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Contenuti:
Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 (BUR n. 104/1991)
Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 (BUR n. 104/1991) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA
DELL'ATTIVITà DI ESTETISTA.
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina l'attività di estetista in
conformità a quanto stabilito dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.
( 1)
Art. 2 - Requisiti, ambito e
modalità di esercizio dell'attività.
1. L’esercizio
dell’attività di estetista è subordinato al possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge n. 1/1990, e
all’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato
dai Comuni ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 1/1990,
nonché alla dichiarazione di inizio attività, da presentare, ai
sensi della normativa vigente, allo sportello unico del Comune, ove
esistente, o al Comune territorialmente competente. ( 2)
2. L'ambito e le modalità di esercizio della predetta
attività sono delineati dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990, e
dal regolamento di cui all'articolo 6.
2 bis. Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1/1990
l’attività di decorazione e ricostruzione delle unghie è
svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione
professionale previsti dalla legge n. 1/1990 . ( 3)
Art. 3 - Programmazione.
Art. 4 - Attività
formativa.
1. Le azioni formative riguardanti l'attività di estetista sono
predisposte e attuate ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge regionale 30 gennaio
1990, n. 10 e successive modifiche.
2. Tali azioni mirano, in particolare:
a) alla qualificazione finalizzata all'avvio all'attività dipendente
di estetista, di durata biennale;
b) alla specializzazione, di durata annuale, per i soggetti già in
possesso della qualifica professionale;
c) alla formazione teorica, della durata di almeno 300 ore, finalizzata
all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione;
d) all'aggiornamento, della durata di almeno 230 ore, per i soggetti
previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 1/1990;
e) alla specializzazione, della durata di almeno 900 ore, per i soggetti
previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 1/1990;
f) alla riqualificazione, della durata di almeno 550 ore, per i soggetti
previsti dall'articolo 8, comma 7, della legge n. 1/1990.
3. L'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione ai corsi
di cui al comma 2 compete al Dipartimento per i servizi formativi della
Regione.
Art. 5 - Commissione
d'esame.
1. La commissione d'esame di cui
all'articolo 6 comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 è nominata in
ogni Provincia per ciascuna sessione d'esame dal Responsabile del
Dipartimento Servizi Formativi. ( 5)
2. La Regione è rappresentata, in seno alla commissione, da un
dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento per i servizi
formativi, con qualifica funzionale non inferiore a quella di funzionario,
che funge da presidente.
3. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.
4. Omissis ( 6)
5. Ai membri della commissione, non dipendenti della Regione,
compete per ogni giornata di partecipazione alle sedute l'indennità
prevista dall' art.
187 della legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
6. La commissione, a seguito del superamento dell'esame
teorico-pratico, rilascia un attestato di qualificazione professionale.
Art. 6 - Regolamento comunale
applicativo della legge.
1. Ciascun Comune, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente
Commissione provinciale per l'artigianato (C.P.A.), adotta un regolamento
attuativo delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema
tipo predisposto dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali
artigiane più rappresentative a livello regionale. ( 7)
2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:
a) omissis ( 8)
b) i requisiti dei locali nei quali viene esercitata l'attività e
delle dotazioni tecniche, nonchè le norme sanitarie per gli addetti;
c) omissis ( 9)
d) la disciplina degli orari;
e) omissis ( 10)
Art. 7 - Commissione comunale
consultiva.
Art. 8 - Rilascio
dell'autorizzazione.
Art. 9 - Sospensione e
cessazione dell’attività.
1. Il Comune, accertata l’inosservanza
delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende
l’attività.
2. Il Comune stesso dispone la cessazione dell’attività quando
vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio.
3. La cessazione dell’attività è altresì disposta:
a) quando l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al
comma 1 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;
b) quando l’attività sia svolta in violazione delle disposizioni
della presente legge e della legge n. 1/1990;
c) nell’ipotesi in cui l’attività non venga svolta per un
periodo superiore ai tre mesi, eccezion fatta per i seguenti casi, nei
quali il Comune può consentire la sospensione
dell’attività:
1) per gravi indisponibilità fisiche;
2) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei
locali nei quali è collocato l’esercizio;
3) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta
dell’Unità locale socio sanitaria. ( 13)
Art. 10 - Sanzioni
amministrative.
1. L’applicazione delle
sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 12 della legge n.
1/1990 è di competenza dei Comuni nel cui territorio sono accertate le
trasgressioni. ( 14)
Art. 11 - Accertamenti igienico
sanitari.
1. Gli accertamenti relativi all'idoneità igienico-sanitaria
dei locali, delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinati allo
svolgimento dell'attività di estetista, inclusi i procedimenti tecnici
usati in detta attività, spettano al settore igiene pubblica
dell'Unità locale socio sanitaria territorialmente competente.
2. Alla stessa autorità competono gli accertamenti circa
l'idoneità sanitaria degli operatori addetti.
3. I verbali e il relativo rapporto sono inviati al Comune per
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 9, o per l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'articolo 10 della presente legge.
Art. 12 - Abrogazione.
Note
( 1) La legge regionale 6 aprile 1999, n. 16 ha
dettato norme per la conversione delle autorizzazioni per l’esercizio
dei mestieri affini, disciplinati dall’art. 1 della legge 14 febbraio
1963, n. 161 in attività di estetista e dell’attività di
barbiere in attività di parrucchiere per uomo e donna.
SOMMARIO
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