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Contenuti:
Legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 (BUR n. 66/1993)
Legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 (BUR n. 66/1993) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLE
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
Art. 1 Oggetto della tassa.
1. I provvedimenti amministrativi e gli altri
atti elencati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, adottati dalla Regione
nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle
funzioni regionali a essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle
concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella
tariffa stessa.
2. A decorrere dall'1 gennaio 1994 le misure delle tasse relative alle voci
a) e b) del numero d'ordine 17 della tariffa di cui al comma 1, sono
elevate a lire 125.000 sia per le tasse di rilascio che per le tasse
annuali.
2 bis. L'autorizzazione regionale per l'istituzione e l'esercizio delle
aziende agri-turistico-venatorie, prevista dall'articolo 16, comma 1,
lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soggetta alla
tassa di concessione regionale e sopratassa così come previsto dal
numero d'ordine 16 della tariffa di cui al comma 1, per la costituzione
delle aziende faunistico-venatorie situate in territorio non montano.
( 1)
Art. 2 Riscossione delle
tasse.
1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione
dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a
scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
3. Nei casi espressamente indicati nella tariffa di cui al comma 1
dell'articolo 1, gli atti la cui validità superi l'anno, sono soggetti
a una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa
stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale è stato emesso.
Art. 3 Modalità di
pagamento.
1. Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento
sugli appositi conti correnti postali intestati alla Tesoreria della
Regione Veneto.
Art. 4 Riscossione coattiva.
1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e
delle relative soprattasse si applicano le disposizioni di cui all'articolo
68 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 5 Effetti del mancato o
ritardato pagamento delle tasse.
1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale non
sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.
Art. 6 Sanzioni.
1. Chi esercita un'attività per la quale
è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali
senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, incorre
nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio a un massimo pari al
sestuplo della tassa.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni
regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto,
è soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia
di tasse sulle concessioni governative, oltre al pagamento delle tasse
dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore. ( 2)
3. Salvo che non sia disposto diversamente nella tariffa di cui al comma 1
dell' articolo 1, nel caso di
mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo delle
pene pecuniarie di cui al comma 1, si incorre:
a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa
è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa
è corrisposta oltre i termini di cui alla lettera a), ma prima
dell'accertamento dell'infrazione.
Art. 7 Accertamento delle
infrazioni.
1. Le violazioni delle norme della presente
legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello
Stato in materia di concessione governativa, anche dai dipendenti regionali
appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento
rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché,
limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari
regionali, dal personale degli uffici medesimi.
2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura
dell'Amministrazione dalla quale dipendono gli accertatori, al Presidente
della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui
all'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. ( 3)
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in materia
di accertamento delle infrazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio
1929, n. 4.
Art. 8 - Riscossione delle
sanzioni e soprattasse.
1. Le soprattasse applicate ai sensi
dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per le infrazioni
alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali, sono riscosse
dalla tesoreria regionale mediante versamento su apposito conto corrente
postale; il relativo provento è ripartito a norma della legge 7
gennaio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita
la Regione all'Erario agli effetti di cui all'articolo 1 della presente
legge. ( 4)
Art. 9 - Ricorsi
amministrativi.
1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e
della soprattassa, prevista dall'articolo 16, comma 3, della legge 29
dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di
legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della
relativa cartella di pagamento, al Presidente della Giunta regionale.
2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia, il Presidente della
Giunta regionale, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre
la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento
motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri
obbligati.
3. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, la
decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva. Resta
ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato
può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione
del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal
sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso. ( 5)
Art. 10 Delega.
1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i dirigenti del
dipartimento finanze, tributi e ragioneria, alla emanazione degli atti
previsti nella presente legge.
Art. 11 Decadenza e
rimborsi.
1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può
essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal
giorno nel quale è stata commessa la violazione.
2. Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale
la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente o
indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere
dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a
tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non sia stata
corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia
sino a quando la medesima non venga corrisposta. In tal caso non sono
dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
Art. 12 Norma di rinvio.
1. Per quanto previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni
relative alle tasse sulle concessioni governative.
Art. 13 Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
Art. 14 Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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