolo provinciale secondo
l'ordinamento vigente in materia di mobilità e comunque senza
pregiudizio per lo stato giuridico ed economico già in godimento. A
far data dall'inquadramento nel ruolo provinciale sono soppressi i
corrispondenti posti del ruolo regionale.
4. La Giunta regionale provvede a mettere a disposizione delle province un
contingente di personale per l'esercizio delle funzioni delegate in materia
urbanistica in concomitanza al trasferimento delle funzioni relative
all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti.
5. Al fine di agevolare la continuità di esercizio delle funzioni
subdelegate concernenti la ristrutturazione e la realizzazione della rete
distributiva di carburanti la Giunta regionale può disporre il comando
o il trasferimento di adeguato personale presso le province con precedenza
ai segretari delle Commissioni consultive provinciali carburanti in carica
al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 o, in
alternativa, a corrispondere alle stesse le relative spese.
CAPO IX
Diritti sindacali ed esercizio di funzioni pubbliche
Art. 139 - Esercizio
dell'attività sindacale.
1. Gli impiegati hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di
aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di
lavoro. ( 94)
2. Nell'ambito della disciplina dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 i dipendenti hanno diritto di
partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali
concordati con l'Amministrazione, nell'unità amministrativa in cui
prestano la loro opera, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione
della retribuzione, o in altra sede senza oneri a carico dell'ente.
3. Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o
una parte di essi, sono indette dalle Organizzazioni sindacali e comunicate
per iscritto al Presidente della Giunta regionale, almeno due giorni prima,
allo scopo di regolare l'uso dei locali.
4. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso nei termini di cui
sopra, dirigenti sindacali anche non dipendenti della Regione.
5. Gli impiegati hanno facoltà di rilasciare delega a favore della
propria organizzazione sindacale, per la riscossione dei contributi
sindacali, la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello
nazionale dalle organizzazioni di categoria.
6. La relativa riscossione viene effettuata dall'Amministrazione mediante
ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro 15 giorni, secondo le
modalità indicate dalle organizzazioni sindacali.
7. Il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverso comune
o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi
rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo
1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali, può
essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di
appartenenza.
8. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine
dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
9. I dirigenti sindacali non sono soggetti alla subordinazione gerarchica
stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e
conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti e acquisibili
per la qualifica rivestita.
Art. 140 - Dirigenti
sindacali. (95)
1. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato hanno diritto
di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei
limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.
2. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i
lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui
all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi
ed esecutivi delle confederazioni e Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli
organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a
darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli
interessati dipendono.
3. I dirigenti degli organismi rappresentativi possono fruire, per
l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di
permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'Amministrazione.
4. I permessi giornalieri nel limite del monte ore complessivamente
spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati
all'articolo 141, di media non possono superare settimanalmente, per
ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le
18 ore lavorative.
5. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali
esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di
cui all' articolo 81.
Art. 141 - Monte orario
complessivo dei permessi sindacali. (96)
1. Nell'ambito dell'Amministrazione il monte orario annuo complessivamente
a disposizione per i permessi di cui all'articolo 140 è determinato in
ragione di 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre
di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte,
pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli
organismi rappresentativi operanti nella Amministrazione interessata e la
parte restante sia ripartita in proporzione al grado di
rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in
base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale
risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono
definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo
particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni
organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale in
modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le
sedi interessate.
4. Ai dirigenti sindacali di cui all'articolo 140, comma 2, sono concessi,
salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad
assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 81, ulteriori
permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative
sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, e
alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali -
territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive
confederazioni e organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi
anche ai lavoratori eletti o designati quali delegati a partecipare ai
congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel
contingente complessivo di cui al comma 1.
5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla
ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo,
sono comunicate alle amministrazioni per i conseguenti adempimenti.
Art. 142 - Divieto di atti
discriminatori. Trattenute per scioperi brevi.
1. E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le
libertà personali e sindacali degli impiegati, l'esercizio
dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.
2. L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di
pregiudizio all'impiegato nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto
contrario è nullo.
3. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le
relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata
della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore a un'ora. In
tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del
lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota
corrispondente agli emolumenti fissi e ricorrenti a qualsiasi titolo dovuti
e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione
in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.
Art. 143 - Procedure di
raffreddamento dei conflitti. (97)
1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella
presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla
interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata
richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria, titolari
della contrattazione ai vari livelli.
2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto
nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici
giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione
alle organizzazioni sindacali.
3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto
le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo
nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle
predette delegazioni.
4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì,
su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di
problemi interpretativi di interesse generale.
Art. 144 - Diritto di
affissione.
1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi
spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi
accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità
amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro.
Art. 145 - Locali per le
rappresentanze sindacali.
1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti
è consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della
loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili
all'interno della struttura.
2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento
dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto a usufruire, ove ne
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia
disponibile nell'ambito della struttura.
Art. 146 - Patronato
sindacale.
1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi
rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per
l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e
previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro
attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela
dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come
previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804.
Art. 147 - Referendum.
1. E' consentito nelle sedi delle unità amministrative lo svolgimento
- fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria,
su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalle
organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di
tutto il personale appartenente all'unità amministrativa e alla
categoria particolarmente interessata.
Art. 148 - Contributi
sindacali. (98)
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta
di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione
sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o
retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statutari.
2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello
del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente
rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31
ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla
Amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale
interessata.
3. Le trattenute operate dall'Amministrazione sulle retribuzioni dei
dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali
sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le
modalità comunicate dalle medesime.
4. L'Amministrazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla
segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei
versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Art. 149 - Aspettative
sindacali. (99)
1. I dipendenti delle Amministrazioni destinatarie degli accordi
compartimentali di cui alla legge n. 93 del 1983, che ricoprono cariche
statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a
carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in
aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la
competente confederazione od organizzazione sindacale nazionale, in
relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è
fissato in rapporto di una unità per ogni 3000 dipendenti in
attività di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo
indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da
collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le
Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione
dell'accordo della presente legge, il numero dei dipendenti da collocare in
aspettativa è fissato in 1.100 unità fino al raggiungimento del
rapporto di cui sopra.
3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma
è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento
alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989,
garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una
aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto
ministeriale 30 marzo 1989.
4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni
sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime,
accertata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare direttiva n. 24518/8.
93. 5 del 23 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni
triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 del sopra
citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - sentite le
confederazioni ed Organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) per il personale dipendente
dai comuni e loro consorzi e Istituti pubblici di assistenza e beneficenza
(IPAB); con l'Unione delle province Italiane (UPI) per il personale
dipendente dalle Province; con l'Unione delle comunità montane (UNCEM)
per il personale dipendente dalle Comunità montane; con l'Unione delle
Camere di commercio (UNIONCAMERE) per quanto riguarda il personale delle
Camere di commercio; con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per
quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli enti pubblici
non economici da esse dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case
popolari e dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.
5. Al personale degli enti è riservata una quota del contingente
complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei
dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato in attività di servizio in
detti enti distinta per comuni, province e comunità montane. Analoga
quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le
Regioni, le Camere di commercio, gli Istituti autonomi delle case popolari
e i consorzi per le aree di sviluppo industriale.
6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale degli
Enti e Amministrazioni del comparto sono presentate alla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il
preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - in ordine al rispetto dei
contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento
in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione e protrae
i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale
da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - ed alla Conferenza dei Presidenti.
7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli Enti
delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste dalla
confederazione od organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - che
provvede, sentite le Associazioni, le Unioni e la Conferenza di cui al
comma 4 interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri
finanziari da redistribuire.
8. L'Associazione, le Unioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni
provvedono alla redistribuzione, tra tutti gli Enti rappresentati, degli
oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.
9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla
ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero
complessivo delle stesse, sono comunicate, rispettivamente, alla
Associazione, Unione e Conferenza di cui al comma 4 e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i
conseguenziali adempimenti.
Art. 150 - Disciplina del
personale in aspettativa sindacale. (100)
1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 149 sono
corrisposti, a carico dell'Amministrazione da cui dipende, tutti gli
assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e
profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti
relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione
dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli
effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
diritto al congedo ordinario.
3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 149
può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui
all'articolo 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
4. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di
cui all' articolo 40,
prescindendo dalla apicalità del posto.
Art. 151 - Svolgimento di
incarichi pubblici.
1. Ai dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche elettive si applica
la legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e
indennità degli amministratori locali.
Art. 152 - Livelli di
contrattazione. (101)
1. Sono individuati i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di
qualificazione e aggiornamento del personale, il funzionamento
dell'Osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei
processi di mobilità tra enti in ambito regionale nonché le altre
materie specificatamente e tassativamente indicate nella presente legge;
b) territoriale, sub regionale, che riguarda le materie delegate dalla
contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla lettera a),
nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate
nella presente legge;
c) a livello di singolo ente;
d) a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie delegate
dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente.
2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non
nei limiti previsti dalla legge.
3. A essi si dà esecuzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 29
marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli
enti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68.
Art. 153 - Composizione delle
delegazioni. (102)
1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale e sub
regionale, è costituita dal Presidente della Regione o da un suo
delegato, e da una rappresentanza:
a) dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) per i comuni e i loro
consorzi;
b) dell'Unione province italiane (UPI) per le province e loro consorzi;
c) dell'Unione delle comunità montane (UNCEM) per le comunità
montane;
d) dell'Unione delle Camere di commercio (UNIONCAMERE) per le Camere di
commercio;
e) degli altri enti destinatari dell'accordo di comparto per quanto di
rispettiva competenza;
f) da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione
sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia
adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio
del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative
su base nazionale.
2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o di suo
decentramento, la delegazione trattante è costituita:
a) dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;
b) da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali
l'accordo si riferisce;
c) da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e aziendali
di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
Art. 154 - Materie di
contrattazione decentrata. (103)
1. Nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo
1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n. 13 e di quella della presente legge, formano oggetto di contrattazione
decentrata i criteri, le modalità generali e i tempi di attuazione in
ordine alle seguenti materie:
a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei
servizi e degli uffici e alle innovazioni tecnologiche, nonché le
proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi
medesimi;
b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione
del personale;
c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle
qualifiche funzionali stabilite nell'accordo di comparto;
d) le "pari opportunità";
e) i sistemi, i piani e i programmi intesi a incrementare la
produttività, la loro verifica e le incentivazioni connesse;
f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità,
reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità
di accertamento del loro rispetto;
g) la mobilità all'esterno dell'Amministrazione e la disciplina di
quella interna;
h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in
relazione alle politiche degli organici;
i) le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i
carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);
l) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, il
servizio di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei Centri ricreativi
aziendali dei lavoratori (Cral);
m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata
di cui alla presente legge.
2. I conseguenti provvedimenti non possono comportare oneri aggiuntivi, se
non nei limiti previsti dalla presente legge.
Art. 155 - Tempi e procedure
della contrattazione decentrata. (104)
1. Gli enti e le loro associazioni provvedono a costituire le delegazioni
di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di
contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore
di ogni legge di recepimento di accordo nazionale sul personale e a
convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del
negoziato entro 15 giorni.
2. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine
di trenta giorni dal suo inizio.
3. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è
data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30
giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15
giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di
organizzazioni sindacali dissenzienti.
4. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono
pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale
della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30
giorni dalla pubblicazione.
5. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati
devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi
eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli
accordi predetti.
6. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo,
ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
TITOLO V
Assunzioni temporanee di personale straordinario e stagionale presso la
Regione
Art. 156 - Assunzioni
temporanee di personale straordinario presso la Regione.
1. La Regione può procedere, per esigenze di carattere eccezionale, ad
assunzioni temporanee di personale straordinario, nel limite di un
contingente non superiore al 3% dell'organico generale, da applicare a
mansioni impiegatizie e di operaio, con l'osservanza delle seguenti
condizioni e modalità:
a) le assunzioni temporanee devono essere disposte con deliberazioni della
Giunta regionale, giustificate da esigenze indilazionabili e determinate
nella durata;
b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un
periodo di tempo anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni
dell'anno solare. Al compimento del periodo suddetto il rapporto è
risolto di diritto, fatta eccezione dei casi di supplenza per puerperio e
per servizio militare, nei quali il rapporto può essere esteso
all'intero periodo di assenza del titolare; ( 105)
c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto
alle dipendenze della Regione se non siano trascorsi almeno sei mesi dal
compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).
( 106)
Art. 157 - Modalità per
le assunzioni di personale straordinario.
1. Presso il Dipartimento per il personale
sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni
straordinarie per mansioni impiegatizie, da compilarsi secondo le
modalità indicate nei successivi commi. Gli elenchi sono distinti per
sede provinciale e per mansioni impiegatizie, in relazione alla residenza
ed allo specifico titolo di studio degli aspiranti.
2. Sono prioritariamente iscritti d'ufficio negli elenchi e secondo
l'ordine di graduatoria i concorrenti che siano risultati idonei in
pubblici concorsi banditi dalla Regione; l'iscrizione avviene nell'elenco
corrispondente alle mansioni previste dal concorso nel quale il singolo
concorrente ha conseguito la idoneità. L'iscrizione negli elenchi vale
a partire dalla esecutività del provvedimento della Giunta regionale
di approvazione delle risultanze del singolo concorso e perde ogni
efficacia dal momento in cui, per la stessa qualifica funzionale e le
stesse mansioni, sia esecutivo il provvedimento della Giunta regionale di
approvazione delle risultanze del concorso immediatamente successivo.
3. Gli altri aspiranti all'assunzione devono presentare domanda al
Presidente della Regione, a mezzo di lettera raccomandata. Nella domanda
gli aspiranti, a pena di esclusione, devono indicare di essere altresì
in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 50;
c) osservanza delle disposizioni di legge sul reclutamento militare;
d) idoneità fisica all'impiego;
e) godimento dei diritti politici;
f) non essere incorsi in condanne penali e non essere imputati in
procedimenti penali in corso;
g) non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza
ai sensi della lettera d) dell'articolo 127 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da precedente impiego presso
pubbliche amministrazioni.
4. Secondo l'ordine di presentazione della domanda da rilevarsi
esclusivamente dalla data del timbro postale di partenza delle relative
raccomandate, o da quella del timbro del protocollo regionale, se
consegnate a mano, gli aspiranti di cui al precedente comma sono iscritti
negli elenchi relativi alla provincia di residenza in ordine successivo
rispetto ai concorrenti risultati idonei nei pubblici concorsi banditi
dalla Regione. Per gli aspiranti residenti in comuni fuori dal territorio
regionale, l'iscrizione avviene, se d'ufficio a seguito di idoneità in
pubblici concorsi espletati dalla Regione, negli elenchi relativi alla
provincia di Venezia, se a domanda, negli elenchi relativi alla provincia
richiesta e, nel silenzio, alla provincia di Venezia.
5. Ove in una stessa domanda si chieda l'iscrizione in più
graduatorie, per ragioni di buon funzionamento delle strutture regionali la
domanda medesima è considerata valida per la sola graduatoria
concernente le mansioni corrispondenti allo specifico titolo di studio
posseduto.
6. Ove in uno stesso giorno pervengano più domande concernenti lo
stesso elenco, l'ordine degli aspiranti viene determinato con riferimento
ai criteri vigenti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato in tema
di preferenza, sulla base dei dati desumibili dalle singole domande.
7. Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui ai precedenti commi hanno
titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dagli elenchi medesimi,
nelle assunzioni relative alla sede e alle mansioni per le quali hanno
presentato la domanda, anche nelle ipotesi di nuove assunzioni disposte ai
sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 156.
8. Le assunzioni a tempo determinato si effettuano, nei limiti e con le
modalità previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie
predisposte sulla base di selezioni per prove o per titoli.
Per i soli profili professionali compresi fra la prima e la quarta
qualifica funzionale, può altresì essere fatto ricorso alle
graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in
relazione alla sede di lavoro.
9. Il personale straordinario che comunque abbia dato prova di scarso
rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri d'ufficio
è cancellato dal relativo elenco, con provvedimento motivato della
Giunta regionale; tale provvedimento è comunicato all'interessato.
10. E' parimenti cancellato d'ufficio dall'elenco l'aspirante che per
qualche ragione abbia rinunciato all'assunzione temporanea o non risulti
idoneo allo svolgimento delle mansioni oggetto della domanda.
11. Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono
disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori
disoccupati.
12. Le assunzioni effettuate in violazione delle norme sulle assunzioni
temporanee di personale straordinario sono nulle di diritto, eccezion fatta
per quelle previste dall'articolo 173, comma 3.
Art. 157 bis. - Assunzioni di
personale a tempo determinato per la realizzazione di progetti obiettivo ex
articolo 7, comma 6, della legge n. 554/1988.
1. Per le assunzioni a tempo determinato previste dall'articolo 16 - comma
1 - lettera c) - del C.C.N.I. 1994/97 e dirette alla realizzazione di
specifici progetti-obiettivo di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29
dicembre 1988, n. 544, sono utilizzate, prioritariamente le graduatorie
degli idonei nei concorsi pubblici per il reclutamento di personale
corrispondente. ( 107)
Art. 158 - Assunzioni di
personale stagionale.
1. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori
stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali
inerenti al relativo profilo o mediante graduatorie del collocamento
ordinario.
2. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza
per la riassunzione ai sensi dell'articolo 8 bis del decreto legge 29
gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni con legge 25 marzo 1983,
n. 79.
Art. 159 - Trattamento
economico del personale straordinario e stagionale.
1. Al personale assunto temporaneamente competono il trattamento economico
iniziale stabilito per la qualifica funzionale corrispondente alle mansioni
previste nella deliberazione di assunzione nonchè, per ogni mese di
servizio prestato, o frazione superiore ai 15 giorni, un periodo di ferie
nella misura di 2 giorni ed un premio di fine servizio a carico della
Regione in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello
stipendio in godimento. ( 108)
2. Al personale assunto temporaneamente è corrisposto il trattamento
economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo
professionale. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di
fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio. Il
personale straordinario è iscritto alla Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali (CPDEL) ai fini del trattamento di quiescenza.
3. Allo stesso compete l'indennità integrativa speciale, il rateo
della tredicesima mensilità, la aggiunta di famiglia se dovuta e, alla
fine del rapporto a richiesta dell'interessato, la liquidazione calcolata
in dodicesimi secondo le modalità di cui all' articolo 111, comma 4.
4. Al personale non di ruolo assunto con incarico annuale o stagionale,
competono congedi retribuiti per malattia fino a 30 giorni annui
nonché permessi sindacali fino a 12 ore annue e comunque in misura
proporzionale per dodicesimi riferiti all'arco temporale del rapporto di
servizio. ( 109)
TITOLO VI
Servizi per il personale regionale
CAPO I
Servizio mensa
Art. 160 - Gestione delle
mense per dipendenti della Regione.
1. La Regione dispone per il personale soggetto ad orario di lavoro
giornaliero diviso e per particolari esigenze degli uffici, servizi di
mensa, stipulando speciali convenzioni che pongano a suo carico solo
l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi nella misura
stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato compreso il
personale in servizio presso il Consiglio regionale, con deliberazione
della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale.
2. La Giunta regionale stipula con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale apposita convenzione per l'utilizzo dei locali e delle
attrezzature esistenti presso la sede del Consiglio.
3. Gli oneri, per quanto attiene il personale del Consiglio regionale fanno
carico al bilancio regionale, all'interno dei capitoli riguardanti le spese
per il funzionamento del Consiglio regionale. ( 110)
Art. 161 - Modalità del
servizio di mensa.
1. Il servizio di mensa è riservato al personale regionale
effettivamente in servizio.
2. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
3. Non può usufruire di tale servizio il personale che effettua orario
unico.
4. In ogni caso, il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un
corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione,
se la mensa è gestita da terzi; pari a 1/3 del costo dei generi
alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dalla
Regione.
5. E’ esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
6. Il servizio mensa è gratuito per il personale degli Enti per il
diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in
orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di
mensa e il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il
completamento dell'orario di servizio.
CAPO II
Attività sociali, culturali e ricreative
Art. 162 - Attività
sociali, culturali e ricreative.
1. Le attività culturali, ricreative
e assistenziali, promosse nell'ente, devono essere gestite da organismi
formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori.
2. Per l'attuazione delle suddette attività, l'Amministrazione
può iscrivere in bilancio apposito stanziamento.
Art. 162 bis –
Iniziative a favore del personale dipendente.
1. E’ costituito un fondo per la concessione di sovvenzioni e di
contribuzioni a favore dei dipendenti della Regione del Veneto contro
cessione della retribuzione. Alla Giunta regionale è demandato il
compito di regolarne la disciplina fissando modalità, criteri e
limiti. In via di prima attuazione è autorizzata la spesa di lire
1.500 milioni (capitolo n. 5052). ( 111)
CAPO III
Immobili ad uso abitazione per i dipendenti regionali
Art. 163 - Concessione in
locazione ai dipendenti regionali di immobili ad uso abitazione.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare, nel centro storico
di Venezia e isole dell'estuario, fabbricati e singole unità
immobiliari sui quali realizzare operazioni di restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia, da adibire ad uso di abitazione
per i dipendenti regionali.
2. A tal fine, la Giunta regionale può avvalersi anche dei benefici
previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive integrazioni e
modifiche, nonchè da altre leggi in materia di recupero edilizio, ivi
compresa la facoltà a contrarre mutui a tasso agevolato.
3. Le abitazioni che si rendono in tal modo disponibili sono concesse in
locazione ai dipendenti regionali in servizio presso gli uffici che hanno
sede nel Comune di Venezia, ed il relativo rapporto contrattuale è
regolato dalle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con il
divieto di sublocazione.
Art. 164 - Esclusioni e
prescrizioni.
1. I dipendenti ammessi al beneficio sono obbligati, pena la decadenza, a
trasferire la propria residenza in comune di Venezia nell'abitazione
concessa.
2. Sono esclusi dal beneficio i dipendenti che siano titolari del diritto
di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una casa di
abitazione, nel comune di Venezia, ovvero i dipendenti il cui coniuge, non
legalmente separato o i figli conviventi siano titolari di analoghi
diritti.
Art. 165 - Commissione per
la concessione delle provvidenze.
1. La concessione in locazione è disposta, sulla base dell'ordine di
priorità di cui all'articolo 166, da una commissione nominata con
delibera della Giunta regionale e composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore regionale da lui
delegato che la presiede;
b) il Segretario generale per la programmazione;
c) un Dirigente del Dipartimento piani e programmi;
d) un Dirigente del Dipartimento per il demanio, il patrimonio, i contratti
e gli approvvigionamenti;
e) tre rappresentanti designati dalle tre organizzazioni sindacali del
personale regionale maggiormente rappresentative.
2. Esercita le funzioni di segretario un funzionario nominato dalla Giunta
regionale.
3. Ogni componente della commissione può farsi sostituire da altro
membro dello stesso ufficio o organizzazione sindacale rappresentata.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di
metà più uno dei componenti; essa delibera a maggioranza assoluta
dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 166 - Domande.
1. Le domande per la concessione in locazione delle abitazioni, indirizzate
al Presidente della Giunta regionale e corredate da idonea documentazione,
devono indicare:
a) la composizione del nucleo familiare, risultante dallo stato di
famiglia;
b) il luogo di residenza;
c) il reddito complessivo del nucleo familiare, risultante dall'ultima
dichiarazione dei redditi;
d) ogni altro elemento atto a comprovare la necessità
dell'assegnazione in locazione dell'alloggio ed i titoli che danno diritto
all'attribuzione del punteggio ai sensi dell'articolo 168;
e) di non risultare proprietari di beni immobili.
2. Il richiedente deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la propria
responsabilità, che non sussistono nei suoi confronti le cause di
esclusione di cui all'articolo 164.
3. Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Art. 167 - Graduatoria.
1. Per la formazione della graduatoria dei beneficiari devono essere
osservati i seguenti criteri di precedenza:
a) reddito lordo pro-capite, del nucleo familiare del richiedente, quale
risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi, ottenuto dividendo il
reddito lordo dell'intero nucleo familiare per il numero dei componenti il
nucleo stesso. Per nucleo familiare si intende quello formato dal
dipendente, dal coniuge non separato e dai parenti ed affini entro il primo
grado conviventi con il richiedente, secondo le risultanze anagrafiche;
b) anzianità di servizio del dipendente presso gli uffici della
Regione del Veneto alla data di scadenza della presentazione della domanda.
Non concorre ai fini di detta anzianità quella maturata in precedenti
rapporti di lavoro presso altri enti pubblici o privati, comunque
riconosciuta;
c) distanza tra il comune di Venezia ed il luogo di residenza anagrafica.
2. Hanno in ogni caso titolo di priorità i dipendenti nei cui
confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio di immobili ad uso
di abitazione non fondati sulla morosità nel pagamento del canone di
locazione.
3. La graduatoria è formata entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione,
completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito.
Art. 168 - Procedimento per
l'assegnazione.
1. La Commissione di cui all'articolo 163 ( 112) provvede alla formazione della graduatoria mediante
l'attribuzione dei punteggi di cui alla allegata tabella N).
2. L'assegnazione degli alloggi è disposta dalla Commissione di cui
all'articolo 163, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e
della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
3. Agli assegnatari viene data immediata comunicazione, con lettera
raccomandata, dell'assegnazione con l'indicazione del termine di quindici
giorni entro il quale deve pervenire l'accettazione dell'assegnazione
stessa a pena di decadenza.
4. A parità di punteggio, prevale nell'ordine il punteggio relativo al
reddito, all'anzianità di servizio e alla distanza. In caso di
ulteriore parità si procede al sorteggio alla presenza di un notaio.
Art. 169 - Cessazione della
locazione.
1. La cessazione della locazione si verifica nei seguenti casi:
a) per rinuncia del dipendente assegnatario;
b) per trasferimento ad altri uffici situati fuori del comune di Venezia;
c) per cessazione del rapporto di lavoro con la Regione.
2. In caso di decesso del dipendente assegnatario, la Giunta regionale
può deliberare la prosecuzione della locazione in favore dei familiari
conviventi fino a due anni.
TITOLO VII
Personale regionale con particolare collocazione funzionale
CAPO I
Dirigenti degli uffici degli organi di controllo
Art. 170 - Direzione degli
uffici dell'organo di controllo.
Art. 171 - Funzioni del
dirigente regionale generale degli uffici della Sezione.
CAPO II
Personale addetto alla formazione professionale
Art. 172 - Personale dei
corsi di formazione professionale.
1. Il personale docente dei corsi di
formazione professionale è inquadrato in specifici profili
professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:
a) Istruttore - docenti in attività della formazione professionale per
il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
b) istruttore direttivo - docenti in attività della formazione
professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del
diploma di laurea.
2. I titoli di studio per l'esercizio della funzione docente devono essere
strettamente correlati alle specifiche attività di formazione
professionale.
3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera
appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo.
4. La figura professionale di direttore di Centro di formazione
professionale è ascritta alla qualifica funzionale di funzionario a
decorrere dall'1 ottobre 1990.
5. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili,
mediante prove, scritte e orali, a contenuto teorico o pratico attinenti la
relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e
professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a
concorso, relativi alla qualifica di Istruttore direttivo, è riservato
al personale docente in servizio presso i Centri di formazione
professionale inquadrato nella qualifica funzionale di istruttore da almeno
3 anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto
per l'insegnamento cui intende accedere.
6. L'orario di lavoro del personale docente dei Centri di formazione
professionale è fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del
complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le
restanti ore sono utilizzate in altre attività connesse con la
formazione. L'articolazione è oggetto di contrattazione decentrata.
7. Qualora, nell'ambito dello stesso Centro di formazione professionale, il
docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare
alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della
supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro Centro di
formazione professionale secondo i criteri definiti con le modalità di
cui all'articolo 152.
8. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di
espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta
può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale
anche presso strutture regionali diverse dai Centri, preferibilmente per
l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero
assimilabili per contenuto professionale.
Art. 172 bis -
1. Nel settore della formazione
professionale, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 24 della legge n.
537/1993 e del comma 11bis della medesima norma, introdotto dall'articolo 2
del DL 15 giugno 1994, n. 376, la Regione può procedere ad assunzioni
di personale supplente, con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo
la vigente normativa statale e regionale, in sostituzione del personale con
funzioni di docenza, di ruolo ed a tempo determinato, addetto ai corsi di
formazione professionale approvati ed attivati presso i Centri di
formazione professionale regionali, per le fattispecie di seguito indicate:
a) assenza superiore a 15 giornate lavorative consecutive, per malattia,
aspettativa per motivi personali e per le altre fattispecie previste dalla
normativa vigente;
b) maternità, per tutto il periodo di effettiva assenza dal servizio
del titolare per astensione obbligatoria, facoltativa ed eventuale periodo
congiunto ed ininterrotto di ferie;
c) dimissioni o cessazione dal servizio, sino alla conclusione delle
attività programmate per l'anno formativo in corso.
2. In ciascuno dei casi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1, la
sostituzione si protrarrà per tutto il periodo di effettiva assenza
del titolare, in relazione alla durata delle attività corsuali di
riferimento e, comunque, non oltre la conclusione delle medesime.
3. I titoli ed i requisiti professionali richiesti per l'insegnamento nelle
discipline o aree di riferimento, le procedure per la selezione dei
candidati e per il conferimento della supplenza saranno definiti dalla
Giunta regionale con apposita deliberazione, previo esame con le
organizzazioni sindacali.
4. Nel caso di assenze non superiori a 15 giornate lavorative consecutive,
la sostituzione verrà effettuata dal personale di ruolo o a tempo
determinato in servizio, nei termini e con le modalità previste dai
commi 6 e 7 dell'articolo 172 della presente legge. ( 115)
Art. 173 - Personale addetto
alla formazione professionale.
1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, definisce
l'organigramma dei centri di formazione professionale regionali, le
qualifiche e i profili professionali del personale direttivo,
amministrativo e docente, nonchè l'articolazione dell'orario di
servizio del personale docente di cui al comma 6, dell'art. 172.
2. L'attività dei Centri per la formazione professionale è
disciplinata dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e
successive modificazioni.
Art. 174 - Primo
inquadramento del personale docente.
Art. 175 - Instaurazione
rapporti a collaborazione professionale con personale esperto di formazione
professionale.
1. La Giunta regionale, in caso di assoluta necessità e per specifiche
esigenze didattiche e organizzative, può instaurare rapporti di
collaborazione professionale con esperti, esterni all'Amministrazione
regionale, da utilizzare presso i Centri regionali.
2. Tali rapporti non possono, in ogni caso, avere una durata superiore alle
singole attività formative di riferimento.
CAPO III
Personale presso strutture del Consiglio regionale e presso i Gruppi
consiliari
Art. 176 e 177 omissis
(117).
Art. 178 - Assegnazione di
personale e uffici dei Gruppi consiliari.
1. I gruppi consiliari si avvalgono di
personale scelto tra dipendenti pubblici appartenenti al ruolo regionale o
comandato dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero, nel limite massimo
del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore della
dotazione prevista per il gruppo, di personale assunto con contratto a
tempo determinato, proposto nominativamente dal Presidente del Gruppo
consiliare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. ( 118)
2. A ogni Gruppo consiliare è assegnato personale nel numero massimo e
secondo i seguenti criteri:
Gruppi da 1 consigliere: 3 unità;
Gruppi da 2 a 3 consiglieri: 4 unità;
Gruppi da 4 a 5 consiglieri: 6 unità;
Gruppi da 6 a 7 consiglieri: 9 unità;
Gruppi da 8 a 10 consiglieri: 10 unità;
Gruppi da 11 a 14 consiglieri: 13 unità;
Gruppi da 15 a 20 consiglieri: 17 unità;
Gruppi da oltre 20 consiglieri: 19 unità.
( 119)
3. Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di
qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a
rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica
prevista dalla tabella "B"
allegata alla presente legge e quella prescelta, ai Gruppi consiliari
medesimi compete personale nel numero e con le qualifiche indicate nella
medesima tabella "B" o equiparate. ( 120)
3 bis. Al gruppo consiliare misto compete personale nel numero e con le
qualifiche di seguito indicate:
b) livello quinto: una unità per ciascun consigliere aderente al
gruppo. ( 121)
3 ter. omissis ( 122)
4. Per i dipendenti regionali, con qualifica di Dirigente generale
regionale e di Dirigente regionale, assegnati ai Gruppi consiliari,
l'indennità prevista dall' articolo 95 è determinata dai rispettivi Presidenti dei
Gruppi consiliari. ( 123)
4 bis. Nei Gruppi consiliari cui competono almeno quattro unità di
personale l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Gruppo,
istituisce uffici; ciascun ufficio è costituito da almeno tre
unità di personale. ( 124)
Art. 179 - Procedure per
l'assegnazione del personale ai Gruppi consiliari.
1. Il personale da assegnare ai Gruppi
consiliari è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che inoltra la relativa
proposta alla Giunta regionale, la quale provvede all'assegnazione ovvero,
se trattasi di personale non regionale, attiva la procedura di comando per
la successiva assegnazione ai Gruppi.
1 bis. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo
determinato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 178, viene costituito con
la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso il gruppo
consiliare, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della
Regione, o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce
altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere
risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione del
gruppo consiliare che ne ha proposto l'assunzione. ( 125)
2. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente
acquisito, a cura del Gruppo proponente, l'assenso dell'impiegato.
3. Gli impiegati assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti e i
doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze
del Presidente del Gruppo consiliare.
3 bis. Il personale che alla fine di
ogni legislatura risulta assegnato ai gruppi consiliari conserva la
posizione e il trattamento economico in godimento non oltre il sessantesimo
giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale. ( 126)
Art. 180 - Orario,
trasferte, missioni del personale assegnato ai Gruppi consiliari.
1. L'orario di servizio del personale assegnato ai Gruppi consiliari, le
modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte
e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi Presidenti dei Gruppi
consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale
regionale.
Art. 181 - Norme particolari
sul personale assegnato ai Gruppi consiliari.
1. Ai Gruppi consiliari che non si
avvalgono di personale appartenente al ruolo regionale o messo a
disposizione dallo Stato o da altri Enti pubblici ovvero assunto con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 178
( 127) o che se ne avvalgono
solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un
finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia,
pari al costo globale previsto per il personale regionale delle
corrispondenti qualifiche funzionali determinate in base a quanto
contemplato dall'articolo 178. ( 128)
2. Il finanziamento, di cui al comma 1, è assegnato con decreto del
dirigente della struttura regionale competente e corrisposto in rate
mensili. ( 129)
3. E' vietata qualsiasi altra forma di reclutamento del personale da parte
dei Gruppi consiliari che configuri l'instaurazione con terzi di rapporto
di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.
CAPO IV
Ufficiale rogante
Art. 182 - Ufficiale
rogante.
1. I contratti e i verbali di
aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e
autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti
da uno o più impiegati designati dalla Giunta regionale quale
ufficiale rogante, di qualifica non inferiore a quella di funzionario, con
le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili.
( 130)
2. Tali atti, nonché quelli di cui alla lettera c) del primo comma
dell' articolo
46, legge
regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , sono registrati in appositi repertori
tenuti dall'ufficiale rogante, secondo le relative norme dello Stato.
3. L'Ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi
a tutti i contratti della Regione.
4. Nei casi previsti dalla legge e quando lo ritenga opportuno la Giunta
regionale, gli atti di cui al comma 1 vanno ricevuti da notaio.
CAPO V
Personale nominato in via sostitutiva in Commissioni regionali
Art. 183 - Personale
nominato in via sostitutiva in Commissioni regionali.
1. In tutti i casi di nomina di commissioni regionali di cui facciano
parte, in base alla normativa regionale vigente nel tempo, rappresentanti
di enti, di organizzazioni o di organismi esterni alla Regione, ove questi
non diano corso alle designazioni di rispettiva competenza entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta provvede d'ufficio il Presidente della
regione nominando, anche tra il personale regionale, le persone chiamate a
sostituire i componenti non designati tempestivamente.
TITOLO VIII
Consulenze regionali
Art. 184 - Consulenze regionali. Limiti di
applicabilità.
1. Ferme restando la specifica disciplina
dettata per il Consiglio regionale dalla legge 25 gennaio 1973, n. 5 e
quella vigente per i casi specifici previsti da apposite disposizioni di
legge, l'attività generale di consulenza per il conseguimento di
particolari obiettivi dell'Amministrazione regionale è regolata dal
presente e dai successivi articoli.
2. Il ricorso alla consulenza può avvenire solo quando si tratti di
attività anche progettuali richiedenti una specializzazione culturale
o tecnica o scientifica o giuridico-amministrativa, quando non sia
possibile avvalersi con risultato ottimale del personale regionale e non si
ritenga possibile od opportuno avvalersi degli organi tecnici anche
consultivi dello Stato.
Art. 185 - Le diverse forme
di svolgimento della consulenza.
1. L'attività di consulenza può
essere conferita nelle seguenti forme:
a) mediante l'incarico avente ad oggetto lo studio e la soluzione di
particolari problemi;
b) mediante l'incarico per l'assistenza degli organi di amministrazione
regionale in determinati settori, in cui sia richiesto l'apporto di esperti
di particolare qualificazione.
2. Gli esperti possono operare individualmente o in collegio tra loro.
3. Ai fini dell'espletamento dell'incarico loro conferito hanno
facoltà di accesso agli uffici ed agli atti della Regione nonchè
di sentire i Dirigenti responsabili degli uffici medesimi.
4. In ambedue le ipotesi, l'incarico può essere affidato o a docenti
universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica
competenza oppure ad istituti o enti di studio e progettazione che abbiano
rinomanza nazionale o internazionale, e comunque alle Università o
alle loro strutture organizzative interne individuate ai sensi del proprio
ordinamento.
5. omissis. ( 131)
6. Ove possibile, la determinazione del compenso, comprensivo di spese ed
onorari, deve essere fatta tenendo presenti le norme vigenti per la materia
nell'ambito delle singole professioni o di professioni analoghe. Quando
invece si tratti di consulenti operanti ai sensi della lettera b) del comma
1, il compenso e il rimborso delle spese può essere diversamente
disciplinato in sede di contratto.
7. In nessun caso l'opera di consulenza ai sensi del presente articolo,
può instaurare un rapporto di lavoro anche temporaneo.
Art. 186 - Modalità di
conferimento dell'incarico.
1. L'organo competente al conferimento
degli incarichi di consulenza, previsti dall'articolo 185, è la Giunta
regionale.
2. La deliberazione di affidamento dell'incarico deve indicare gli elementi
giustificativi della scelta menzionando espressamente la qualificazione,
l'esperienza professionale del consulente o dell'organismo prescelto, oltre
al compenso globale previsto, le modalità di pagamento, le forme di
controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato ed il termine di
conferimento.
3. L’interessato deve inviare all’amministrazione la
dichiarazione espressa di accettazione delle condizioni stabilite nella
lettera d’incarico, entro un termine predeterminato. ( 132)
Art. 187 - Indennità
per la partecipazione a Commissioni regionali.
1. Ferma restando la disciplina
particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle
commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli
organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni
giornata di partecipazione alle sedute. è, altresì, corrisposto,
ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla
normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale
nonchè il rimborso degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni
si svolgano nel centro storico della città di Venezia. ( 133)
2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza
dei lavori, da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00,
( 134) è determinato con
deliberazione della Giunta regionale.
TITOLO IX
Disposizioni finali
Art. 188 - Rinvio alla
legislazione statale.
1. Nei casi non previsti dalla presente legge si osservano le disposizioni
vigenti per i dipendenti civili dello Stato con essa compatibili e che
comunque non comportino oneri di natura economica.
Art. 189 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
2. Sono inoltre abrogate le seguenti parti di leggi regionali:
T A B E L L E
TABELLA A) - Dotazione organica del personale regionale
omissis ( 136)
TABELLA B) - Personale previsto per i Gruppi consiliari ( 137)
|
Dirigenti
|
D3
|
D1
|
C1
|
B3
|
Totali
|
|
Gruppi da 1 consigliere
|
1
|
|
|
1
|
1
|
3
|
|
Gruppi da 2 a 3
|
1
|
|
1
|
1
|
1
|
4
|
|
Gruppi da 4 a 5
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
6
|
|
Gruppi da 6 a 7
|
1
|
1
|
2
|
4
|
1
|
9
|
|
Gruppi da 8 a 10
|
1
|
2
|
2
|
4
|
1
|
10
|
|
Gruppi da 11 a 14
|
2
|
3
|
3
|
4
|
1
|
13
|
|
Gruppi da 15 a 20
|
2
|
3
|
3
|
6
|
3
|
17
|
|
Gruppi oltre 20
|
2
|
4
|
3
|
7
|
3
|
19
|
TABELLA C) - Profili professionali dell’area
omissis ( 138)
TABELLA D) - Stipendi del personale della Regione Veneto
omissis ( 139)
TABELLA E) - Stipendi di anzianità
omissis ( 140)
TABELLA F) - Aumenti stipendiali annuali lordi (periodo 1 luglio 1988 - 30
settembre 1989).
omissis ( 141)
TABELLA G) - Aumenti stipendiali annuali lordi (periodo 1 ottobre 1989 -
30 giugno 1990).
omissis ( 142)
TABELLA H) - Aumenti stipendiali annuali lordi (periodo 1 luglio 1990 - 31
dicembre 1990).
omissis ( 143)
TABELLA I) - Ammontare dell'equo indennizzo.
Categorie di menomazione di cui alla tabella A) allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915.
Prima categoria 2,5 volte l'importo dello stipendio base annuo
corrispondente al livello retributivo di appartenenza maggiorato dell'80%.
Seconda categoria 95% dell'importo stabilito per la prima categoria.
Terza categoria 78% dell'importo stabilito per la prima categoria.
Quarta categoria 64% dell'importo stabilito per la prima categoria.
Quinta categoria 47% dell'importo stabilito per la prima categoria.
Sesta categoria 30% dell'importo stabilito per la prima categoria.
Settima categoria 15% dell'importo stabilito per la prima categoria.
Ottava categoria 9% dell'importo stabilito per la prima categoria.
Categoria di menomazione di cui alla tabella B) allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915.
Per tutte le menomazioni 3% dell'importo stabilito per la prima categoria.
TABELLA L) - Percentuali del livello economico differenziato.
|
|
Percentuale
|
|
|
|
Addetto alle pulizie
|
25%
|
|
Ausiliario
|
25%
|
|
Operatore
|
45%
|
|
Esecutore
|
60%
|
|
Collaboratore professionale
|
30%
|
|
Istruttore
|
60%
|
|
Istruttore direttivo
|
20%
|
TABELLA M) Compenso «Una tantum» a titolo di incentivazione, per
trasferimento di personale.
|
Funzionario e qualifiche superiori
|
L. 3.500.000
|
|
Istruttore direttivo
|
L. 3.000.000
|
|
Istruttore
|
L. 2.500.000
|
|
Collaboratore professionale e qualifiche inferiori
|
L. 2.000.000
|
TABELLA N) Punteggi per l'assegnazione di immobili ad uso abitazione per i
dipendenti regionali.
a) reddito lordo pro-capite del nucleo
familiare dei richiedenti:
1) inferiori a Lire 5.210.000 punti 3
2) compreso tra lire 5.210.000 e lire 7.815.000 punti 2
3) compreso tra lire 7.815.000 e lire 10.420.000 punti 1
b) anzianità di servizio:
1) superiore a 8 anni punti 4
2) compresa tra 6 e 8 punti 3
3) compresa tra 4 e 6 anni punti 2
4) compresa tra 2 e 4 anni punti 1
c) distanza tra il comune di Venezia e il luogo di residenza anagrafica:
1) superiore a 60 chilometri punti 4
2) compresa tra 40 e 60 chilometri punti 3
3) compresa tra 20 e 40 chilometri punti 2
4) inferiore a 20 chilometri punti 1
INDICE PER PARTIZIONI SUPERIORI ALL'ARTICOLO omissis
Note
( 2) Le disposizioni della presente
legge regionale devono essere applicate alla luce della legge regionale 10 gennaio
1997, n. 1 contenente la nuova disciplina in materia di
«Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione». In
particolare ai sensi dell’articolo 36, comma 5 della legge regionale 10 gennaio
1997, n. 1 l’espressione «dirigente regionale
generale», è sostituita con l’espressione
«dirigente».
( 3) Gli articoli 2 e 3 della
legge regionale 27
febbraio 2004, n. 4 dettano disposizioni in materia di pubblicità
di incarichi e consulenze dei dipendenti regionali e di trasferimento
cautelativo di dipendente condannato con sentenza di primo grado per reati
contro la pubblica amministrazione.
( 4) Articolo da ritenersi abrogato
per effetto della nuova disciplina recata dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 . Il
provvedimento attuativo relativo alla riorganizzazione amministrativa della
Giunta regionale, è stato adottato con deliberazione della Giunta
regionale 2 luglio 1997, n. 2440 pubblicato nel BUR 5 agosto 1977, n. 63.
( 20) Norma disapplicata a
seguito del recepimento ed esecuzione nell’ordinamento della Regione
Veneto dei CCNL del personale con qualifica di dirigente e con qualifica
fino a funzionario: vedasi delibera Giunta regionale n. 4044 dell’1
agosto 1995 BUR n.95 del 20 ottobre 1995; delibera Giunta regionale n. 2083
del 14 maggio 1996 BUR n.62 del 5 luglio 1996 e delibera Giunta regionale
n. 3210 del 22 luglio 1996 BUR 84 del 17 settembre 1996.
( 21) i commi
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 sono disapplicati dall’art. 17 del CCNL
recepito con DGR n. 4044 dell’1 agosto 1995.
I commi 1 e 2 sono disapplicati dall’art. 16 del CCNL dirigenza
recepito con DGR n. 2083 del 14 maggio 1996.
( 23) Articolo disapplicato
dall’art. 15 del CCNL recepito con DGR n. 3210 del 22 luglio 1996.
( 25) Articolo disapplicato
dall’art. 15 del CCNL recepito con DGR n. 3210 del 22 luglio 1996.
( 26) Comma disapplicato
dall’art. 17 del CCNL recepito con DGR n. 4044 del 1 agosto 1995.
( 27) Comma disapplicato
dall’art. 17 del CCNL recepito con DGR n. 4044 del 1 agosto 1995.
( 28) Comma disapplicato
dall’art. 17 del CCNL recepito con DGR n. 4044 del 1 agosto 1995.
( 30) Articolo disapplicato da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 7 e art. 4 dir).
( 32) Articolo disapplicato da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 14 e art. 14 dir).
( 33) Articolo disapplicato da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 20 e art. 21 dir).
( 35) I numeri 1,2,4,5,6,7, della
lettera a) sono disapplicati da entrambi i contratti collettivi di lavoro
(art. 19 e art. 18 dir).
( 36) Articolo disapplicato da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 20 e art. 21 dir).
( 40) Articolo disapplicato
dall’art. 24 del CCNL, recepito con DGR n. 4044 dell’1 agosto
1995, ad eccezione dei commi 2, 3 per quanto concerne
l’individuazione dei soggetti competenti a irrogare la sanzione del
rimprovero verbale. Sulla materia vedi anche art. 10 della legge regionale 8 agosto 1997,
n. 31 .
N.B. per la dirigenza disapplicato sul collegio di conciliazione. (La
clausola non è più operante dalla sottoscrizione del nuovo testo
dell’art. 30 del CCNL - area dirigenza operante dal 12 giugno 1996.
( 41) Articolo disapplicato
dall’art. 24 comma 7 del CCNL recepito con DGR n. 4044 dell’1
agosto 1995. Sulla materia vedi anche gli articoli 10 e 11 della legge regionale 8 agosto 1997,
n. 31 .
NB: Per la dirigenza disapplicato con l’entrata in vigore della
disciplina sul collegio di conciliazione. (La clausola non è più
operante dalla sottoscrizione del nuovo testo dell’art. 30 del CCNL -
area dirigenza operante dal 12 giugno 1996).
( 46) Articolo disapplicato da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 32 e artt.36 - 37 dir.) la disposizione di
cui al comma 3 rimane applicabile al fine della determinazione dei benefici
di cui all’art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
( 47) I commi 1,2,3,4,5,6,7 sono
disapplicati dall’art. 32 del CC.N.L. recepito con D.G.R. n. 4044
dell’1 agosto 1995.
Il comma 1 è disapplicato dall’art. 37 del CC.N.L. dir. recepito
con D.G.R. n. 2083 del 14 maggio 1996.
( 50) Disapplicato
dall’art. 30 del CC.N.L. recepito con D.G.R. n. 4044 dell’1
agosto 1995.
Il comma 1 è disapplicato dall’art. 37 del CCNL dirigenza
recepito con D.G.R. n. 2083 del 14 maggio 1996.
( 51) Il comma 1 lett. a) - lett
b) - lett. e) - lett. f) - lett. g) - lett. h) sono disapplicati dagli
artt. 37 - 35 - 31 del CC.N.L. recepito con D.G.R. n. 4044 dell’1
agosto 1995.
Il comma 1 lett. c) e il comma 4 sono disapplicati dall’art. 37 del
CC.N.L. dirigenza recepito con D.G.R. n. 2083 del 14 maggio 1996.
( 55) Articolo disapplicato
dall’art. 31, comma 1, lett. b) del CC.N.L. recepito con D.G.R. n.
4044 dell’1 agosto 1995.
( 57) Il comma 1 è
disapplicato dall’art. 35 del CC.N.L. dirigenza recepito con D.G.R.
n. 2083 del 14 maggio 1996.
( 68) L'art. 11 della legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 detta disposizioni in materia di trattamento di previdenza
del personale regionale con applicazione dei commi 4 e 5 del presente
articolo.
( 69) Vedi anche art. 38
legge regionale 3
febbraio 2006, n. 2 , che reca disposizioni in materia di
indennità premio di fine servizio per il personale regionale
trasferito alle dipendenze di altri soggetti.
( 75) Articolo disapplicato
dall’articolo 33 del CC.N.L., con effetto dal 1 gennaio 1996,
recepito con D.G.R. n. 4044 dell’1 agosto 1995.
( 76) Articolo disapplicato
dall’art. 33 del CC.N.L. recepito con D.G.R. n. 4044 dell’1
agosto 1995.
I commi 6,7, sono disapplicati dall’articolo 23 del CC.N.L. dirigenza
recepito con D.G.R. n. 2083 del 14 maggio 1996.
( 79) A decorrere dalla data di
approvazione del regolamento di cui al comma 1 bis dell’articolo 124,
come modificato dal comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale 23 agosto
1996, n. 28 , sono abrogati gli articoli 122, 123, 125, 126, 127 del
presente capo.
( 94) Il comma 1 è
disapplicato dall’art. 11 del CC.N.L. dirigenza recepito con D.G.R.
n. 2983 del 14 maggio 1996.
( 95) I commi 1, 4, 5 sono
disapplicati dall’art. 6 comma 8 del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770.
( 96) Disapplicato
dall’art. 6 comma 8 del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770.
( 97) Disapplicato da entrambi i
CCCC.NN.LL. (art. 13 e 12 dir.)
( 98) Disapplicato
dall’art. 2 del CC.N.L. integrativo recepito con D.G.R. n. 3210 del
22 luglio 1996.
( 99) I commi 1, 4, 5 sono
disapplicati dall’art. 6 comma 8 del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770.
( 100) Disapplicato
dall’art. 6 comma 8 del DPCM 27 ottobre, n. 770.
( 101) Disapplicato da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 5 e art. 8 dir.)
( 102) Disapplicato da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 6 e art. 9 dir.)
( 103) Disapplicato da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 5 e art. 8 dir.)
( 104) Disapplicato da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 4 e art. 7 dir.)
( 105) Lettera disapplicata
dall’art. 16 CC.N.L. integrativo recepito con D.G.R. n. 3210 del 22
luglio 1996.
( 106) Lettera disapplicata
dall’art. 16 CC.N.L. integrativo recepito con D.G.R. n. 3210 del 22
luglio 1996.
( 108) Comma disapplicato
dall’art. 16 del CC.N.L. integrativo recepito con D.G.R. n. 3210 del
22 luglio 1996.
( 109) Comma disapplicato
dall’art. 16 del CC.N.L. integrativo recepito con D.G.R. n. 3210 del
22 luglio 1996.
( 112) Si tratta di un errore,
leggasi art. 165.
( 127) Il comma 1 dell'art.
181 della legge
regionale 11 settembre 2000, n. 19 dopo le parole "Enti pubblici"
aggiunge le parole "ovvero assunto con contratto a tempo determinato ai
sensi del comma 1 dell'articolo 178".
( 134) Comma così
modificato, a decorrere dall’ 1 gennaio 2008, da comma 1 art. 4
legge regionale 16
agosto 2007, n. 22 che sostituisce le parole “da un minimo di
lire 75.000 a un massimo di lire 130.000” con le parole “da un
minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00”.
2. I dipendenti regionali a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, mantengono la qualifica funzionale
di attuale inquadramento sino all’espletamento delle procedure
concorsuali e di selezione previste dall’articolo 13, comma 4, della
legge regionale 8
agosto 1997, n. 31 .
3. Con la legge di assestamento del bilancio regionale si provvederà
all’eventuale rideterminazione della dotazione organica, sulla base
dell’attuazione delle leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1, 8 agosto
1997, n. 31, e della rilevazione dei carichi di lavoro.
4. La Giunta regionale, su conforme deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, determina la dotazione organica del
personale del Consiglio regionale all’interno della dotazione
organica complessiva di cui al comma 1.».
( 139) Tabella disapplicata da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 29 e art. 37 dir.)
( 140) Tabella disapplicata da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 29 e art. 37 dir.).
( 141) Tabella disapplicata da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 29 e art. 37 dir.).
( 142) Tabella disapplicata da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 29 e art. 37 dir.).
( 143) Tabella disapplicata da
entrambi i CC.CC.NN.LL. (art. 29 e art. 37 dir.).
SOMMARIO
-
Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
(BUR n. 52/1991)
-
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E
ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE. (1) (2) (3)
-
-
Titolo I Disposizioni Generali
-
Art. 1 - Finalità della legge.
(4)
-
Titolo II Organizzazione
Amministrativa Generale della Regione
-
Articoli da 2 a 4 omissis (5)
-
Art. 5 - Comitato scientifico
presso la Segreteria generale della programmazione.
-
Articoli da 6 a 15 omissis (6)
-
Art. 16 - Sede degli organi
regionali di controllo.
-
Art. 17 - Uffici regionali per
l'informazione ai cittadini e servizio regionale centrale per
l'informazione. (8)
-
Titolo III Dirigenti delle
Segreterie Regionali
-
Articoli da 18 a 22 omissis (9)
-
Titolo IV Stato Giuridico e
trattamento economico del personale regionale
-
CAPO I Ruolo delle qualifiche
funzionali del personale regionale
-
Art. 23 - Ruolo unico del personale
regionale e qualifiche funzionali.
-
Articoli 24 e 25 omissis (12)
-
Articolo 26 - omissis (13)
-
Articolo 27 - omissis (14)
-
Articolo 28 - omissis (15)
-
Articoli da 29 a 31 omissis
(16)
-
Articoli da 32 a 39 omissis
(17)
-
Art. 40 - Affidamento di funzioni
di qualifica superiore.
-
Art. 41 - Fascicolo personale.
-
CAPO II Accesso alle qualifiche
funzionali del ruolo regionale
-
Articoli da 42 a 50 omissis
(18)
-
Articolo 51 - omissis (19)
-
Art. 52 - Organico del Consiglio -
copertura dei posti.
-
Art. 53 - Assunzioni in pianta
organica di personale stagionale.
-
Art. 54 - Collocamento obbligatorio
dei centralinisti ciechi.
-
Art. 55 - Piano occupazionale.
(20)
-
Art. 56 - Progetti pilota.
-
CAPO III Svolgimento del
servizio
-
SEZIONE I Orario di servizio
-
Art. 57 - Orario di servizio e
riposo settimanale. (21)
-
Art. 58 - Orario flessibile.
-
Art. 59 - Turnazioni.
-
Art. 60 - Rapporto di lavoro a
tempo parziale.
-
Art. 60 bis - Procedimento di
trasformazione.
-
Art. 61 - Coesistenza di più
forme di orario.
-
Art. 62 - Programmazione
plurisettimanale dell'orario di lavoro.
-
Art. 63 - Lavoro
straordinario.
-
Art. 64 - Riposo compensativo.
-
SEZIONE II Organizzazione del
lavoro
-
Art. 65 - Organizzazione del
lavoro.
-
Art. 66 - Progetti organizzativi
per il miglioramento dei rapporti amministrazione - cittadini.
-
Art. 67 - Progetti
finalizzati.
-
Art. 68 - Informazione e
consultazione del personale.
-
Art. 69 - omissis (31)
-
Art. 70 - Uniforme di servizio e
capi di vestiario. Uso autoveicoli e natanti in dotazione agli uffici
regionali. Anticipazioni.
-
Art. 71 - Residenza.
-
SEZIONE III Permessi, congedi,
assenze
-
Art. 72 - Permessi e recuperi.
-
Art. 73 - Congedo ordinario.
-
Art. 74 - Congedi
straordinari.
-
Art. 75 - Diritto allo studio.
-
Art. 76 - Assenza per
malattia.
-
SEZIONE IV Missioni
-
Art. 77 - Missioni.
-
SEZIONE V Igiene e sicurezza del
lavoro
-
Art. 78 - Igiene e sicurezza del
lavoro. Medicina preventiva.
-
Art. 79 - Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche.
-
Art. 80 - Tutela dei dipendenti
portatori di handicap.
-
SEZIONE VI Norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali
-
Art. 81 - Servizi pubblici
essenziali.
-
Art. 82 - Presentazioni
indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei
servizi pubblici essenziali.
-
CAPO IV Responsabilità del
personale regionale
-
Art. 83 - Responsabilità
degli impiegati regionali.
-
Art. 84 - omissis (38)
-
Art. 85 - Responsabilità dei
funzionari, istruttori direttivi, istruttori, collaboratori
professionali, esecutori, operatori, ausiliari, addetti alle
pulizie.
-
Art. 86 - Responsabilità in
caso di dichiarazioni non veritiere riguardo alle missioni.
-
Art. 87 - Sanzioni
disciplinari.
-
Art. 88 - Commissione di
disciplina.
-
Art. 89 - Patrocinio legale. (42)
(43) (44) (45)
-
CAPO V Diritti patrimoniali,
previdenza, quiescenza
-
SEZIONE I Stipendi
-
Art. 90 - Trattamento economico.
(46)
-
Art. 91 - Retribuzione individuale
di anzianità. (47)
-
Art. 92 - Beneficio economico per
inquadramento ad altra qualifica funzionale.
-
Art. 93 - Effetti dei nuovi
stipendi. (50)
-
Art. 94 -
Onnicomprensività.
-
SEZIONE II Indennità
-
Art. 95 - Indennità. (51)
-
Art. 96 - Attività lavorative
comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli
per la salute e per l'integrità personale ai fini della
corresponsione di indennità.
-
Art. 97 - Indennità di
rischio da radiazioni. (55)
-
Art. 98 - Indennità
accessorie.
-
Art. 99 - Conglobamento di quote
dell'indennità integrativa speciale.
-
SEZIONE III Compensi
-
Art. 100 - Compenso per lavoro
straordinario.
-
Art. 101 - Compensi ISTAT.
-
Art. 102 - Compensi spettanti ai
professionisti legali. (57)
-
Art. 103 - Compenso «una
tantum» a titolo di incentivazione, per trasferimento di
personale.
-
SEZIONE IV Missioni
-
Art. 104 - Trattamento di
missione.
-
Art. 105 - Anticipazioni per
missioni.
-
Art. 106 - Uso dei mezzi di
trasporto per missione ai fini di indennità.
-
Art. 107 - Copertura
assicurativa.
-
Art. 108 - Compenso per lavoro
straordinario prestato in missione.
-
SEZIONE V Livello economico
differenziato
-
Art. 109 - Livello economico
differenziato.
-
Art. 110 - Procedure per
l'attribuzione del livello economico differenziato.
-
SEZIONE VI Trattamento di
previdenza
-
Art. 111 - Trattamento di
previdenza. (68) (69)
-
Art. 112 - Personale cessato dal
servizio senza aver maturato diritto a pensione.
-
Art. 113 - Personale proveniente
dagli enti disciolti.
-
Art. 114 - Contribuzione.
-
SEZIONE VII Trattamento di
quiescenza
-
Art. 115 - Collocamento a riposo.
Trattamento di quiescenza. (72)
-
SEZIONE VIII Fondo per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi
-
Art. 116 - Fondo per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi. (75)
-
Art. 117 - Utilizzo del fondo per
il miglioramento dell'efficienza dei servizi. (76)
-
SEZIONE IX Norme organizzative
riguardanti gli stipendi
-
Art. 118 - I ruoli degli
stipendi.
-
Art. 119 - Aumenti periodici di
stipendi.
-
Art. 120 - Deleghe per la
riscossione degli stipendi.
-
Art. 121 - Ordinativo di pagamento
degli stipendi.
-
CAPO VI Riconoscimento
dell'infermità per cause di servizio e liquidazione dell'equo
indennizzo (79)
-
Art. 122 - Denuncia
dell'infermità. Adempimenti istruttori.
-
Art. 123 - Accertamento della
causa di servizio.
-
Art. 124 - Equo indennizzo e
rimborso spese di cura.
-
Art. 125 - Procedimento per la
concessione dell'equo indennizzo.
-
Art. 126 - Aggravamento
sopravvenuto della menomazione.
-
Art. 127 - Norme di rinvio e
transitorie.
-
CAPO VII La formazione
professionale del personale
-
Art. 128 - La formazione
professionale del personale.
-
Art. 129 - Modalità di
intervento.
-
Art. 130 - Arricchimento
professionale.
-
Art. 131 - Strutture
utilizzabili.
-
CAPO VIII Modificazioni del
rapporto di servizio
-
Art. 132 - Mobilità.
-
Art. 133 - Mobilità
interna.
-
Art. 134 - Mutamento di mansioni
per inidoneità fisica.
-
Art. 135 - omissis (88)
-
Art. 136 - Comando.
-
Art. 136 bis - omissis.(91)
-
Art. 137 - Trasferimento di
personale nell'ipotesi di delega di funzioni amministrative.
-
Art. 138 - Modificazioni del
rapporto di servizio in relazione a specifiche deleghe di funzioni
amministrative.
-
CAPO IX Diritti sindacali ed
esercizio di funzioni pubbliche
-
Art. 139 - Esercizio
dell'attività sindacale.
-
Art. 140 - Dirigenti sindacali.
(95)
-
Art. 141 - Monte orario
complessivo dei permessi sindacali. (96)
-
Art. 142 - Divieto di atti
discriminatori. Trattenute per scioperi brevi.
-
Art. 143 - Procedure di
raffreddamento dei conflitti. (97)
-
Art. 144 - Diritto di
affissione.
-
Art. 145 - Locali per le
rappresentanze sindacali.
-
Art. 146 - Patronato
sindacale.
-
Art. 147 - Referendum.
-
Art. 148 - Contributi sindacali.
(98)
-
Art. 149 - Aspettative sindacali.
(99)
-
Art. 150 - Disciplina del
personale in aspettativa sindacale. (100)
-
Art. 151 - Svolgimento di
incarichi pubblici.
-
Art. 152 - Livelli di
contrattazione. (101)
-
Art. 153 - Composizione delle
delegazioni. (102)
-
Art. 154 - Materie di
contrattazione decentrata. (103)
-
Art. 155 - Tempi e procedure della
contrattazione decentrata. (104)
-
TITOLO V Assunzioni temporanee di
personale straordinario e stagionale presso la Regione
-
Art. 156 - Assunzioni temporanee
di personale straordinario presso la Regione.
-
Art. 157 - Modalità per le
assunzioni di personale straordinario.
-
Art. 157 bis. - Assunzioni di
personale a tempo determinato per la realizzazione di progetti
obiettivo ex articolo 7, comma 6, della legge n. 554/1988.
-
Art. 158 - Assunzioni di personale
stagionale.
-
Art. 159 - Trattamento economico
del personale straordinario e stagionale.
-
TITOLO VI Servizi per il
personale regionale
-
CAPO I Servizio mensa
-
Art. 160 - Gestione delle mense
per dipendenti della Regione.
-
Art. 161 - Modalità del
servizio di mensa.
-
CAPO II Attività sociali,
culturali e ricreative
-
Art. 162 - Attività sociali,
culturali e ricreative.
-
Art. 162 bis – Iniziative a
favore del personale dipendente.
-
CAPO III Immobili ad uso
abitazione per i dipendenti regionali
-
Art. 163 - Concessione in
locazione ai dipendenti regionali di immobili ad uso abitazione.
-
Art. 164 - Esclusioni e
prescrizioni.
-
Art. 165 - Commissione per la
concessione delle provvidenze.
-
Art. 166 - Domande.
-
Art. 167 - Graduatoria.
-
Art. 168 - Procedimento per
l'assegnazione.
-
Art. 169 - Cessazione della
locazione.
-
TITOLO VII Personale regionale
con particolare collocazione funzionale
-
CAPO I Dirigenti degli uffici
degli organi di controllo
-
Art. 170 - Direzione degli uffici
dell'organo di controllo.
-
Art. 171 - Funzioni del dirigente
regionale generale degli uffici della Sezione.
-
CAPO II Personale addetto alla
formazione professionale
-
Art. 172 - Personale dei corsi di
formazione professionale.
-
Art. 172 bis -
-
Art. 173 - Personale addetto alla
formazione professionale.
-
Art. 174 - Primo inquadramento
del personale docente.
-
Art. 175 - Instaurazione rapporti
a collaborazione professionale con personale esperto di formazione
professionale.
-
CAPO III Personale presso
strutture del Consiglio regionale e presso i Gruppi consiliari
-
Art. 176 e 177 omissis (117).
-
Art. 178 - Assegnazione di
personale e uffici dei Gruppi consiliari.
-
Art. 179 - Procedure per
l'assegnazione del personale ai Gruppi consiliari.
-
Art. 180 - Orario, trasferte,
missioni del personale assegnato ai Gruppi consiliari.
-
Art. 181 - Norme particolari sul
personale assegnato ai Gruppi consiliari.
-
CAPO IV Ufficiale rogante
-
Art. 182 - Ufficiale rogante.
-
CAPO V Personale nominato in via
sostitutiva in Commissioni regionali
-
Art. 183 - Personale nominato in
via sostitutiva in Commissioni regionali.
-
TITOLO VIII Consulenze
regionali
-
Art. 184 - Consulenze regionali.
Limiti di applicabilità.
-
Art. 185 - Le diverse forme di
svolgimento della consulenza.
-
Art. 186 - Modalità di
conferimento dell'incarico.
-
Art. 187 - Indennità per la
partecipazione a Commissioni regionali.
-
TITOLO IX Disposizioni finali
-
Art. 188 - Rinvio alla
legislazione statale.
-
Art. 189 - Abrogazioni.
|