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Contenuti:
Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 (BUR n. 6/1994)
Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 (BUR n. 6/1994) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTI PER
IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E PER LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI (1)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. - Disposizioni
generali.
1. La Regione del Veneto, con la
presente legge, al fine di sostenere ed incentivare lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura di montagna, in connessione con la tutela e
valorizzazione del territorio e dell'ambiente, definisce criteri, prevede
azioni e stabilisce interventi specifici diretti a:
a) promuovere ed incentivare le risorse proprie dei territori montani ed il
loro corretto utilizzo sotto l'aspetto produttivo ed ambientale;
b) consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna attraverso il
miglioramento quali-quantitativo delle produzioni foraggere e del
patrimonio zootecnico, con particolare riguardo al comparto
lattiero-caseario ed agli allevamenti minori;
c) incentivare colture alternative;
d) favorire e sostenere un più idoneo assetto delle aziende e
consentire una più equa redditività alle imprese concorrendo
anche al mantenimento di idonei livelli di popolazioni rurali sul
territorio in condizioni di vita comparabili a quelle di altre zone;
e) tutelare la tipicità e la qualità delle produzioni specifiche
delle aree montane per una loro più conveniente collocazione nel
mercato;
f) promuovere ed incentivare interventi per la tutela e la gestione del
territorio rurale, il riordino fondiario ed aziendale ed il recupero e la
manutenzione dell'ambiente rurale nelle sue peculiari componenti;
g) sviluppare i servizi reali per lo sviluppo socio-economico delle imprese
montane in relazione alle specifiche esigenze nei settori della ricerca e
sperimentazione, dell'assistenza tecnica e della formazione professionale.
2. In conformità alle finalità di cui al comma 1, vengono
disciplinati organicamente interventi specifici, in correlazione con gli
obiettivi e le direttive fissati dal Programma regionale di sviluppo
agricolo e forestale (PSAF) approvato con la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed in
armonia con la programmazione nazionale e la politica agricola comunitaria.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei territori
classificati montani ai sensi della vigente normativa e in conformità
a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge regionale 3 luglio 1992,
n. 19 , la cui delimitazione è riportata nella cartografia di cui
all'allegato alla presente legge. ( 2)
Art. 2 - Criteri generali.
1. In armonia con le finalità
della legge, le azioni e le iniziative sono dirette ad eliminare o ridurre
gli squilibri socio-strutturali ed economici esistenti tra le zone montane
e gli altri territori e tra le diverse zone montane.
2. I benefici previsti sono concessi con priorità alle zone montane
particolarmente svantaggiate, individuate dal Piano specifico per lo
sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui all' articolo 3 della
legge regionale 8
gennaio 1991, n. 1 , sulla base di criteri di ordine socio-economico,
strutturale ed ambientale determinate dalla Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare. ( 3)
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2,
con riferimento alle peculiari caratteristiche ed esigenze delle zone
particolarmente svantaggiate, determina le misure di intervento a favore
dei beneficiari delle provvidenze.
TITOLO II
Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi
Art. 3 - Programmazione.
1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1 e, nell'osservanza dei criteri generali dell'articolo 2, gli interventi
di cui alla presente legge sono attuati in conformità alla disciplina
programmatoria stabilita dall' articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed, in
particolare, secondo le direttive dettate dal Piano specifico per lo
sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna redatto sulla base
delle indicazioni fornite dalle Provincie interessate.
2. Relativamente agli ambiti e livelli sottordinati agli strumenti
programmatori richiamati dal comma 1, per quanto riguarda gli interventi,
le cui funzioni amministrative sono delegate alle Comunità montane, si
applicano le disposizioni recate in materia di programmazione della
legge regionale 3
luglio 1992, n. 19 , secondo i principi fissati dalle leggi 3 dicembre
1971, n. 1102 e 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le Comunità montane provvedono alla programmazione degli
interventi relativi alle funzioni amministrative delegate dall' articolo 33, nel proprio
territorio, nell'ambito del Piano pluriennale di svi-luppo socio-economico
e dei programmi annuali operativi, elaborati ed approvati ai sensi degli
articoli 13 e
14 della
legge regionale 3
luglio 1992, n. 19 nei quali dovranno essere specificati, per ciascun
tipo di intervento, le previsioni di spesa onde poter disporre per il
relativo finanziamento.
Art. 4 - Beneficiari.
1. Possono fruire delle provvidenze di cui alla presente legge, in
ordine di preferenza, i seguenti soggetti:
a) coltivatori diretti, singoli od associati, imprenditori agricoli a
titolo principale, cooperative agricole;
b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a
tempo parziale;
c) altri soggetti aventi titolo alla esecuzione degli interventi.
2. Nel rispetto delle preferenze di cui al comma 1 viene accordata
precedenza alle imprese singole od associate gestite da giovani o con
presenza di giovani coadiuvanti.
3. Le preferenze e le precedenze di cui al presente articolo si
esplicano nel rispetto delle priorità oggettive di cui al comma 2
dell'articolo 2.
4. A parità di condizioni, le maggiori misure di benefici sono
accordate ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1.
TITOLO III
Interventi settoriali
CAPO I
Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura di montagna
Art. 5 - Interventi per il
miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.
1. Allo scopo di concorrere al
miglioramento degli assetti socio-strutturali ed economici, per gli
interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione, la
viabilità rurale e le linee telefoniche, di cui agli articoli 28 e 46 della legge regionale 31 ottobre
1980, n. 88 , effettuati nelle zone individuate particolarmente
svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, possono essere concessi sussidi fino
alla misura massima dell'85 per cento.
Art. 6 - Interventi per il
recupero del patrimonio edilizio rurale
1. Al fine di salvaguardare il
patrimonio edilizio rurale, quale elemento costitutivo essenziale del
paesaggio delle zone montane, e per consentire agli imprenditori agricoli
migliori condizioni di vita e di esercizio delle attività economiche,
possono essere concessi contributi in conto capitale per il radicale
riattamento, la ristrutturazione e l'eventuale ampliamento di preesistenti
fabbricati da destinarsi ad abita-zione e ad annesso rustico, nel rispetto
della vigente disciplina urbanistica.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi:
a) a coltivatori diretti singoli od associati, ad imprenditori agricoli a
titolo principale e cooperative agricole, fino alla misura massima del
settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) ad imprenditori agricoli non a titolo principale, ivi inclusi quelli a
tempo parziale, fino alla misura massima del quaranta per cento della spesa
ritenuta ammissibile. ( 4)
3. Possono altresì beneficiare delle provvidenze di cui al
presente articolo, nella misura di cui alla lettera a) del comma 2, gli
enti territoriali, e gli altri enti pubblici, le Regole e le Comunioni
familiari anche per gli interventi riguardanti le malghe di cui sono
titolari, in quanto destinate ad uso agricolo.
Art. 7 - Interventi per la
valorizzazione delle produzioni.
1. Al fine di valorizzare le produzioni
agricole nelle zone montane attraverso l’adeguamento delle strutture
e delle attrezzature sono concessi contributi a imprenditori agricoli anche
non a titolo principale, a cooperative agricole e ad associazioni di
produttori.
2. I contributi di cui al comma 1 ammontano fino al 50 per cento
della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 55 per cento se i
beneficiari sono giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.
( 5)
Art. 8 - Interventi per il
miglioramento del patrimonio bovino.
1. Allo scopo di promuovere e sostenere
il miglioramento genetico del patrimonio bovino nelle zone montane,
garantendo più equi redditi attraverso il miglioramento qualitativo
delle produzioni, la Giunta regionale può concedere ad imprenditori
agricoli, singoli e associati, e cooperative, contributi in conto capitale
di importo non superiore ai massimali previsti dal paragrafo 2, e nei
limiti stabiliti dai successivi paragrafi 4 e 5 dell'articolo 12 del
regolamento (CEE) n. 2328/91, per la produzione e l'acquisto di manze
gravide selezionate destinate alla riproduzione ed iscritte ai libri
genealogici.
2. Possono essere altresì concessi alle associazioni
provinciali allevatori per l'elaborazione dei piani annuali di
accoppiamento programmato e per la relativa attività di assistenza
tecnica contributi fino al novanta per cento della spesa ammissibile.
( 6)
Art. 9 - Miglioramento delle
condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti.
1. Ad imprenditori agricoli, singoli ed
associati, loro cooperative, nonché ad associazioni di produttori,
possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura
massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, per
investimenti da effettuarsi in zone montane diretti al miglioramento delle
condizioni di igiene ed al benessere degli animali negli allevamenti, a
condizione che gli investimenti medesimi non comportino un incremento della
capacità produttiva, salvo qualora un quantitativo di riferimento
supplementare od un trasferimento sia stato precedentemente acquisito a
norma del regolamento (CEE) n. 857/84. ( 7)
Art. 10 - Promozione
dell'assistenza zooiatrica e dell'inseminazione strumentale.
1. La Giunta regionale, al fine di
tutelare lo stato di salute del patrimonio zootecnico e la qualità
delle produzioni, è autorizzata a concedere alle comunità montane
contributi fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile per la
realizzazione di:
a) programmi annuali di assistenza specialistica zooiatrica;
b) programmi annuali di assistenza specialistica per la diffusione
dell'inseminazione strumentale. ( 8)
Art. 11 - Interventi per
l'alpeggio.
Art. 12 - Interventi per
l'acquisizione di quote latte da parte di aziende montane.
Art. 13 - Interventi per
favorire il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici.
1. Al fine di incentivare il
riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici, favorendo il
miglioramento della produttività dei suoli e contribuendo nel contempo
alla tutela delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente,
possono essere concessi:
a) a imprenditori agricoli singoli ed associati, loro cooperative e
associazioni di produttori, contributi, nella misura massima del
quarantacinque per cento della spesa ammissibile, per investimenti
aziendali ed interaziendali riguardanti la ristrutturazione e la
riconversione dei ricoveri, nonché le strutture, impianti ed
attrezzature per il trattamento, la conservazione, il trasporto e la
distribuzione delle deiezioni zootecniche;
b) a consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato D al Piano
regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento del
Consiglio regionale n. 962 del 1° settembre 1989, contributi, nella
misura massima dell'ottanta per cento delle spese ammissibili per la
predisposizione di piani di utilizzazione consortile delle deiezioni
zootecniche a scopo agronomico.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) per essere
ritenuti ammissibili debbono osservare le disposizioni regionali e
nazionali di attuazione della direttiva n. 92/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole e non comportare un incremento della capacità
produttiva aziendale, salvo qualora un quantitativo di riferimento
supplementare od un trasferimento sia stato precedentemente acquisito a
norma del regolamento (CEE) n. 857/84. ( 11)
CAPO II
Misure particolari per lo sviluppo delle colture alternative e degli
allevamenti minori
Art. 14 - Oggetto delle
misure.
1. Le misure di cui al presente capo
sono specificatamente dirette, nel rispetto della protezione dell'ambiente
e nel più conveniente uso delle risorse naturali del territorio
montano, ad incoraggiare l'introduzione e a favorire il sostegno, nelle
piccole aziende agricole di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12 del
regolamento (CEE) n. 2328/1991, delle colture alternative e degli
allevamenti minori i cui prodotti trovano normali sbocchi sui mercati.
Art. 15 - Interventi a favore
delle colture alternative.
1. Al fine di incentivare la
riconversione produttiva nelle zone montane attraverso l'introduzione di
colture alternative possono essere concessi, ad imprenditori agricoli,
singoli o associati, loro coopera-tive ed associazioni di produttori,
contributi sulle spese per l'acquisto di materiale vegetale e per il
relativo impianto nonchè per gli investimenti relativi alla
trasformazione e vendita dei prodotti ricavati.
2. Le colture alternative di cui al comma 1, erbacee, arboree ed
arbustive, ricomprendono le pro-duzioni di frutti di sottobosco, le specie
frutticole minori, le piante officinali, le specie pregiate per la
pro-duzione di legno, le conifere e latifoglie a rapido accrescimento, gli
arboreti specializzati per la produ-zione di semi e la conservazione del
patrimonio genetico.
Art. 16 - Interventi a favore
degli allevamenti minori.
1. Al fine di diversificare le
attività zootecniche nelle zone montane favorendo lo sviluppo di
alle-vamenti minori possono essere concessi, ad imprenditori agricoli,
singoli ed associati, loro cooperative ed associazioni di produttori,
contributi sulle spese per l'acquisto di riproduttori, per la realizzazione
di strutture zootecniche e per la provvista di impianti ed attrezzature.
2. Gli allevamenti minori di cui al comma 1 riguardano gli ovini, i
caprini, i cunicoli, gli equini, l'acquacoltura, l'apicoltura, gli ungulati
e l'avifauna nonchè altre specie animali individuate dalla Giunta
re-gionale, con particolare riferimento alle categorie specificate nel DPR
22 dicembre 1986, n. 917, in quanto rispondenti alle condizioni di cui
all'articolo 14.
Art. 17 - Misure dei
benefici.
1. I contributi in conto capitale di cui agli articoli 15 e 16
possono essere concessi nella misura mas-sima del 45 per cento della spesa
ammissibile per i beni immobili e del 30 per cento della spesa ammissibile
per gli altri investimenti.
2. Le misure massime di contributi di cui al comma 1 sono elevabili
del 25 per cento per gli interventi a fa-vore di giovani agricoltori ai
sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2328/1991.
Art. 18 - Aiuti transitori per
l'avviamento.
CAPO III
Tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale
Art. 19 - Coordinamento con le
misure comunitarie.
1. Le misure previste dal presente capo, attuate in coordinamento
con quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio del 30
giugno 1992, sono volte specificatamente alla tutela e valorizzazione del
territorio e dell'ambiente rurale montano ai fini anche per la sua
utilizzazione a scopi produttivi e turistico-ricreativi.
Art. 20 - Premio per la
conservazione delle aree prative.
1. Al fine di incentivare un
razionale utilizzo delle superfici prative, prevenendo fenomeni di
abbandono e degrado dello spazio rurale, ai soggetti privati e pubblici,
che si impegnano per almeno un quinquennio a coltivare dette superfici
secondo criteri agronomici atti a conservarne l'integrità, può
essere concesso ( 13) un premio
annuo per ettaro fino ad un importo massimo di lire 500 mila.
2. Il premio di cui al comma 1 non potrà superare od essere cumulato
all'aiuto in favore delle aree prative previsto dal regolamento (CEE) n.
2078/92. ( 14) ( 15)
Art. 21 - Manutenzione a fini
ambientali di superfici agricole e forestali abbandonate.
1. Al fine di contribuire al
contenimento del dissesto idrogeologico e limitare altresì i rischi di
incendio e valanghe dovuti ai fenomeni di abbandono dei terreni agricoli e
forestali, può essere concesso ( 16), a soggetti privati e pubblici, un contributo fino all'80
per cento della spesa ammessa per la manutenzione delle superfici
agro-forestali abbandonate.
2. Sono da intendersi abbandonate le superfici agricole e forestali
non sottoposte da almeno tre anni alle normali forme di utilizzazione.
3. Rientrano fra le operazioni di manutenzione delle superfici
abbandonate lo sfalcio delle erbe, il controllo di erbe e arbusti
infestanti, la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei
terreni, della viabilità aziendale, le cure colturali ai soprassuoli
boschivi. ( 17) ( 18)
Art. 22 - Interventi per opere
di manutenzione ambientale.
1. Al fine di contenere i fenomeni di
degrado dell'ambiente rurale montano, connessi all'abbandono delle opere
realizzate dall'uomo a servizio dell'attività agricola e, più in
generale, del territorio, la Giunta regionale può concedere, a
soggetti privati e pubblici, contributi fino alla misura massima del
novanta per cento della spesa ammissibile per il mantenimento in efficienza
di infrastrutture e manufatti interaziendali quali viabilità
interpoderale, acquedotti rurali e relative opere di presa, opere di
sostegno e consolidamento pendici, canalizzazione di sgrondo,
valorizzazione di siepi e alberature e manutenzione di aree di servizio
interaziendali. ( 19) ( 20)
Art. 23 - Spesa ammissibile ai
contributi.
1. L'entità della spesa ammissibile ai contributi di cui agli
articoli 20, 21 e 22 viene definita in relazione ai fattori di svantaggio
naturale e strutturale, di cui all' articolo 2, comma 2, che condizionano le attività di
manutenzione ivi previste.
CAPO IV
Misure per il miglioramento delle condizioni socio-strutturali delle
imprese agricole
Art. 24 - Agevolazioni per le
operazioni di riordino fondiario
1. La Giunta regionale, al fine di evitare
il frazionamento del territorio montano, concede ai proprietari di terreni
ricompresi nel Piano di riordino fondiario approvato secondo le procedure
di cui al Titolo II Capo IV del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che
alienano i terreni medesimi ad altri imprenditori proprietari di fondi
ricadenti nel Piano di riordino, un contributo in conto capitale nella
misura massima del settantacinque per cento del valore di stima determinato
dalla competente commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971,
n. 865 e degli oneri accessori. ( 21)
2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1 i
proprietari di terreni la cui superficie complessiva interessata dal Piano
non sia superiore ai sei ettari.
3. Il valore di stima di cui al comma 1 non può in ogni caso risultare
superiore al valore di mercato. ( 22)
Art. 25 - Interventi per la
conservazione delle unità produttive.
1. La Giunta regionale, per favorire
la permanenza dei giovani in agricoltura e per impedire la frammentazione
delle aziende agricole nelle zone montane, concede ad imprenditori agricoli
a titolo principale che intendono proseguire nell'attività di
conduzione dell'azienda medesima, contributi in conto capitale nella misura
del 30 per cento sugli oneri, ivi comprese, le spese accessorie, relativi
alla liquidazione delle quote spettanti ai coeredi, nel caso di successione
ereditaria.
2. Per beneficiare del contributo di cui al comma 1, i soggetti
interessati, all'apertura della successione ereditaria, devono acquisire la
formale rinuncia dei coeredi nonchè impegnarsi a mantenere inalterato
l'assetto fondiario dell'azienda.
3. Decadono dal contributo i beneficiari che, prima che siano
trascorsi dieci anni dalla loro acquisizione, alienano, senza giusta causa,
le quote oggetto del beneficio.
Art. 26 - Indennità
compensativa nelle zone particolarmente svantaggiate.
Art. 27 - Incoraggiamento al
prepensionamento degli agricoltori.
1. Al fine di garantire un reddito adeguato agli imprenditori
agricoli anziani operanti in zone mon-tane, agevolando il conseguente
subentro nella gestione aziendale di giovani imprenditori, la Giunta
regionale può concedere, in presenza delle condizioni richieste dal
regolamento (CEE) n. 2079/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992, un aiuto
supplementare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento
medesimo.
2. L'aiuto supplementare viene concesso sotto forma di contributo in
conto capitale, ragguagliato al 50 per cento dell'importo del premio per la
cessazione dell'attività e dell'indennità annuale ammissibili, ai
sensi di detta normativa comunitaria.
TITOLO IV
Promozione e sviluppo socio-economico delle imprese
Art. 28 - Promozione.
1. Al fine di consentire un'adeguata
promozione dei prodotti tipici delle zone montane, in armonia anche con
quanto previsto dalle leggi regionali 8 marzo 1988, n. 11 e 8 gennaio 1991, n. 1, la
Giunta regionale promuove lo studio, la predisposizione e la realizzazione
di specifici progetti attuati da parte di associazioni di produttori,
cooperative agricole e consorzi di tutela, mediante la concessione di un
contributo sino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. (omissis) ( 24)
3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere
accordate anche ad enti locali, associazioni agrituristiche, imprese
agricole singole ed associate che intendono realizzare iniziative intese a
promuovere l'ospitalità rurale nelle zone montane.
Art. 29 - Incentivi per la
valorizzazione delle risorse boschive.
1. Al fine di compensare
l'insufficiente remunerazione della vendita di legname in piedi, favorendo
la regolare coltivazione dei boschi più disagiati, la Giunta regionale
può concedere a favore di titolari di boschi, singoli od associati,
contributi per l'allestimento e l'esbosco all'imposto di legname
proveniente da boschi pianificati. ( 25)
2. Il contributo può essere concesso, limitatamente alle zone
maggiormente svantaggiate da determinarsi da parte della Giunta regionale,
in funzione delle condizioni di viabilità, di geomorfologia, sistemi
d'esbosco e tipo di selvicoltura, nella misura di euro 3,50 per metro cubo
cormometrico utilizzato in boschi con situazioni stazionali mediamente
disagiate, nella misura di euro 7,00 in boschi altamente disagiati e di
euro 14,00 in assenza di viabilità e laddove vengono impiegati sistemi
d'esbosco a cavo. ( 26)
3. Nella concessione delle provvidenze viene stabilito il seguente
ordine di priorità:
b) utilizzazioni previste nei piani di riassetto non eseguite per mancato
realizzo del prezzo di macchiatico; ( 28)
d) utilizzazioni effettuate con sistemi d'esbosco a basso impatto, ivi
comprese le teleferiche;
e) omissis ( 30)
f) utilizzazioni per l'avviamento all'altofusto.
4. I contributi di cui al presente articolo non devono in ogni caso
risultare superiori ai maggiori oneri derivanti alle imprese boschive dalle
condizioni di svantaggio definite nel comma 2. ( 31)
Art. 30 - Assistenza
interaziendale.
1. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 23 della
legge regionale 8
gennaio 1991, n. 1 , alle strutture tecniche di sostegno operanti nelle
aree montane possono aderire tutti gli imprenditori agricoli in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi compresi
quelli operanti a tempo parziale nonchè i coadiuvanti familiari ai
sensi dell'articolo 230 bis del Codice civile.
2. Il contributo concesso alle strutture tecniche di sostegno per il
coordinamento dell'attività di assistenza interaziendale in zone
montane è determinato in lire centomila per azienda.
Art. 31 - Consolidamento di
passività onerose.
1. Ad imprenditori agricoli, singoli
od associati, titolari di aziende montane ad indirizzo zootecnico per la
produzione di latte può essere concesso un concorso negli interessi
relativi a mutui - contratti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio
1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni - per il
consolidamento di passività onerose, derivanti da finanziamenti
bancari effettuati mediante prestiti e mutui agrari poliennali, impiegati
per investimenti aziendali, anche se assistiti dal concorso finanziario
pubblico.
2. L'importo di predetti mutui, della durata massima di anni dieci,
può essere ragguagliato fino all'in-tero ammontare delle
passività onerose in essere all'entrata in vigore della presente
legge.
3. Il concorso di cui al comma 1, determinato in conformità a
quanto previsto dall' articolo 65 della legge regionale n. 88/1980 e successive
modificazioni ed integrazioni, è concesso dalla Giunta regionale in
via attualizzata sotto forma di contributo da corrispondere in un'unica
soluzione agli istituti mutuanti previa definizione del contratto di
consolidamento.
4. La Giunta regionale, data la particolare gravosità degli oneri
connessi alle operazioni previste ai precedenti commi, può concedere
un contributo in conto capitale sulle spese sostenute dai beneficiari,
nella misura massima del cinquanta per cento delle spese medesime.
( 32)
5. I mutui di cui ai commi precedenti debbono riguardare investimenti
già realizzati compatibili con le vigenti disposizioni comunitarie in
materia di politica delle strutture agricole e non possono comportare il
superamento dei massimali di contributo previsti dalla medesima normativa.
( 33)
6. Gli aiuti in parola possono essere erogati soltanto a seguito di
modifiche dei tassi per i nuovi prestiti contratti per tener conto delle
variazioni del costo del denaro o riguardare aziende che siano
economicamente sane, in base ad apposita verifica da effettuarsi da parte
degli uffici regionali sulla scorta di uno specifico Piano aziendale.
( 34)
Art. 32 - Mutui
integrativi.
1. La Giunta regionale può concedere ai
soggetti di cui all'articolo 4, un concorso nel pagamento degli interessi
relativo a mutui integrativi della durata massima di quindici anni pari
alla differenza tra spesa ammessa e il contributo in conto capitale
effettivamente concesso limitatamente agli interventi previsti agli
articoli 6, 13, 16 e 25,
nel rispetto dei massimali di contributo previsti dall'articolo 12,
paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91. ( 35)
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 33 - Funzioni
amministrative.
1. L'esercizio delle funzioni
amministrative di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle
esplicitamente attribuite alla Giunta regionale, è delegato alle
Comunità montane ed alle Province, negli ambiti territoriali di
rispettiva competenza, nei termini precisati dai seguenti commi.
2. Le funzioni amministrative delegate alle Comunità montane si
esercitano relativamente agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7, 9,
11, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 22 e
26. ( 36)
3. Le funzioni amministrative delegate alle Province si esercitano
relativamente agli interventi di cui all' articolo 13.
4. In relazione all'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta
regionale:
a) emana direttive, esercita funzioni di vigilanza e di controllo, adotta
il provvedimento di revoca in caso di accertato inadempimento a norma
dell' articolo
55 dello Statuto;
b) assegna alle Comunità montane ed alle Province, le somme necessarie
per l'attuazione degli interventi di loro competenza, riportandole in base
ai criteri di cui al comma 3 dell' articolo 2 ed alle risultanze degli impieghi dei finanziamenti;
c) provvede al trasferimento alle Comunità montane e alle Province del
personale necessario.
Art. 34 - Norme
procedurali.
1. La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi
dell' articolo
32 lettera g) dello Statuto, per l'attuazione degli interventi e delle
azioni della presente legge, nonchè per la concessione dei relativi
benefici.
Art. 35 - Applicazione di
norme vigenti.
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si
applica la disciplina dettata dalla vigente legislazione regionale in
materia, in particolare, dalle disposizioni contenute nelle leggi regionali 31 ottobre 1980,
n. 88 e 8 gennaio
1991, n. 1 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 36 - Abrogazione di
norme.
1. E' abrogata la legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5
"Interventi di conservazione e mantenimento dei prati e dei prati-pascoli
nelle aree montane", fatti salvi i procedimenti amministrativi in atto.
Art. 37 - Divieto di cumulo
dei benefici.
1. I benefici di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto
diversamente disposto, non sono cumulabili con quelli concessi per le
stesse iniziative ai sensi di leggi statali e regionali o di normative
comunitarie.
Art. 38 - Disposizioni
transitorie.
1. Fino all'approvazione del piano specifico per lo sviluppo
socio-economico ed ambientale della montagna di cui all' articolo 3 della
legge regionale 8
gennaio 1991, n. 1 , e comunque non oltre il novantesimo giorno
successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale è autorizzata a determinare le misure di intervento a favore
dei beneficiari delle provvidenze, nel rispetto dei criteri dettati dal
comma 2 dell' articolo 2.
2. Possono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge
le iniziative le cui domande sono state presentate ai sensi di altre leggi
regionali, in quanto compatibili con le disposizioni da essa recate, con
l'esclusione di quelle la cui istruttoria sia stata già formalizzata
ai sensi e per gli effetti degli specifici disposti legislativi.
Art. 39 - Norma
finanziaria.
omissis ( 37)
SI OMETTE L'ALLEGATO (38)
Note
( 1) Ai sensi dell’art. 5
della legge regionale
18 aprile 1995, n. 30 concernente «Adeguamento di leggi regionali
alla normativa comunitaria» le modifiche apportate dalla legge
medesima all’art. 2 comma 2; 6 comma 2; 7 comma 1; 7 comma 2 lett.
c); 8; 9; 13; 20 comma 2; 21 comma 3; 22; 24 commi 1 e 3; 29 commi 3 e 4;
31 commi 4, 5, 6; 32; nonchè l’abrogazione degli artt. 7 comma
3; 11; 12; 18; 26; 28 comma 2, hanno effetto a decorrere dal giorno in cui
è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della
Commissione delle Comunità Europee, ai sensi degli artt. 92 e 93 del
trattato CEE, ed alle eventuali condizioni nello stesso previste.
( 2) Nelle zone agricole dei
territori classificati montani ai sensi dell’art.articolo 5 della
legge regionale 10
agosto 2006, n. 18 , in deroga a quanto previsto dall’articolo 48
della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
e successive modificazioni, fino all’approvazione del primo piano di
assetto territoriale (PAT) e del piano degli interventi (PI) nelle zone
agricole dei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1
della legge regionale
18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo
sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la
valorizzazione dei territori montani” è consentita, nel rispetto
integrale della tipologia originaria, la ricostruzione, con la volumetria
originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul terreno i
muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia
riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti
competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.
( 10) Articolo abrogato da art. 3
comma 19 legge
regionale 18 aprile 1995, n. 30
( 11) Articolo così
sostituito da art. 3 comma 8 legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 . La
direttiva nitrati peraltro è la direttiva 91/676 CEE del Consiglio del
12 dicembre 1991 e non del 1992. In materia di adeguamento a questa
direttiva l’art. 108 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 ha
disposto che: “1. Nelle more di attuazione del piano del settore
agricolo (PSAGR), la Giunta regionale approva un programma straordinario di
intervento inteso a fornire e migliorare l’adeguamento delle imprese
zootecniche del Veneto alle prescrizioni dettate dalla Direttiva 91/676/CEE
del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole, mediante azioni rivolte all’adeguamento delle strutture di
allevamento, all’introduzione di pratiche e tecnologie pulite, alla
produzione di energia da reflui zootecnici e al decongestionamento delle
aree a più alta densità zootecnica.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del piano di cui al comma 1,
quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi
infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività
rurale” del bilancio di previsione 2008.”.
( 15) Le Comunità montane,
negli ambiti territoriali di rispettiva competenza possono esercitare
direttamente gli interventi previsti dal presente articolo, tale funzione
è dettata dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
( 18) Le Comunità montane,
negli ambiti territoriali di rispettiva competenza possono esercitare
direttamente gli interventi previsti dal presente articolo, ai sensi del
comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
( 20) Le Comunità montane,
negli ambiti territoriali di rispettiva competenza possono esercitare
direttamente gli interventi previsti dal presente articolo, tale funzione
è dettata dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
( 28) A seguito della modifica di
cui alla lettera a) che ha soppresso le parole “di riassetto
forestale” per coordinamento sembra debba leggersi anche in questa
lettera piani e non più piani di riassetto
( 37) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 38) Si omette l’allegato
pubblicato sul BUR 21 gennaio 1994, n. 6 e reperibile nella banca dati
delle leggi a testo storico nel formato PDF: testo da BUR.
SOMMARIO
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