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Sommario: Legge Regionale 63/1993
Legge Regionale 63/1993
S O M M A R I O
Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993)
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA (1)
TITOLO I Disposizioni Generali
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Deleghe.
TITOLO II Trasporto in servizio pubblico non di linea
Art. 3 - Definizione del trasporto pubblico non di linea.
Art. 4 - Servizio di taxi acqueo.
Art. 5 - Servizio di noleggio con conducente con natante a motore.
Art. 6 - Servizio di noleggio con conducente con natante a remi.
Art. 7 - Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi.
Art. 8 - Servizio di noleggio senza conducente.
Art. 9 - Idoneità natanti.
Art. 10 - Delega alle province.
Art. 11 - Competenze comunali.
Art. 12 - Regolamenti comunali di attuazione.
Art. 13 - Ruolo di conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
Art. 14 - Commissione tecnica provinciale.
Art. 15 - Commissione consultiva provinciale.
Art. 16 - Commissione consultiva comunale.
Art. 17 - Figure giuridiche.
Art. 18 - Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
Art. 19 - Sostituzione alla guida.
Art. 20 - Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni.
Art. 21 - Portatori di handicap.
TITOLO III Servizio pubblico di gondola nella città di Venezia
Art. 22 - Delega al Comune di Venezia.
Art. 23 - Servizio pubblico di gondola.
Art. 24 - Revoca della licenza.
Art. 25 - Idoneità e abilitazione alla condotta delle gondole.
Art. 26 - Trasferibilità della licenza di servizio pubblico di gondola.
Art. 27 - Competenze del Comune di Venezia.
Art. 28 - Taxi effettuato con motoscafi. Licenze e autorizzazioni riservate a cooperative di gondolieri e loro consorzi.
TITOLO IV Trasporto di cose per conto terzi per via d'acqua
Art. 29 - Soggetti esercenti e disciplina del servizio.
Art. 30 - Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
Art. 31 - Servizio di rimorchio o traino di natanti.
TITOLO V Trasporto in conto proprio
Art. 32 - Trasporto in conto proprio.
Art. 33 - Titoli richiesti per la condotta di natanti adibiti al trasporto in conto proprio.
Art. 34 - Trasporto occasionale di persone.
Art. 35 - Rimorchio e traino di natanti in conto proprio.
Art. 36 - Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato in conto proprio.
Art. 37 - Disciplina del servizio.
TITOLO VI Vigilanza e sanzioni
Art. 38 - Inadempienze e revoca della delega.
Art. 39 - Sanzioni amministrative.
Art. 40 - Attività di vigilanza.
Art. 41 - Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione e della licenza.
Art. 42 - Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza.
Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 44 - Confisca e sequestro.
TITOLO VII Norme transitorie e finali
Art. 45 - Iscrizione di diritto al ruolo.
Art. 46 - Trasferibilità.
Art. 47 - Gondolieri.
Art. 48 - Abrogazioni.
Art. 49 - Norma finanziaria.
Art. 50 - Dichiarazione d'urgenza.
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