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Contenuti:
Regolamento regionale 31 marzo 1992, n. 10 (BUR n. 36/1992)
Regolamento regionale 31 marzo 1992, n. 10 (BUR n. 36/1992) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA REGIONALE PER L'IMMIGRAZIONE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1990, n. 9
"INTERVENTI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE"
TITOLO I
Consulta regionale per l'immigrazione
Art. 1 - Convocazione della
Consulta.
1. La Consulta regionale per l'immigrazione si riunisce in seduta
ordinaria due volte l'anno, a primavera e in autunno, di norma presso la
sede della Giunta regionale.
2. Può essere convocata in seduta straordinaria, qualora il
Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno un
terzo dei suoi componenti.
3. La Consulta viene convocata dal Presidente, previa deliberazione
del Comitato direttivo che ne predispone l'ordine del giorno.
4. Partecipano alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto,
anche i componenti supplenti dei rappresentanti delle organizzazioni
imprenditoriali previsti alla lettera l) dell' art. 10 della legge regionale 30 gennaio
1990, n. 9 .
5. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consultori e ai
componenti supplenti almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la
seduta, a mezzo lettera raccomandata.
6. Deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo
dell'adunanza, nonchè degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. All'avviso di convocazione vanno allegate relazioni e
documentazioni attinenti i principali argomenti posti all'ordine del
giorno.
8. Altri argomenti potranno essere aggiunti su proposta del
Presidente o di un terzo dei presenti, approvata dalla maggioranza.
9. La riunione può essere convocata anche in località
diversa dalla sede della Consulta.
10. Nell'avviso deve essere fissato giorno e ora della seconda
convocazione.
Art. 2 - Validità delle
riunioni.
1. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza di almeno
la metà più uno dei consultori, in prima convocazione, e con la
presenza di almeno un terzo in seconda convocazione.
2. Ai fini della validità della seduta il componente supplente
sostituisce a tutti gli effetti, in caso di assenza, il consultore nominato
in rappresentanza dell'organizzazione prevista alla lettera l)
dell' art. 10
della legge regionale
n. 9/1990 .
Art. 3 - Pubblicità delle
sedute.
1. Le sedute della Consulta, di norma, non sono pubbliche.
2. Partecipano alle riunioni, e sono pertanto convocati con le
modalità di cui all'art. 1, senza diritto di voto, l'assessore
regionale delegato, i componenti della Commissione consiliare competente.
3. Assistono alle riunioni il Segretario generale della
programmazione, il Segretario regionale competente e il Dirigente del
Dipartimento emigrazione e immigrazione.
4. Il Presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo, e per
quanto riguarda l'onere di spesa, con preventiva autorizzazione della
Giunta regionale, invita alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti
di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti
regionali o esperti.
Art. 4 - Processo verbale.
1. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che, approvato
dal Comitato direttivo sarà inviato a tutti i consultori nonchè
agli aventi diritto a partecipare alle riunioni.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
dipartimento emigrazione e immigrazione.
Art. 5 - Svolgimento delle
sedute.
1. Il Presidente, dopo le formalità preliminari, dà inizio
alla trattazione degli argomenti posti nell'ordine del giorno, seguendo la
progressione degli stessi.
2. Il Presidente e i consultori possono proporre che l'ordine degli
argomenti sia mutato, sottoponendo la proposta a votazione.
3. Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno richiesta
secondo l'ordine della domanda. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la
parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
4. Il Presidente richiama all'argomento coloro che se ne discostino
e stabilisce un limite massimo di tempo al dibattito, fissando la durata
degli interventi e delle repliche.
5. Qualora sia ritenuto opportuno la Consulta può costituire,
nel suo ambito, gruppi di studio su argomenti determinati o, sospendendo la
riunione generale, dividersi in gruppi di lavoro per argomenti specifici o
per aree di interesse.
Art. 6 - Votazioni.
1. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano. Ogni membro
ha facoltà di motivare il proprio voto e ha diritto, a richiesta, di
far inserire a verbale le motivazioni che lo sostengono.
2. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice dei
presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Su richiesta della maggioranza assoluta dei presenti le votazioni
possono svolgersi a scrutinio segreto. In tal caso tra i presenti vengono
designati tre scrutatori.
4. L'elezione del Vicepresidente e del Comitato direttivo avvengono
nella prima votazione con la maggioranza assoluta dei presenti e con la
maggioranza semplice nelle successive votazioni.
5. I sette componenti il Comitato direttivo vengono eletti con voto
limitato a quattro.
6. Le predette votazioni, come le deliberazioni che riguardano
direttamente le persone, si svolgono a scrutinio segreto.
Art. 7 - Ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza.
1. Sono cause di ineleggibiltà:
a) l'aver riportato in Italia o all'estero condanne penali che comportino
l'iscrizione nel Casellario giudiziale italiano e la perdita dei diritti
civili e politici;
b) l'interdizione dai pubblici uffici in Italia o all'estero.
2. causa di incompatibilità la qualifica di dipendente
regionale.
3. Causa di decadenza la dichiarazione degli enti, previsti
dall' articolo
10 della legge
regionale n. 9/1990 , che le persone che li rappresentano nella
Consulta non hanno più titolo a farne parte.
4. La sostituzione dei componenti per i quali è stata
dichiarata l'ineleggibilità, l'incompatibilità o la decadenza,
viene effettuata con le modalità stabilite dalla legge.
TITOLO II
Comitato direttivo
Art. 8 - Convocazione del
Comitato direttivo.
1. Il Comitato direttivo viene convocato dal Presidente della
Consulta.
2. Esso è composto, oltre che dal Presidente della Consulta e
dal Vicepresidente, da sette membri facenti parte della Consulta di cui
quattro scelti tra i rappresentanti previsti alla lettera n) del comma 3
dell' art. 10
della legge regionale
n. 9/1990 .
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 15 giorni
prima di quello stabilito per la seduta a mezzo lettera raccomandata e in
caso d'urgenza, per via telegrafica almeno 7 giorni prima.
4. Deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo
dell'adunanza, nonchè degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Altri argomenti potranno essere aggiunti, su proposta del
Presidente o di un terzo dei presenti, approvata dalla maggioranza.
6. Nell'avviso deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda
convocazione.
Art. 9 - Validità delle
riunioni.
1. Le riunioni del Comitato direttivo sono valide con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti effettivi.
Art. 10 - Pubblicità delle
sedute.
1. Le sedute del Comitato, di norma, non sono pubbliche.
2. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto l'Assessore
regionale delegato all'immigrazione e il Presidente della competente
Commissione consiliare.
3. Assistono alle riunioni il Segretario generale della
Programmazione, il Segretario regionale competente e il Dirigente del
Dipartimento emigrazione e immigrazione.
4. Il Presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo, e per
quanto riguarda l'onere di spesa, con preventiva autorizzazione della
Giunta regionale, invita alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti
di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti
regionali o esperti.
Art. 11 - Processo verbale.
1. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, che viene
approvato nella riunione successiva.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della
Consulta.
Art. 12 - Svolgimento delle
sedute.
1. Il Presidente, dopo le formalità preliminari, dà inizio
alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo la
progressione degli stessi.
2. Il Presidente e i singoli componenti possono proporre che
l'ordine degli argomenti sia mutato, sottoponendo la proposta a votazione.
3. Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta
secondo l'ordine della domanda.
4. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione
d'ordine o per fatto personale.
5. Il Presidente può richiamare all'argomento coloro che se ne
discostino e può stabilire un limite massimo di tempo al dibattito,
fissando la durata degli interventi e delle repliche.
Art. 13 - Votazioni.
1. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano. Ogni
componente ha facoltà di motivare il proprio voto e ha diritto a
richiesta, di far inserire a verbale le motivazioni che lo sostengono.
2. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice dei
presenti, in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
3. Su richiesta della maggioranza assoluta dei presenti le votazioni
possono svolgersi a scrutinio segreto.
TITOLO III
Spese per il funzionamento della consulta
Art. 14 - Rimborso spese.
1. Al rimborso delle spese di viaggio e alle altre spese necessarie
per le riunioni, verrà provveduto, di norma, mediante apertura di
credito a un funzionario delegato nei limiti e con le modalità
stabilite dalle leggi regionali.
SOMMARIO
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