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leggi regionali a testo vigente

Contenuti: Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 (BUR n. 104/1991)

Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 (BUR n. 104/1991) [sommario] [RTF]

DISCIPLINA DELL'ATTIVITà DI ESTETISTA.

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina l'attività di estetista in conformità a quanto stabilito dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1. (1)

Art. 2 - Requisiti, ambito e modalità di esercizio dell'attività.

1. L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge n. 1/1990, e all’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 1/1990, nonché alla dichiarazione di inizio attività, da presentare, ai sensi della normativa vigente, allo sportello unico del Comune, ove esistente, o al Comune territorialmente competente. (2)
2. L'ambito e le modalità di esercizio della predetta attività sono delineati dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990, e dal regolamento di cui all'articolo 6.
2 bis. Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1/1990 l’attività di decorazione e ricostruzione delle unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/1990. (3)

Art. 3 - Programmazione.

omissis (4)

Art. 4 - Attività formativa.

1. Le azioni formative riguardanti l'attività di estetista sono predisposte e attuate ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche.
2. Tali azioni mirano, in particolare:
a) alla qualificazione finalizzata all'avvio all'attività dipendente di estetista, di durata biennale;
b) alla specializzazione, di durata annuale, per i soggetti già in possesso della qualifica professionale;
c) alla formazione teorica, della durata di almeno 300 ore, finalizzata all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione;
d) all'aggiornamento, della durata di almeno 230 ore, per i soggetti previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 1/1990;
e) alla specializzazione, della durata di almeno 900 ore, per i soggetti previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 1/1990;
f) alla riqualificazione, della durata di almeno 550 ore, per i soggetti previsti dall'articolo 8, comma 7, della legge n. 1/1990.
3. L'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione ai corsi di cui al comma 2 compete al Dipartimento per i servizi formativi della Regione.

Art. 5 - Commissione d'esame.

1. La commissione d'esame di cui all'articolo 6 comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 è nominata in ogni Provincia per ciascuna sessione d'esame dal Responsabile del Dipartimento Servizi Formativi. (5)
2. La Regione è rappresentata, in seno alla commissione, da un dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento per i servizi formativi, con qualifica funzionale non inferiore a quella di funzionario, che funge da presidente.
3. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.
4. Omissis (6)
5. Ai membri della commissione, non dipendenti della Regione, compete per ogni giornata di partecipazione alle sedute l'indennità prevista dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
6. La commissione, a seguito del superamento dell'esame teorico-pratico, rilascia un attestato di qualificazione professionale.

Art. 6 - Regolamento comunale applicativo della legge.

1. Ciascun Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione provinciale per l'artigianato (C.P.A.), adotta un regolamento attuativo delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale. (7)
2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:
a) omissis (8)
b) i requisiti dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche, nonchè le norme sanitarie per gli addetti;
c) omissis (9)
d) la disciplina degli orari;
e) omissis (10)

Art. 7 - Commissione comunale consultiva.

omissis (11)

Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione.

omissis (12)

Art. 9 - Sospensione e cessazione dell’attività.

1. Il Comune, accertata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende l’attività.
2. Il Comune stesso dispone la cessazione dell’attività quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio.
3. La cessazione dell’attività è altresì disposta:
a) quando l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;
b) quando l’attività sia svolta in violazione delle disposizioni della presente legge e della legge n. 1/1990;
c) nell’ipotesi in cui l’attività non venga svolta per un periodo superiore ai tre mesi, eccezion fatta per i seguenti casi, nei quali il Comune può consentire la sospensione dell’attività:
1) per gravi indisponibilità fisiche;
2) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato l’esercizio;
3) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell’Unità locale socio sanitaria. (13)

Art. 10 - Sanzioni amministrative.

1. L’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 12 della legge n. 1/1990 è di competenza dei Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. (14)

Art. 11 - Accertamenti igienico sanitari.

1. Gli accertamenti relativi all'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinati allo svolgimento dell'attività di estetista, inclusi i procedimenti tecnici usati in detta attività, spettano al settore igiene pubblica dell'Unità locale socio sanitaria territorialmente competente.
2. Alla stessa autorità competono gli accertamenti circa l'idoneità sanitaria degli operatori addetti.
3. I verbali e il relativo rapporto sono inviati al Comune per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 9, o per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 12 - Abrogazione.



Note

(1) La legge regionale 6 aprile 1999, n. 16 ha dettato norme per la conversione delle autorizzazioni per l’esercizio dei mestieri affini, disciplinati dall’art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 in attività di estetista e dell’attività di barbiere in attività di parrucchiere per uomo e donna.
(2) Comma così sostituito da comma 1 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(3) Comma inserito da comma 2 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(4) Articolo abrogato da comma 3 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(5) Comma così sostituito da comma 1 art. 40 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 (vedi anche art. 42 comma 1 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 che per un difetto di coordinamento sostituisce nuovamente le parole “Giunta regionale” con “Dirigente del dipartimento competente”).
(6) Comma abrogato da comma 2 art. 40 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
(7) L’art. 1 comma 5 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 16 ha previsto un ulteriore termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della medesima legge regionale 6 aprile 1999, n. 16
(8) Lettera abrogata da comma 4 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(9) Lettera abrogata da comma 4 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(10) Lettera abrogata da comma 4 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(11) Articolo abrogato da comma 5 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(12) Articolo abrogato da comma 6 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(13) Articolo così sostituito da comma 7 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(14) Articolo così sostituito da comma 8 art. 18 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .


SOMMARIO

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