Link di salto:
-
-
Utility:
Glossario
-
Mappa
-
Contattaci
- Versione Italiana -
-
-
Navigazione Principale:
Il Consiglio
-
Attività e Lavori
-
Progetti e Proposte
-
Leggi regionali
-
Biblioteca e Documenti
-
Osservatori
-
Info e Comunicazioni
-
Bandi e Avvisi
-
Cerca
Il tuo percorso:
Home
>
Leggi regionali
>
leggi regionali a testo vigente
Contenuti:
Sommario: Legge Regionale 50/1993
Legge Regionale 50/1993
S O M M A R I O
Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (1)
TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Funzioni amministrative.
Art. 3 - Commissioni per la pianificazione faunistico-venatoria.
Art. 4 - Cattura temporanea e inanellamento.
Art. 5 - Centro provinciale di prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà.
Art. 6 - Centri sperimentali.
Art. 7 - Tassidermia ed imbalsamazione.
Art. 8 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale. (4)
Art. 9 - Piani faunistico-venatori provinciali.
TITOLO II Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente
Art. 10 - Oasi di protezione.
Art. 11 - Zone di ripopolamento e cattura.
Art. 12 - Costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
Art. 13 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
TITOLO III Norme per il prelievo venatorio
Art. 14 - Esercizio dell'attività venatoria.
Art. 15 - Abilitazione.
Art. 16 - Calendario Venatorio.
Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.
Art. 18 - Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.
Art. 19 - Esercizio della caccia in forma esclusiva.
Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento.
Art. 21 - Ambiti territoriali di caccia. (9)
Art. 22 - Iscrizione all'Ambito.
Art. 23 - Zona faunistica delle Alpi.
Art. 24 - Comprensori alpini. (15)
Art. 25 - Territorio lagunare e vallivo.
Art. 26 - Aree contigue a parco.
Art. 27 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.
Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria. (16)
TITOLO IV Strutture d'iniziativa privata
Art. 29 - Aziende faunistico-venatorie. (17) (18)
Art. 30 - Aziende agri-turistico-venatorie. (20)
Art. 31 - Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. (21)
Art. 32 - Allevamenti.
TITOLO V Disposizioni finali
Art. 33 - Tabellazione.
Art. 34 - Vigilanza venatoria.
Art. 35 - Sanzioni amministrative.
Art. 36 - Rapporto sull'attività di vigilanza.
Art. 37 - Ricorsi amministrativi.
Art. 38 - Tasse di concessione regionale.
Art. 39 - Norma finanziaria.
Art. 40 - Abrogazione.
Art. 41 - Norma transitoria.
Art. 42 - Dichiarazione d'urgenza.
menù di sezione:
leggi regionali a testo vigente
ricerca libera
indice cronologico
indice sistematico
leggi regionali a testo storico
regolamento del Consiglio
statuto della regione
costituzione italiana
ultime leggi pubblicate
Link di salto:
-
-
-