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Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)
Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLA
VIABILITA' SILVO-PASTORALE
Art. 1 (Finalità).
1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade
silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai
sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a
vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative
fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi.( 1)
Art. 2 (Strade
silvo-pastorali).
1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le
vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.
2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:
a) le piste forestali;
b) le piste di esbosco;
c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo
la viabilità ordinaria;
d) i sentieri e le mulattiere;
e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
f) i prati, i pratipascoli e i boschi.
3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al
pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni. ( 2)
Art. 3 (Classificazione delle
strade silvo-pastorali).
1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e
della legge regionale
15 novembre 1974, n. 53 , le Province e le Comunità montane per i
territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti
entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco delle strade
silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 esistenti da assoggettare
alla presente disciplina. ( 3)
2. L'elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15
giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli
interessati, osservazioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono,
decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e proposte agli Enti che
li hanno inviati per l'assunzione di eventuali modificazioni dell'elenco.
Art. 4 - (Disciplina della
circolazione).
1. Nelle strade silvopastorali e nelle aree
assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a
motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e
forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e
veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri
diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel
territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve
necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi
debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di
apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con
deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di
identificazione del veicolo.
2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai
veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione,
purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8
giugno 1979.
3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1
dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un
segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della
presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa
disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.
4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a
carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di
competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data
di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova
costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.
5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a
carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
approva il modello del segnale di divieto.
6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvopastorali e sulle aree
assimilate di cui all'art. 2 ad eccezione dei prati, dei pratipascoli, dei
boschi, dei tracciati delle piste da sci, degli impianti di risalita e dei
sentieri alpini come definiti all' art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 .
( 4)
7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto
previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi
possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al
pregiudizio per la tutela ambientale. ( 5)
Art. 4 bis (Famiglie
regoliere).
1. I regolieri e gli appartenenti alle
regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore, ivi
comprese le motoslitte ( 6) con le
modalità e i limiti previsti dall’articolo 4, senza alcuna
limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra regola e
regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e
percorrere l’intera proprietà regoliera. ( 7)
Art. 4 ter - Circolazione delle
motoslitte.
1. La circolazione di motoslitte nelle
strade silvo-pastorali di cui all’articolo 1 è consentita
unicamente nei casi contemplati al comma 1 dell’articolo 4.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1 dell’articolo 4, la circolazione
di motoslitte è consentita solo in percorsi specifici individuati
dalle comunità montane competenti per territorio.
3. I percorsi di cui al comma 2 devono essere appositamente segnalati e
provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all’utilizzo delle
motoslitte nel rispetto dell’ambiente.
4. I possessori di motoslitte transitano nei percorsi di cui al comma 2,
previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le
rispettive Regole territoriali. ( 8)
Art. 5 (Attività
ricreative).
1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le
aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada.
2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere
autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei
Servizi forestali regionali competenti per territorio.
Art. 6 (Piano della
viabilità silvo-pastorale).
1. Le Province e le Comunità montane, per
i territori di rispettiva competenza, redigono, entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge il "Piano della viabilità
silvo-pastorale" vincolante per i medesimi territori. Tale piano è
riferito alle strade silvo - pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 ed
è volto, nell'ambito della pianificazione forestale, a favorire
l'ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. ( 9)
2. Possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto
dagli strumenti di pianificazione forestale regionale. E’ consentita
la realizzazione di strade per la prevenzione e l’estinzione degli
incendi boschivi. ( 10)
3. omissis ( 11)
4. I progetti relativi all'apertura di nuove strade silvo-pastorali ed
all'allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i
necessari lavori per il recupero ambientale dell'area soggetta agli
interventi.
Art. 7 - (Sanzioni
amministrative).
1. Per l'inosservanza delle disposizioni
della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da euro cento a euro mille per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7
dell’articolo 4 e per le violazioni di cui al comma 2
dell’articolo 4 ter;
b) da euro cinquanta a euro cinquecento per le violazioni, previa diffida
al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4;
c) da euro cento a euro cinquecento per il danneggiamento o l'asportazione
delle tabelle.
2. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla
legge regionale 28
gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti
all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale” e della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al
sistema penale”.
3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura
del 50 per cento rispettivamente:
a) al comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;
b) alle comunità montane ovvero, per i territori in esse non
ricompresi alle province.( 12)
Art. 8 (Vigilanza).
Art. 9 (Abrogazione).
Art. 10 (Dichiarazione
d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Note
( 13) L’articolo 4, della
legge regionale 6
agosto 1987, n. 42 dispone che le funzioni di vigilanza e
l’accertamento delle violazione in materia di foreste, di competenza
regionale ai sensi dell’articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616,
sono esercitate anche dal Dipartimento per le foreste e l’economia
montana nonchè, per il territorio di propria competenza,
dall’Azienda regionale delle foreste. A tal fine i dipendenti del
Dipartimento per le foreste e l’economia montana e dei servizi
forestali e dell’Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari
o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui
sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono
ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di
procedura penale. Il Presidente della Regione è autorizzato a
rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le
funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.
SOMMARIO
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