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Contenuti:
Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 (BUR n. 107/1993)
Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 (BUR n. 107/1993) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA
DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SUGLI ENTI
AMMINISTRATIVI REGIONALI
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina la vigilanza e il controllo sugli
enti amministrativi regionali al fine di assicurare la necessaria
omogeneità.
Art. 2 - Ambito di
applicazione.
1. Sono sottoposti alla presente legge,
in particolare, i seguenti enti:
c) l'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV);
e) gli Enti per il diritto allo Studio Universitario (ESU); ( 4)
f) le Aziende per la Promozione Turistica (APT); ( 5)
g) l'Ente parco dei Colli Euganei e l'Ente parco Fiume Sile;
h) i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado;
i) il Consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari,
nonchè gli Istituti Autonomi per le Case Popolari; ( 6)
l) i Consorzi amministrativi non rientranti nella previsione dell'articolo
25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico
sperimentale delle Venezie, delle Unità sanitarie locali e del parco
delle Dolomiti d'Ampezzo è disciplinato rispettivamente dagli articoli 13, 14 e 15.
Art. 3 - Forme di controllo.
1. Relativamente agli enti di cui al
comma 1 dell'articolo 2, sono sottoposti al controllo della Giunta
regionale i seguenti atti:
a) sotto il profilo della legittimità e del merito:
1) gli statuti;
2) i piani e i programmi pluriennali di attività;
3) gli indirizzi generali e il programma annuale di attività;
4) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
5) i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, le piante
organiche;
6) l'acquisto e l'alienazione di immobili, a meno che l'attività non
rientri nella funzione istituzionale dell'ente;
7) la partecipazione a enti e società;
8) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di 5 anni;
9) l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del
Consiglio dei Consorzi di bonifica; ( 7)
b) sotto il profilo della legittimità:
1) la nomina degli organi;
2) i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento
economico del personale, nonchè le assunzioni a qualsiasi titolo di
personale;
3) la progettazione e l'appalto di opere o di forniture di valore unitario
superiore a 100 milioni;
4) le convenzioni con istituti di credito;
5) le attività di consulenza, studio e ricerca nell'ambito delle
finalità istituzionali dell'ente.
2. Dal controllo degli atti di cui alla lettera b) del comma 1, sono
esclusi i consorzi di bonifica.
3. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1, diventano
esecutivi dalla loro adozione.
4. La Giunta regionale esercita altresì il controllo sugli
organi degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
5. A decorrere dal primo biennio successivo all'entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a variare
l'importo di cui al n. 3 della lettera b) del comma 1 secondo l'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Art. 4 - Procedimento di
controllo.
1. Per il controllo gli enti di cui al
comma 1 dell'articolo 2 inviano alla Giunta regionale a pena di decadenza,
entro 20 giorni dalla loro adozione, gli atti, di cui al comma 1
dell'articolo 3.
2. I bilanci preventivi degli enti devono essere inviati entro il 30
settembre, dell'anno precedente all'esercizio cui si riferiscono; ad
eccezione dei bilanci dei Consorzi di bonifica che devono essere inviati
entro il 30 novembre; i conti consuntivi entro il 30 giugno dell'anno
successivo. ( 9)
3. Le variazioni di bilancio degli enti devono essere deliberate non
oltre il 30 novembre.
4. Il Dipartimento per la funzione di controllo cura l'istruttoria
degli atti acquisendo i pareri dei dipartimenti interessati per materia,
anche sotto il profilo del riscontro della congruità dell'atto alla
programmazione regionale. Il Dipartimento cura inoltre le comunicazioni
agli enti interessati e ogni altro adempimento procedurale.
5. La Giunta regionale procede, entro 20 giorni, dal loro
ricevimento, al riscontro di legittimità e di merito degli atti
mediante approvazione.
6. Per gli statuti, i bilanci preventivi, gli assestamenti e i conti
consuntivi il termine, di cui al comma 5, è elevato a 40 giorni.
( 10)
7. L'approvazione dell'atto o il decorso del termine, di cui ai
commi 5 e 6, senza che la Giunta regionale lo abbia interrotto per
richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o senza che sia
intervenuto provvedimento di annullamento, comporta l'esecutività
dell'atto sottoposto a controllo.
8. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio, il termine, di cui ai commi 5 e 6, è interrotto e il suo
nuovo decorso inizia dalla ricezione degli atti richiesti, che l'ente
deliberante è comunque tenuto a fornire nelle forme di cui al comma 1,
a pena di decadenza dell'atto sottoposto a controllo, entro 90 giorni dalla
richiesta e, in caso di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili,
nonchè quando trattasi di bilanci preventivi e dei conti consuntivi,
entro 30 giorni.
9. Per gli atti soggetti al controllo di merito la Giunta regionale
può invitare l'ente ad apportare le modificazioni o le integrazioni
ritenute opportune anche al fine della conformità dell'atto alla
programmazione regionale.
Art. 5 - Controllo sugli atti
urgenti del Presidente.
1. Gli atti assunti in via sostitutiva, per ragioni di
necessità e urgenza, dai Presidenti degli enti di cui al comma 1
dell'articolo 2 in conformità ai rispettivi ordinamenti, quando
rientrino nei casi previsti all'articolo 3, sono inviati alla Giunta
regionale a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data della loro
adozione e, in relazione al rispettivo oggetto, sono sottoposti al
controllo secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 4.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoposti alla ratifica
dell'organo competente, nella prima seduta utile e fino alla intervenuta
ratifica ne risponde il Presidente anche sotto il profilo patrimoniale.
Art. 6 - Atti immediatamente
eseguibili e modalità di controllo.
1. Quando motivate ragioni di necessità e d'urgenza lo
giustifichino, gli organi di amministrazione degli enti possono dichiarare,
a maggioranza dei componenti assegnati al collegio, immediatamente
eseguibili le deliberazioni da sottoporre a controllo ai sensi
dell'articolo 3. La dichiarazione d'urgenza comporta la responsabilità
anche patrimoniale dei membri favorevoli.
2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono
essere inviate al controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla
loro adozione.
Art. 7 - Vigilanza.
1. La vigilanza sul conseguimento degli obiettivi e sul
funzionamento degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 2, spetta alla Giunta
regionale in attuazione degli indirizzi generali annualmente approvati dal
Consiglio regionale.
2. Per il fine di cui al comma 1, il Segretario generale della
programmazione su richiesta della Giunta regionale o di propria iniziativa
può:
a) invitare gli enti a produrre atti o documenti utili ad accertare la
regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche in
rapporto agli obiettivi della programmazione regionale;
b) ordinare sopralluoghi, ispezioni anche locali, inchieste, richiedere
perizie e verifiche di cassa.
Art. 8 - Relazione
sull'attività.
1. Gli enti di cui ai commi 1 e 2
dell' articolo 2 trasmettono
alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio
di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività
svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere
raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività
deliberato all'inizio dell'anno.
1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il
termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni
anno. ( 11)
Art. 9 - Controllo sostitutivo
sugli atti.
1. Qualora uno degli enti di cui ai
commi 1 e 2 dell' articolo 2
ometta o ritardi senza giustificato motivo un atto obbligatorio, il
dirigente del Dipartimento per la funzione di controllo invia una diffida
stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato. ( 12)
2. In caso di estrema urgenza o quando l'atto non sia stato emanato
nel termine fissato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale nomina un
Commissario ad acta.
Art. 10 - Controllo repressivo
sugli organi.
1. La Giunta regionale procede, previa diffida, allo scioglimento
del Consiglio di amministrazione degli enti di cui al comma 1 dell' articolo 2 nei seguenti casi:
a) per gravi violazioni di leggi o regolamenti;
b) per insanabile e ripetuto contrasto tra le direttive fissate dagli atti
della programmazione regionale e l'attività complessiva dell'ente;
c) per persistente inattività o inefficienza, tali da pregiudicare il
normale funzionamento dell'ente.
2. Lo scioglimento è deliberato dalla Giunta regionale. Il
provvedimento viene trasmesso per conoscenza alla competente Commissione
consiliare.
3. Con la deliberazione di scioglimento del Consiglio di
amministrazione è nominato un Commissario straordinario, la cui durata
in carica è prevista per un periodo di sei mesi, rinnovabili per gravi
ragioni prima della scadenza del termine.
4. Per l'Istituto regionale delle Ville venete il Commissario
straordinario di cui al comma 3 è nominato d'intesa con la Regione
Friuli Venezia Giulia.
Art. 11 - Scioglimento
automatico del Consiglio di amministrazione.
1. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di
amministrazione di uno degli enti di cui al comma 1 dell' articolo 2 o la loro cessazione per
qualunque altra causa comportano l'automatico scioglimento del Consiglio
stesso.
2. In assenza di diverse disposizione dei rispettivi ordinamenti e
sino alla nomina del Commissario e comunque per un periodo non superiore a
20 giorni dall'evento, l'attività di ordinaria amministrazione e
quella di urgenza è esercitata dal Presidente dell'ente o, in via
successiva, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano
d'età.
3. Il Commissario è nominato dalla Giunta regionale entro il
termine di cui al comma 2.
Art. 12 - Procedimento di
sospensione e decadenza dei componenti degli organi.
1. Quando, all'interno di un ente, a carico del titolare di un
organo monocratico o del componente di un organo collegiale, rilevino cause
di ineleggibilità o di incompatibilità ovvero cause che, a norma
dell'ordinamento generale o di quello particolare dell'ente, possano
determinare la sospensione o la decadenza dell'interessato, in assenza di
un diverso procedimento di contestazione previsto per il caso specifico, il
Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale,
secondo la rispettiva competenza nella nomina, contesta per iscritto allo
stesso la sussistenza o la sopravvenienza delle cause previste.
2. L'interessato ha 20 giorni di tempo per fornire giustificazioni,
chiarimenti o illustrare cause esimenti, rimanendo nel frattempo sospeso
dall'esercizio delle sue funzioni.
3. Nei 20 giorni successivi, la Giunta regionale o il Consiglio
regionale assumono le proprie determinazioni al riguardo.
4. Analogo procedimento è adottato per l'assenza
ingiustificata, durante il corso di un anno, per cinque sedute dell'organo
collegiale.
Art. 13 - Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
1. Nelle more dell'entrata in vigore
delle leggi della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome
di Trento e Bolzano di recepimento dell'accordo di cui all'articolo 1 della
legge regionale del Veneto 30 aprile 1990, n. 33 di modifica della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3
, il controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie
continua ad essere disciplinato dall' articolo 14
dell'accordo annesso alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 fatto
salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. ( 13)
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 14,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 14 - Unità Sanitarie
Locali.
Art. 15 - Parco delle Dolomiti
d'Ampezzo. Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 .
Art. 16 - Norme abrogate.
1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con la presente
legge.
2. In particolare, sono abrogate:
e) l'articolo 18, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 1 marzo 1983,
n. 9 e gli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 come
sostituiti o modificati dalle leggi regionali 31 ottobre 1980, n. 88,
1° marzo 1983, n.
9, 20 dicembre 1985,
n. 66 e l'articolo 12 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 ;
Art. 17 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
( 4) Gli ESU sono stati trasformati
in Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dall'art. 5
della legge regionale
7 aprile 1998, n. 8 per il controllo vedi l'art. 17 della medesima
legge.
( 7) Numero modificato sopprimento
le parole “i piani di classifica per il riparto provvisorio degli
oneri di bonifica e consortili, previa approvazione da parte del Consiglio
regionale delle cartografie indicanti i perimetri di contribuenza
nonché” da comma 2 dell’art. 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
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