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Contenuti:
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 (BUR n. 74/1993)
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 (BUR n. 74/1993) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1993
1. La tabella A allegata alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione",
relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di
leggi settoriali di spesa, è sostituita, limitatamente alle somme
iscritte per il 1993, dalla tabella allegata alla presente legge. ( 1)
Art. 2 Modifiche di leggi
regionali riguardanti gli atti da pubblicare sul BUR.
1. Sono abrogati:
Art. 3 Modifiche alla legge regionale 30 luglio
1991, n. 19 , concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato
regionale di controllo".
Art. 4 Interventi per le
Comunità Montane.
1. In deroga alle disposizioni di cui
all' articolo 17
della legge regionale
3 luglio 1992, n. 19 , e limitatamente al 1993, la somma di lire 3.500
milioni stanziati al capitolo 3110 del bilancio 1993 è ripartita, tra
le Comunità montane, secondo un piano di interventi predisposto dalla
Giunta regionale sulla base di programmi operativi presentati dalle
Comunità stesse entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 5 Modifiche alla legge regionale 10 giugno
1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale
della Regione".
Art. 6 Funzioni della dirigenza
regionale e riorganizzazione delle strutture.
(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del
Governo della Repubblica)
Art. 7 Interventi nell'area
polesana.
1. Nel quadro del generale riordino e della razionalizzazione delle
partecipazioni azionarie regionali assunte dalla società Veneto
sviluppo per conto della Regione, ai sensi della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , e in
attuazione della politica di valorizzazione del ruolo degli enti locali nel
settore dello sviluppo economicosociale, si autorizza la Giunta regionale a
disporre la graduale cessione non onerosa, in misura paritaria al Comune di
Rovigo e alla Provincia di Rovigo, delle quote di capitale sottoscritte
nella società Centro servizi con sede in Rovigo, con il fondo speciale
previsto dal cap. 20004 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 ,
con destinazione delle medesime alla realizzazione del programma regionale
per le aree a declino industriale della Provincia di Rovigo di cui al
regolamento CEE n. 2052/88 obiettivo n. 2.
Art. 8 Attività di
elisoccorso.
Art. 9 Smaltimento rifiuti
solidi urbani.
1. Nell'ambito delle competenze della Regione in materia di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, di cui alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
"Norme per la tutela dell'ambiente", la Giunta regionale è autorizzata
a contribuire al finanziamento dei maggiori costi derivanti
dall'utilizzazione di impianti già avviati di trattamento e
depurazione o stoccagio dei rifiuti per il periodo delle operazioni
necessarie al collaudo dei medesimi.
2. omissis ( 6)
Art. 10 Disposizioni in materia
sanitaria e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .
Art. 11 Strutture per
anziani.
Articolo 12 - Cultura.
1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla valorizzazione e alla
promozione dei beni e delle attività culturali, la Regione concorre
alla realizzazione del Museo dell'automobile "Luigi Bonfanti" di Romano
d'Ezzelino, mediante la concessione di un contributo di lire 50 milioni da
assegnarsi alla Fondazione "Museo dell'automobile Luigi Bonfanti" di Romano
d'Ezzelino (Cap. 70166).
1. L' articolo 3,
comma 1, lett. e) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 ,
è così sostituito:
omissis ( 12)
2. All' articolo
3, comma 1 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 ,
è aggiunta la seguente lettera l):
omissis ( 13)
3. All' articolo
6, comma 1 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 ,
è così sostituito:
omissis ( 14)
4. All' articolo
8, comma 1 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , le
parole "all'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984,, n. 42" sono
sostituite con "agli articoli 15 e 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .".
Art. 14 Tutela
dell'ambiente.
1. Per le finalità in materia di salvaguardia e tutela ambientale
previste dal titolo 1 articolo 4 dello Statuto, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere un contributo di lire 50 milioni per l'anno 1993 e
di lire 100 milioni per l'anno 1994, alla Fondazione per il tribunale
internazionale dell'ambiente (ICEF) per la realizzazione della IV
Conferenza internazionale "Verso il Governo mondiale dell'Ambiente", alla
quale la Regione Veneto partecipa come Ente promotore (cap. 51208).
Art. 15 Parchi e aree
protette.
Art. 16 Progetto comunitario
Envireg.
Art. 17 Sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne, elementari e medie.
(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del
Governo della Repubblica)
Art. 19 Contributo al Consorzio
Lessinio Euganeo Berico.
Art. 20 Sistemazione edifici
adibiti al culto.
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 , la
Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario
di lire 200 milioni al Comune di Asiago per opere di restauro del Duomo di
Asiago (cap. 43050).
Art. 21 Calamità
naturali.
1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , la
Giunta regionale è autorizzata nel limite massimo di lire 200 milioni
per l'esercizio 1993 ad intervenire con un contributo al Comune di Garda
(VR) per la sistemazione di via Preite danneggiata dall'alluvione
dell'ottobre 1992 (cap. 53010).
Art. 22 Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Tabella (omissis)
Note
( 1) Si omette la Tabella allegata.
( 6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 16) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 19) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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