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Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 (BUR n. 8/1992)
Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 (BUR n. 8/1992) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTI PER
LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
Art. 1 (Finalità).
1. La Regione, nell'ambito della politica di difesa del suolo e
dell'ambiente naturale favorisce la protezione e conservazione del
patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea e in attuazione dell'art.
69, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina gli interventi
di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
Art. 2 (Piano regionale antincendi
boschivi).
1. La Giunta regionale, entro il termine di
180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del
personale del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il Corpo dei Vigili
del fuoco e sentite le comunità montane e gli enti gestori dei parchi
e delle riserve e dell'Azienda regionale delle foreste per il territorio di
competenza, predispone il Piano regionale antincendi boschivi, che viene
approvato dal Consiglio regionale.
2. Il piano, che è sottoposto a revisione triennale con le
modalità di cui al comma 1, individua gli indici di pericolosità
degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, indica la
consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la
prevenzione ed estinzione degli incendi stessi, stabilisce direttive per la
riorganizzazione del servizio di sorveglianza e di spegnimento, per il
rilevamento dei sinistri anche ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma
dell'art. 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, prevede criteri per la
ricostituzione forestale, e determina le destinazioni delle risorse
finanziarie. ( 1)
Art. 3 (Strumenti per la
prevenzione ed estinzione degli incendi).
1. Sono considerati strumenti per la prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi:
a) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica con particolare riguardo a
quella attuata nelle scuole, d'intesa con le autorità scolastiche;
b) l'impiego di essenze meno combustibili nei rimboschimenti,
compatibilmente con le esigenze delle diverse zone boscate;
c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le
periodiche puliture delle scarpate delle strade di accesso e di
attraversamento delle zone boscate per assicurare la percorribilità di
uomini e mezzi;
d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo;
e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e
mobili, nonchè le attrezzature per il sollevamento dell'acqua;
f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
g) gli apparecchi di segnalazione e comunicazione, fissi e mobili;
h) i mezzi di trasporto;
i) la creazione di aree attrezzate per gli escursionisti;
l) ogni altra attrezzatura ritenuta idonea, ivi compresi mezzi aerei
mediante convenzioni con enti pubblici e privati;
m) la formazione e l'addestramento, nei singoli comuni compresi nelle aree
di cui al comma 4 dell'art. 5, degli aderenti alle associazioni di
volontariato da adibire a pronto intervento.
Art. 4 (Attuazione del
Piano).
1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano
regionale antincendi boschivi di cui all'art. 2, provvede alla
realizzazione delle iniziative, alla esecuzione delle opere ed all'acquisto
dei mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi,
nonchè alla elaborazione ed aggiornamento della apposita cartografia
Art. 5 (Servizi antincendi
boschivi).
1. Il Corpo forestale dello Stato d'intesa con la Regione coordina le
operazioni di sorveglianza, di avvistamento e spegnimento degli incendi
2. La Regione, per il pronto intervento, può avvalersi, al fine di
tutelare il patrimonio boschivo regionale dagli incendi, oltre del
personale del Corpo forestale dello Stato, degli operai assunti dalla
Regione e dall'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) e dalle
Comunità montane e dagli enti di gestione dei Parchi, anche delle
guardie boschive dipendenti dai comuni, nonchè di persone appartenenti
ad associazioni di volontariato.
3. A tal fine la Regione assicura il coordinamento delle associazioni di
volontariato di cui al comma 2 e determina le modalità di intervento.
4. Le associazioni di volontariato, al fine di beneficiare delle
agevolazioni di cui alla presente legge, debbono garantire
l'operatività nelle aree delle comunità montane, dei Colli
Euganei e dei Monti Berici e nelle altre aree boscate omogenee definite dal
Piano regionale di cui all'articolo 2.
5. La Giunta regionale riconosce le associazioni di volontariato secondo i
criteri di cui all'art. 9 della legge 27 novembre 1984, n. 58.
6. I volontari devono essere comunque in possesso dei seguenti requisiti:
a) età compresa tra i 18 ed i 60 anni;
b) idoneità fisica accertata dall'Unità locale socio sanitaria da
cui risulti la sana costituzione fisica.
Art. 6 (Incentivi al
volontariato).
1. Alle associazioni di cui all'art. 5, la Regione assicura la fornitura
delle attrezzature infortunistiche personali e i mezzi antincendi.
2. La Giunta Regionale è altresì autorizzata a concedere
contributi per le spese di organizzazione e funzionamento delle
associazioni medesime.
3. La concessione del contributo è subordinata all'impegno da parte
delle associazioni di realizzare, tramite apposite convenzioni con la
Giunta Regionale, le attività di cui all'articolo 5.
4. La Regione provvede ad assicurare
coloro che partecipano alle operazioni di prevenzione e di spegnimento o a
corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento contro eventuali rischi
da infortunio o di incidenti o danni a terzi legati allo svolgimento delle
attività sopraindicate.
Art. 7 (Compiti della Giunta
regionale).
1. La Regione provvede alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco,
in conformità a quanto previsto dall' art. 15 della legge regionale 13 settembre
1978, n. 52 , assumendo l'onere a proprio carico, nei limiti dello
stanziamento previsto dalla presente legge, salvo recupero della spesa a
carico dei responsabili individuati.
2. Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma
del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi,
alcuna indennità al proprietario.
3. La Giunta regionale, tramite il Dipartimento per le foreste e l'economia
montana, cura la preparazione tecnica delle persone da impiegare
nell'attività di prevenzione e spegnimento degli incendi.
Art. 8 (Opere di
approvvigionamento idrico).
1. Gli enti che provvedono alla realizzazione o alla straordinaria
manutenzione degli acquedotti adiacenti ad aree boscate devono installare
opportune prese d'acqua uniformate a quelle in uso nei mezzi dei vigili del
fuoco e del Corpo forestale dello Stato al fine dell'approvvigionamento
idrico dei mezzi antincendio.
Art. 9 (Divieti e sanzioni).
1. Il Dipartimento per le foreste e l'economia montana stabilisce i periodi
di maggiore pericolosità d'incendio, informandone gli enti ed uffici
interessati. Nei suddetti periodi sono vietati in tutti i terreni boscati,
cespugli e vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri, le
operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di
incendio; a tale fine si applicano le prescrizioni di massima e di polizia
forestale vigenti.
2. Le zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o
danneggiati dal fuoco non possono comunque avere una destinazione diversa
da quella in atto prima dell'incendio e devono mantenere, in linea di
massima, il preesistente tipo di bosco.
3. E' vietato il pascolo fino alla completa rinnovazione del bosco.
4. Per la violazione ai divieti di cui ai precedenti commi, si applicano le
sanzioni previste dalla legge 1 marzo 1975, n. 47.
Art. 10 (Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
Art. 11 (Norma finanziaria).
Art. 12 (Norma finale).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme della
legge 1 marzo 1975, n. 47.
Note
( 1) L'art. 10 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 ai commi 2, 3 e 4 delega alle comunità montane
funzioni in materia disponendo:
"2. Nell’ambito delle linee guida contenute nel Piano regionale
antincendi boschivi di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6
“Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi”, e salvo quanto previsto dall’articolo 108, sono
delegati alle comunità montane negli ambiti territoriali di rispettiva
competenza, i seguenti interventi:
a) manutenzione territoriale finalizzata alla riduzione del rischio di
incendio di vegetazione quali la ripulitura del sottobosco, le cure
colturali ed i diradamenti, lo sfalcio dei prati, la ripulitura degli
incolti e delle aree marginali;
b) progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di
supporto all’attività antincendio quali la viabilità di
servizio, i punti di approvvigionamento idrico, le piazzole per gli
elicotteri, i depositi di materiali e attrezzature;
c) vigilanza delle aree maggiormente a rischio anche attraverso il
coordinamento operativo dei corpi di volontari antincendio convenzionati
con la Regione;
d) diffusione delle informazioni ai cittadini per favorire comportamenti
prudenti e responsabili da parte dei frequentatori delle aree boscate,
nonché realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di educazione
ambientale, in particolare, in ambito scolastico.
3. Le comunità montane esercitano gli interventi di cui ai commi 1 e 2
direttamente o nel rispetto delle norme vigenti, mediante affidamento ad
imprese oppure ai soggetti previsti dall’articolo 17 della legge 31
gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, con la specificazione della loro
tipologia, si intendono autorizzati ove, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta, non sia intervenuto, da parte degli uffici
regionali competenti, un provvedimento motivato di diniego."
( 2) Si fa inoltre presente che ai
sensi dell'art. 14, comma 2 lett. b), legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8
istitutiva del Parco del Fiume Sile sono tuttora previsti nei programmi
biennali approvati dal Consiglio dell'Ente Parco del Sile gli interventi di
difesa dei boschi dagli incendi.
( 3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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