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Contenuti:
Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 (BUR n. 53/1993)
Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 (BUR n. 53/1993) [sommario] [RTF]
INIZIATIVE PER
IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL
VENETO ORIENTALE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, in armonia con l' art. 4 dello Statuto e
in attuazione degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo, con la
presente legge promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento
amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.
2. Ai fini della presente legge l'area del Veneto orientale comprende i
Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia
Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro,
Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore,
S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza,
Teglio Veneto, Torre di Mosto.
3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi
decisi con la partecipazione degli Enti locali, tesi a conseguire un
opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale, a promuovere la
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonchè a
sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi.
Art. 2 - Progetto di sviluppo per
l'area del Veneto orientale.
1. La Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di cui
all'art. 1, predispone un progetto di sviluppo per l'area del Veneto
orientale, da approvarsi a norma dell' art. 7 della legge regionale 30 aprile
1990, n. 40 .
2. Il progetto di cui al comma 1 è approvato previa consultazione
della Conferenza permanente dei sindaci di cui al comma 4 dell'art. 6.
Art. 3 - Interventi per la
costituzione di centri servizi alle imprese.
Art. 4 - Interventi in materia
di promozione economica e dell'occupazione. (2)
1. Per le finalità e con le modalità delle leggi regionali
20 marzo 1980, n. 19
e 8 aprile 1986, n.
16, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori
contributi a consorzi, cooperative e società consortili con sede
legale nella Provincia di Venezia per iniziative localizzate nell'area di
cui al comma 2 dell'art. 1.
2. Per l'attuazione di iniziative previste all' art. 2 della legge regionale 28 dicembre
1992, n. 29 ,( 3) localizzate
nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1, la Giunta regionale è
autorizzata a disporre ulteriori interventi a favore dei soggetti di cui al
medesimo art. 2 aventi sede in provincia di Venezia.
3. Per le finalità e con le modalità previste dall' art. 19 della legge regionale 8 gennaio
1991, n. 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori
contributi per la realizzazione di progetti commerciali realizzati da
consorzi di cooperative e associazioni di produttori del Veneto orientale.
( 4)
4. Gli interventi di cui ai commi precedenti vengono estesi ai consorzi,
cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, con sede
legale nella Provincia di Venezia e operanti nel Veneto orientale ( 5) nel settore del Credito turistico.
Art. 4 bis - Interventi di
formazione.
1. Le finalità di cui all'articolo
1 sono perseguite anche mediante contributi per l'avvio e lo svolgimento
nell'ambito del Veneto orientale di attività didattiche e formative di
livello universitario idonee a promuovere l'occupazione e a favorire un
migliore equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la
Fondazione Prtogruaro Campus. ( 6)
I contributi sono concessi dalla Giunta regionale su presentazione di
apposita domanda da parte del soggetto attuatore delle iniziative
didattiche e formative adeguatamente documentate e corredate della
descrizione degli interventi programmati e da un analitico piano di spesa.
Ad ultimazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario è
tenuto a presentare una relazione consuntiva sull’attività
svolta e sulle spese sostenute. ( 7)
Art. 4 ter - Interventi per lo
sviluppo del settore turistico - ricettivo della Venezia orientale.
1. Per lo sviluppo del settore turistico-ricettivo nelle aree balneari
della Venezia orientale, la Giunta regionale è autorizzata, a
concedere contributi in conto interessi per programmi di investimento su
immobili a destinazione turistica di proprietà, locazione o comodato,
a favore di piccole e medie imprese come definite dall’Unione
europea.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per
l’erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per
l’esercizio 2003 la spesa di euro 300.000,00 a valere
sull’u.p.b. U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento
e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti
nel comparto del turismo. ( 8)
Art. 5 - Interventi a favore
dell'autoparco di Portogruaro.
1. Allo scopo di completare le opere
necessarie all'avvio dell'autoparco di Portogruaro, ammesso ai benefici
già previsti dalla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56
,( 9) la Giunta regionale è
autorizzata a erogare un contributo di lire 300 milioni.
Art. 5 bis - Completamento del
centro servizi ed incubatore di imprese di Alvisopoli.
1. Per il completamento delle opere ed
attrezzature e per le spese di primo impianto relative al centro servizi ed
incubatore di imprese nella Villa Mocenigo di Alvisopoli, nel comune di
Fossalta di Portogruaro, è assegnato alla Conferenza dei Sindaci del
Veneto orientale un contributo straordinario fino ad un massimo di euro
500.000,00.
2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del
contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Al contributo di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate
sull’u.p.b.U0062 “Aiuti allo sviluppo economico ed
all’innovazione. ( 10)
Art. 5 ter - Interventi a favore
della promozione dell’agroalimentare tipico del territorio del Veneto
Orientale.
1. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 3, della
presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare un
contributo di euro 200.000,00 per l’anno 2004 alla Camera di
commercio industria, artigianato ed agricoltura di Venezia, per la
realizzazione di progetti di promozione dell’agroalimentare tipico
del territorio del Veneto Orientale. (u.p.b. U0038 “Promozione e
servizi a favore delle coltivazioni agricole e del settore
floricolo”) ( 11)
Art. 5 quater - Contributo
straordinario al Comune di San Donà di Piave.
1. La Giunta regionale, è
autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 500.000,00 al
Comune di San Donà di Piave per la ristrutturazione del Teatro Astra
( 12) (u.p.b. U0062 “Aiuti
allo sviluppo economico e all’innovazione”) ( 13)
Art. 6 - Decentramento
amministrativo.
1. Il territorio di cui al comma 2
dell' art. 1 è
individuato quale ambito di decentramento di uffici e di servizi regionali.
2. La Regione favorisce, con riferimento all'art. 16 della legge 8 giugno
1990, n. 142, l'istituzione del circondario del Veneto orientale.
3. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere le
iniziative opportune e a definire le necessarie intese con la Provincia di
Venezia e le Amministrazioni Statali, per il decentramento nel territorio
di cui al comma 1, di uffici e servizi di tali amministrazioni.
4. La Regione promuove la costituzione della Conferenza permanente dei
sindaci fra i comuni dell'area di cui al comma 1.
5. La Conferenza ha i seguenti compiti:
a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area;
b) parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale di
carattere infrastrutturale e di promozione socioeconomica nell'area;
c) proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed
attuazione di piani di intervento infrastrutturale e di promozione
economicosociale;
d) proposta in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello Stato,
della Regione, della Provincia di Venezia, nonchè di altri enti
pubblici anche economici.
6. Il parere di cui alla lettera b) del comma 5 è reso dalla
Conferenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte
della Regione, in difetto il parere medesimo si intende positivo.
7. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire anche
finanziariamente per la costituzione ed individuazione della sede delle
strutture di decentramento.
Art. 7 - Programma degli
interventi.
1. La Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, sulla base delle disponibilità del bilancio
regionale, stabilisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
legge di approvazione del bilancio stesso, l'ammontare delle somme da
destinare agli interventi previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, dall'art. 4,
commi 1, 2 e 3, dall'articolo 4 bis e dall'art. 6, comma 7. ( 14)
2. In sede di prima applicazione il riparto è deliberato entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - Norma finanziaria.
Art. 9 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 2) Vedasi interpretazione
autentica recata da articolo 7 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .
Il citato art. 7 dispone che «le parole «ulteriori
contributi» e «ulteriori interventi» contenute
nell’art. 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
«Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale nel Veneto orientale», vanno intese nel senso che
tutte le provvidenze di cui alla citata legge possono essere cumulabili con
altri benefici economici regionali, statali o comunitari nel rispetto dei
limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.».
( 4) Comma così modificato da
comma 1 art. 70 legge
regionale 30 gennaio 2004, n. 1 , che ha sostituito le parole
“associazioni di produttori operanti nel territorio del Veneto
orientale” con le parole “associazioni di produttori del Veneto
orientale”.
( 6) Comma così modificato da
comma 1 art. 99 legge regionale 27 febbraio 2008, n, 1, che ha aggiunto le
parole “attraverso la Fondazione Portogruaro Campus”.
( 12) Sostituite le parole
“realizzazione del complesso fieristico dell’ente Fiere di San
Donà di Piave srl” con le parole “ristrutturazione del
Teatro Astra” da comma 1 art. 64 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ; il
comma 2 dell’art. 64 autorizza un contributo di 300.000,00 euro per
le finalità di cui al presente comma per l’esercizio 2007.
( 15) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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