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Contenuti:
Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993)
Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993) [sommario] [RTF]
NORME PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI
TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO
PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA (1)
TITOLO I
Disposizioni Generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione in armonia con la
legge 15 gennaio 1992, n. 21, disciplina l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di trasporto non di linea pubblico e privato, di
persone e cose nelle acque di navigazione interna. ( 2)
1 bis Per la laguna di
Venezia, nell’ipotesi di navigazione promiscua di cui agli articoli
24 del codice della navigazione e 4 del regolamento per la navigazione
interna approvato con DPR 28.6.1949, n. 361, i soggetti che svolgono
servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna
con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonellate, devono
comunque essere provvisti della licenza o della autorizzazione di cui agli
articoli 4 e 5. ( 3)
1 ter I soggetti che svolgono
l’attività di noleggio con conducente con imbarcazioni di stazza
lorda superiore alle 10 tonellate, privi dell’autorizzazione di cui
all’articolo 5, comma 5, nei canali lagunari di navigazione interna:
a) non possono imbarcare passeggeri o iniziare viaggi;
b) nell’ipotesi di navigazione promiscua di cui agli articoli 24 del
codice della navigazione e 4 del regolamento per la navigazione interna
approvato con DPR 28.6.1949, n. 361 e con l’osservanza delle vigenti
norme di polizia del traffico, possono:
1) sbarcare i passeggeri imbarcati in canali e bacini di navigazione
marittima;
2) reimbarcare i passeggeri precedentemente imbarcati in canali e bacini di
navigazione marittima da cui il viaggio ha avuto origine. ( 4)
2. La presente legge disciplina altresì il servizio pubblico di
gondola nella città di Venezia.
Art. 2 - Deleghe.
1. L'esercizio delle funzioni amministrative nella materia di cui
all'articolo 1 è delegato ai comuni e alle province con le
modalità di cui alla presente legge.
TITOLO II
Trasporto in servizio pubblico non di linea
Art. 3 - Definizione del trasporto pubblico non di linea.
1. Sono definiti servizi pubblici non
di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di
persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi
pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli
utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari
stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via d'acqua:
a) il servizio di taxi effettuato con natante a motore;
b) il servizio di gondola nella città di Venezia, assimilato al
servizio di taxi;
c) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore;
d) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi;
e) il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato
per conto terzi;
f) il servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di
qualsiasi tipo.
Art. 4 - Servizio di taxi
acqueo.
1. Il servizio di taxi acqueo ha lo
scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli
gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:
a) si rivolge a una utenza indifferenziata;
b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico, presso appositi pontili
d'attracco;
c) il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono
all'interno dell'area comunale per qualunque destinazione, previo assenso
del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.
2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle
aree comunali.
3. I natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare
liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all' articolo 12.
4. Il servizio di taxi acqueo è riservato a natanti a motore
che abbiano una portata non superiore alle venti persone.
5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di
apposita licenza rilasciata dal comune.
6. Il titolare deve esercitare personalmente il servizio.
7. La licenza decade al compimento del sessantesimo anno di età
del titolare ed è rinnovabile fino al compimento del sessantasettesimo
anno di età, previo accertamento annuale della idoneità fisica
per l'espletamento del servizio, effettuato dalla autorità sanitaria
competente per territorio.
Art. 5 - Servizio di noleggio
con conducente con natante a motore.
1. Il servizio di noleggio con
conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita
richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a
tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio avviene negli
specchi d'acqua e presso i pontili d'attracco in concessione al vettore,
diversi da quelli adibiti al servizio di taxi acqueo e situati nel
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. Il servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse
con continuità e periodicità.
4. Il noleggio con conducente quando viene effettuato con natanti a
motore di portata superiore alle venti persone viene qualificato servizio
gran turismo.
5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di
apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
6. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel
territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente
viene svolto con natanti di stazza lorda fino a cinque tonnellate e, il
servizio di gran turismo di cui al comma 4 può essere effettuato solo
con imbarcazioni di stazza lorda superiori alle dieci tonnellate. ( 5)
7. I titolari di autorizzazioni per i servizi di trasporto pubblico
con natanti di portata superiore alle venti persone (gran turismo)
rilasciate dal Comune di Venezia in base alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 , in
essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 ,
possono continuare ad esercitare il servizio anche se le imbarcazioni non
hanno la stazza prescritta. In caso di sostituzione dell'imbarcazione la
stazza dovrà essere adeguata al limite delle dieci tonnellate.
( 6)
Art. 6 - Servizio di noleggio
con conducente con natante a remi.
1. Il servizio di noleggio con conducente esercitato per mezzo di
natante a remi si rivolge ad una utenza indifferenziata o specifica che
avanza la richiesta di trasporto presso gli appositi pontili di attracco
ove stazionano detti natanti o presso la sede del vettore per una
determinata prestazione a tempo o a viaggio.
2. Esso non può essere eseguito per destinazioni fisse con
continuità e periodicità.
3. Il servizio può essere esercitato esclusivamente all'interno
dell'area comunale e solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione
rilasciata dal comune.
Art. 7 - Rimorchio di persone
munite di sci acquatici effettuato per conto terzi.
1. Il servizio pubblico di rimorchio di
persone munite di sci acquatici o di acquaplani è rivolto all'utenza
specifica che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una
determinata prestazione.
2. Il servizio può essere effettuato solo da soggetti muniti di
apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla
fissazione dello spazio necessario allo stazionamento dei natanti e al
rispetto di specifiche condizioni di esercizio fissate dalle autorità
competenti.
4. Le persone da adibire alla condotta dei natanti debbono essere in
possesso delle prescritte abilitazioni per la guida dei natanti stessi.
5. I natanti autorizzati ad esercitare il servizio da noleggio con
conducente possono anche esercitare il servizio di rimorchio dello sci
acquatico purchè ne siano autorizzati a norma della presente legge. E'
fatto divieto ai predetti natanti di trasportare altre persone durante
l'operazione di rimorchio dello sci acquatico.
6. I natanti a motore adibiti al rimorchio dello sci acquatico
debbono essere muniti di apposito sistema di aggancio e rimorchio
riconosciuto idoneo dalla competente autorità.
7. E' vietato eseguire il rimorchio contemporaneo di oltre due
sciatori acquatici.
8. Quando a causa di forza maggiore o di altro giustificato motivo
venga a cessare il servizio di rimorchio, l'utente del servizio può
prendere posto sul natante esclusivamente per essere ricondotto al posto di
partenza.
9. Sul natante può prendere posto un accompagnatore oltre il
conduttore. La presenza sul natante di un accompagnatore esperto nel nuoto
è obbligatoria se lo sciatore acquatico è minore di anni
diciotto.
Art. 8 - Servizio di noleggio
senza conducente.
1. Il servizio di noleggio senza conducente può essere
esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata
dal comune.
2. E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non
munite delle idoneità eventualmente prescritte per la condotta dei
mezzi stessi.
Art. 9 - Idoneità
natanti.
1. I natanti a motore adibiti ai servizi pubblici non di linea di
cui all' articolo 3 devono
essere muniti delle idoneità alla navigazione previste dalla legge ed
iscritti nei registri delle autorità competenti.
2. I natanti a motore destinati al trasporto di persone che
circolano abitualmente nella laguna di Venezia devono essere iscritti nei
registri tenuti dall'autorità marittima.
3. L'autorità competente al rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni prevede per i natanti a motore prescrizioni particolari
relative alla potenza dei mezzi di propulsione installati, alla
conformazione degli scafi e ad ogni altro accorgimento tecnico finalizzato
alla riduzione dei livelli d'inquinamento prodotto dal moto ondoso.
Art. 10 - Delega alle
province.
1. Sono delegate alle province il cui
territorio è interessato dai servizi di navigazione interna le
seguenti funzioni:
a) l'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche
riguardanti i servizi pubblici non di linea di cui all' articolo 3, ai fini
dell'omogeneità e dell'uniformità degli stessi e di una maggiore
razionalità ed efficienza entro l'ambito provinciale;
b) la nomina della commissione tecnica provinciale per l'accertamento dei
requisiti d'idoneità dei conducenti dei natanti di cui all' articolo 14;
c) la nomina della commissione consultiva provinciale di cui all' articolo 15;
d) l'adozione di norme regolamentari che comprendano la determinazione dei
requisiti di idoneità all'esercizio del servizio da accertare ai fini
dell'iscrizione al ruolo, nonchè la determinazione dei criteri e delle
modalità per l'ammissione all'esame di idoneità e per
l'espletamento dello stesso;
e) l'approvazione della graduatoria risultante dall'esame di cui alla
lettera d) con obbligo di comunicazione alla camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura presso la quale è istituito il
relativo ruolo dei conducenti;
f) la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali di revoca,
sospensione e diniego delle licenze o delle autorizzazioni.
Art. 11 - Competenze
comunali.
1. I comuni il cui territorio è
interessato ai servizi di navigazione interna esercitano le seguenti
funzioni amministrative:
a) l'emanazione dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici
non di linea secondo i criteri e le modalità stabilite nell'articolo
12;
b) il rilascio della licenza del servizio pubblico di taxi;
c) il rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente
con natante a motore o a remi, di rimorchio di persone munite di sci
acquatici, di noleggio senza conducente;
d) l'autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità
delle licenze e autorizzazioni;
e) l'autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di licenza o
di autorizzazione;
f) l'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni
sopra indicate;
g) la costituzione e nomina della commissione consultiva comunale di cui
all' articolo 16;
h) la determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e di
noleggio con conducente sulla base delle disposizioni della legge 15
gennaio 1992, n. 21, nonchè delle tariffe dei rimanenti servizi
elencati nell' articolo 3.
Art. 12 - Regolamenti comunali
di attuazione.
1. I regolamenti per la disciplina
dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai comuni entro 120 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente
commissione consultiva comunale ed approvati dall'amministrazione
provinciale, ai sensi dell'articolo 10.
2. I regolamenti, devono stabilire:
a) il numero ed il tipo dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri riguardanti le caratteristiche dei natanti in relazione al
servizio svolto, quali: anzianità massima del mezzo, dimensioni e
caratteristiche della scritta che individua il servizio, interni dei
natanti, posizione del tassametro, potenza dei motori installati,
conformazione degli scafi e stazza;
d) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi
nel rispetto dei principi fissati all'articolo 13, della legge 15 gennaio
1992, n. 21;
e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per ogni altro
servizio pubblico non di linea.
3. I regolamenti devono, tra l'altro, prevedere:
a) i criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico ai fini
delle assegnazioni delle licenze e delle autorizzazioni, nonchè la
composizione delle relative commissioni di concorso;
b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il
titolare dovrà iniziare il servizio, le modalità per il rinnovo;
c) le modalità per le assegnazioni dei soci privi di licenza e
autorizzazione e dei collaboratori alle cooperative dei titolari;
d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze;
e) gli obblighi dei conduttori nell'esercizio del servizio pubblico;
f) le modalità di turnazione al fine di garantire il servizio;
g) i criteri per l'individuazione degli spazi acquei idonei allo
stazionamento dei mezzi da adibire al servizio pubblico;
h) le eventuali prescrizioni connesse con l'esercizio dei servizi;
i) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni del
trasporto o del rimorchio e della possibilità di reclami a protezione
dell'utenza;
l) la procedura per la definizione dei reclami;
m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse;
n) la determinazione dei periodi minimi e massimi di assenza dal servizio
dei titolari-conducenti.
4. I criteri per la fissazione del numero delle licenze e
autorizzazioni e delle tariffe devono essere tali da garantire:
a) la regolarità e la presenza dei servizi in relazione alla domanda
dell'utenza;
b) un rapporto di natanti compatibile con la disponibilità di approdi
per le operazioni di acquisizione dei servizi di rimessaggio, tenuto conto
di quelli necessari ai servizi di trasporto e distribuzione delle merci;
c) una remunerazione per l'attività lavorativa degli addetti.
5. Il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate ed il
numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo
dovrà comunque sempre tener conto delle esigenze di una corretta
gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che
riguarda la città di Venezia e l'intero ambito lagunare, degli effetti
del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore.
Art. 13 - Ruolo di conducenti
di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
1. Le province interessate ai servizi
di navigazione interna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, istituiscono presso le rispettive camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, il ruolo dei conducenti di natanti
adibiti ai servizi pubblici non di linea e ne danno immediata comunicazione
alla Giunta regionale.
2. Qualora le province non istituiscano il ruolo nel termine di cui
al comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.
3. Per i conducenti di natanti a motore è requisito
indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso dei titoli
professionali per la condotta degli stessi e il superamento dell'esame di
cui al comma 5.
4. Per l'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente
effettuati nella laguna di Venezia con natanti a motore di portata
inferiore alle 20 persone è necessario il possesso dei titoli
professionali marittimi congiunti di motorista abilitato e di conduttore al
traffico locale.
5. L'iscrizione nel ruolo, distinto per ogni tipo di servizio,
avviene previo superamento di un esame sostenuto davanti alla competente
commissione tecnica provinciale che accerta i requisiti di idoneità
all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza
delle norme relative al codice della navigazione, al regolamento per la
navigazione interna, ai regolamenti locali in materia, nonchè alle
conoscenze geografiche e di toponomastica. Il superamento dell'esame per
l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di
taxi costituisce titolo per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di
natanti adibiti al servizio di noleggio e viceversa.
6. L'iscrizione nell'apposito ruolo costituisce requisito
indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio
di taxi e dell'autorizzazione per ogni altro servizio pubblico non di
linea.
7. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per
prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici
non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e
dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in
qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio
con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
8. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino
già titolari di licenza o autorizzazione sono iscritti di diritto nel
ruolo dalle rispettive camere di commercio. ( 7)
Art. 14 - Commissione tecnica
provinciale.
1. E' istituita, presso ciascuna
provincia destinataria della delega in quanto interessata ai servizi di
navigazione interna, una commissione per l'accertamento dei requisiti
d'idoneità all'esercizio della professione di conducente di natanti
adibiti a servizi pubblici non di linea.
2. La commissione nominata dalla provincia è composta:
a) da un dirigente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che
la presiede;
b) dal dirigente del dipartimento viabilità e trasporti della regione
o da un suo delegato;
c) dal dirigente dell'ispettorato di porto della navigazione interna,
competente per territorio o da un suo delegato;
d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale motorizzazione civile
trasporti in concessione, competente per territorio.
e) da un rappresentante designato dalla competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di
categoria;
g) da un rappresentante designato dalle associazioni di artigiani di
categoria;
h) da un rappresentante designato dalle organizzazioni centrali delle
cooperative.
3. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della
provincia.
4. La commissione istituita presso la Provincia di Venezia deve
essere integrata da un rappresentante della autorità marittima.
5. La commissione provvede a:
a) valutare la regolarità delle domande, ad accertare il possesso dei
requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio
del servizio;
b) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite
dall'amministrazione provinciale ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera d);
c) determinare l'esito finale dell'esame e redarre la relativa graduatoria.
6. Avverso gli atti della commissione, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della notifica, è ammesso ricorso al Presidente
della Giunta regionale che decide entro novanta giorni dalla sua
presentazione. Trascorso tale termine senza che il Presidente della Giunta
regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 1 la provincia è
autorizzata ad avvalersi, per le funzioni di cui al comma 5, della
Commissione istituita da altra provincia previa stipula di apposita
convenzione. ( 8)
Art. 15 - Commissione
consultiva provinciale.
1. E' istituita, presso ciascuna
provincia interessata ai servizi di navigazione interna, una commissione
consultiva competente ad esprimere pareri in ordine ai provvedimenti
previsti dall' articolo 10,
comma 1, lettere a) e d).
2. La commissione nominata dalla provincia è composta:
a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato,
che la presiede;
b) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI;
c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di
categoria;
d) da un rappresentante designato dalle associazioni di artigiani di
categoria;
e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni centrali delle
cooperative;
f) da un rappresentante dell'azienda di promozione turistica;
g) da un rappresentante delle associazioni degli utenti.
3. La commissione può avvalersi della consulenza di studiosi ed
esperti dei trasporti e del traffico.
4. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della
provincia.
Art. 16 - Commissione
consultiva comunale.
1. E' istituita, presso ciascun
comune interessato ai servizi di navigazione interna, una commissione
consultiva che esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti
dall' articolo 11, comma 1,
lettere a), f), ed h).
2. La commissione deve essere composta, oltre che dai soggetti
indicati dall'articolo 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, anche
da un rappresentante della provincia competente per territorio.
Art. 17 - Figure
giuridiche.
1. I titolari di licenza o di autorizzazione relativa all'esercizio
dei servizi pubblici non di linea di cui all' articolo 3, comma 2, per il libero esercizio della
propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di
trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali
quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi,
operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme
previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività
di noleggio con conducente.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza
o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso
della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di
recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza
o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente
se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Art. 18 - Modalità per
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
1. La licenza per l'esercizio del
servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici
non di linea di cui all' articolo
3, comma 2, sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante
bando di pubblico concorso per soli titoli, a coloro che, iscritti nel
ruolo di cui all' articolo
13 e in possesso dei requisiti di legge, abbiano la proprietà o la
disponibilità giuridica del natante, ai sensi del codice della
navigazione e che possono gestire in forma singola o associata. Nel caso
previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d) il requisito dell'iscrizione
al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una
persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio
amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni
altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia
affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.
( 9)
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di
più licenze per l'esercizio del servizio di taxi. E' ammesso il
cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. E' inoltre ammesso in capo ad
un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio
di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con
conducente esercitati con un unico natante. ( 10)
4. I soggetti titolari di autorizzazioni in atto, rilasciate ai
sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 , per
il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore a
venti persone, esercitano il servizio di taxi acqueo di cui all' articolo 4 e il servizio di noleggio
con conducente di cui all' articolo 5, con il medesimo natante.
5. L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto
alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo
di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di
noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo
preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del
servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente.
6. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la
disponibilità di un pontile di attracco, presso il quale i natanti
sostano e sono a disposizione dell'utenza. Il servizio è prestato dal
suddetto pontile. ( 11)
Art. 19 - Sostituzione alla
guida.
1. I titolari di licenza o di
autorizzazione conducenti di natanti possono essere sostituiti
temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all' articolo 13 e in possesso dei
requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione possono
farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all' articolo 13 ed in possesso dei
requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un
contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge
18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto è
equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i
quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera
b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230/1962. Tale
contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo
nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base
del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il
rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un
contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza o di autorizzazione conducenti di natanti
possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di
familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 13,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello
stabilito dalla presente legge.
Art. 20 - Trasferibilità
delle licenze e delle autorizzazioni.
1. Le licenze e le autorizzazioni per
i servizi pubblici non di linea di cui all' articolo 3, comma 2, sono trasferite, su richiesta del
titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel
corrispondente ruolo di cui all'articolo 13 ed in possesso dei requisiti
prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti
condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per
malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione
possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni,
dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi
appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel
ruolo di cui all' articolo
13 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione
non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può
esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della
prima.
4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 4, licenza ed
autorizzazione sono inscindibili e non possono essere trasferite
separatamente.
Art. 21 - Portatori di
handicap.
1. I comuni, in conformità a
quanto previsto nell'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e
dell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dettano norme per
stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti
portatori di handicap, nonchè il numero e il tipo di natanti già
esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di
handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo
1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
2. La Giunta regionale stabilisce incentivi a sostegno di iniziative
volte a migliorare le condizioni dei servizi di trasporto per i soggetti
portatori di handicap di particolare gravità.
TITOLO III
Servizio pubblico di gondola nella città di Venezia
Art. 22 - Delega al Comune di
Venezia.
1. Il Comune di Venezia è
delegato all'esercizio delle funzioni amministrative per il servizio
pubblico di gondola.
Art. 23 - Servizio pubblico di
gondola.
1. Il servizio pubblico di gondola
rientra nei servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, ed è assimilato al servizio di taxi.
2. La licenza per l'esercizio dell'attività di gondoliere
è rilasciata dal Comune di Venezia, in osservanza delle norme
stabilite dal presente titolo ai soggetti iscritti al corrispondente ruolo
di cui all' articolo 13.
3. Le licenze sono rilasciate nel rispetto di apposita graduatoria,
redatta secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale; alla
graduatoria sono ammessi, su domanda, coloro che sono iscritti al ruolo e
che abbiano esercitato attività di gondoliere in qualità di
sostituti per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
4. La licenza è personale e obbliga il titolare ad esercitare
il servizio personalmente, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 19.
5. Il titolare decade dalla licenza al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, e può rinnovarla fino al
compimento del settantesimo anno previo accertamento annuale
dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio effettuato
dall'autorità sanitaria competente per territorio.
6. Nel caso di accertata inidoneità al servizio il titolare
può, entro un anno, trasferire la licenza, trascorso il quale decade
dalla medesima.
Art. 24 - Revoca della
licenza.
1. Oltre ai casi previsti dall' articolo 41, la licenza di gondoliere è revocata se
l'esercente:
a) non esercita personalmente il servizio;
b) esercita il servizio con natanti dei quali non sia proprietario o non
abbia la disponibilità in leasing;
c) perde i requisiti stabiliti dal regolamento comunale per l'esercizio
dell'attività di gondoliere.
2. La licenza di gondoliere è altresì revocata alla
scadenza del termine di cui all' articolo 47, comma 1.
Art. 25 - Idoneità e
abilitazione alla condotta delle gondole.
1. L'iscrizione nei registri dell'autorità competente non
è richiesta per i natanti adibiti al servizio pubblico di gondola.
Tali natanti devono essere sottoposti all'esame di un apposito organismo
individuato dal comune nel relativo regolamento, ai fini della
riconoscibilità delle caratteristiche omogenee, del decoro, degli
addobbi e degli attrezzi secondo tradizione.
2. Per la condotta delle gondole è necessario acquisire
apposita abilitazione rilasciata dall'organismo di cui al comma 1.
Art. 26 - Trasferibilità
della licenza di servizio pubblico di gondola.
1. Oltre a quanto previsto dall' articolo 20, è consentito il subingresso per atto
tra vivi nell'esercizio dell'attività di gondoliere qualora il
subentrante trasferisca contestualmente la propria licenza. In tal caso si
applica l'articolo 23, commi 2 e 3.
Art. 27 - Competenze del
Comune di Venezia.
1. Il Comune di Venezia
nell'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 22, approva il regolamento per la disciplina del
servizio pubblico di gondola che stabilisce:
a) il numero, tipo e caratteristiche delle gondole da adibire ad ogni
singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza;
e) i criteri e le modalità per la redazione della graduatoria di cui
all' articolo 23, comma 3.
2. Il Comune di Venezia provvede ogni anno entro il 31 dicembre
all'aggiornamento della graduatoria di cui alla lettera e) del comma 1, ai
fini dell'eventuale emissione di un bando di concorso tra i titolari di
licenza per il rilascio di licenze nuove o resesi disponibili.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.
Art. 28 - Taxi effettuato con
motoscafi. Licenze e autorizzazioni riservate a cooperative di gondolieri e
loro consorzi.
1. Le licenze e autorizzazioni per
l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di
persone nella città di Venezia con natanti a motore di portata non
superiore alle venti persone riservate alla cooperative di gondolieri e
loro consorzi, attualmente confermate nel numero stabilito dal Comune di
Venezia possono essere rideterminate, dal medesimo, in relazione
all'effettiva necessità delle cooperative stesse e alla
possibilità di esercitarle.
2. I gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti
titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei natanti a
motore.
3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza, devono depositare, per
il periodo di validità della medesima, la licenza comunale di
gondoliere presso il Comune di Venezia.
4. I soci gondolieri, titolari di licenza, devono esercitare il
servizio con natanti di proprietà della cooperativa di appartenenza o
del consorzio cui essa appartiene.
5. I soci gondolieri designati di cui al comma 2, muniti dei
prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal Comune di
Venezia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) possono essere
temporaneamente sostituiti alla guida nei casi e con le modalità
previsti dall’articolo 19. ( 12)
TITOLO IV
Trasporto di cose per conto terzi per via d'acqua
Art. 29 - Soggetti esercenti e
disciplina del servizio.
1. Il servizio di trasporto di cose
per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi e il servizio di
rimorchio o traino di natanti sono disciplinati dalle disposizioni del
presente titolo.
2. I servizi di cui al comma 1 sono assimilati al servizio pubblico
non di linea e sono regolati dalle norme della presente legge, fatto
salvo quanto previsto dal comma 3.
3. I trasportatori di cui al presente articolo possono essere
imprese individuali o societarie, e svolgere altre attività. ( 13)
4. Per i conducenti di natanti adibiti ai servizi di cui al presente
articolo è istituito un apposito ruolo con le modalità di cui
all' articolo 13. ( 14)
Art. 30 - Servizio di
trasporto di cose per conto terzi.
1. Ai fini della presente legge si
definisce trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore
si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro.
2. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è
consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione
dell'espletamento del trasporto medesimo.
3. l numero massimo delle persone trasportabili, ai sensi del comma
2, deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla
licenza di navigazione.
4. L'esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere
munito di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
4 bis. Per motivate esigenze connesse all’espletamento del
servizio da parte dei concessionari di servizi pubblici essenziali,
così come definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, nella
città di Venezia il Comune può rilasciare, nell’ambito di
una corretta gestione del traffico acqueo e tenendo conto degli effetti del
moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore,
autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti
a motore o a remi, in deroga al numero delle autorizzazioni fissato ai
sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera a), e nella misura non
superiore al 3 per cento dello stesso, salvo il rispetto di ogni altra
disposizione di cui alla presente legge; le autorizzazioni non possono
eccedere la durata del rapporto concessorio. ( 15)
5. Il personale addetto alla condotta dei mezzi deve possedere le
idoneità prescritte dal codice della navigazione e dal regolamento per
la navigazione interna.
Art. 31 - Servizio di
rimorchio o traino di natanti.
1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti
mediante altro natante.
2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante
mezzi a terra.
3. Il rimorchio ed il traino di natanti deve essere esercitato da
soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di
rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla
legge.
TITOLO V
Trasporto in conto proprio
Art. 32 - Trasporto in conto
proprio.
1. Ai fini della presente legge si definisce in conto proprio il
trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore
del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente
inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali
dell'armatore del natante.
2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza
necessità di autorizzazione.
3. I natanti adibiti al trasporto in conto proprio vengono iscritti,
a cura degli ispettorati di porto, nel registro dei natanti e devono essere
muniti del certificato di navigabilità o di idoneità e della
licenza di navigazione.
Art. 33 - Titoli richiesti per
la condotta di natanti adibiti al trasporto in conto proprio.
1. Per la condotta dei natanti muniti di motore fuoribordo di
cilindrata complessiva non superiore ai 500 cc. se a scoppio, o di potenza
non superiore agli 11 HP effettivi, se di altro tipo, non è richiesto
il possesso di alcuna abilitazione.
2. Tale agevolazione viene annotata sulla licenza di navigazione del
natante.
3. Per la condotta dei natanti muniti di motore entrobordo o
fuoribordo superiore ai 500 cc. se a scoppio o di potenza superiore agli 11
HP effettivi, se di altro tipo e fino al limite di 25 tonnellate di stazza
lorda, è richiesto il possesso della patente ad uso privato, di cui
all'articolo 16 del r.d.l. 9 maggio 1932, n. 813 o di quella da diporto, di
cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive
modificazioni.
4. Per la condotta dei natanti di stazza lorda superiore alle 25
tonnellate è richiesto il possesso dei titoli professionali previsti
dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.
5. La composizione dell'equipaggio ed i titoli professionali
prescritti devono essere indicati sul certificato di navigabilità e
sulla licenza di navigazione.
Art. 34 - Trasporto
occasionale di persone.
1. I natanti adibiti a trasporto merci in conto proprio, oltre
all'equipaggio indicato nella licenza di navigazione, possono trasportare
anche persone, quando la presenza delle stesse sia connessa
all'espletamento dell'attività professionale od istituzionale
dell'armatore.
2. Il numero massimo delle persone trasportabili deve essere
indicato sul certificato di navigabilità o di idoneità e sulla
licenza di navigazione.
Art. 35 - Rimorchio e traino
di natanti in conto proprio.
1. Si definiscono in conto proprio il rimorchio e il traino di
natanti effettuati dall'armatore o da un suo dipendente con natanti tutti
appartenenti o nella disponibilità dello stesso armatore.
2. Il rimorchio ed il traino di natanti in conto proprio si effettua
senza necessità di autorizzazione.
3. I predetti natanti devono essere muniti del certificato di
navigabilità e della licenza di navigazione.
4. Per la condotta di tali natanti è richiesto il possesso dei
titoli professionali prescritti dal codice della navigazione e dal
regolamento per la navigazione interna.
5. La composizione dell'equipaggio e i relativi titoli professionali
devono essere indicati sul certificato di navigabilità e sulla licenza
di navigazione.
Art. 36 - Rimorchio di persone
munite di sci acquatici effettuato in conto proprio.
1. I natanti iscritti nei registri degli ispettorati di porto per il
trasporto in conto proprio possono essere utilizzati anche per il rimorchio
di persone munite di sci acquatici, purchè non sussista il fine di
lucro. Il rimorchio in conto proprio di persona munita di sci acquatici si
effettua senza necessità di autorizzazione.
2. I natanti di cui al comma 1, devono essere dotati di idoneo
gancio di traino, della cui esistenza deve essere apposta annotazione sul
certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione ed
ottemperare a tutte le altre prescrizioni previste dal decreto del
Ministero della marina mercantile 26 gennaio 1960.
3. Per la condotta dei natanti di cui al comma 1 è richiesto il
possesso dei titoli previsti dall'articolo 33.
Art. 37 - Disciplina del
servizio.
1. Al servizio di trasporto in conto proprio, oltre alle
disposizioni del presente titolo, si applicano le disposizioni degli
articoli 39, 40 e
dell' articolo 43, comma 1,
lettera c).
TITOLO VI
Vigilanza e sanzioni
Art. 38 - Inadempienze e
revoca della delega.
1. In caso di inadempimento alle disposizioni della presente legge
da parte degli enti destinatari della delega, la Giunta regionale, previa
diffida, assegna agli stessi un termine per provvedere, decorso inutilmente
il quale, può decidere di promuovere la revoca della delega ai sensi
dell' articolo
55 dello Statuto regionale.
Art. 39 - Sanzioni
amministrative.
1. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla
presente legge e ai regolamenti di cui agli articoli 12 e 27, nonchè per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
e per la riscossione delle relative somme, si applicano le norme contenute
nella legge regionale
28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e nella legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art. 40 - Attività di
vigilanza.
1. La Regione, le province ed i
comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di
vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di
trasporto di cui alla presente legge.
2. La vigilanza sull'osservanza delle norme è esercitata dai
dipendenti della Regione, della provincia e del comune, all'uopo incaricati
e muniti di apposita tessera di riconoscimento. Tali funzionari, nei limiti
del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite
dalla legge, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57
del codice di procedura penale.
3. Gli accertamenti degli agenti, di cui al comma 2, sono comunicati
al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.
Art. 41 - Sospensione, revoca,
decadenza dell'autorizzazione e della licenza.
1. L'autorizzazione e la licenza
possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione
o di licenza;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti
competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;
d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di
taxi o di quello di gondola;
e) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o
dalla licenza;
g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
h) non applica le tariffe in vigore.
2. Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione
l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.
3. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio
dell'autorizzazione e della licenza, la dichiarazione di fallimento ovvero
la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la
decadenza dai relativi provvedimenti.
Art. 42 - Procedimento per la
sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza.
1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'articolo 41, comma 1, il
comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla
data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa
fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
2. Il comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le
sanzioni da comminare all'autore della violazione.
3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate
per un minimo di sette giorni ed un massimo di mesi sei. La revoca è
disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
4. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere
una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due
anni dalla data del provvedimento di revoca.
5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione
dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro
trenta giorni dalla notifica, al Presidente della giunta provinciale, il
quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si
intende respinto.
Art. 43 - Sanzioni
amministrative pecuniarie.
1. Ferma restando l'applicazione
delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della
normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da lire 500 mila a lire 2 milioni in caso di esercizio di servizi
pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta
autorizzazione o licenza; ( 16)
b) da lire 100 mila a lire 400 mila in caso di inottemperanza agli obblighi
stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
c) da lire 200 mila a lire 800 mila in caso di violazione di disposizioni
di legge o regolamenti.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a) la sanzione è
irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.
Art. 44 - Confisca e
sequestro.
1. Alla violazione di cui
all'articolo 43, comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del natante. ( 17)
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la
violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel
processo verbale di contestazione della violazione.
3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli
interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità
stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO VII
Norme transitorie e finali
Art. 45 - Iscrizione di
diritto al ruolo.
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti
di diritto al corrispondente ruolo di conducente di natanti a motore:
a) i sostituti dei titolari delle licenze di taxi acqueo, iscritti nelle
graduatorie già adottate con provvedimenti comunali esecutivi al 30
giugno 1994 e che possano attestare l'effettiva prestazione
dell'attività di sostituto di titolare di licenza e il possesso della
relativa autorizzazione a collaboratore motoscafista rilasciata dal comune
di Venezia; ( 18)
b) i gondolieri motoscafisti di cui all' articolo 28, a condizione che attestino l'anzianità
di un anno complessivo di imbarchi su natanti autorizzati;
c) i dipendenti di imprese titolari di autorizzazione al servizio di
noleggio, in possesso dei titoli professionali di navigazione interna, a
condizione che attestino l'effettiva prestazione dell'attività di
conducente di natanti autorizzati.
Art. 46 -
Trasferibilità.
1. I titolari di licenza o autorizzazione per i servizi pubblici non
di linea effettuati con natanti a motore, a partire dalla data di entrata
in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21, hanno titolo a trasferire o
portare a termine procedimenti di trasferimento già iniziati delle
licenze o autorizzazioni stesse, con le modalità di cui all' articolo 20.
Art. 47 - Gondolieri.
1. I titolari che non esercitano
l'attività di gondoliere e che sono in possesso della licenza devono
entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge trasferire la
licenza.
2. Allo spirare inutilmente del termine di cui al comma 1, il comune
procede alla revoca delle licenze non trasferite e al loro rilascio
mediante emissione di un bando di concorso tra gondolieri titolari. Le
licenze resesi disponibili successivamente alla emissione del bando di
concorso sono rilasciate nel rispetto della graduatoria tenuta presso
l'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere.
3. Nel caso il trasferimento di cui al comma 1 avvenga a favore di
altro titolare di licenza e questi restituisca la propria al comune, per il
rilascio delle licenze disponibili, si applica il comma 2.
4. L'essere iscritti alla data di entrata in vigore della legge 15
gennaio 1992, n. 21, alla graduatoria tenuta presso l'Ente per la
conservazione della gondola e la tutela del gondoliere in qualità di
sostituti costituisce, nel rispetto del criterio di anzianità di
servizio, titolo preferenziale ai fini del rilascio delle licenze per
l'esercizio dell'attività di gondoliere che si rendono disponibili per
effetto dei commi 2 e 3.
5. Il trasferimento ed il rilascio della licenza di cui ai commi 1,
2 e 3 è consentito anche a favore dei sostituti che esercitano
consecutivamente da almeno due anni effettivi per conto del padre titolare,
che abbia almeno 15 anni di servizio o abbia compiuto il sessantesimo anno
di età. La certificazione relativa è attestata dall'Ente per la
conservazione della gondola e la tutela del gondoliere.
6. All'entrata in vigore della presente legge i sostituti dei
titolari sono iscritti di diritto nel ruolo di cui all' articolo 13 a condizione che siano
compresi nella graduatoria del ruolo dei sostituti di cui agli articoli 3 e
4 del vigente regolamento comunale per il servizio pubblico di gondola
nella Città di Venezia già adottata con provvedimenti esecutivi
al momento dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o che
entro tale data abbiano superato la prova di idoneità per l'iscrizione
alla graduatoria del ruolo dei sostituiti e che possano attestare
l'anzianità di sei mesi complessivi di imbarchi, come sostituto, su
natanti autorizzati. ( 19)
7. Sono altresì iscritti di diritto al ruolo di cui
all' articolo 13 con
decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere del termine di cui al
comma 1 i sostituti che abbiano superato l'esame per l'iscrizione alla
graduatoria dei sostituti di cui agli articoli 3 e 4 del vigente
regolamento comunale dopo l'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1992,
n. 21 e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
8. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a quello
stabilito dall' articolo 19.
Art. 48 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
Art. 49 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall' articolo 21, comma 2 della presente legge, di lire 100 milioni
limitatamente all'anno 1994, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi
già iscritti al capitolo 45280 denominato "Contributi in conto
capitale per l'adeguamento della viabilità statale, al fine di
migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti
regionali ( articolo 3, comma
1, lettere a), b), c), h), i), articolo 7 e articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1991, n.
39 )" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
1993-1995 che offre sufficiente copertura. Nel medesimo stato di previsione
è istituito il capitolo 45792 denominato "Contributi una-tantum per il
miglioramento delle condizioni di servizi di trasporto per i soggetti
portatori di handicap", con lo stanziamento di lire 100 milioni per sola
competenza.
2. Per il finanziamento da corrispondere alle province delegatarie
per il rimborso delle spese per l'esercizio delle deleghe, quantificate per
l'anno 1994 in lire 30 milioni, si provvede mediante utilizzo dei fondi
già iscritti al capitolo 4100 "Fondo per il finanziamento delle
funzioni amministrative delegate alle province" del bilancio pluriennale
1993-1995. Per gli anni successivi al 1994 si procederà ai sensi
dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive modificazioni e integrazioni. ( 20)
Art. 50 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Con sentenza n. 209/2000 la
Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, lettera c).
( 2) L’articolo, 1 della
legge regionale 18
gennaio 1999, n. 3 reca un’interpretazione autentica del comma
disponendo che: “Per la laguna di Venezia, come delimitata dalla
legge 5 marzo 1963, n. 366, la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 ,
si applica limitatamente alle acque di navigazione interna, con esclusione
delle acque portuali e marittime individuate dalle competenti
autorità”.
( 3) Comma aggiunto
dall’articolo 2, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 .
L’art. 1 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 24 detta
disposizioni transitorie di deroga al presente comma e recita: “In
deroga a quanto previsto dal comma 1 bis dell’articolo 1 della
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 , introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio
1999, n. 3 , sino all’espletamento di tutte le procedure relative
alle nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 18 della
legge regionale, 30 dicembre 1993, n. 63, e comunque non oltre il 31
ottobre 1999, ai soggetti che svolgono servizi di trasporto pubblico non di
linea con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate privi
della licenza o dell’autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 , si applicano le disposizioni di cui al comma 1
ter dell’articolo 1 medesimo.”
( 7) Il comma 2 delll’art. 49
della 49 legge
regionale 23 agosto 1996, n. 28 reca la seguente interpretazione
autentica: “Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 e
degli articoli 18 e 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 ,
come modificati dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 , il
requisito dell’iscrizione al ruolo per le imprese societarie deve
intendersi soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona
inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio
amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni
altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia
affidata in modo effettivo e permanente la conduzione
dell’impresa.”.”
( 11) L’articolo 49, comma
2, della legge
regionale 23 agosto 1996, n. 28 reca la seguente interpretazione
autentica: “Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 e
degli articoli 18 e 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 ,
come modificati dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 , il
requisito dell’iscrizione al ruolo per le imprese societarie deve
intendersi soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona
inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio
amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni
altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia
affidata in modo effettivo e permanente la conduzione
dell’impresa.”.”
( 14) L’articolo 49, comma
2, della legge
regionale 23 agosto 1996, n. 28 reca la seguente interpretazione
autentica: “Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 e
degli articoli 18 e 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 ,
come modificati dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 , il
requisito dell’iscrizione al ruolo per le imprese societarie deve
intendersi soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona
inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio
amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni
altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia
affidata in modo effettivo e permanente la conduzione
dell’impresa.”.
L’interpretazione autentica è stata ulteriormente ribadita
dall’art. 45 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
che recita: “Ai sensi del comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 23 agosto
1996, n. 28 , e del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n.
63 , come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 13 ,
l'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 ,
va interpretato nel senso che i requisiti richiesti per il rilascio delle
autorizzazioni alle imprese societarie sono soddisfatti, qualora posseduti
da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità
di socio amministratore nella società di persone e di amministratore
per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale,
cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa,
come già stabilito dal medesimo comma 2 dell'articolo 49 della
legge regionale 23
agosto 1996, n. 28 .”.
( 16) Ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20 ,
limitatamente all’acquisizione dei servizi nelle acque di navigazione
interna del Comune di Venezia e limitatamente ai soggetti iscritti, entro
il 31 maggio 1995, al ruolo di Conducenti di natanti di cui
all’articolo 13, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 che
abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un
periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al
trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con
l’osservanza delle norme esigibili dall’Autorità
Marittima, nonché limitatamente alle imprese individuali, cooperative
e societarie che, avendo iniziato l’attività entro e non oltre
il 30 dicembre 1993, acquisiscono, con imbarcazioni di portata inferiore o
superiore alle venti persone (Gran Turismo) servizi di noleggio ove
consentito dalle norme di traffico, nei canali lagunari di navigazione
interna, la sanzione amministrativa è ridotta della metà nel
limite minimo massimo sino al 31 gennaio 1999, termine che è stato
prorogato al 31 ottobre 1999 dall’art. 1 comma 1 della legge regionale 6 aprile 1999,
n. 15 e al 30 aprile 2000 dell'articolo 1 comma 1 della legge reionale
24 dicembre 1999, n. 60. In precedenza l’applicazione della sanzione
è stata ridotta della metà nel limite minimo e massimo sino al 28
febbraio 1997 dall’articolo 49, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28
; ancora prima vedi articolo 8, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 ,
articolo 1, della legge regionale 18 aprile 1995, n. 34 ,
articolo 1, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 45 , e
articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 9 .
( 17) Ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20
limitatamente all’acquisizione dei servizi nelle acque di navigazione
interna del Comune di Venezia e limitatamente ai soggetti iscritti, entro
il 31 maggio 1995, al ruolo di Conducenti di natanti di cui
all’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 che
abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un
periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al
trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con
l’osservanza delle norme esigibili dall’Autorità
Marittima, nonché limitatamente alle imprese individuali, cooperative
e societarie che, avendo iniziato l’attività entro e non oltre
il 30 dicembre 1993, acquisiscono, con imbarcazioni di portata inferiore o
superiore alle venti persone (Gran Turismo) servizi di noleggio ove
consentito dalle norme di traffico, nei canali lagunari di navigazione
interna, la sanzione accessoria della confisca si applica a decorrere dal 1
febbraio 1999, termine che è stato prorogato al 1 novembre 1999
dall’art. 1 comma 2 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 15 e al 1
maggio 2000 dell'articolo 1 comma 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 60 .
In precedenza l’applicazione della sanzione è stata disciplinata
dall’art. 1 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 21 ,
dall’art. 49 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 ,
dall’art. 1 comma 2 legge regionale 2 aprile 1996, n. 9 ,
dall’art. 1 legge regionale 5 dicembre 1995, n. 45 ,
dall’art. 1 legge regionale 18 aprile 1995, n. 34 ,
dall’art. 8 legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 .
L’articolo 1, della legge regionale 3 giugno 1997, n. 21 aveva
disposto che “Limitatamente alla navigazione nel comune di Venezia e
al trasporto in servizio pubblico non di linea di cui al titolo II della
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 , per i soli soggetti in possesso di tutti i
requisiti prescritti per ottenere la licenza o l’autorizzazione,
iscritti entro il 31 maggio 1995 al ruolo provinciale dei conducenti di cui
all’articolo 13 della legge regionale n. 63/1993 e che abbiano
conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un periodo
di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al
trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con
l’osservanza delle vigenti norme per la navigazione marittima,
nonché limitatamente alle imprese individuali cooperative o societarie
che, avendo iniziato l’attività entro e non oltre il 30 dicembre
1993 acquisiscono, con imbarcazioni di portata superiore alle venti persone
(granturismo) servizi di noleggio ove consentito dalle norme del traffico,
nei canali lagunari di navigazione interna, la sanzione amministrativa
accessoria di cui all’articolo 44, comma 1, della legge n. 63/1993,
si applica a decorrere dal 1° aprile 1998.”
SOMMARIO
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