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Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992)
Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA DI
VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI (1) (2)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 (L'oggetto e le
finalità).
1. La presente legge disciplina, per quanto di
competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e delle
province, nonchè il mutamento delle denominazioni dei comuni.
2. Per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione esercita
i propri poteri tenendo presenti:
a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunità;
b) l'ambito territoriale sociale ed economico più idoneo per
l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi.
Art. 2 (I diversi procedimenti
legislativi).
1. La variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni
dei comuni all'interno di una provincia avviene con legge regionale, previo
referendum consultivo e secondo i procedimenti previsti al capo II.
2. La variazione delle circoscrizioni provinciali avviene per iniziativa
dei comuni secondo la disciplina prevista al capo III della presente legge
e a norma dell'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
CAPO II
Le variazioni comunali
SEZIONE I
Il procedimento
Art. 3 (Le fattispecie possibili).
1. La variazione delle circoscrizioni comunali
può consistere:
a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più
comuni;
b) nella istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello
scorporo di parti del territorio di uno o più comuni; ( 3)
c) nella incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro
comune;
d) nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.
2. Le variazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere
conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni.
3. La variazione della denominazione dei comuni consiste nel mutamento,
parziale o totale, della precedente denominazione.
Art. 4 (L'iniziativa
legislativa).
1. L'iniziativa legislativa per la variazione
delle circoscrizioni comunali, di cui all'art. 3, spetta ai soggetti di cui
all' art. 38
dello Statuto, anche in difformità dal programma regionale
disciplinato alla sezione III del presente capo.
2. Quando, ai fini della aggregazione di parte del territorio di un comune
a favore di altro, l'iniziativa legislativa popolare non possa aver luogo
per mancanza del numero legale delle sottoscrizioni, pur rappresentando le
stesse almeno un quinto dei cittadini elettori del territorio da aggregare,
il comune d'origine, previo accertamento del numero e della regolarità
delle sottoscrizioni anche in conformità all'art. 20 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, è tenuto a far propria o a respingere la
richiesta popolare entro sessanta giorni. Nel primo caso, la richiesta
è presentata alla Giunta regionale secondo le modalità previste
al comma 3; nel secondo caso, il procedimento è interrotto.
3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano
titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i
relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla
Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio
regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta,
dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.
4. Nei casi di interruzione del procedimento di cui ai commi 2 e 3,
l'iniziativa popolare o comunale non può essere rinnovata prima del
decorso di tre anni.
5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei
progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione
del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri
casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione
proposta e i criteri generali indicati all' art. 12, motivando le ragioni di urgenza e/o di merito,
di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle
indicazioni del programma regionale.
6. Per quanto concerne la denominazione dei comuni, l'iniziativa
legislativa spetta ai soggetti indicati dall' art. 38 dello Statuto
e, in caso di impossibilità per un comune ad esercitarla, si applicano
le norme previste al comma 3; la relazione illustrativa dei progetti di
legge deve indicare le ragioni toponomastiche, storiche, culturali,
artistiche, sociali ed economiche che sono alla base della proposta.
Art. 5 (Il giudizio di
meritevolezza).
1. Quando il progetto di legge presentato al
Consiglio regionale è conforme al programma regionale, la Giunta
regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni interessate e
il relativo quesito, previa individuazione delle popolazioni stesse ai
sensi dell’articolo 6. ( 4)
2. In caso diverso, il provvedimento è deliberato dopo un preliminare
giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale ai fini dell'ulteriore
prosecuzione del procedimento legislativo. ( 5)
3. Per il fine di cui al comma 2, la competente commissione consiliare deve
acquisire il parere dei consigli comunali e provinciali interessati e
svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una
relazione al Consiglio, affinchè questo possa decidere circa
l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di
opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di
funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono
a fondamento della variazione proposta, motivando specificatamente le
ragioni di urgenza e/o di merito che giustifichino la difformità dalle
indicazioni del programma.
3bis. Qualora i Consigli comunali e provinciali non esprimano il parere
entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde
dallo stesso. ( 6)
4. Il voto negativo del Consiglio comporta gli effetti previsti
dall' art. 47
del regolamento del Consiglio regionale.
5. In tema di mutamento delle denominazioni comunali, l'indizione del
referendum consultivo è deliberata dalla Giunta regionale con le
modalità di cui al comma 2. Si prescinde dal referendum, qualora la
popolazione del comune interessato, si sia già espressa nell'anno
precedente, sullo stesso quesito, secondo le modalità consultive
stabilite dallo Statuto comunale.
Art. 6 – Procedure per
l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum.
1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui
alle lettere a), b), e c) dell’articolo 3, l’individuazione
delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è
deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La
consultazione referendaria deve riguardare l’intera popolazione del
comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da
individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva
dell’area interessata al mutamento territoriale, nonché alla
mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare
rilievo per l’insieme dell’ente locale.
2. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per
fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell’articolo 3, il
referendum deve in ogni caso riguardare l’intera popolazione dei
comuni interessati.
3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni
comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base
degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente
interessata.
4. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni,
di cui all’articolo 3, comma 3, deve riguardare la popolazione
dell’intero comune.
5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio
1973, n. 1 , "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i
regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum
consultivi regionali" e successive modificazioni, salvo quanto
espressamente disposto dalla presente legge. ( 7)
Art. 7 (Le delibere
comunali).
1. Le deliberazioni comunali di cui al presente capo, sia che consistano in
un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere
sull’iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte a
maggioranza dei consiglieri assegnati. ( 8)
2. Esse sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio, durante i
quali gli elettori del comune possono depositare in segreteria eventuali
osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di
adesione, nonchè ai pareri.
3. Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta
regionale unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate,
nonchè alle eventuali controdeduzioni del comune.
4. Analogamente a quanto previsto per le relazioni dei progetti di legge,
le delibere comunali devono essere motivate, in riferimento ai diversi
oggetti, sui punti espressamente previsti ai commi 5 e 6 dell'art. 4.
Art. 8 (Il provvedimento
legislativo di variazione delle circoscrizioni).
1. Con la legge regionale di variazione delle
circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità di
origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in
base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
2. Possono altresì essere previste forme di partecipazione attraverso
organismi di consultazione, quando le popolazioni aggregate presentino
caratteristiche di identità collettiva e, ove ricorrano le condizioni
di cui all'art. 9, comma 1, può essere prevista, in alternativa,
l'istituzione di municipi ai sensi dello stesso art. 9 e dell'art. 12 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. La legge regionale deve determinare in ogni caso l'ambito territoriale
delle nuove circoscrizioni e stabilire le direttive di massima per la
soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione
circoscrizionale.
SEZIONE II
I municipi e le unioni di comuni
Art. 9 (I municipi).
1. Può essere istituito un municipio:
a) nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione,
quando la popolazione di un centro abitato presenti caratteri di
separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie;
b) nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000, in
alternativa alla istituzione di una circoscrizione di decentramento, quando
vi sia il consenso degli stessi, sussistano i requisiti di cui alla lett.
a) e la popolazione del centro abitato non sia inferiore a 1.000 abitanti.
2. Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo scopo
di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e di operare un
decentramento dei servizi comunali, affidando l'organizzazione e la
gestione dei servizi di base e di quelli delegati dal comune ad un comitato
di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori, eletti fra
candidati residenti nel municipio.
3. Il municipio è istituito con legge regionale, che ne determina
l'ambito territoriale e i servizi di base.
4. Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione
popolare del comitato, la sfera di competenza dell'organo collegiale e dei
singoli componenti, i poteri e le modalità di partecipazione dei
municipi alla programmazione economico-sociale e urbanistica del comune, in
armonia con quanto previsto all'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonchè i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie e
patrimoniali.
Art. 10 (L'unione di
comuni).
1. L'unione di comuni, ai sensi dell'art. 26
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è una associazione fornita di
personalità giuridica, mediante la quale più comuni contigui,
nell'ambito di una stessa provincia, si accordano per l'esercizio comune di
una o più funzioni istituzionali e per l'istituzione, l'organizzazione
e la gestione comune di più servizi pubblici, attraverso una forma di
governo fondata sull'elezione popolare diretta e in vista di una loro
fusione.
2. La Regione, nel quadro del programma volto ad agevolare la costituzione
di ambiti territoriali comunali adeguati, individua, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, i comuni rispetto ai quali intende promuovere l'associazione di
cui al comma 1.
3. A tal fine, la Giunta regionale avvia i contatti, fornisce le
collaborazioni utili sul piano tecnico e scientifico, assegna i contributi
straordinari e determina i criteri preferenziali per l'erogazione dei
contributi ordinari nei settori di intervento regionale, indicati nello
stesso programma regionale.
4. Nel caso di contributi regionali aggiuntivi, qualora non si sia
realizzata la fusione ad iniziativa dei comuni alla scadenza del decennio
dalla costituzione dell'unione, la Giunta regionale indice d'ufficio il
referendum consultivo, previa presentazione al Consiglio regionale del
disegno di legge per la relativa fusione.
SEZIONE III
Il programma
Art. 11 (I contenuti).
1. Per attuare la revisione delle
circoscrizioni comunali, secondo i criteri di cui all' art. 1, la Regione adotta apposito
programma.
2. Il programma individua:
a) le parti del territorio di uno o più comuni, che devono essere
aggregate ad altro comune;
b) i comuni nei confronti dei quali la Regione intende promuovere l'unione
dei comuni ai sensi dell'art. 26, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n.
142, in vista di una loro eventuale incorporazione o fusione sia nelle zone
di pianura sia all'interno o per l'intera estensione di una comunità
montana;
c) i comuni di cui la Regione, per consenso degli enti stessi o a seguito
del decorso di un decennio dalla costituzione dell'unione dei comuni,
proponga la fusione mediante l'istituzione di un nuovo comune o la loro
incorporazione in altro comune.
3. Il programma può essere articolato secondo previsioni temporali e
deve contenere l'indicazione complessiva delle risorse finanziarie
necessarie per l'attuazione dello stesso.
Art. 12 (I criteri).
1. Il programma è predisposto sulla
base dei seguenti criteri:
a) in caso di aggregazione di cui alla lett. a) dell' art. 3, che la località o parte
del territorio di un comune, avente comunque caratteri propri di
identità, in relazione alla condizione di separatezza geomorfologica e
topografica dei luoghi e alla conseguente non economica distribuzione dei
servizi, o anche in relazione alle tradizioni culturali o alle consuetudini
locali, possa più utilmente essere aggregata ad altro comune;
b) in caso di istituzione di un nuovo comune a seguito di scorporo ai sensi
della lett. b) dell' art. 3:
1) che il nuovo comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e,
per converso, ciascuno degli altri conservi una popolazione non inferiore a
10.000 abitanti;
2) che il nuovo comune presenti disponibilità di mezzi finanziari ed
economici sufficienti a provvedere all'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali e all'organizzazione e gestione dei pubblici servizi;
3) che sussista un'obiettiva separazione, in rapporto alla condizione dei
luoghi e alle tradizioni locali, tra il nuovo comune e i comuni originari;
c) in caso di fusione e di incorporazione ai sensi delle lettere c) e d)
dell' art. 3, che sia
valutata:
1) l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare
riferimento a Unioni di comuni, a comunità montane, a unità
locali socio-sanitarie, ad autorità di bacino e a gestioni associate
di servizi;
2) l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle
attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle
relazioni culturali;
3) l'esigenza di realizzare una più adeguata organizzazione e
distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al
sistema dei trasporti e della viabilità, anche in rapporto ai piani e
programmi regionali;
4) l'esigenza di conseguire una più efficace razionalizzazione degli
strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una
qualificazione degli abitati.
2. Al fine di favorire la fusione tra comuni aventi popolazione inferiore a
5.000 abitanti e la incorporazione di comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti in un comune con popolazione superiore, il programma
riconosce ai comuni interessati per un periodo massimo di dieci anni:
a) priorità nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi
di settore;
b) contributi regionali aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri:
1) appartenenza ad una comunità montana;
2) numero dei comuni interessati;
3) entità della popolazione, favorendo la fusione o l'incorporazione
fra comuni con minor popolazione;
4) partecipazione ad una unione di comuni.
Art. 13 (Il procedimento).
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale predispone, sulla base dei criteri determinati all'art. 12, il
programma di variazione delle circoscrizioni comunali.
2. La proposta è inviata ai comuni compresi nel programma ed è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi 60
giorni, i comuni possono presentare osservazioni alla Giunta regionale, che
le trasmette al Consiglio con le proprie controdeduzioni nei successivi 60
giorni.
3. Il programma è approvato con provvedimento del Consiglio regionale
ed è aggiornato ogni 5 anni con le stesse modalità; nel tempo
intermedio può essere variato a seguito di favorevole giudizio di
meritevolezza espresso dal Consiglio regionale sui singoli progetti di
legge, presentati dai soggetti di cui all' art. 38 dello Statuto e
a norma dell' art. 4.
Art. 14 (L'efficacia).
1. A seguito dell'approvazione del programma, la Giunta regionale, in
conformità, presenta i disegni di legge, avvia le attività di
promozione delle unioni dei comuni, delibera l'indizione dei referendum
consultivi ed eroga i contributi ordinari e straordinari.
2. I disegni di legge di cui al comma 1 non sono soggetti a giudizio di
meritevolezza ai sensi dell' art.
5 nè al preventivo parere dei comuni interessati, salvo i casi di
cui all' art. 6, comma 4.
3. L'approvazione del programma non preclude al Consiglio regionale la
facoltà di esprimere, in sede di giudizio di meritevolezza e a seguito
di specifica istruttoria, parere favorevole su un progetto di legge, da
chiunque presentato, in difformità dal programma.
Art. 14bis - Riordino delle
circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana
1. Al fine di procedere al riordino delle circoscrizioni territoriali dei
comuni dell'area metropolitana ai sensi dell'articolo 20 della legge 8
giugno 1990, n. 142, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla
delimitazione dell'area metropolitana, invia ai comuni dell'area stessa una
proposta, in cui sono indicate sia la previsione di istituzione di nuovi
comuni per scorporo o per fusione ai sensi delle lettere b) e d)
dell' articolo 3, sia la
revisione per aggregazione, ai sensi della lettera a) dell' articolo 3, delle circoscrizioni
comunali.
2. I comuni sono tenuti a esprimere il proprio parere entro sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta; in caso di inutile decorso del termine, il
parere si intende favorevole.
3. Il riordino è approvato dal Consiglio regionale mediante apposita
legge, che determina in un quadro unitario, le variazioni circoscrizionali
dell'area metropolitana anche indipendentemente dal programma, di cui
all' articolo 11. ( 9)
CAPO III
Variazione delle circoscrizioni provinciali
Art. 15 (L'iniziativa
comunale).
1. L'iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia o per il mutamento
di una o più circoscrizioni provinciali nell'ambito della Regione
può essere assunta da uno o più comuni compresi nell'area
interessata o promossa dalla Giunta regionale sulla base di indicazioni
espressamente fornite dal Consiglio regionale o dai documenti della
programmazione regionale.
2. In ambedue i casi, l'iniziativa è idonea a promuovere il
procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali, a norma
dell'art. 133, comma 1, della Costituzione, quando abbiano partecipato o
aderito all'iniziativa la maggioranza dei comuni, e gli stessi
rappresentino altresì la maggioranza della popolazione dell'area di
variazione della circoscrizione provinciale.
3. A tale fine le deliberazioni dei consigli comunali, assunte col voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e motivate con
riferimento agli altri criteri indicati dall'art. 16 della legge 8 giugno
1990, n. 142, devono contenere:
a) l'elenco dei comuni interessati all'istituzione della nuova provincia o
alla loro aggregazione ad altra provincia;
b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata secondo i dati
dell'ultimo censimento;
c) l'individuazione della sede in caso di nuova provincia;
d) la delimitazione cartografica della nuova circoscrizione e le
conseguenti variazioni delle restanti.
4. Le deliberazioni comunali di promozione e di adesione devono avere
omologo contenuto e non essere sottoposte a modifiche o condizioni.
Art. 16 (Il parere
regionale).
1. Le deliberazioni comunali, nel numero e secondo i requisiti previsti
all'art. 15, commi 2 e 3, devono pervenire al Presidente della Giunta
regionale entro un anno dalla data di adozione della prima delibera
comunale di promozione dell'iniziativa o, nel secondo caso, dalla data di
invio ai comuni interessati della delibera della Giunta regionale con cui
l'iniziativa è promossa; l'inutile decorso del termine comporta
l'interruzione del procedimento, che non può essere ripetuto prima di
tre anni.
2. La Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per la
prosecuzione del procedimento, presenta al Consiglio, entro sessanta
giorni, la proposta di parere.
3. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni, delibera il parere di cui
all'art. 133, comma 1, della Costituzione e, qualora sia di avviso
favorevole, può trasformarlo in proposta di legge ai sensi dell'art.
121 della Costituzione.
CAPO IV
Delega alle province
Art. 17 (Successione di comuni).
1. I rapporti conseguenti alla istituzione
di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti
dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto
conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in
armonia con la legge regionale di cui all' art. 8.
Art. 18 (Fusione o separazione
delle rendite e passività).
1. Qualora lo richiedano esigenze generali di un comune o di una frazione,
la provincia dispone di propria iniziativa o su richiesta dei comuni o
frazioni interessate o su iniziativa della Giunta regionale, la fusione o
la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle
spese di una frazione con quelle del comune cui appartiene.
Art. 19 (Regolamento di
confini e apposizione di termini).
1. Quando il confine fra due o più comuni sia incerto o non risulti
delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili, la provincia
competente per territorio provvede, per delega della Regione, su richiesta
di uno dei comuni interessati, al regolamento del confine o all'apposizione
dei termini, ammesse le osservazioni degli altri comuni interessati.
2. Qualora i comuni appartengano a province diverse, i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati con decreto del Presidente della Regione.
Art. 20 (Termini, direttive,
vigilanza e spese).
1. I Consigli provinciali adottano i provvedimenti di cui al presente capo,
entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima richiesta dei
consigli comunali interessati.
2. La Giunta regionale, in ordine alle funzioni delegate, esercita i poteri
di iniziativa e di vigilanza.
3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale si sostituisce
alla provincia nell'esercizio delle funzioni delegate; in caso di diversi e
reiterati inadempimenti promuove il provvedimento di revoca.
4. La Giunta regionale trasferisce alle Province, con proprio
provvedimento, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni
delegate dalla presente legge.
Art. 20bis - Vigenza degli
atti regolamentari
1. In caso di fusione di due o più comuni in uno nuovo, sino
all'adozione da parte di quest'ultimo delle determinazioni di competenza,
continuano ad aver vigore, negli ambiti territoriali originari, i
regolamenti e ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla
data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune.
( 10)
Art. 21 (Norma
finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
- per quanto concerne le spese per
l'effettuazione dei referendum consultivi regionali con i fondi stanziati
al cap. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio approvato
con legge regionale
28 gennaio 1992, n. 13 ;
- per le spese relative alle funzioni delegate alle province di cui al
capo IV con lo stanziamento
iscritto al cap. 4100 del bilancio 1992.
CAPO V
Norme transitorie e finali
Art. 22 (Norma
transitoria).
1. Fino all'approvazione del programma di cui alla Sezione III del capo II, le
iniziative legislative pendenti in materia sono soggette al giudizio di
meritevolezza a norma della presente legge.
Art. 23 (Abrogazione).
Art. 24 (Dichiarazione
d'urgenza).
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Note
( 1) Con sentenza n. 94/2000 la
Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’articolo 6, commi 1 e 2.
( 5) L’art. 85 legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 ha disposto che: “1. Il procedimento dei progetti di
legge concernenti variazioni delle circoscrizioni comunali che, nella
legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
il Consiglio regionale ha già ritenuto meritevoli di accoglimento ai
sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e
successive modifiche ed integrazioni, prosegue nella legislatura
successiva.
2. Relativamente ai progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale entro
nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge delibera il
referendum consultivo di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre
1992, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.”.
SOMMARIO
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