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Contenuti:
Legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 (BUR n. 53/1993)
Legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 (BUR n. 53/1993) [sommario] [RTF]
INTERVENTI
REGIONALI SUL TERRITORIO A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO (1) (2)
Art. 1 Finalità e obiettivi.
1. La Regione del Veneto, al fine di incentivare e sostenere lo sviluppo
economico e sociale delle attività artigiane, favorisce la
realizzazione degli interventi rivolti:
a) al completamento, all'ampliamento, alla realizzazione di nuove aree e di
infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane; ( 3)
b) all'acquisto ed al recupero di immobili dismessi da riutilizzare nelle
attività artigiane; ( 4)
c) all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da
destinare alle attività artigianali. ( 5)
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 la Regione
concede contributi in conto capitale con le modalità e le procedure
disciplinate dalla presente legge.
Art. 2 Interventi per la
sistemazione di aree e infrastrutture artigianali.
1. I contributi per la realizzazione degli
interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) sono concessi a titolo di
concorso nella spesa per l'acquisto dei terreni compresi nel perimetro di
uno strumento urbanistico attuativo vigente e per le opere di
urbanizzazione primaria previste dal medesimo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 40 per
cento della spesa ritenuta ammissibile e non possono comunque superare
l'importo derivante dal contributo di lire 6 mila per ogni metro quadrato
di superficie territoriale oggetto dell'intervento, con un limite massimo
di lire 400 milioni.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, ricadenti nel territorio di comuni
montani, individuati dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 ,
il contributo è concesso nella misura del 60 per cento della spesa
ritenuta ammissibile, nel limite del contributo di lire 12 mila per ogni
metro quadrato di superficie territoriale interessata, con un limite
massimo di lire 400 milioni. ( 6)
4. Qualora gli interventi riguardino la realizzazione di infrastrutture per
le imprese artigiane di autotrasporto, i contributi di cui al comma 1
concorrono, per la parte ad essa relativa, anche nella spesa per la
realizzazione di impianti e manufatti indispensabili per l’uso comune
degli stessi. Tali contributi sono concessi nella misura del cinquanta per
cento della spesa ammissibile; l’importo del contributo non
potrà superare comunque lire 8 mila per ogni metro quadrato di
superficie interessata, esclusa l’area di sedime dei manufatti, e
lire 16 mila per ogni metro cubo di volume edificato. Il limite massimo del
contributo è, comunque, fissato in lire 400 milioni. ( 7)
5. I contributi per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art.
1, comma 1, lett. a) che riguardino, nel rispetto della vigente normativa
in materia di tutela dell'ambiente:
a) impianti comuni di pretrattamento e/o trattamento finale delle acque
reflue derivanti da attività artigianali o da attività comunque
inserite nell'area attrezzata;
b) impianti comuni di stoccaggio provvisorio e/o di trattamento di rifiuti
speciali anche tossici o nocivi;
c) impianti comuni di stoccaggio e/o trattamento finalizzati alla
commercializzazione o al riutilizzo di materie prime secondarie;
d) impianti comuni finalizzati al risparmio energetico con priorità ai
progetti di recupero e/o di utilizzo di fonti energetiche alternative e/o
rinnovabili;
sono concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta
ammissibile e, comunque, non possono superare la somma di lire 250 milioni
ad intervento.
6. I comuni che ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
promuovono accordi di programma finalizzati alla realizzazione di
interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), beneficiano di un
contributo aggiuntivo di lire 4 mila per ogni metro quadrato di superficie
interessata con un limite massimo di lire 600 milioni.
7. Qualora gli accordi di programma riguardino la realizzazione di
infrastrutture di cui al comma 5 l'importo massimo di lire 250 milioni va
moltiplicato per ogni comune che partecipa all'intervento.
8. Nel caso in cui gli interventi siano localizzati in zone che prevedono
anche insediamenti di diverso tipo, il contributo è determinato
limitatamente alla superficie destinata agli interventi per le
attività artigiane.
Art. 3 Interventi nei centri
storici e relativi a immobili dismessi.
1. I contributi regionali previsti per la
realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.
1 sono concessi per l'acquisto e/o il recupero di immobili situati nei
centri storici, come individuati nello strumento urbanistico generale
vigente, a norma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
2. La spesa per l'acquisto degli immobili di cui al comma 1 è ritenuta
ammissibile qualora l'acquisto sia avvenuto entro un anno dalla scadenza
del termine di presentazione della domanda di concessione di contributo
regionale di cui alla presente legge.
3. I contributi regionali previsti per la realizzazione degli interventi di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 sono concessi per il recupero
di fabbricati dismessi e loro pertinenze.
4. Sono considerati immobili dismessi quelli che, inizialmente destinati ad
una attività economica, risultino, sulla base di attestazione del
sindaco del comune in cui si trova l'immobile, non più utilizzati da
almeno un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda.
5. Il contributo regionale è concesso nel limite massimo del 40 per
cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non può superare
l'importo di lire 50 milioni.
6. Il limite di cui al comma 5 è elevato a lire 70 milioni per ogni
singolo intervento qualora si tratti di acquisto o recupero da parte di
consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n.
443, finalizzato all'insediamento di almeno cinque imprese artigiane in un
unico complesso immobiliare.
6 bis. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo non
potranno, in ogni caso, essere superiori al massimale previsto dalla regola
“de minimis” di cui alla comunicazione CE pubblicata sulla GUCE
n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni. ( 8)
7. Gli immobili acquistati o recuperati non possono essere alienati nè
concessi in godimento a terzi prima di cinque anni dall'acquisto o
dall'ultimazione dei lavori, salvo casi di provata necessità e previa
autorizzazione dell'amministrazione regionale.
Art. 4 Priorità.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett.
a), i contributi sono concessi nell'ordine successivo e fino
all'esaurimento delle disponibilità finanziarie alle seguenti
iniziative:
a) completamento di piani urbanistici attuativi già approvati e
parzialmente realizzati;
b) attuazione di servizi alle imprese artigiane;
c) localizzazione di infrastrutture di autotrasporto;
d) ampliamento di piani urbanistici attuativi già approvati e del
tutto realizzati;
e) realizzazione di nuove aree.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett.
b), è accordata la priorità alle iniziative che consentono il
recupero funzionale di immobili dismessi, aventi caratteristiche di
archeologia industriale, ubicati all'interno di aree urbane.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett.
c) i contributi vengono concessi sulla base delle domande presentate in
proporzione alle risorse disponibili.
Art. 5 Soggetti beneficiari e
domande di concessione del contributo.
1. I contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 2 possono
essere concessi a comuni, loro consorzi, loro associazioni e unioni, alle
comunità montane nonchè a consorzi e società consortili
costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Tali
contributi devono essere scomputati dal prezzo di cessione delle aree alle
imprese artigiane assegnatarie dei singoli lotti, ovvero ripartito per
millesimi di superficie. I contributi previsti per gli interventi di cui
all'art. 3 possono essere concessi a imprese artigiane, a consorzi e
società consortili costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8
agosto 1985, n. 443.
2. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 aprile di
ogni anno al Presidente della Giunta regionale. ( 9)
3. Le domande per gli interventi di cui all'art. 2 devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
a) documentazione comprovante la vigenza dello strumento urbanistico
attuativo;
b) planimetria generale dell'intervento, ovvero progetto degli impianti
tecnici.
4. Le domande per gli interventi di cui all'art. 3, devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del sindaco di conformità urbanisticoedilizia nel
caso di acquisto e concessione edilizia o autorizzazione edilizia, nel caso
di recupero;
b) dichiarazione del sindaco attestante che l'immobile risulta dismesso per
le iniziative previste al comma 3 del medesimo articolo;
c) progetto di realizzazione e preventivo di spesa, con indicazione degli
immobili e delle imprese artigiane che andranno ad insediarsi, nel caso di
consorzi e società consortili;
d) contratto preliminare o titolo di proprietà dell'immobile.
Art. 6 Procedura per la
concessione dei benefici.
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione
consiliare, sulla base delle disponibilità previste nel bilancio
regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, stabilisce l'ammontare delle
somme a disposizione per ciascuno degli interventi di cui all' art. 1, comma 1, lettere a), b), c)
e i criteri sulle eventuali variazioni allo scopo di utilizzare tutte le
risorse disponibili. ( 10)
2. Scaduto il termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale
effettua opportune variazioni nella ripartizione delle somme disponibili
per ciascun intervento programmato, allo scopo di utilizzare tutte le
risorse finanziarie disponibili, sulla base dei criteri di cui al comma 1.
3. Sulla base della determinazione di cui al comma 1 la Giunta regionale
approva le iniziative ammissibili nei singoli settori di intervento tenuto
conto delle priorità di cui all'art. 4.
3bis. La graduatoria degli interventi ammessi ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera a) si presenterà divisa in due sub-graduatorie che
saranno ordinate in modo da finanziare, nell’ordine, i soggetti
inclusi nella prima e poi, di seguito, quelli della seconda. Saranno
inclusi nella seconda i progetti e/o i soggetti che, direttamente o
indirettamente, anche attraverso enti, società o consorzi, siano stati
destinatari di contributi ai sensi della presente legge, ovvero di altre
normative, anche comunitarie, per i quali il contributo concesso sia stato
successivamente revocato o rideterminato in misura superiore al venti per
cento. ( 11)
4. La Giunta regionale revoca il contributo
concesso nei seguenti casi:
a) mancata attuazione o modificazione senza preventiva autorizzazione
dell’iniziativa finanziata;
b) mancato inizio dei lavori entro un anno dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di approvazione della
graduatoria delle domande ammesse relative agli interventi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a);
c) non ultimazione degli interventi nei due anni successivi
all’inizio dei lavori. ( 12)
4 bis. Per gli interventi relativi agli esercizi dal 1993 al 1996, il
termine per l’ultimazione delle opere viene fissato al 31 dicembre
2000, per gli interventi ammessi nel 1997 il termine è fissato al 31
dicembre 2001, per gli interventi ammessi nel 1998 il termine è al 31
dicembre 2002. Per l’esercizio 1999, il termine di ultimazione degli
interventi sarà fissato nel provvedimento di approvazione della
graduatoria delle domande ammissibili, secondo i criteri di cui al presente
articolo. In ogni caso i beneficiari devono trasmettere una relazione sullo
stato di attuazione dei progetti al 31 dicembre di ogni anno da far
pervenire entro il 31 gennaio successivo pena la revoca del contributo
assegnato. ( 13)
4 ter. Le risorse che si renderanno successivamente disponibili per effetto
di revoche e/o rideterminazioni, saranno utilizzate per scorrere le
graduatorie delle domande ammesse, per le rispettive tipologie di
intervento, con precedenza per quelle a cui è stato assegnato un
contributo in misura ridotta rispetto ai massimali previsti, per
insufficienza dello stanziamento. Ulteriori somme ancora disponibili
saranno ripartite secondo i criteri fissati di anno in anno dalla Giunta
regionale con il provvedimento di cui al precedente comma 1. ( 14)
Art. 7 Erogazione dei
contributi.
1. I contributi di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a),
sono erogati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente
secondo i seguenti stati di avanzamento dei lavori: ( 15)
a) erogazione di un primo acconto pari al 40 per cento del contributo
concesso, ad inizio lavori;
b) un'ulteriore acconto pari al 40 per cento del contributo concesso ad
acquisizione dei documenti di spesa quietanzati per almeno il 50 per cento
della spesa complessivamente ammessa a contributo;
c) saldo del 20 per cento previa acquisizione dei documenti di spesa
quietanzati per l'intero investimento previsto, accompagnati dal collaudo o
certificato di regolare esecuzione dei lavori. ( 16)
1 bis. omissis ( 17)
2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono
erogati ai soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 5 con Decreto del
dirigente della struttura regionale competente in unica soluzione, a
presentazione della rendicontazione finale dell’iniziativa agevolata.
( 18)
Art. 8 Cumulabilità dei
contributi.
1. Qualora la stessa iniziativa benefici di più contributi in conto
capitale da parte dello Stato o di altri enti pubblici, il contributo
regionale può essere concesso purchè la somma dei contributi non
superi i limiti percentuali e assoluti stabiliti dalla presente legge.
2. Qualora la stessa iniziativa benefici anche di un contributo in conto
capitale da parte della Comunità europea il contributo regionale
può essere concesso purchè la somma dei contributi non superi il
limite di spesa riconosciuto per l'intervento.
3. Sono cumulabili con i contributi regionali in conto capitale della
presente legge anche i contributi in conto interessi derivanti
dall'applicazione di altra normativa regionale o statale.
Art. 9 Abrogazione.
Art. 10 Norme finali e
transitorie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro sessanta
giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, provvede a determinare le somme
disponibili per ciascuno degli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c).
2. Per il 1993 le domande di cui agli artt. 2 e 3
devono essere presentate entro trenta giorni dalla data della pubblicazione
del provvedimento di cui al comma 1. Le domande presentate ai sensi delle
leggi regionali 24
novembre 1981, n. 36, 28 giugno 1988, n. 34 e 2 agosto 1988, n. 36 conservano efficacia purchè
riconosciute compatibili con la presente legge.
Art. 11 Norma finanziaria.
Note
( 1) Le funzioni relative agli
interventi di incentivazione previsti dalla presente legge, relativi al
completamento, all'ampliamento, alla realizzazione di nuove aree e di
infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane, sono
delegate alle province con decorrenza 1/01/2002 da art. 22 legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 .
( 2) Gli interventi di
incentivazione previsti dalla presente legge relativi all'acquisto e al
recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle
attività artigianali e all'acquisto e recupero di immobili dismessi da
riutilizzare nelle attività artigiane sono delegati ai comuni con
decorrenza 1/01/2002 da comma 2 art. 23 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 3) Le funzioni relative agli
interventi di incentivazione previsti dalla presente lettera sono delegate
alle province con decorrenza 1/01/2002 da art. 22 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
.
( 15) Comma così modificato
da comma 1 art. 5 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 58 che
ha sostituito le parole “Dirigente generale del Dipartimento per
l’Artigianato” con le parole “Dirigente della struttura
regionale competente”.
( 19) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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