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Contenuti:
Legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (BUR n. 9/1992)
Legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (BUR n. 9/1992) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1992)
Art. 1 (Rifinanziamenti).
Art. 2 (Tributi propri).
Art. 3 (Deleghe alle
Province).
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di
funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8
giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni
delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1992, con gli stessi
criteri e modalità di cui all' art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (cap.
4100).
Art. 4 (Primario).
Art. 5 (Acquacoltura).
Art. 6 (Innovazione
tecnologica).
Art. 7 (Incentivazione
turistico-ricettiva).
Art. 8 (Redazione di strumenti
urbanistici).
1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila
abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese
per la redazione di strumenti urbanistici previsti dall' art. 106 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , dall' art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 ,
dall' art. 11
della legge regionale
5 marzo 1985, n. 24 , presentando apposita domanda, entro il 31 marzo
1992, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio
1986, n. 5 e all' art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della
concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla
trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.
3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque,
entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo
a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della parte erogata
(cap. 43010). ( 8)
Art. 9 (Opere
acquedottistiche).
Art. 10 (Viabilità area
bellunese).
Art. 11 (Cultura).
Art. 12 (Promozione
attività sportiva).
Art. 13 (Interventi straordinari
per lo sviluppo dell'area del Polesine).
Art. 14 (Raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani).
Art. 15 (Dichiarazione
d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Note
( 10) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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