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leggi regionali a testo vigente

Contenuti: Regolamento regionale 31 marzo 1992, n. 10 (BUR n. 36/1992)

Regolamento regionale 31 marzo 1992, n. 10 (BUR n. 36/1992) [sommario] [RTF]

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'IMMIGRAZIONE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1990, n. 9 "INTERVENTI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE"

TITOLO I
Consulta regionale per l'immigrazione

Art. 1 - Convocazione della Consulta.

1. La Consulta regionale per l'immigrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, a primavera e in autunno, di norma presso la sede della Giunta regionale.
2. Può essere convocata in seduta straordinaria, qualora il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La Consulta viene convocata dal Presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo che ne predispone l'ordine del giorno.
4. Partecipano alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, anche i componenti supplenti dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali previsti alla lettera l) dell'art. 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 .
5. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consultori e ai componenti supplenti almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la seduta, a mezzo lettera raccomandata.
6. Deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, nonchè degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. All'avviso di convocazione vanno allegate relazioni e documentazioni attinenti i principali argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Altri argomenti potranno essere aggiunti su proposta del Presidente o di un terzo dei presenti, approvata dalla maggioranza.
9. La riunione può essere convocata anche in località diversa dalla sede della Consulta.
10. Nell'avviso deve essere fissato giorno e ora della seconda convocazione.

Art. 2 - Validità delle riunioni.

1. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consultori, in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo in seconda convocazione.
2. Ai fini della validità della seduta il componente supplente sostituisce a tutti gli effetti, in caso di assenza, il consultore nominato in rappresentanza dell'organizzazione prevista alla lettera l) dell'art. 10 della legge regionale n. 9/1990 .

Art. 3 - Pubblicità delle sedute.

1. Le sedute della Consulta, di norma, non sono pubbliche.
2. Partecipano alle riunioni, e sono pertanto convocati con le modalità di cui all'art. 1, senza diritto di voto, l'assessore regionale delegato, i componenti della Commissione consiliare competente.
3. Assistono alle riunioni il Segretario generale della programmazione, il Segretario regionale competente e il Dirigente del Dipartimento emigrazione e immigrazione.
4. Il Presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo, e per quanto riguarda l'onere di spesa, con preventiva autorizzazione della Giunta regionale, invita alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o esperti.

Art. 4 - Processo verbale.

1. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che, approvato dal Comitato direttivo sarà inviato a tutti i consultori nonchè agli aventi diritto a partecipare alle riunioni.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del dipartimento emigrazione e immigrazione.

Art. 5 - Svolgimento delle sedute.

1. Il Presidente, dopo le formalità preliminari, dà inizio alla trattazione degli argomenti posti nell'ordine del giorno, seguendo la progressione degli stessi.
2. Il Presidente e i consultori possono proporre che l'ordine degli argomenti sia mutato, sottoponendo la proposta a votazione.
3. Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno richiesta secondo l'ordine della domanda. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
4. Il Presidente richiama all'argomento coloro che se ne discostino e stabilisce un limite massimo di tempo al dibattito, fissando la durata degli interventi e delle repliche.
5. Qualora sia ritenuto opportuno la Consulta può costituire, nel suo ambito, gruppi di studio su argomenti determinati o, sospendendo la riunione generale, dividersi in gruppi di lavoro per argomenti specifici o per aree di interesse.

Art. 6 - Votazioni.

1. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano. Ogni membro ha facoltà di motivare il proprio voto e ha diritto, a richiesta, di far inserire a verbale le motivazioni che lo sostengono.
2. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Su richiesta della maggioranza assoluta dei presenti le votazioni possono svolgersi a scrutinio segreto. In tal caso tra i presenti vengono designati tre scrutatori.
4. L'elezione del Vicepresidente e del Comitato direttivo avvengono nella prima votazione con la maggioranza assoluta dei presenti e con la maggioranza semplice nelle successive votazioni.
5. I sette componenti il Comitato direttivo vengono eletti con voto limitato a quattro.
6. Le predette votazioni, come le deliberazioni che riguardano direttamente le persone, si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 7 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.

1. Sono cause di ineleggibiltà:
a) l'aver riportato in Italia o all'estero condanne penali che comportino l'iscrizione nel Casellario giudiziale italiano e la perdita dei diritti civili e politici;
b) l'interdizione dai pubblici uffici in Italia o all'estero.
2. causa di incompatibilità la qualifica di dipendente regionale.
3. Causa di decadenza la dichiarazione degli enti, previsti dall'articolo 10 della legge regionale n. 9/1990 , che le persone che li rappresentano nella Consulta non hanno più titolo a farne parte.
4. La sostituzione dei componenti per i quali è stata dichiarata l'ineleggibilità, l'incompatibilità o la decadenza, viene effettuata con le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO II
Comitato direttivo

Art. 8 - Convocazione del Comitato direttivo.

1. Il Comitato direttivo viene convocato dal Presidente della Consulta.
2. Esso è composto, oltre che dal Presidente della Consulta e dal Vicepresidente, da sette membri facenti parte della Consulta di cui quattro scelti tra i rappresentanti previsti alla lettera n) del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/1990 .
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la seduta a mezzo lettera raccomandata e in caso d'urgenza, per via telegrafica almeno 7 giorni prima.
4. Deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, nonchè degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Altri argomenti potranno essere aggiunti, su proposta del Presidente o di un terzo dei presenti, approvata dalla maggioranza.
6. Nell'avviso deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Art. 9 - Validità delle riunioni.

1. Le riunioni del Comitato direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi.

Art. 10 - Pubblicità delle sedute.

1. Le sedute del Comitato, di norma, non sono pubbliche.
2. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto l'Assessore regionale delegato all'immigrazione e il Presidente della competente Commissione consiliare.
3. Assistono alle riunioni il Segretario generale della Programmazione, il Segretario regionale competente e il Dirigente del Dipartimento emigrazione e immigrazione.
4. Il Presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo, e per quanto riguarda l'onere di spesa, con preventiva autorizzazione della Giunta regionale, invita alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o esperti.

Art. 11 - Processo verbale.

1. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, che viene approvato nella riunione successiva.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.

Art. 12 - Svolgimento delle sedute.

1. Il Presidente, dopo le formalità preliminari, dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo la progressione degli stessi.
2. Il Presidente e i singoli componenti possono proporre che l'ordine degli argomenti sia mutato, sottoponendo la proposta a votazione.
3. Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta secondo l'ordine della domanda.
4. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
5. Il Presidente può richiamare all'argomento coloro che se ne discostino e può stabilire un limite massimo di tempo al dibattito, fissando la durata degli interventi e delle repliche.

Art. 13 - Votazioni.

1. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano. Ogni componente ha facoltà di motivare il proprio voto e ha diritto a richiesta, di far inserire a verbale le motivazioni che lo sostengono.
2. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
3. Su richiesta della maggioranza assoluta dei presenti le votazioni possono svolgersi a scrutinio segreto.

TITOLO III
Spese per il funzionamento della consulta

Art. 14 - Rimborso spese.

1. Al rimborso delle spese di viaggio e alle altre spese necessarie per le riunioni, verrà provveduto, di norma, mediante apertura di credito a un funzionario delegato nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi regionali.


SOMMARIO

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