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Contenuti:
Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 (BUR n. 116/1991)
Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 (BUR n. 116/1991) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A
FAVORE DELLA MOBILITA’ E DELLA SICUREZZA STRADALE. (1)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di migliorare la mobilità e la
sicurezza del sistema dei trasporti regionali e nel quadro degli obiettivi
fissati dal provvedimento del Consiglio regionale 23 febbraio 1990, n. 1047
«Piano regionale dei trasporti» la Regione promuove azioni volte
a:
a) eliminare situazioni di puntuale pericolo o di congestione della rete
stradale e a migliorare la mobilità nei centri urbani ed extra-urbani,
anche tramite la valorizzazione dell'intermodalità del trasporto;
b) sviluppare ed agevolare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto
alternativo ai mezzi motorizzati, per favorire il decongestionamento del
traffico, riqualificando gli spazi urbani;
b bis) favorire, per i conducenti di ciclomotori e motocicli, la
percorribilità in condizioni di sicurezza di tutte le reti stradali
urbane ed extra-urbane mediante l'adeguamento delle infrastrutture e
l'ammodernamento delle dotazioni di sicurezza. ( 2)
Art. 2 - Soggetti.
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge
concorrono con la Regione, le amministrazioni statali, l'ANAS e gli enti di
gestione del pubblico trasporto, le province, le comunità montane, i
comuni interessati e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve
naturali.
Art. 3 - Settori
d'intervento.
1. Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all'art.
1, riguardano in particolare i seguenti settori di intervento:
a) sistemazione dei tratti delle reti stradali di riscontrata
sinistrosità;
b) miglioramento della mobilità nei punti di accumulo del flusso
veicolare;
c) ammodernamento delle strutture esistenti;
d) realizzazione di opere di viabilità alternativa agli
attraversamenti dei centri urbani;
e) soppressione di passaggi a livello e formazione di sovrapassi-sottopassi
ed altre attrezzature con particolare attenzione a quelli riservati a
ciclisti o pedoni;
f) realizzazione di itinerari e attrezzature ciclabili separati dal
traffico motorizzato;
g) realizzazione di opere di integrazione dei parcheggi con la
viabilità;
h) sistemazione segnaletica tradizionale e a messaggio variabile;
i) attivazione di sistemi per la rilevazione automatica della
intensità e delle caratteristiche del flusso veicolare e per
l'informazione agli utenti.
l) garantire la più sicura percorribilità e transitabilità
pedonale di ogni tratto stradale;
m) ogni altro intervento tendente al miglioramento della mobilità
regionale.
Art. 4 - Approvazione dei
progetti e conferenza dei servizi.
1. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di acquisire gli atti di
intesa, i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni
prescritte per i progetti degli interventi di cui all'art. 3, convoca una
apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, cui partecipano tutti gli enti ed organi tenuti ad
esprimersi sui progetti stessi.
2. Se l'attuazione degli interventi richiede l'azione integrata e
coordinata dell'ANAS, delle province, dei comuni, il Presidente della
Giunta regionale promuovere la conclusione di appositi accordi di
programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 5 - Direttive tecniche.
1. La Giunta regionale emana le direttive ed i criteri tecnici per la
programmazione e la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 3. In
particolare, entro 6 mesi dalla data di approvazione della presente legge,
la Giunta regionale emana le direttive e i criteri tecnici per la
programmazione e la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature
ciclabili.
Art. 6 - Cartografie.
1. La Giunta regionale riserva annualmente una quota parte dei
finanziamenti per la realizzazione e la diffusione di cartografie della
viabilità di interesse regionale dove vengano evidenziati situazioni
puntuali di pericolo e di congestione.
TITOLO II
Interventi sulla viabilità
Art. 7 - Interventi sulle strade
statali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a
concedere contributi in conto capitale:
a) per l'adeguamento della viabilità statale nei settori di intervento
indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), della
presente legge, nella misura massima del quaranta per cento della spesa
prevista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, nei
limiti delle risorse destinate;
b) per gli interventi previsti dal Piano Triennale di cui all'articolo 95,
comma 1 lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 ;
c) per la redazione, ai sensi dell'articolo 44 delle Norme di Attuazione
del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, del Piano di Settore
della grande viabilità su gomma e ferro, nonché dei relativi
progetti. ( 3)
1 bis. omissis ( 4)
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta
regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS.
3. Le convenzioni individuano l'elenco degli interventi e ne determinano i
tempi, le modalità di realizzazione, la quota di finanziamento a
carico dei singoli enti ed ogni altro adempimento connesso.
4. Nella compilazione dell'elenco degli interventi sono privilegiati gli
interventi che incidano sulle situazioni di elevata sinistrosità,
desunte dai dati ufficiali forniti dalle statistiche compilate dall'ACI e
dall'ISTAT.
Art. 8 - Interventi sulla
viabilità provinciale.
1. La Giunta regionale provvede al
finanziamento degli interventi di cui all'art. 3, riguardanti le strade
provinciali nella misura massima del 60% della spesa prevista, nei limiti
delle risorse destinate.
2. Per la definizione degli interventi previsti dal comma 1, il Presidente
della Giunta regionale promuove la conclusione di accordi di programma con
le province ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla
base di programmi triennali definiti nell'ambito dell'accordo stesso.
3. Nella formulazione dei programmi di cui al comma 2, sono privilegiati
gli interventi che incidono su situazioni di elevata sinistrosità
desunte da dati ufficiali con i criteri di cui all'art. 7, comma 4.
Art. 9 - Interventi sulla
mobilità comunale. (5)
1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse destinate, al
finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori di
cui all'articolo 3 nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa
prevista, riservando una quota fino al venti per cento agli interventi la
cui realizzazione la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e o
funzionalità della rete stradale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
individua annualmente i settori di intervento di cui all'articolo 3 cui
assegnare priorità ed, entro il successivo 30 aprile, i comuni
interessati presentano al Presidente della Giunta regionale domanda di
ammissione al finanziamento, corredata dai progetti preliminari e dai
relativi atti di approvazione comunale.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, individua gli interventi da finanziare nonché
l'entità del contributo assegnato.
4. Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, il
Presidente Giunta regionale, promuove, sulla base dei progetti preliminari
redatti dall'amministrazione comunale stessa, la conclusione di un accordo
di programma, secondo le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", cui possono partecipare
eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono
definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e
di erogazione del contributo.
5. Ai fini dell'erogazione del contributo, i comuni interessati, entro
novanta giorni dalla conclusione dell'accordo di programma di cui al comma
4, trasmettono, a pena di decadenza, i progetti definitivi degli
interventi, alla struttura regionale competente in materia di
viabilità.
6. La Giunta regionale nell'ambito dei finanziamenti relativi alla
mobilità comunale è, altresì, autorizzata a concedere
contributi per l'acquisizione all'uso pubblico di strade private; a tal
fine i comuni montani interessati presentano la relativa domanda entro il
30 aprile. ( 6)
Titolo III
Itinerari ciclabili
Art. 10 - Definizione di piste
ciclabili.
1. Ai fini della presente legge si intendono per piste ciclabili:
a) i percorsi adeguatamente segnalati, all'interno di zone pedonali urbane;
b) i percorsi su sedi viabili, sia urbane che extraurbane, adibite
esclusivamente al traffico ciclistico;
c) i percorsi realizzati in relazione a sedi stradali ospitanti il normale
traffico autoveicolare, adegutamente separati da quello mediante protezioni
e segnalazioni che garantiscano la massima sicurezza;
d) le aree per parcheggi di biciclette.
Art. 11 - Programma delle piste
ciclabili.
1. Le province, i comuni, le comunità montane e gli enti di gestione
dei parchi e delle riserve naturali, in attuazione delle direttive tecniche
di cui all'art. 5, presentano alla Regione il "Programma delle piste
ciclabili", corredato di planimetrie e preventivi di massima.
2. L'esecuzione del programma avviene attraverso la realizzazione di
progetti esecutivi realizzabili anche per stralci funzionali.
Art. 12 - Disposizioni
urbanistiche e progettuali.
1. Le province e i comuni e le comunità
montane in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali di
competenza, o di loro varianti generali, o con apposito piano di settore,
organicamente correlato al piano urbano del traffico, o piano di trasporto
o di circolazione in vigore o allo studio, prevedono sistemi di aree e di
infrastrutture da riservare a sedi viabili proprie destinate al traffico
ciclistico e finalizzate alla costruzione, particolarmente nei centri
abitati, di una rete di percorsi che consentano in condizioni di sicurezza,
la più ampia mobilità degli utenti, curando anche
l'interconnessione con province e comuni limitrofi. ( 7)
2. Nella scelta dei siti per le piste ciclabili sono preferiti i relitti
stradali, le sedi ferroviarie dismesse, gli argini dei fiumi e dei torrenti
comunque tracciati, distinti e ben divisi dalle sedi stradali e realizzati
con accorgimenti atti a garantirne le condizioni di assoluta sicurezza.
3. Nella progettazione si tiene conto dei movimenti
residenza-scuola-lavoro, dei principali punti di interscambio con linee di
trasporto pubblico, nonchè della possibilità di collegamento tra
i vari percorsi. Per ciascun percorso sono individuate adeguate zone per la
sosta ed il parcheggio.
4. In sede di progettazione di nuova viabilità o di potenziamento di
quella esistente, sono previsti, ove possibili e funzionali, percorsi per
piste ciclabili.
5. Nelle aree a parcheggio per autoveicoli, presso le stazioni dei mezzi di
trasporto collettivo, presso gli edifici pubblici, a servizio delle piste
ciclabili sono individuate adeguate zone attrezzate per il parcheggio delle
biciclette.
5 bis. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali
elaborati dagli enti di cui al comma 1, che pongono come priorità i
collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree
destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete di
trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto
turistiche. ( 8)
Art. 13 - Iniziative della
Regione.
1. La Regione, direttamente o in concorso
con altri soggetti pubblici o privati, provvede:
a) a redigere il piano regionale delle piste ciclabili sulla base dei
progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale,
e dalle province con riguardo alla mobilità provinciale e al
collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni, nonché tenendo
conto dei progetti e/o proposte delle associazioni culturali e sportive;
b) alla individuazione dei tracciati ferroviari dismessi e dei percorsi
arginali utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di
itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi;
c) alla redazione di cartografia specializzata, attivazione presso gli enti
preposti al turismo, di servizi di informazione per cicloturistici;
d) alla realizzazione di conferenze attività culturali ed iniziative
educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a
quello ciclistico;
e) alla progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e
delle infrastrutture ad essi connesse;
f) alla realizzazione di intese con le Ferrovie dello stato SpA al fine di
promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in
particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di
pertinenze delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della
bicicletta al seguito;
g) alla realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in
connessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della
bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle
biciclette sui mezzi pubblici.
2. Il piano regionale delle piste ciclabili è parte integrante del
Piano territoriale regionale di coordinamento(PTRC) ed è approvato
come variante dello stesso, con la procedura prevista dalla legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive
modificazioni e integrazioni. ( 9)
Art. 14 - Contributi
regionali.
1. La Giunta regionale, provvede al
finanziamento degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi
ciclabili nella misura massima del 90% dell'intera spesa prevista.
2. Al fine di conseguire il finanziamento di tali interventi, entro 90
giorni dall'emanazione delle direttive tecniche di cui all'art. 5, gli enti
di cui all'art. 11, presentano al Presidente della Giunta regionale domanda
corredata da un quadro organico di interventi coordinati e relative
priorità, planimetria e preventivo di spesa.
3. La Regione, nell'ambito dello stanziamento previsto dalla presente
legge, individua, per la concessione dei contributi di cui al comma 1 le
seguenti priorità:
a) sviluppo della mobilità ciclistica nelle aree urbane;
b) realizzazione di collegamenti ciclabili e ciclopedonali finalizzati al
superamento di infrastrutture ferroviarie, viabilistiche o di altre
barriere a mezzo di sottopassi e passerelle o assimilabili, creando
connessioni alternative alla viabilità di maggiore traffico
autoveicolare, tra zone residenziali e pubblici servizi o per favorire lo
scambio intermodale;
c) realizzazione di itinerari ciclabili finalizzati all'accesso e alla
visita dei parchi e delle riserve naturali o delle zone di interesse
culturale, ricreativo, turistico o sportivo;
d) dismissione del traffico motorizzato nei centri storici.
4. Gli enti individuati dovranno presentare entro 90 giorni dalla
comunicazione dell'ammissione al contributo, pena la decadenza, i relativi
progetti esecutivi. ( 10)
5. Ai progetti ed agli interventi di cui alla presente legge si applicano
le disposizioni contenute nell'art. 1, primo, quarto e quinto comma della
legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.
Art. 15 - Programma degli
interventi.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
approva il programma degli interventi.
Titolo IV
Norme finanziarie e finali
Art. 16 - Norma
finanziaria.
1. Gli interventi previsti dalla presente
legge non possono superare l'onere complessivo di lire 240 miliardi nel
triennio 1992-1994 e sono finanziati dalle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43 .
( 11)
2. La somma complessiva indicata al comma 1, è così ripartita:
a) per gli interventi sulle strade statali, una quota del 50%;
b) per gli interventi sulle strade provinciali, una quota del 24%;
c) per gli interventi di competenza comunale, una quota del 19%;
d) per gli interventi inerenti le piste ciclabili, una quota del 7%;
3. L'onere di cui al comma 1, trova riscontro di copertura nella partita n.
1 di lire 90 miliardi, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, iscritta al
capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993, approvato con l'art. 16
della legge regionale
25 gennaio 1991, n. 7 . Per il 1994 si provvede ai sensi dell' art. 32/bis della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 , come integrata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43
( 12) , utilizzando la
proiezione, per il medesimo importo di lire 60 miliardi, della maggiore
entrata di cui al comma 1.
4. All'istituzione dei relativi capitoli di spesa nei bilanci annuali 1992,
1993 e 1994, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
5. In ordine alla stipulazione dei contratti e all'assunzione di
obbligazioni da parte della Regione in attuazione della presente legge,
entro i limiti della spesa globalmente autorizzata di cui al comma 1, si
applica l' art.
32, penultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ,
come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
( 13)
Art. 17 - Abrogazione di
disposizioni regionali.
Art. 18 - Norma finale.
Art. 19 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Note
( 1) L'art. 30 della legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 ha disposto che per i contributi concessi entro il 31
dicembre 1997 il termine ultimo per la presentazione della delibera di
approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di collaudo
di regolare esecuzione è fissato al 30 settembre 2003 a pena di
decadenza.
( 5) L’articolo 6 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 8 reca disposizioni transitorie nel senso che:
“Art. 6 - Disposizioni transitorie per l'assegnazione di contributi
per la mobilità comunale.
1. Per l'anno 2005, in deroga alle procedure di cui all'articolo 9, commi 2
e 3, della legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni, la
somma destinata agli interventi sulla mobilità comunale è
assegnata prioritariamente agli interventi di cui all'allegato C - annesso
2 - della DGR n. 3214 del 15 ottobre 2004 " Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 ,
articolo 9 e s.m.i.. Riparto per l'anno 2004 e segnalazione interventi
prioritari per l'anno 2005", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 117 del 23 novembre 2004.”.
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