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Contenuti:
Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 (BUR n. 8/1994)
Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 (BUR n. 8/1994) [sommario] [RTF]
ADESIONE ALLA
COSTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI STUDIO E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE
E LA PREVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE IN LONGARONE
Articolo 1
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad
aderire alla costituzione del Centro regionale per la protezione civile con
sede in Longarone alle seguenti condizioni:
a) che abbia lo scopo di provvedere, nella misura consentita dalle rendite
patrimoniali e dalle entrate annuali:
1) alla promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della
previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui
problemi urbanistici ed architettonici e del recupero e della ricostruzione
dei centri colpiti da calamità;
2) alla organizzazione di corsi di formazione, qualificazione,
riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato
nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive
ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;
3) alla partecipazione ed alla attività di intervento;
b) che vi partecipino in qualità di soci fondatori anche la provincia
di Belluno, il comune di Belluno, il comune di Longarone, la comunità
montana "Cadore-Longaronese-Zoldano";
c) che le quote di contribuzione siano fissate con l'accordo unanime dei
soci fondatori e siano uguali per tutti;
d) che la sede sia progettata e realizzata dal comune di Longarone con il
fondo di 1 miliardo a tale scopo destinato dall'accordo di programma
stipulato in data 28 maggio 1993 e reso esecutivo con DPGR n. 1418 in data
7 luglio 1993;
e) che la prima convocazione del Consiglio di amministrazione del Centro
sia promossa dal Presidente della Giunta regionale.
2. Nello svolgimento delle attività connesse alla costituzione
e amministrazione del Centro, il Presidente della Giunta regionale può
essere sostituito dall'Assessore regionale delegato.
Articolo 2
1. Il contributo regionale per la gestione del Centro avrà
decorrenza dal 1994 e sarà fissato con legge di bilancio.
2. Lo stanziamento potrà variare di anno in anno.
3. Il primo contributo dei soci fondatori costituisce la dotazione
patrimoniale iniziale dell'Ente.
SOMMARIO
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