1. I consigli di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) eleggono:
a) un collegio di revisori composto da tre membri se il bilancio dell'ente
supera come importo complessivo il valore di due miliardi;
b) un revisore nelle istituzioni con un bilancio al di sotto del valore di
cui alla lettera a) scelto tra gli iscritti negli albi di cui alle lettere
b) o c) del comma 2.
2. I revisori dei conti sono scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Il collegio dei revisori si riunisce obbligatoriamente in
occasione dell'approvazione del conto consuntivo.
4. I revisori sono tenuti, su richiesta motivata del consiglio di
amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute del
consiglio stesso.
5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti
dell'ente.
6. I revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed
alla normativa vigente, collaborano con il consiglio di amministrazione
nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile
e finanziaria della gestione dell'ente.
7. I revisori inoltre nella relazione sul conto consuntivo esprimono
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
8. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle
proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del
mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione
dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio di amministrazione.
9. Ai revisori spetta, a carico dell'ente, una indennità di
presenza determinata dal consiglio di amministrazione con apposita
deliberazione.
10. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le
IPAB adeguano i propri statuti inserendovi la previsione del collegio dei
revisori, o del revisore, dei conti secondo quanto disposto dal comma 1.
11. L'integrazione statutaria di cui al comma 10 è comunicata
al Presidente della Giunta regionale, osservate le prescrizioni di cui
all'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 per quanto riguarda il
parere di comuni e province.