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Legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 (BUR n. 29/1993)
Legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 (BUR n. 29/1993) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA
DI SPORT E TEMPO LIBERO. (1)
(2)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione promuove e valorizza le attività sportive, motorie,
ricreative, nonchè le relative strutture e servizi, per la formazione
e il pieno sviluppo della persona, attraverso la collaborazione degli enti
locali, organismi statali, società e associazioni sportive.
Art. 2 - Aree di intervento.
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni a
essa attribuite dall'art. 56 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, interviene, in
particolare, a favore di iniziative volte a:
a) promuovere attività sportive e ricreative motorie finalizzate alla
socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico;
c) promuovere l'attività motoria e sportivo ricreativa degli anziani;
d) promuovere l'organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al
sostegno di quelle di natura promozionale, agonistica e spettacolare;
e) promuovere la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori
sportivi, avvalendosi anche degli istituti superiori di educazione fisica,
della Scuola dello sport del Coni e delle università;
f) favorire la preparazione di atleti nelle apposite scuole approvate dal
Ministero della Pubblica Istruzione, anche mediante la partecipazione a
enti, società, consorzi, e unioni di comuni;
g) effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport,
divulgandone cultura e valori;
h) concorrere alla realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti
sportivi e ricreativi, compresa l'impiantistica sportiva scolastica e
l’adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle
necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con
disabilità; ( 4)
i) concorrere alla realizzazione di aree attrezzate con percorsi pedonali,
podistici, ciclabili, a cavallo, velici, acquatici e sciistici;
l) promuovere e favorire rapporti di collaborazione tra enti gestori di
impianti sportivi ed enti locali, federazioni sportive, enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni e associazioni sportive, al fine del
migliore utilizzo degli impianti stessi;
m) concorrere alla ristrutturazione ed alla sistemazione di immobili di
proprietà di enti locali da destinare a sedi dell'associazionismo
sportivo e del tempo libero, con le procedure e le modalità di
intervento stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;
( 5)
n) promuovere e sostenere, in concorso con l'istituzione scolastica,
l'organizzazione di corsi di aggiornamento sulle problematiche
dell'attività sportiva e motoria per educatori degli asili nido,
insegnanti di scuola materna, elementare e secondaria;
o) promuovere la pratica sportiva del personale militare e favorire
l'utilizzo dell'impiantistica sportiva militare anche mediante apposite
convenzioni;
p) favorire la partecipazione ai giochi della gioventù e studenteschi
e a quelli organizzati dalla comunità di lavoro Alpe Adria.
1 bis. La struttura regionale competente è inoltre autorizzata ad
acquistare coppe, medaglie e altri oggetti di limitato valore, da
consegnare ad atleti o ad organismi pubblici e privati, che si sono
distinti particolarmente nello svolgimento o promozione di attività
sportive, ricreative o umanitarie. ( 6)
Art. 3 - Destinatari dei
contributi regionali.
1. Per l'attuazione delle iniziative previste
dall'art. 2 possono essere ammessi a contributo, in conto capitale o in
conto interessi, i seguenti soggetti:
a) le province, i comuni, le Comunità montane e loro consorzi
nonchè le IPAB escluse quelle riconosciute persone giuridiche di
diritto privato; ( 7)
b) il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, le loro rappresentanze regionali e
provinciali, nonchè i comitati promossi dagli stessi per le iniziative
di cui alle lettere ( 8) , c), d),
e), f), g), h), l), m), n) e p); ( 9)
c) le associazioni disciplinate dagli artt. 12 e 36 del codice civile,
aventi sede nella regione, dai cui statuti si evincano: prevalenti
finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro, e
l'elezione democratica degli organi di direzione e di controllo, operanti
da almeno un biennio per le iniziative di cui alle lettere a), ( 10) c), d), g), h), l), m);
d) gli enti morali e gli enti di culto che, senza fini di lucro,
perseguono, anche indirettamente, finalità motorie, ricreative e
sportive, limitatamente alle iniziative di cui alle lettere a), ( 11), c) e h); ( 12)
e) le università degli studi del Veneto e gli istituti superiori di
educazione fisica, per le iniziative di cui alle lettere g) ed n);
( 13)
f) gli organismi rappresentativi a livello provinciale del Coni, delle
federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni, per le iniziative di cui alle lettere ( 14), c), e), h) e m);
g) gli enti gestori di impianti sportivi, per le iniziative di cui alla
lettera l);
h) la federazione italiana sport disabili e società affiliate, per le
iniziative di cui alla lettera ( 15) g);
i) le istituzioni scolastiche, per le iniziative di cui alla lettera p).
l) le scuole per atleti approvate dal Ministero della pubblica istruzione,
per le iniziative di cui alle lettere f), g, ed n). ( 16)
m) i soggetti ammessi al beneficio dei finanziamenti di cui all'articolo 3
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni ed
integrazioni, per le iniziative di cui alla lettera h). ( 17)
Art. 4 - Domande.
1. Le domande di contributo per le iniziative
di cui all'art. 2 devono essere inoltrate al Presidente della Giunta
regionale entro il termine annualmente fissato dalla Giunta regionale con
proprio provvedimento, ( 18) corredate dai seguenti documenti:
a) relazione dettagliata per ogni singola iniziativa, dalla quale emergano
tempi, modalità di attuazione, obiettivi, destinatari;
b) preventivo delle spese e indicazione dei mezzi di finanziamento.
( 19)
2. A integrazione di quanto previsto al comma 1, è richiesto:
a) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera e): l'elenco dei docenti;
b) per le iniziative di cui all'art. 2, lettere h) ed i): indicazione delle
caratteristiche tecnicofunzionali dell'opera, la coerenza della
localizzazione dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti,
disponibilità delle aree, descrizione della dotazione impiantistica
generale dell'area territoriale contermine;
c) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera m): relazione
circostanziata sull'attività svolta nel biennio precedente, approvata
dai competenti organi statutari, con l'indicazione delle spese di gestione
e delle iniziative attuate;
d) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera n): parere favorevole
dell'autorità scolastica competente;
e) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera o): parere favorevole
dell'autorità militare.
Art. 5 - Programmazione degli
interventi e criteri di riparto.
1. A decorrere dal 1994, entro il mese di
aprile, per le finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale,
sentita la Consulta regionale dello sport di cui all'art. 9, sottopone
all'approvazione del Consiglio regionale, un documento contenente gli
indirizzi, gli obiettivi, e le priorità settoriali e territoriali da
perseguire nel triennio successivo.
1 bis. Il documento di cui al comma 1 mantiene validità fino alla
approvazione del successivo. ( 20)
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno la Giunta regionale, sulla base del
documento di cui al comma 1 e sentita la Consulta regionale dello sport:
a) stabilisce l'ammontare complessivo per
gli interventi di cui all'art. 2;
b) determina l'ammontare della somma a disposizione della Giunta per
eventuali interventi di carattere straordinario. ( 21)
3. L'ammontare complessivo degli interventi di cui alla lettera h)
dell'art. 2 è determinato dalla Giunta regionale, sentite le province
riunite in apposita conferenza.
4. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, lettera a), la Giunta
regionale approva le graduatorie delle domande ammissibili e assegna i
relativi contributi, avendo presente anche:
a) per gli impianti sportivi:
1) la rispondenza alle reali esigenze sportive del territorio, con
riferimento anche alla sua vocazione turistica;
2) la carenza di strutture e riequilibrio tipologico delle discipline
sportive;
3) l'adeguamento alle normative d'igiene, sicurezza ed eliminazione delle
barriere architettoniche;
4) il completamento degli impianti;
b) per le attività:
1) promozione della pratica motoriosportiva dei giovani;
2) sostegno di attività sportive svolte in aree particolarmente
svantaggiate o non dotate di impianti.
5. Per la formazione delle graduatorie riguardanti l'assegnazione dei
contributi agli enti locali, hanno titolo di preferenza quelli che:
a) nella gestione degli impianti e delle attività si avvalgono delle
istituzioni di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) al fine di conseguire un'ottimale gestione di impianti e attività,
promuovono forme associative e di cooperazione ai sensi del Capo VIII della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) prevedono di realizzare le iniziative attraverso forme di collaborazione
con scuole ed associazioni.
6. Per la determinazione dei parametri tecnici degli impianti e delle
attrezzature, oggetto di contribuzione, la Regione si avvale della
consulenza tecnica del Coni ai sensi dell'art. 56 lettera b), del dpr 24
luglio 1977, n. 616.
7. In caso di rinuncia al contributo subentrano gli esclusi in ordine di
graduatoria.
8. (omissis) ( 22)
9. La Giunta regionale, ai fini della attività di programmazione di
cui al comma 1, realizza, in collaborazione con il Coni, l'aggiornamento e
l'elaborazione del censimento dell'impiantistica sportiva, delle
società sportive e degli atleti che la utilizzano.
Art. 6 - Contributi e garanzia
fidejussoria.
1. L'ammontare del contributo annuo in conto
capitale non può superare il 60 % della spesa riconosciuta ammissibile
ad eccezione del contributo per gli Enti di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 per i quali il contributo può essere elevato sino al
70%. ( 23)
2. L'ammontare del contributo in conto interessi, anche sotto forma
attualizzata, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, non
può superare il 50 per cento del tasso d'interesse convenuto per le
operazioni di mutuo.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h) ed i), limitatamente ai contributi in conto interessi, la
Regione può costituire un apposito fondo a contabilità separata
presso l'Istituto per il Credito Sportivo, che lo gestisce nelle forme
indicate in un'apposita convenzione. ( 24)
3 bis. La struttura regionale competente pronuncia la decadenza dei
contributi in conto interessi per gli interventi ai quali l'Istituto per il
Credito Sportivo non abbia potuto concedere il mutuo, per inadempienze del
beneficiario. Le disponibilità derivanti dai pronunciamenti di
decadenza sono destinate al rifinanziamento del fondo di cui al comma 3.
( 25)
3 ter. Il fondo di cui al comma 3 può essere alimentato mediante
specifici apporti delle amministrazioni provinciali; in tale caso le
singole province concorrono alla individuazione degli interventi da
realizzare nel proprio territorio. ( 26)
4. I finanziamenti degli impianti e attrezzature sportive di cui al comma
3, richiesti da società sportive e da enti morali ammessi ai benefici
della presente legge, possono essere garantiti, nel capitale e negli
interessi, da fidejussione regionale. La fidejussione è subordinata
alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della totale o
parziale carenza di beni da offrire in garanzia e dalla precisazione delle
risorse finanziarie con cui intende far fronte agli obblighi derivanti dal
finanziamento.
Art. 7 - Erogazione di
contributi.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 8,
l'erogazione dei contributi concessi dalla Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 5, avviene:
a) per il 50%, a seguito della presentazione da parte degli interessati
della dichiarazione che attesti l'avvio dell'iniziativa;
b) per il saldo, su presentazione di apposita relazione illustrativa
dell'iniziativa svolta contenente l'indicazione delle spese sostenute. La
relazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, a
pena di decadenza del contributo; ( 27)
2. In caso di decadenza o di mancata attuazione di iniziative per le quali
è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale dispone la revoca
del contributo stesso, destinandolo ad iniziative aventi i requisiti
richiesti dalla presente legge, nel rispetto dell'art. 5, comma 7 e procede
al recupero delle somme eventualmente erogate.
Art. 8 - Contributi per
impianti sportivi.
1. Per l'erogazione dei contributi riguardanti
la realizzazione, l'ampliamento e il miglioramento degli impianti sportivi
e ricreativi di cui alla lettera h) dell' articolo 2, si applica quanto previsto all’ articolo 15 ed ai commi
1 e 2 dell’ articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e
successive modificazioni e integrazioni. ( 28) A tal fine i
beneficiari devono presentare entro diciotto mesi dalla comunicazione di
ammissione al contributo, ( 29)
a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e di assunzione
della spesa eccedente il contributo regionale concedibile, con indicazione
del quadro economico di spesa;
b) parere favorevole del CONI. ( 30)
1 bis. Quanto disposto al comma 1 del presente articolo si applica anche
alle pratiche ammesse ai benefici previsti per l'esercizio finanziario
1993. ( 31)
1 ter. Per l'erogazione dei contributi riguardanti la realizzazione delle
aree attrezzate di cui alla lettera i) del comma 1 dell' art. 2, si applica quanto previsto
all' articolo 16
della legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.
( 32) A tal fine i beneficiari
devono presentare entro centoottanta giorni dalla comunicazione di
ammissione al contributo, a pena di decadenza, il provvedimento di
approvazione del progetto esecutivo e di assunzione della spesa eccedente
il contributo regionale concedibile, con indicazione del quadro economico
di spesa. ( 33)
2. Ove necessiti, per l'approvazione dei progetti e la loro realizzazione,
si applicano le modalità e le procedure previste dall'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n.142 e dagli artt. 14 e 15 della legge 7 agosto 1990,
n.241.
3. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono obbligati, per 10
anni, a mantenere la destinazione degli impianti realizzati, fatta salva
l'autorizzazione di mutamento da parte della Giunta regionale quando sia
accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della
destinazione stessa.
Art. 8 bis - Trasmissione di
documentazione.
1. Le domande di cui all'articolo 4, la relazione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b) ed i documenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis,
si intendono prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di
raccomandata entro il termine stabilito per la presentazione; a tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. ( 34)
Art. 9 - Consulta regionale
per lo sport.
1. E' istituita la Consulta regionale per lo sport.
2. La Consulta, costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale, è composta dall'assessore regionale competente per materia
o da un suo delegato che la presiede e da:
a) tre amministratori di enti locali, di cui uno in rappresentanza dei
comuni designati dall'Anci, uno in rappresentanza delle Comunità
montane designato dall'Uncem e uno in rappresentanza delle province
designato dall'Urpv;
b) il delegato regionale del Coni;
c) tre rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, di cui uno in
rappresentanza della Fisd, designati dalla delegazione regionale Coni;
d) tre rappresentanti degli enti di promozione sportiva a carattere
nazionale, riconosciuti dal Coni, maggiormente rappresentativi a livello
regionale, tenuto conto del numero delle società sportive o ricreative
motorie affiliate, del numero di tesserati e dell'attività svolta
nell'ambito della Regione;
e) un rappresentante per ogni Istituto superiore di educazione fisica con
sede nel Veneto;
f) il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;
g) un rappresentante della regione militare nordest;
h) il dirigente del dipartimento sport e tempo libero.
3. La consulta, ove tratti di impiantistica sportiva, è integrata da
un esperto designato dalla delegazione regionale del Coni.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale del
dipartimento sport e tempo libero designato dal Presidente della Giunta
regionale.
5. Alle riunioni della Consulta, possono partecipare, senza diritto di
voto, i consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare
competente per materia.
Art. 10 - Funzionamento e
attribuzioni della Consulta regionale per lo sport.
1. La Consulta resta in carica per la durata
della legislatura del Consiglio regionale.
2. La Consulta è convocata dal Presidente ed è regolarmente
costituita, in prima convocazione, con l'intervento della metà
più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, con la presenza
di un terzo dei suoi componenti.
3. I rappresentanti di enti e organismi che compongono la Consulta devono
essere designati entro 60 giorni dalla data della richiesta di
designazione.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la Consulta può esercitare
le proprie funzioni, purchè sia stato designato un numero di membri
non inferiore alla metà più uno.
5. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti validi e, in
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. La Consulta è organo di consulenza della Giunta regionale in
materia di sport e tempo libero, con particolare riferimento alle
iniziative legislative in materia e all'attività di programmazione di
cui all' art. 5.
7. Il dirigente del dipartimento sport e tempo libero dispone la
corresponsione ai componenti della commissione, non dipendenti regionali,
dell'indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta,
nonchè del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute,
nei termini previsti dall' articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ,
come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 43 .
( 35).
Art. 11 - Non
cumulabilità.
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli
previsti da altre leggi regionali.
Art. 12 - Abrogazione.
1. Sono abrogati:
i) l'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 .
2. A partire dall'esercizio finanziario 1993 gli impegni assunti nei
capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma 1, per
i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazione ed
erogazione, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 73006 di nuova istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la
disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa
assunti in base alle medesime leggi.
Art. 13 - Norme
transitorie.
1. Per l'anno 1993, le domande di contributo vanno presentate entro il
termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La
Giunta regionale, provvede, sentita la competente Commissione consiliare,
all'assegnazione dei contributi sulla base delle priorità previste dai
commi 4 e 5 dell' art. 5. Le
domande presentate sotto il regime delle leggi abrogate con l'art. 12
conservano efficacia purchè compatibili con la presente legge.
2. Per l'anno 1994, fermo restando il termine di presentazione delle
domande stabilito dal comma 1 dell' art. 4, la Giunta regionale assume le determinazioni di cui al
comma 1, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 14 - Norma
finanziaria.
Note
( 1) Vedi anche per il riparto delle
funzioni disciplinate dalla presente legge gli articoli 148 e 149 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 , in particolare il comma 1 dell'articolo 149 delega
alle province le funzioni relative a:
"a) incentivazione in ordine alla promozione delle attività sportive
fisico-motorie;
b) formazione ed aggiornamento professionale degli operatori sportivi;
c) incentivazione delle manifestazioni provinciali e locali.".
(2) L’art. 63 della
legge regionale 30
gennaio 2004, n. 1 dispone che: “La Giunta regionale è
autorizzata a predisporre, sentita la competente Commissione consiliare, un
progetto finalizzato ad incentivare l’avviamento alla pratica
sportiva nelle scuole attraverso un incremento delle attività motorio
sportive in esse praticate, avvalendosi degli insegnanti ed in sinergia con
federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società ed
associazioni loro affiliate. A tal fine la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare contributi alle istituzioni scolastiche che fanno
domanda a seguito di apposito bando.”.
( 4) Lettera così modificata da
comma 1 art. 60 legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , che ha aggiunto alla fine le parole:
“e l’adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle
necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con
disabilità”; il comma 4 del medesimo art. 60 ha disposto che:
“le risorse finanziarie già assegnate alla lett. b) del comma 2
dell’articolo 1 e all’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2003, n. 17
sono destinate agli interventi previsti dalla lettera h) del comma 1
dell’articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12
.”.
( 18) Comma così modificato
da comma 1 art. 3 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che
ha sostituito le parole “entro il 31 gennaio di ogni anno” con
le parole “entro il termine annualmente fissato dalla Giunta
regionale con proprio provvedimento”.
( 20) Comma inserito da comma 1
art. 12 legge
regionale 24 dicembre 2004, n. 35 , il comma 2 del medesimo art. 12 ha
stabilito l’applicazione delle disposizioni del presente comma a
decorrere dal documento di indirizzi, obiettivi e priorità, denominato
Piano triennale 2001-2003.
( 29) Comma così modificato
da comma 2 art. 3 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che
ha sostituito le parole “entro trecentosessanta giorni dalla
comunicazione di ammissione al contributo” con le parole “entro
diciotto mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo”; il
successivo comma 3 del medesimo articolo 3 stabilisce che il nuovo termine
di 18 mesi si applica anche ai procedimenti di cui al comma 1 avviati a
decorrere dall’esercizio finanziario 2004. In precedenza il comma era
stato modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 che
ha sostituito le parole “entro duecentoquaranta giorni dalla
comunicazione di ammissione al contributo” con le parole “entro
trecentosessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al
contributo”, il comma 2 del medesimo articolo 11 ha disposto
l’applicazione del nuovo termine anche ai procedimenti avviati a
decorrere dall’esercizio finanziario 2002.
( 36) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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