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Contenuti:
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 (BUR n. 80/1991)
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 (BUR n. 80/1991) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1991.
1. La tabella A allegata alla legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione”, relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il
rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata
per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata alla presente
legge. ( 1)
Art. 2 - Istituto superiore per
l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali. Modifica
dell'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 .
Art. 3 - Formazione del piano
regionale delle acque minerali e termali e dei piani di area per
l'utilizzazione delle acque minerali e termali. Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
.
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 500 milioni per la
formazione del piano regionale delle acque minerali e termali e dei piani
di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali di cui agli
artt. 2 e 5 della legge regionale medesima (Cap. 22030).
1. E' disposta la riapertura dei termini di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 7,
della legge regionale
10 ottobre 1989, n. 42 , concernente “Interventi di assistenza
tecnica alle piccole e medie imprese commerciali”. ( 3)
2. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla suddetta
legge, con la relativa documentazione, devono essere presentate al
Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 5 - Interventi per la
valorizzazione della promozione dell'immagine nei settori produttivi.
Legge regionale 14
marzo 1980, n. 16 .
1. Nel quadro delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione
dell'immagine dei vari settori produttivi di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 ,
la Regione concorre alla realizzazione del Museo della ceramica di Nove
(VI) mediante la concessione di un contributo straordinario di lire 200
milioni da assegnarsi al medesimo Comune di Nove con le modalità e le
procedure di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (Cap.
30028). ( 4)
Art. 6 - Organizzazione dei
servizi di trasporto pubblico locale. Legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 e
successive modifiche e integrazioni.
1. Nell'ambito delle finalità previste
dalla legge regionale
20 agosto 1987, n. 44 , in tema di "Disciplina del fondo delle opere di
urbanizzazione", la Giunta regionale è autorizzata a concedere
contributi per l'ammontare complessivo di lire 16 miliardi, nel biennio
1992-1993, per gli interventi previsti dall'art. 3 della medesima legge,
ivi compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto degli
edifici adibiti al culto, assumendo impegni pluriennali di spesa, ai sensi
dell' art. 52
della legge regionale
9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43
(Cap. 43050), dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 1992.
( 6)
2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il termine di presentazione
delle domande di cui all' art. 2 delle medesima legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
è stabilito al 15 ottobre 1991, e il termine di trasmissione delle
domande medesime, da parte dei Sindaci, alla Giunta regionale, di cui al
comma 2 dell' art.
3 della stessa legge
regionale n. 44/1987 , è stabilito al 15 novembre 1991.
Art. 9 - Interpretazione di
norme in tema di parchi regionali.
1. Per spese di primo impianto di cui all' art. 36, comma 1 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 38 , concernente "Norme per l'istituzione del parco
regionale dei Colli Euganei", di cui all' art. 22, comma 1, della
legge regionale 30
gennaio 1990, n. 12 , concernente "Norme per l'istituzione del parco
naturale regionale della Lessinia", di cui all' art. 20, comma 1, della
legge regionale 22
marzo 1990, n. 21 , concernente "Norme per l'istituzione del Parco
Dolomiti d'Ampezzo", di cui all' art. 31, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 ,
concernente "Norme per l'istituzione del parco naturale regionale del fiume
Sile", si intendono le spese di impianto e di primo funzionamento
occorrenti per l'istituzione e l'avvio delle attività degli enti.
1. Nell'ambito delle finalità volte ad effettuare i controlli
funzionali del patrimonio zootenico previste dall' articolo 34 della
legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore
primario", la Giunta regionale è autorizzata a concedere
all'Associazione Regionale Allevatori del Veneto (A.R.A.V.) un contributo
di lire 30 milioni per il miglioramento genetico, la salvaguardia e il
recupero della razza autoctona denominata "Burlina" (Cap. 12572).
Art. 14 - Interventi a sostegno
della promozione, aggiornamento dei quadri tecnici, organizzativi,
amministrativi e della ricerca nel settore dello sport. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 36 .
Art. 15 - Redazione di strumenti
urbanistici.
1. I Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle
spese per la redazione di strumenti urbanistici generali e di strumenti
urbanistici afferenti i centri storici presentando apposita domanda, entro
il 30 ottobre 1991, secondo le modalità e le procedure di cui agli
artt. 6 e
7 della
legge regionale 28
gennaio 1986, n. 5 e all' art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della
concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla
trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.
3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque,
entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del
contributo, a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della
parte erogata (Capp. 43010- 43012). ( 12)
Art. 16 - Opere pubbliche di
interesse regionale.
1. Al fine di concorrere alla realizzazione delle seguenti opere pubbliche
di interesse regionale è autorizzata la spesa complessiva di lire
2.900 milioni da effettuare con le modalità e le procedure previste
dalla legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 :
omissis ( 13)
Art. 17 - Finanziamento della
campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Alto
Adriatico.
Art. 20 - Copertura
finanziaria.
Art. 21 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Note
( 12) Vedi comma 2 art. 32
legge regionale 23
agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la trasmissione
al Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti
col contributo regionale sino al 30 giugno 1997.
SOMMARIO
-
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 20
(BUR n. 80/1991)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA
DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1991.
-
-
Art. 1 - Modifica della
legge regionale
25 gennaio 1991, n. 6 .
-
Art. 2 - Istituto superiore per
l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali.
Modifica dell'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28
.
-
Art. 3 - Formazione del piano
regionale delle acque minerali e termali e dei piani di area per
l'utilizzazione delle acque minerali e termali. Legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 .
-
Art. 4 - Riapertura dei termini di
cui all'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
42 .
-
Art. 5 - Interventi per la
valorizzazione della promozione dell'immagine nei settori
produttivi. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
.
-
Art. 6 - Organizzazione dei servizi
di trasporto pubblico locale. Legge regionale 8 maggio 1985, n. 54
e successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 7 - Disciplina del fondo per
le opere di urbanizzazione. Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
.
-
Art. 8 - Parchi e riserve naturali
regionali. Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
.
-
Art. 9 - Interpretazione di norme
in tema di parchi regionali.
-
Art. 10 - Turismo d'alta
montagna. Legge regionale 18 dicembre 1986, n.
52 .
-
Art. 11 - Interventi per la
promozione della qualità dei prodotti. Legge regionale 14 marzo 1980, n.
16 .
-
Art. 12 - Miglioramento del
patrimonio zootecnico. Legge regionale 31 ottobre 1980, n.
88 - art. 34.
-
Art. 13 - Sviluppo e promozione
delle attività sportive e ricreative. Legge regionale 24 agosto 1979, n.
60 .
-
Art. 14 - Interventi a sostegno
della promozione, aggiornamento dei quadri tecnici, organizzativi,
amministrativi e della ricerca nel settore dello sport. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 36
.
-
Art. 15 - Redazione di strumenti
urbanistici.
-
Art. 16 - Opere pubbliche di
interesse regionale.
-
Art. 17 - Finanziamento della
campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Alto
Adriatico.
-
Art. 18 - Contributi ad Enti di
particolare rilevanza culturale. Legge regionale 5 settembre 1984, n.
50 .
-
Art. 19 - Cultura ladina.
Legge regionale
23 dicembre 1983, n. 60 .
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Art. 20 - Copertura
finanziaria.
-
Art. 21 - Dichiarazione
d'urgenza.
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