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Contenuti:
Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 (BUR n. 116/1991)
Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 (BUR n. 116/1991) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTI IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.19 «NORME PER LO SVILUPPO
DELLE ATTIVITà ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE
LIMITROFE».
Art. 1 - Costituzione della
società FIN. EST.
1. In attuazione dell'articolo 2 comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19,
la Regione del Veneto partecipa, direttamente o attraverso proprie
società finanziarie, alla costituzione della società denominata
"Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i
Paesi dell'Est europeo FIN. EST. S. p. A.", con sede a Pordenone, promossa
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e ad assumervi partecipazioni, in
più riprese, fino alla concorrenza di lire 24 miliardi nel triennio
dal 1991 al 1993.
2. La partecipazione della Regione del Veneto è deliberata dalla
Giunta Regionale a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della
società di cui al precedente comma 1:
a) riservino la nomina di un componente del consiglio di amministrazione
alla "Simest" S. p. A., ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge n.
19/1991;
b) riservino la nomina di due componenti effettivi del collegio sindacale
alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed alla Regione del Veneto, ai
sensi dell'articolo 2458 del codice civile, nonchè di un componente
effettivo al Ministro del Commercio con l'estero e di un altro componente
effettivo al Ministro del tesoro, da scegliersi tra i funzionari della
Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 2459 del codice
civile;
c) prevedano la possibilità di assumere partecipazioni al capitale
della costituenda società finanziaria da parte di società
controllate dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalle Province Autonome di
Trento e di Bolzano, nonchè da parte dei soggetti legittimati ai sensi
dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 19/1991, anche riuniti in consorzio;
d) prevedano l'istituzione di una speciale sezione autonoma, ai sensi
dell'art. 2 comma 8 della legge n. 19/1991, le cui operazioni non sono
soggette al disposto dell'art. 2 comma 6 della stessa legge. Tale sezione
sarà finanziata con risorse conferite da soggetti privati e con fondi
della Regione del Veneto diversi da quelli previsti dalla ridetta legge n.
19/1991, a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi
stabile e prevalente organizzazione nelle aree della Regione Veneta non
comprese nel territorio indicato dall'art. 2 comma 1 della medesima legge
19/1991. Le risorse aggiuntive conferite dalla Regione del Veneto al fondo
della sezione autonoma potranno essere destinate anche a favore delle
iniziative relative al territorio indicato dall'art. 2 comma 1 della legge
n. 19/1991;
e) prevedano specifiche disposizioni che garantiscano l'effettiva autonomia
gestionale del fondo della sezione, assicurando la rappresentanza dei vari
apporti di capitale al fondo stesso e garantendo adeguate forme di
indirizzo e controllo delle risorse conferite alla sezione da parte della
Regione del Veneto e dei soggetti privati;
f) prevedano l'attivazione nel Veneto di una sede decentrata della
costituenda società finanziaria;
g) prevedano che la costituenda società finanziaria, per il
perseguimento dei propri scopi sociali, realizzi le necessarie forme di
coordinamento - anche tramite la stipula di apposite convenzioni - con la
"Simest" S. p. A., la Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE) ed il Mediocredito Centrale, ai sensi dell'articolo
2, comma 7, della legge n. 19/1991;
h) prevedano, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2,
comma 7, della legge n. 19/1991, la realizzazione, diretta o indiretta, di
adeguate garanzie assicurative a supporto delle operazioni poste in essere
dalla costituenda società finanziaria.
3. Per le finalità previste dal precedente comma 1 la Giunta regionale
è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 24 miliardi,
suddivisa in ragione di lire 9 miliardi per l'anno 1991, lire 7,5 miliardi
per l'anno 1992, e lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, in corrispondenza
alle assegnazioni disposte ai sensi del comma 10 del precitato articolo 2
della legge n. 19/1991.
4. Per la partecipazione al capitale della speciale sezione autonoma di cui
al precedente comma 2 lettera d) la Giunta regionale è autorizzata a
conferire la somma di lire 800 milioni per l'anno 1991 a valere sul fondo
stanziato con il successivo art. 3.
Art. 2 - Costituzione del Centro
di Servizi.
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 9,
della legge 9 gennaio 1991, n. 19, la Regione del Veneto partecipa, ai
sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, alla costituzione del
"Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica
internazionale", promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Ai sensi del precitato articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991,
n. 19 sono soci fondatori del Centro di cui al precedente comma 1 la
Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione del Veneto e l'Istituto per il
Commercio con l'Estero.
3. La partecipazione della Regione del Veneto al Centro di cui al
precedente comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale a condizione
che l'atto costitutivo e lo statuto del Centro:
a) riservino alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla Regione del
Veneto e all'Istituto per il Commercio con l'Estero la nomina della
maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso
il Presidente;
b) riservino la designazione dei cinque componenti del collegio dei
revisori dei conti, rispettivamente alla Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia, alla Regione del Veneto, al Ministro del tesoro, al Ministro per il
commercio con l'Estero ed all'assemblea dei soci;
c) prevedano la possibilità di partecipazione al Centro dei soggetti
indicati nel precitato art. 2, comma 9, della legge n. 19/1991, ed
altresì della Regione Trentino-Alto Adige, delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano, nonchè di enti, istituzioni ed associazioni e di
altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere
all'attività del Centro medesimo;
d) prevedano l'attivazione nell'area veneta indicata dall'art. 2 comma 1
della legge n. 19/1991 di una sede decentrata del Centro.
3 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a deliberare la
trasformazione del “Centro di servizi e di documentazione per la
cooperazione economica internazionale” di cui al comma 1 in
società consortile per azioni a responsabilità limitata senza
scopo di lucro, a cui la Regione partecipa direttamente o attraverso la
società Veneto Sviluppo S.p.A., a condizione che lo statuto:
a) riservi a ciascuno dei seguenti enti Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, Regione del Veneto, Istituto Nazionale per il Commercio con
l’Estero, la nomina di un componente del consiglio di amministrazione
ai sensi dell’articolo 2458 del codice civile;
b) riservi alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione del Veneto, al
Ministero del Tesoro, al Ministero per il Commercio con l’Estero e
all’Assemblea dei soci la nomina dei componenti il collegio
sindacale;
c) preveda che la responsabilità dei soci sia limitata al solo
capitale sociale sottoscritto;
d) consenta alla Regione del Veneto il recesso dalla qualità di socio,
ove la società disponga modifiche statutarie che prevedono
l’estensione della responsabilità limitata;
e) preveda la possibilità di partecipazione alla società dei
soggetti indicati all’articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio
1991, n. 19 ed altresì della Regione Trentino Alto Adige, delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti, istituzioni
ed associazioni di altri soggetti pubblici o privati che possano
positivamente concorrere all’attività della società;
f) preveda la possibilità che la Regione del Veneto possa partecipare
alla società, sia direttamente sia tramite propria società
finanziaria. ( 1)
4. Per le finalità previste dal precedente comma 1, la Giunta
Regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo comune del
Centro in corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi del comma 10
del precitato articolo 2 della legge n. 19/1991.
5. Per la partecipazione al Centro, la Giunta regionale è autorizzata
a conferire la somma complessiva di lire 2 miliardi, suddivisa in ragione
di lire 1 miliardo per l'anno 1991, lire 500 milioni per l'anno 1992, e
lire 500 milioni per l'anno 1993.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 26,8
miliardi nel biennio 1992-1993 si provvede:
omissis ( 2)
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 1992 e del bilancio pluriennale 1991-1993 sono istituiti i
seguenti capitoli:
omissis ( 3)
Note
( 2) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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