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Contenuti:
Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 (BUR n. 111/1993)
Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 (BUR n. 111/1993) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA
INTEGRATIVA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, n. 9 IN TEMA
DI "ISTITUZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI E
DELLA CASSA DI PREVIDENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI", E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1975, n. 26 ,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN TEMA DI ASSEGNO DI FINE MANDATO A FAVORE DEI
CONSIGLIERI REGIONALI (1)
Art. 1 - Modifica dell'articolo 8
della legge 10 marzo
1973, n. 9.(2)
1. I consiglieri regionali, eletti per la prima volta a decorrere
dalla legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge,
conseguono il diritto a percepire l'assegno vitalizio, dopo la cessazione
del mandato, alle seguenti condizioni:
a) abbiano compiuto 60 anni di
età, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della presente
legge;
b) abbiano esercitato il mandato per almeno 30 mesi;
c) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno 5
anni.
2. Resta ferma l'applicabilità ai consiglieri di cui al comma 1
delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell' articolo 9 della
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 .
2 bis. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si
prescinde dal limite minimo di età. ( 5)
Art. 4 - Disciplina integrativa
delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
(8)
1. Per i consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2
della presente legge, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è
determinato secondo la seguente tabella, sulla base della indennità
consiliare lorda relativa al mese a cui l'assegno si riferisce:
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Anni di contribuzione
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Percentuale sulla indennità consiliare lorda
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5
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30%
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6
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33%
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7
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36%
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8
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41%
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9
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44%
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10
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47%
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11
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50%
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12
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53%
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13
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56%
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14
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59%
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15
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63%
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16
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ed oltre
|
67%
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2. Nel caso previsto dalla lettera b) del primo comma dell' articolo 9 della
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 , ai consiglieri di cui al comma 1 dell'articolo 2
della presente legge, l'assegno vitalizio è dovuto nella misura minima
del 30 per cento.
3. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente
legge, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di
età, possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno
vitalizio. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la
seguente tabella:
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Età di pensionamento
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Coefficiente di riduzione
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55
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0,7604
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56
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0,8016
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57
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0,8460
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58
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0,8936
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59
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0,9448
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4. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di
anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un
giorno si calcola come anno intero.
Art. 5 - Disciplina integrativa
delle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
(9
)
1. I consiglieri di cui al comma 1 dell’articolo 2 della
presente legge ( 10) qualora
abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di
esercizio del mandato, ma non inferiore a dodici mesi e non siano stati
rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il
versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto
all’assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I
consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga
effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In
tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza
interessi. I consiglieri che abbiano versato i contributi per un periodo
inferiore a dodici mesi di mandato o che, pur avendone facoltà non
intendano continuare il versamento, hanno diritto alla restituzione dei
contributi versati, senza interessi. ( 11)
1 bis.
Omissis ( 12)
2. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente
legge, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il
limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo
raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo,
hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle
mensilità mancanti per il completamento del quinquennio.
Art. 6 - Disciplina integrativa
delle disposizioni in materia di assegno di fine mandato. (13)
Art. 7 - Norma finanziaria.
(14)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa
fronte con lo stanziamento previsto all'articolo 10 del bilancio di
previsione della Regione, il cui ammontare è determinato annualmente
con la legge di approvazione del bilancio.
Note
( 1) Legge abrogata da lett. a)
comma 1 art. 3 legge
regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , abrogazione confermata da art. 12
comm 1 lett. a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19
tuttavia l’art. 11 della medesima legge regionale n. 19/2007 prevede che
“Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore
della presente legge che siano già titolari di assegno vitalizio in
corso di erogazione ovvero titolari di assegno sospeso ai sensi
dell’articolo 15, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
successive modificazioni, nonché per i consiglieri cessati dal mandato
alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali stanno
maturando le condizioni per l’ottenimento dell’assegno
medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 marzo 1973,
n. 9 , così come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n.
33 e dalla legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 55 così come da ultimo modificata
dalla legge regionale
3 febbraio 2006, n. 2 .”. Inoltre il comma 2 dell’art. 12
prevede che l’abrogazione dell’art. 4 dei commi 1 e 2 della
legge regionale della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55
decorre dal 1° gennaio 2010.
( 10) Comma modificato da lettera
b) comma 5 art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 che
ha sostituito le parole “Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al
comma 1 dell’articolo 2 della presente legge. Tali” con le
parole “I consiglieri di cui al comma 1 dell’articolo 2 della
presente legge”. Il comma 6 art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
dispone che: “Le disposizioni del comma 5, lettere b) e c) si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006”.
SOMMARIO
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