Fatto salva la proroga dell’applicazione dell’articolo 9, che
integra l’articolo 3, punto 4, della
legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 ,
legge abrogata dall’articolo 49, comma 1, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
, con decorrenza dal 22 ottobre 2004 data di pubblicazione nel BUR n.
105/2004 della deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 con la
quale sono stati adottati i provvedimenti previsti dall’articolo 50,
comma 1, della medesima legge regionale.