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Contenuti:
Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993)
Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993) [sommario] [RTF]
TUTELA IGIENICO
SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI
GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI
Art. 1 Finalità e campo di
applicazione.
1. La Regione Veneto, al fine di
tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso
di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non
ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica
degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa
statale in materia.
2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che
generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di
teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300 GHZ e con
potenze efficaci massime al punto di emissione superiore a 7 watt.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli
apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività,
nazionale e internazionale, è regolata dal d.p.r. 5 agosto 1966, n.
1214 "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni
di radioamatori". ( 1)
Art. 2 Comunicazione.
1. I titolari o i legali rappresentanti
degli impianti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, entro trenta giorni
dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante,
devono comunicare al dipartimento provinciale dell’ARPAV competente
per territorio, le caratteristiche tecniche dell’apparato. Lo stesso
dipartimento provinciale trasmette copia della comunicazione al Presidente
della Provincia competente per territorio. ( 2)
2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o
dal legale rappresentante dell'apparato per teleradiocomunicazioni, deve
essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 3.
3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto
questa deve essere comunicata, entro 30 giorni, con le procedure previste
al comma 1.
Art. 3 Autorizzazione.
1. L'installazione o la modifica di
impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale
all'antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all'autorizzazione da
parte del Presidente della Provincia competente per territorio. ( 3)
2. L'istanza di autorizzazione, in
carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite
il dipartimento provinciale dell’ARPAV competente per territorio.
( 4)
3. La Giunta regionale provvederà ad individuare, con proprio
provvedimento, la necessaria documentazione da allegare all'istanza di cui
al comma 2. ( 5)
4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere datata e firmata
dal titolare o dal legale rappresentante. ( 6)
5. L'istruttoria tecnica è
espletata dalla struttura dell’ARPAV competente per
territorio.( 7)
Art. 4 Istruttoria.
1. Sulla base della documentazione
ricevuta la competente struttura dell’ARPAV territorialmente
competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi
del rischio sanitario associato e formula, sulla base dei limiti
ammissibili descritti all'art. 5, il prescritto parere di cui al comma 5
dell'articolo 3 ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
2. Gli oneri derivanti dall’attività prestata dalla
competente struttura dell’ARPAV sono a carico del titolare
dell’impianto o del legale rappresentante, e sono liquidati con le
procedure e le modalità di cui al tariffario unico regionale,
predisposto ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 ,
come modificata dall' articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 .
( 8)
Art. 5 Limiti massimi
ammissibili di esposizione.
1. Nessuna delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti, di cui
all'art. 1, deve esporre la popolazione a valori efficaci di campo
elettrico E o magnetico H imperturbati e, per frequenze superiori a 10
MegaHertz, a densità di potenza dell'onda piana equivalente nel punto
in esame, superiore ai limiti sottoindicati:
(omissis) ( 9)
2. Qualora il rischio per la popolazione sia dovuto alla concorrenza
di più sorgenti operanti a diversa frequenza, va considerato l'indice
di esposizione, costituito dalla somma dei quozienti tra ogni grandezza di
campo e il rispettivo limite. Ogni quoziente Ri relativo all'iesima
sorgente operante a frequenza fi è definito in funzione della
frequenza dalle formule:
a) (omissis) ( 10)
b) (omissis) ( 11)
3. Nel caso di campi d'irradiazione con frequenze miste si applica
la formula b) del comma 2. Con tale simbolismo l'indice di esposizione I,
in ogni punto accessibile alla popolazione, deve soddisfare alla
condizione:
(omissis) ( 12)
4. La Giunta regionale è delegata ad adottare i provvedimenti
necessari alla modifica dei limiti massimi di esposizione, riportati nei
commi precedenti, in conformità a future disposizioni nazionali o
internazionali.
Art. 6 Verifiche dei limiti
massimi di esposizione.
1. Al fine di verificare il limite
massimo di esposizione di cui all'articolo 5, e per il rispetto delle
condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale,
la competente struttura dell’ARPAV, per conto della Provincia
competente e nell’ambito della programmazione fissata
all’interno del Comitato provinciale di coordinamento di cui
all’ articolo
18 della legge
regionale n. 32/1996 , procede a periodici controlli dei campi
elettromagnetici generati dagli impianti.
2. Nel caso di superamento dei limiti fissati dall'articolo 5, ai
titolari o ai legali rappresentanti degli impianti il Presidente della
Provincia assegna un termine di trenta giorni per la regolarizzazione
dell’impianto.
3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non
consentito, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stesso il
Presidente della Provincia procede alla revoca dell’autorizzazione.
( 13)
Art. 7 - Norma transitoria.
1. Fermo restando, per tutti gli
impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione
prevista dall'articolo 2, i titolari o i legali rappresentanti degli
impianti per teleradiocomunicazioni indicati nell'articolo 3, che risultino
operanti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 1996, devono,
entro i termini di cui all' articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ,
richiedere la prescritta autorizzazione. ( 14)
2. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di accertato
superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione della popolazione
di cui all'articolo 5, segnalato dalle competenti Sezioni di Fisica dei
Presidi Multizonali di Prevenzione, impone, sentito il Sindaco del comune
ove è installato l'impianto e con le modalità indicate nel comma
2 dell'articolo 6, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto
superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di
immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro
i limiti stabiliti dalla normativa e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo
dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.
( 15)
Art. 8 - Sanzioni.
1. È applicata una sanzione
amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni, a carico del titolare o
rappresentante legale dell'impianto, nei seguenti casi:
a) mancanza della comunicazione prevista dall' articolo 2;
b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all' articolo 3, ovvero in
difformità dalla stessa;
c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello stesso in altro
sito, senza l'autorizzazione di cui all' articolo 3;
d) modifiche dell'impianto, non consistenti nella sola riduzione di
potenza, senza l'autorizzazione di cui all' articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa.
2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al comma precedente, da esercitarsi ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate ai
comuni ove sono installati gli impianti.
3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite,
forfettariamente, in misura pari al cinquanta per cento dell'importo delle
pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun comune.
4. La restante quota del cinquanta per cento viene versata al
bilancio regionale dove è istituito, nello stato di previsione
dell'entrata, il capitolo n. 7946 denominato "Proventi derivanti da
infrazioni alle norme in materia di tutela igienico sanitaria
dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni".
5. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, il
Presidente della Giunta regionale dispone, nei casi previsti dalle lettere
b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell'impianto o del legale
rappresentante, la demolizione dell'impianto installato. ( 16)
Art. 9 Norma finale.
1. La Giunta regionale, con provvedimento da assumere entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua ed
istituisce, presso una sezione di fisica del presidio multizonale di
prevenzione, il Centro regionale di riferimento per le radiazioni non
ionizzanti, con compiti di studio, ricerca, standardizzazione e censimento
di tutte le fonti di radiazioni di teleradiofrequenza e microonde,
nonchè di raccolta dei dati affluenti dalle singole sezioni di fisica
dei presidi multizonali di prevenzione, in un unico Osservatorio regionale.
Note
( 9) Tabella non riportata, vedi
B.U.R. 58/1993
( 10) Formula non riportata, vedi
B.U.R. 58/1993
( 11) Formula non riportata, vedi
B.U.R. 58/1993
( 12) Formula non riportata, vedi
B.U.R. 58/1993
SOMMARIO
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