Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca


Il tuo percorso: Home > leggi regionali >

leggi regionali a testo vigente

Contenuti: Legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 (BUR n. 75/1993)

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 (BUR n. 75/1993) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA A CARATTERE REGIONALE E INFRAREGIONALE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .

1. Al numero 1 del primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , dopo le parole "le fusioni", sono abrogate le parole "le variazioni patrimoniali".
2. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è così sostituito:
(omissis) (1)

Art. 2 - Revisione economico finanziaria.

1. I consigli di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) eleggono:
a) un collegio di revisori composto da tre membri se il bilancio dell'ente supera come importo complessivo il valore di due miliardi;
b) un revisore nelle istituzioni con un bilancio al di sotto del valore di cui alla lettera a) scelto tra gli iscritti negli albi di cui alle lettere b) o c) del comma 2.
2. I revisori dei conti sono scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Il collegio dei revisori si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.
4. I revisori sono tenuti, su richiesta motivata del consiglio di amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute del consiglio stesso.
5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
6. I revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, collaborano con il consiglio di amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.
7. I revisori inoltre nella relazione sul conto consuntivo esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio di amministrazione.
9. Ai revisori spetta, a carico dell'ente, una indennità di presenza determinata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.
10. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le IPAB adeguano i propri statuti inserendovi la previsione del collegio dei revisori, o del revisore, dei conti secondo quanto disposto dal comma 1.
11. L'integrazione statutaria di cui al comma 10 è comunicata al Presidente della Giunta regionale, osservate le prescrizioni di cui all'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 per quanto riguarda il parere di comuni e province.

Art. 3 - Piante organiche.

omissis (2)

Art. 4 - Partecipazione a società cooperative.

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza possono concorrere a costituire società cooperative aventi scopi analoghi o affini a quelli previsti dagli statuti delle singole istituzioni. La partecipazione dell'IPAB alle società non può essere complessivamente superiore al trenta per cento del proprio patrimonio.

Art. 5 - Norma transitoria.

omissis (3)


Note

(1) Testo riportato in art. 12 legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .
(2) Articolo abrogato da lett. b) comma 4 art. 4 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
(3) Articolo abrogato da lett. b) comma 4 art. 4 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
Questionario di valutazione del sito del Consiglio regionale
Sondaggio on-line
Esprimi una valutazione sul sito del Consiglio regionale
vuoi rispondere?
Sondaggio on-line
Esprimi una valutazione sul sito del Consiglio regionale
È la prima volta che visita il sito?
La navigazione all'interno del sito è agevole?
I contenuti del sito sono utili?
È soddisfatto complessivamente del sito e dei suoi contenuti?(*)
Osservazioni e proposte
(*)=valore obbligatorio