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Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 (BUR n. 76/1993)
Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 (BUR n. 76/1993) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER
FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, con gli interventi previsti dalla presente legge, in
conformità ai principi statutari e alla programmazione regionale,
interviene con finanziamenti per favorire lo sviluppo del settore artigiano
mediante:
a) l'incremento dei fondi di garanzia per l'accesso a finanziamenti bancari
e di strutture di intermediazione finanziaria;
b) l'agevolazione nel reperimento di risorse finanziarie da destinare alle
imprese artigiane o loro consorzi e società consortili e cooperative
riconosciute artigiane per lo sviluppo del settore.
Art. 2 - Beneficiari.
1. Sono destinatari degli interventi regionali
i seguenti soggetti:
a) le imprese nonchè le cooperative, i consorzi e le società
consortili riconosciute artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.
443;
b) le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno 400 imprese
artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno 250 milioni;
c) i consorzi fidi costituiti da
almeno 250 imprese artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno 200
milioni;
d) gli organismi di garanzia derivanti
da accorpamenti delle strutture tra di loro e che abbiano i requisiti di
cui alle lettere b) e c);
e) i consorzi regionali costituiti, anche in forma di società
cooperativa a responsabilità limitata, iscritti all’Ufficio
Italiano Cambi a cui aderiscono almeno cinque organismi di cui alle lettere
b) e c) del presente articolo, iscritti all’Ufficio Italiano Cambi e
che operino in almeno quattro province della Regione. ( 1)
2. Per le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi aventi sede
nei territori di comuni montani individuati dalla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 ,
i limiti numerici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono ridotti alla
metà. ( 2)
TITOLO II
Interventi ordinari
Art. 3 - Interventi a favore
delle imprese artigiane.
1. La Regione, in attuazione delle funzioni attribuite dall'articolo 63 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616, e per realizzare le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lett. b) della presente legge, interviene per la
promozione di iniziative volte:
a) all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di fabbricati, impianti,
macchinari ed attrezzature, nonchè automezzi e mezzi di trasporto sia
in conto proprio che in conto terzi, destinati all'attività artigiana;
all'acquisto di terreni destinati ad insediamenti produttivi non agevolati
da altri interventi pubblici; alla manutenzione e riparazioni straordinarie
di beni strumentali;
b) alla costituzione di venture capital per la quota di partecipazione
dell'impresa artigiana;
c) alla promozione e/o esportazione dei prodotti artigiani; alla
partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da
enti pubblici o privati, nonchè alla cessione di crediti commerciali.
Art. 4 - Forme di intervento a
favore delle imprese artigiane. (3)
1. La Regione concorre a favorire l'accesso al credito delle imprese
artigiane, socie degli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 per le
iniziative di investimento indicate all'articolo 3 mediante agevolazioni
per:
a) prestiti relativi ad operazioni di investimento in beni strumentali;
b) operazioni di locazione finanziaria;
c) operazioni di cessione di crediti commerciali a società di gestione
specializzate;
d) finanziamenti a medio termine di ammontare fino a 500 milioni e non
inferiore a 120 milioni;
e) prestiti finalizzati alla partecipazione dell'impresa artigiana alla
costituzione di venture capital.
f) prestiti relativi ad operazioni di promozione e/o esportazione dei
prodotti artigiani; alla partecipazione a gare ed appalti sui mercati
nazionali ed esteri indetti da enti pubblici o privati.
2. Le operazioni di investimento in beni strumentali di cui al comma 1
lettera a) ed i prestiti di cui alle lettere e) ed f) sono agevolabili con
contributi fino all'8 per cento del capitale mutuato che non può
essere inferiore a lire 10 milioni nè superiore a lire 50 milioni.
3. Le operazioni di locazione finanziaria di cui al comma 1 lettera b) sono
agevolabili mediante contributi pari all'8 per cento del valore del bene
locato e riguardano beni mobili, esclusi gli autoveicoli non aventi natura
strumentale per l'impresa. Il valore dei beni non può essere inferiore
a 10 milioni nè superiore a 50 milioni.
4. Le operazioni di cui al comma 1 lettera c) sono agevolate mediante
contributi commisurati alle spese per commissioni di incasso con l'aliquota
fino al 40 per cento. L'aliquota è elevabile al 60 per cento se
trattasi di crediti derivanti da esportazione dei prodotti all'estero e il
contributo è concedibile nel limite massimo, rispettivamente, di lire
4 milioni e di lire 6 milioni annui per singola impresa.
5. Per le operazioni di credito di cui al comma 1 lettera d), la Giunta
regionale è autorizzata, sentito il Comitato per il credito previsto
dall'articolo 12, a stipulare una convenzione con gli Istituti di Credito
disponibili a reperire risorse creditizie sui mercati finanziari a
condizioni vantaggiose.
6. La misura del concorso regionale è determinata con delibera della
Giunta regionale. Essa non può in ogni caso superare il 25 per cento
del tasso di riferimento per il credito all'artigianato, e il relativo
onere è posto a carico del bilancio regionale. Alla erogazione
provvede con proprio decreto il dirigente del dipartimento regionale per
l'artigianato.
7. Qualora l'agevolazione riguardi più esercizi l'ammontare del
contributo sarà determinato mediante attualizzazione al tasso
ufficiale di sconto. In tal caso la Giunta regionale predispone gli
opportuni accertamenti attraverso il competente dipartimento per la
verifica che la utilizzazione dei fondi sia conforme agli obiettivi della
presente legge.
Art. 5 - Interventi a favore
degli organismi di garanzia.
1. La Regione sostiene l'attività degli
organismi di garanzia attraverso l'incremento del patrimonio sociale.
2. Possono beneficiare degli interventi previsti al comma 1 gli organismi
di garanzia indicati alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 2 operanti
ed aventi sede legale nel territorio regionale che siano in possesso dei
requisiti patrimoniali e soggettivi ivi indicati ed i cui statuti prevedano
al momento della liquidazione degli interventi ( 4):
a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari o di
altre strutture di intermediazione finanziaria e di assistenza e consulenza
tecnicofinanziaria a favore dei propri soci;
b) la destinazione del patrimonio sociale o del fondo consortile
esclusivamente alla prestazione di garanzie;
c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili
sotto qualsiasi forma ai soci;
d) l'ammissione di soci purchè non iscritti ad altro organismo di
garanzia costituito per gli stessi scopi e con le medesime modalità
operative e che non risultino espulsi da altro organismo di garanzia;
e) l'istituzione di un collegio sindacale ( 5) ;
f) l'obbligo per i liquidatori di comunicare alla Regione la data e le
motivazioni in caso di scioglimento;
g) che, in caso di scioglimento della Società, le somme disponibili,
effettuata la liquidazione, pagati i debiti e dedotte soltanto le quote
sociali in misura non superiore all'importo versato, siano devolute a
favore di iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, legge 31 gennaio
1992, n. 59.
Art. 6 - Modalità degli
interventi regionali a favore degli organismi di garanzia.
1. I conferimenti regionali a favore dei fondi
di garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi di
garanzia collettiva fidi, nonché degli organismi di garanzia derivanti
da accorpamenti sono determinati in base ai criteri stabiliti dalla Giunta
regionale sentiti la commissione consiliare competente e il comitato di cui
all’articolo 12.( 6)
2. I conferimenti di cui al presente articolo, a partire dal secondo
esercizio successivo all'anno di approvazione della presente legge, sono
concessi agli organismi di cui al comma 1 che dimostrino di mantenere il
rapporto fra patrimonio e garanzie prestate entro i limiti fissati dalla
Giunta regionale non oltre il mese di aprile di ciascun anno; tali
disposizioni sono recepite in un apposito accordo tra organismi di garanzia
ed istituti di credito.
3. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia dei consorzi di
secondo grado sono commisurati al 15 per cento delle somme concesse ad ogni
organismo di primo grado ad esso aderente.
Art. 7 - Domande di contributo
degli organismi di garanzia.
1. Le domande degli organismi di garanzia per ottenere i contributi di cui
agli articoli 5 e 6 della presente legge, devono essere presentate entro il
30 giugno di ogni anno alla Giunta regionale, corredate dalla seguente
documentazione:
a) copia autentica dello statuto, dell'atto costitutivo e delle convenzioni
bancarie per gli organismi che presentano domanda di contributo per la
prima volta; per le domande successive sono sufficienti gli eventuali
aggiornamenti;
b) copia autentica del bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si
riferisce il contributo;
c) una dichiarazione congiunta del Presidente del consiglio di
amministrazione dell'organismo di garanzia e del Presidente del Collegio
Sindacale attestante:
1) il numero dei soci iscritti, receduti o esclusi nell'ultimo esercizio
nonchè la consistenza complessiva dei soci al 31 dicembre;
2) il numero e l'importo delle quote sottoscritte e versate e delle quote
rimborsate nell'ultimo esercizio, nonchè il numero e l'importo delle
quote versate complessivamente al 31 dicembre;
3) il numero e l'importo delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio;
4) l'esposizione fideiussoria complessiva della struttura di garanzia al 31
dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda;
5) l'osservanza di ogni adempimento previsto da leggi statali, regionali e
dallo Statuto sociale;
d) il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.
2. Per l'anno 1993 gli organismi di garanzia sono esentati dalla
presentazione delle convenzioni bancarie.
3. Per l'anno 1993 le domande di contributo straordinario di cui
all'articolo 8 vanno presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.
TITOLO III
Interventi straordinari
Art. 8 - Interventi straordinari
a favore degli organismi di garanzia.
1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è
autorizzata a concedere agli organismi di cui all' articolo 2, comma 1, lettere b), c),
d) ed e), contributi straordinari destinati all'incremento del patrimonio
sociale dei medesimi al fine di riequilibrare il rapporto fra detto
patrimonio e le garanzie prestate.
2. La Giunta regionale sulla base di una dettagliata relazione del
presidente del collegio sindacale da cui si evidenzi la situazione
finanziaria e patrimoniale degli organismi individuati al comma 1 e la
consistenza documentata dei prestiti in essere al 31 dicembre 1992, approva
il piano di riparto relativo ai contributi da assegnare.
3. Il dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato, verificata la
documentazione relativa alla consistenza dei prestiti in essere, emana il
provvedimento di erogazione.
4. La Giunta regionale predispone uno schema di transazione sulla base del
quale gli istituti di credito stipulano con gli organismi di garanzia
appositi accordi finalizzati alla definizione del contenzioso in atto.
5. Gli interventi straordinari regionali sono determinati nella misura
massima del 50 per cento dell'ammontare della transazione prosoluto
così come documentata tra organismi interessati ed istituti di
credito.
6. In ogni caso l'ammontare delle transazioni prosoluto ammissibile
all'intervento regionale non deve superare il 3 per cento dei prestiti in
essere al 31 dicembre 1992 assistiti dalle garanzie. La percentuale di cui
sopra può essere elevata del 15 per cento nei casi di cooperative e di
consorzi che hanno attuato iniziative di accorpamento.
7. La concessione dei contributi regionali straordinari è subordinata
alla attestazione del presidente dell'organismo di garanzia circa la
capacità di estinguere le obbligazioni con gli Istituti di credito
derivanti dalla transazione prosoluto.
Art. 8 bis - Interventi
straordinari a favore delle imprese artigiane.
1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane
socie di organismi di garanzia, di cui all' articolo 2, la Regione interviene a sostegno delle
iniziative di investimento di ammontare non inferiore a lire 120 milioni e
non superiore a lire 500 milioni con contributi ai Consorzi regionali di
cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con deliberazione della
Giunta regionale ed erogati direttamente ai Consorzi regionali di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, rapportandoli all'ammontare delle
esposizioni degli organismi soci per garanzie prestate e risultanti sul
bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. Detti contributi alimentano un
apposito fondo presso gli istituti di credito convenzionati.
3. I Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2
devono rendicontare alla Regione le iniziative agevolate con il contributo
regionale entro la fine del primo semestre dell'esercizio finanziario
successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo. In fase di
prima applicazione della presente legge, la suddetta rendicontazione
relativa all'anno 1994 può essere prodotta entro il primo semestre del
secondo esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione del
contributo.
4. Le operazioni di investimento agevolate con il contributo regionale
devono essere attuate alle stesse condizioni previste dall' articolo 4.
5. Per l'anno 1994 la Regione eroga ai Consorzi regionali di cui alla
lettera e) del comma 1 dell' articolo 2 l'importo di lire 3 miliardi sulla base della
documentazione relativa alle esposizioni rappresentate al 31 dicembre 1993
dagli organismi di garanzia soci.
6. Una utilizzazione dei contributi regionali diversa da quella prevista
dal comma 1 comporta la revoca del contributo regionale. ( 7)
Art. 8 ter - Interventi a favore
della nuova imprenditorialità artigiana e alle imprese operanti in
settori di particolare tensione occupazionale.
1. Al fine di favorire lo sviluppo di
nuove imprenditorialità nel settore artigiano e di garantire risorse
finanziarie a favore di imprese operanti in settori ed aree di particolare
tensione occupazionale, la Regione interviene finanziriamente a favore dei
Consorzi regionali di cui alla lettera e), comma 1 dell' articolo 2 della presente legge, con
le modalità di cui all'articolo 8 bis.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono regolati con apposita
convenzione tra la Regione Veneto e gli organismi di garanzia interessati,
ivi comprese le relative modalità attuative, e sono soggetti ai limiti
di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria determinazione, individua di anno in
anno, le tipologie delle imprese beneficiarie del contributo. ( 8)
Art. 9 - Interventi straordinari
per le imprese in difficoltà.
1. La Regione per salvaguardare i livelli
occupazionali delle imprese che versino in temporanee difficoltà,
interviene agevolando la trasformazione delle passività a breve
termine in finanziamenti bancari a medio e lungo termine.
2. L'entità del contributo e le modalità di erogazione sono
quelle previste dall' articolo
4, comma 6.
3. Le domande per accedere ai contributi straordinari vanno presentate per
il tramite degli organismi di garanzia di cui all' articolo 2 alla Giunta regionale
corredate dal programma di risanamento e con la attestazione da parte del
presidente dell'organismo di garanzia che lo stato di difficoltà
dell'impresa è transitorio.
3 bis. Ogni impresa può essere ammessa a uno o più contributi
previsti dal presente articolo. Non possono essere assegnati contributi per
finanziamenti inferiori ai 50.000.000 o, singolarmente o cumulativamente,
superiori a 500.000.000. ( 9)
3 ter. Le imprese che, a mezzo di uno o più contributi, abbiano
ottenuto i benefici previsti nel presente articolo, per finanziamenti pari
a lire 500 milioni, non possono beneficiare di ulteriori contributi, ai
sensi del presente articolo, se non trascorsi 48 mesi dall'ultima
erogazione. ( 10)
TITOLO IV
Procedure, organi consultivi e di vigilanza
Art. 10 - Procedure.
1. Le domande intese ad ottenere le
agevolazioni di cui all' articolo
4 devono pervenire alla Giunta regionale nel rispetto delle seguenti
procedure:
a) per gli interventi previsti dall' articolo 4, comma 1, lettere a), e) ed f) le domande devono
essere trasmesse dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi
fidi per il tramite degli Istituti di credito dopo il perfezionamento
dell'operazione finanziaria e comunque entro il mese successivo; ( 11)
b) per gli interventi previsti dall' articolo 4, comma 1, lettera b), le domande devono essere
trasmesse dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi fidi per
il tramite delle società di leasing e il relativo contributo sarà
erogato quando l'impresa artigiana avrà soddisfatto la propria
obbligazione per almeno il 60 per cento del valore del bene locato;
( 12)
c) per gli interventi previsti dall' articolo 4, comma 1, lettera c), le domande devono essere
trasmesse dalle società di gestione specializzate per conto delle
imprese o consorzi da esse costituiti e aderenti a consorzi di garanzia
collettiva fidi.
2. Alle domande va allegata la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
b) dichiarazione di iscrizione dell'impresa artigiana alla cooperativa
artigiana di garanzia o consorzio di garanzia collettiva fidi, rilasciata
dagli stessi;
c) dichiarazione della destinazione dell'operazione avviata e descrizione
della stessa rilasciata dalla cooperativa artigiana di garanzia o dal
consorzio di garanzia fidi.
3. Possono essere agevolate a favore di un'impresa artigiana o di un
consorzio tra imprese artigiane una o più operazioni, anche per
iniziative diverse, purchè rientrino nel limite massimo di lire 50
milioni. Operazioni successive saranno agevolate trascorsi 24 mesi
dall'ultima operazione ammessa a contributo.
4. Sulla base delle domande presentate entro il 31 maggio ed entro il 30
settembre di ogni anno, la Giunta regionale tenuto conto degli stanziamenti
di bilancio disponibili, approva un piano di assegnazione dei contributi a
ciascun istituto o azienda di credito o società finanziaria.
5. I contributi determinati ai sensi del presente titolo sono erogati
direttamente agli istituti o aziende di credito o alle società
finanziarie interessate, quali anticipazioni sulla riscossione di quote del
capitale prestato o mutuato o, ove possibile, di canoni periodici in
scadenza nelle date successive all'incasso del contributo, ovvero quale
quota parte delle spese di commissione dovute da ciascuna impresa
artigiana.
6. Le domande di ammissione al credito agevolato di cui alla lettera d)
dell'articolo 4 e quelle di cui all'articolo 9 sono presentate alla Giunta
regionale entro il 31 marzo, ed entro il 31 ottobre di ogni anno per il
tramite degli organismi di cui all'articolo 2 che verificano la congruenza
delle medesime con i requisiti e le priorità stabiliti dalla Giunta
regionale. ( 13)
7. Gli organismi di cui all' articolo 2 provvedono altresì a trasmettere l'elenco delle
iniziative ammissibili alla Giunta regionale e all'istituto o azienda di
credito convenzionato prescelto.
8. La Giunta regionale approva un piano di assegnazione dei contributi
sulla base del quale viene adottato l'atto di impegno con decreto del
dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato.
9. La documentazione da allegare alla domanda è quella indicata al
comma 2 del presente articolo e la misura del concorso regionale viene
determinata secondo quanto previsto dall' articolo 4, comma 6.
Art. 11 - Iniziative
ammissibili.
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale, sentito il
comitato per il credito, di cui all'articolo 12, stabilisce l'ammontare
complessivo delle risorse da destinare agli interventi previsti dalla
presente legge.
2. Entro la stessa data la Giunta regionale sulla base delle risorse
disponibili stabilisce le priorità per gli interventi previsti dalla
presente legge.
3. Gli istituti o aziende di credito e le società finanziarie, per
essere autorizzate ad operare in ordine ai finanziamenti agevolati dalla
presente legge, sono tenuti ad accettare le specifiche condizioni e
clausole convenzionali approvate dalla Giunta regionale.
Art. 12 - Comitato consultivo
per il credito all'artigianato.
1. E' istituito il Comitato per il credito
all'artigianato.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed è presieduto dall'Assessore regionale all'artigianato, e,
in caso di assenza o impedimento, dal Segretario regionale per le
attività produttive dei settori secondario e terziario.
3. Il comitato è composto da due esperti in materia finanziaria
nominati dalla Giunta regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative e che abbiano promosso un
consorzio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) dal dirigente
della struttura regionale competente o suo delegato. Funge da segretario un
dipendente regionale di qualifica non inferiore alla categoria D. ( 14)
4. omissis ( 15)
Art. 13 - Competenze del
Comitato.
1. Il comitato per il credito all'artigianato:
a) elabora proposte sulla ripartizione delle somme destinate dal bilancio
agli interventi regionali previsti dalla presente legge;
b) esprime pareri in ordine agli interventi regionali suggerendo alla
Giunta eventuali provvedimenti per una migliore operatività della
legge;
c) verifica, su richiesta della Giunta lo stato di attuazione dei
finanziamenti concessi al fine di formulare proposte per una eventuale
razionalizzazione delle procedure.
d) esprime pareri sull'utilizzazione delle risorse da impiegare per gli
interventi di cui alla lettera d) dell' articolo 4 e dell' articolo 9.
Art. 14 - Collegio sindacale
degli organismi di garanzia.
1. Il collegio sindacale degli organismi di
garanzia è composto secondo le norme del codice civile. ( 16)
2. Il presidente del collegio sindacale deve predisporre semestralmente una
relazione alla Giunta regionale sull'utilizzo del fondo di garanzia; egli,
inoltre, attesta annualmente la presenza negli organismi di garanzia dei
requisiti previsti dalla presente legge.
TITOLO V
Norme finali e transitorie
Art. 15 - Divieto di
cumulo.
1. Le agevolazioni regionali concesse ai sensi della presente legge non
sono cumulabili con le agevolazioni previste dalle leggi statali o da altre
leggi regionali per le medesime iniziative e contemporaneamente per i
medesimi beneficiari.
Art. 16 - Revoca e
decadenza.
1. L'utilizzazione dei finanziamenti agevolati per finalità diverse da
quelle dichiarate nella domanda di contributo comporta la revoca del
beneficio.
2. Non costituisce causa di decadenza del beneficio dei contributi la
sopravvenuta perdita dei requisiti per il riconoscimento della natura
artigiana dell'impresa se tale perdita è determinata esclusivamente
dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze
stabilite dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, a seguito
della realizzazione della iniziativa agevolata.
3. L'alienazione e la locazione dei beni, pena la revoca del beneficio, non
possono avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisizione
dei beni medesimi, ovvero prima che sia trascorso il normale periodo di
durata dell'operazione agevolata.
Art. 17 - Norma
transitoria.
1. Le domande per l'accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1986,
n. 16 , presentate sotto la vigenza della predetta legge vengono prese
in esame ai fini dell'assegnazione dei contributi, purché compatibili
con la presente legge.
2. Il dipartimento regionale per l'artigianato può richiedere
l'eventuale integrazione della documentazione mancante a pena di decadenza
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Limitatamente all'esercizio finanziario 1993 le somme attribuite per gli
interventi previsti dalla presente legge sono così ripartite:
a) lire 1,5 miliardi per gli interventi di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a);
b) lire 13,5 miliardi per gli interventi di cui all' articolo 5;
c) lire 3 miliardi per gli interventi di cui all' articolo 8. ( 17)
Art. 18 - Norma
finanziaria.
Art. 19 - Abrogazione.
Note
( 2) Articolo sostituito da art. 45,
della legge regionale
30 gennaio 1997, n. 6 . L’art. 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
prevede l’erogazione di contributi straordinari per gli anni 1998 e
1999, rispettivamente di 100 milioni per ciascuna cooperativa o consorzio
di secondo grado costituiti dopo il 1° gennaio 1987 e sino alla data
di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
Prevede inoltre ulteriori contributi straordinari per gli anni 1998 e 1999
anche in deroga ai requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1.
L’art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 ha
ulteriormente modificato l’art. 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
precisando che la deroga riguarda anche la lett. e) del comma 1
dell’art. 2 e stabilendo che per il 1999 il termine per la
presentazione delle domande è determinato dalla Giunta regionale entro
30 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
Inoltre la legge
regionale 2 marzo 1973, n. 10 è stata abrogata dall'art. 18 della
legge regionale 9
settembre 1999, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 3) L'articolo 1 della legge regionale 3 ottobre
2003, n. 19 dispone che "1. Fatte salve le istanze pervenute al 30
settembre 2002 e fino all’entrata in vigore della legge regionale di
riordino del complesso delle funzioni amministrative in materia di
artigianato, la Giunta regionale, sentito il comitato di cui
all’articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 ,
può prevedere percentuali di contribuzione ed importi degli
investimenti diversi da quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 4
della stessa legge.".
( 18) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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