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Contenuti:
Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (BUR n. 9/1994)
Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (BUR n. 9/1994) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1994)
Art. 1 - Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1994 e nel bilancio pluriennale 1994-1996 per finalità di
rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell' articolo 32/bis
della legge regionale
9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni ed integrazioni
( 1) , sono determinati, per
ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 nella misura indicata nella tabella
A) allegata alla presente legge. ( 2)
Art. 2 - Ricomposizione
ambientale di aree di cave abbandonate o dismesse.
1. I contributi regionali per la ricomposizione ambientale nelle
aree di cave abbandonate o dismesse, di cui al titolo quinto della
legge regionale 7
settembre 1982, n. 44 possono essere concessi agli organismi gestori di
parchi regionali nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta
ammissibile (cap. 51040).
Art. 3 - Interventi a favore
delle popolazioni colpite da calamità naturali.
Art. 4 - Modifica dell'articolo
1 della legge
regionale 8 maggio 1989, n. 14 e successive modifiche in materia di
"Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto".
Art. 5 - Modifica di norme in
materia di parchi regionali di cui alle leggi regionali 10 ottobre 1989, n.
38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei", 22
marzo 1990, n. 21 "Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti
d'Ampezzo", e 28 gennaio 1991, n. 8 "Norme per l'istituzione del Parco
naturale regionale del fiume Sile".
2. Il termine per l'adozione del piano ambientale del Parco
regionale dei Colli Euganei è stabilito al 30 aprile 1994.
3. Il termine per la redazione del piano ambientale del Parco
regionale delle Dolomiti d'Ampezzo da parte dell'ente gestore del parco e
per la sua trasmissione alla Giunta regionale, in conformità a quanto
previsto dall' articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 ,
per la susseguente adozione, è prorogato al 31 marzo 1994.
4. Il termine per l'adozione del piano ambientale del Parco naturale
regionale del fiume Sile previsto dall' articolo 18, comma 9,
lettera c) della legge 28 gennaio 1991, n. 8 è prorogato al 31 ottobre
1994.
Art. 6 - Alienazione di beni
immobili e abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .
1. In attuazione dell' articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , la
Giunta regionale adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, un piano per l'alienazione di beni immobili del patrimonio
regionale. Il piano deve contenere la valutazione di stima
tecnico-finanziaria dei beni dei quali si propone l'alienazione,
nonchè un programma finanziario, collegato al bilancio pluriennale,
che indichi l'ammontare delle entrate previste. Il piano viene trasmesso al
Consiglio regionale per il parere della competente Commissione consiliare.
2. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro trenta
giorni dalla data di ricevimento del piano di cui al comma 1. Decorso
inutilmente tale termine, la Giunta regionale prescinde da tale parere.
3. Il piano di cui al comma 1 deve contenere anche proposte in
ordine alla eventuale cessione di quote di partecipazione regionale presso
società.
4. Il piano contiene altresì indirizzi per la alienazione di
beni immobili in titolarità di enti dipendenti.
Art. 7 - Modifica dell'articolo
1 della legge
regionale 9 luglio 1993, n. 29 in materia di "Tutela igienico sanitaria
della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da
impianti per teleradiocomunicazioni" e proroga di termine.
Art. 8 - Modifica all'articolo 1
della legge regionale
1 settembre 1993, n. 47 in materia di "Disposizioni in materia
urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale".
Art. 9 - Modifica della
legge regionale 9
agosto 1988, n. 41 in materia di "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32
concernente "Norme per la polizia idraulica e l'estrazione di materiali
litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge
e fondali lacuali di competenza regionale" ".
Art. 10 - Contributo a favore
del Comune di Bardolino per la realizzazione di un distaccamento dei Vigili
del fuoco.
1. Al fine di concorrere alla realizzazione di un immobile da
destinare a distaccamento dei Vigili del fuoco, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere un contributo di lire 400 milioni al Comune di
Bardolino con le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto
1984, n. 42 , e successive modificazioni (Cap. 53018). ( 8)
Art. 11 - Deleghe alle
Province.
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di
funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8
giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni
delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1994, con gli stessi
criteri e le modalità di cui all' articolo 6 della
legge regionale 16
gennaio 1990, n. 4 (Cap. 4100).
Art. 12 - Comunità
montane.
1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le
Comunità montane, limitatamente al 1994, la somma di lire
2.770.500.000, stanziata al capitolo 3105 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1994 e relativa all'assegnazione statale per l'anno 1993
ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93, in deroga al comma 4
dell' articolo
15 della legge
regionale 3 luglio 1992, n. 19 .
Art. 13 - Innovazione
tecnologica.
Art. 14 - Interventi in materia
di tutela dei consumatori.
1. Nell'esercizio 1994, in deroga a quanto disposto dal primo comma
dell' articolo 6
della legge regionale
15 gennaio 1985, n. 3 , la Giunta regionale può ammettere a
contributo anche le domande relative all'anno 1992, non finanziate
nell'anno di riferimento, a condizione che siano state presentate entro la
data di scadenza prevista dalla legge medesima.
Art. 15 - Modifica della
legge regionale 5
aprile 1993, n. 12 recante: "Norme in materia di sport e tempo
libero".
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano ai
procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 17 - Modifica all'articolo
3 della legge
regionale 6 settembre 1991, n. 27 in materia di "Provvedimenti per la
riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo
della cooperazione agricola e agroalimentare".
1. Nell' articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 ,
dopo le parole "forza maggiore" si aggiungono le seguenti parole: "ovvero
quando tale condizione venga soddisfatta a seguito della realizzazione di
un piano di ristrutturazione e rilancio approvato dalla Giunta regionale in
armonia con quanto previsto dall'articolo 4". ( 12)
Art. 18 - Contributi per la
redazione di strumenti urbanistici. (13)
2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della
concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla
trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione (Cap. 43030).
Art. 19 - Attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e proroga di termini.
1. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4
delle norme di attuazione del PTRC, predispone entro il 30 giugno 1994
l'adeguamento dei Piani di settore già approvati, alle norme e
previsioni del PTRC stesso.
2. I termini previsti dall'articolo 16 delle norme di attuazione del
PTRC sono fissati al 30 giugno 1994.
Art. 20 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
del Bollettino Ufficiale della Regione.
TABELLA A omissis
Note
( 13) Vedi comma 2 art. 32
legge regionale 23
agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la trasmissione
al Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti
col contributo regionale sino al 30 giugno 1997.
SOMMARIO
-
Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11
(BUR n. 9/1994)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1994)
-
-
Art. 1 - Rifinanziamenti.
-
Art. 2 - Ricomposizione ambientale
di aree di cave abbandonate o dismesse.
-
Art. 3 - Interventi a favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali.
-
Art. 4 - Modifica dell'articolo 1
della legge
regionale 8 maggio 1989, n. 14 e successive modifiche in materia
di "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto".
-
Art. 5 - Modifica di norme in
materia di parchi regionali di cui alle leggi regionali 10 ottobre
1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli
Euganei", 22 marzo 1990, n. 21 "Norme per l'istituzione del Parco
delle Dolomiti d'Ampezzo", e 28 gennaio 1991, n. 8 "Norme per
l'istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile".
-
Art. 6 - Alienazione di beni
immobili e abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 27
gennaio 1993, n. 8 .
-
Art. 7 - Modifica dell'articolo 1
della legge
regionale 9 luglio 1993, n. 29 in materia di "Tutela igienico
sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non
ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" e proroga
di termine.
-
Art. 8 - Modifica all'articolo 1
della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 47 in materia di "Disposizioni in
materia urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale".
-
Art. 9 - Modifica della
legge regionale
9 agosto 1988, n. 41 in materia di "Modifica alla legge regionale 27
aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia idraulica e
l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali
dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza
regionale" ".
-
Art. 10 - Contributo a favore del
Comune di Bardolino per la realizzazione di un distaccamento dei
Vigili del fuoco.
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Art. 11 - Deleghe alle
Province.
-
Art. 12 - Comunità
montane.
-
Art. 13 - Innovazione
tecnologica.
-
Art. 14 - Interventi in materia di
tutela dei consumatori.
-
Art. 15 - Modifica della
legge regionale
5 aprile 1993, n. 12 recante: "Norme in materia di sport e tempo
libero".
-
Art. 16 - Modifica dell'articolo 12
della legge
regionale 2 agosto 1988, n. 35 in materia di "Disciplina delle
manifestazioni fieristiche" come modificata dalla legge regionale 18
gennaio 1991, n. 4 .
-
Art. 17 - Modifica all'articolo 3
della legge
regionale 6 settembre 1991, n. 27 in materia di "Provvedimenti
per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo
sviluppo della cooperazione agricola e agroalimentare".
-
Art. 18 - Contributi per la
redazione di strumenti urbanistici. (13)
-
Art. 19 - Attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e proroga di
termini.
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Art. 20 - Dichiarazione
d'urgenza.
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