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Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 (BUR n. 30/1994)
Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 (BUR n. 30/1994) [sommario] [RTF]
INTERVENTI IN
FAVORE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
BELLUNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza
regionale per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della
legge 9 gennaio 1991, n. 19 come sostituito dall'articolo 2 della legge 19
luglio 1993, n. 237, allo scopo di garantire alle imprese aventi stabile e
prevalente organizzazione nel territorio della provincia di Belluno,
parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui
all'articolo 1 della legge 19 gennaio 1991, n. 19, nonché per
promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività
economico-produttive.
Art. 2 - Soggetti destinatari.
1. Sono destinatari degli interventi di
cui alla presente legge:
a) le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione
96/280/CE della commissione del 3 aprile 1996, pubblicata in GUCE L107 del
30 aprile 1996 e successive modificazioni, incluse quelle artigiane e le
cooperative, operanti nei settori dell’industria, dei trasporti e
spedizioni, dei servizi alle imprese, dell'offerta turistica, degli
impianti a fune in servizio pubblico, limitatamente alle attività
ammissibili in base alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato. Tali imprese devono avere sede operativa nel territorio di cui
all’articolo 1; ( 1)
b) i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma
cooperativa tra le imprese di cui alla lettera a), aventi per scopo la
prestazione di servizi alle imprese medesime per la diffusione dei processi
di innovazione tecnologica e per la compatibilità ambientale delle
attività produttive o la realizzazione di opere a servizio delle
imprese stesse;
c) le società a capitale misto, pubblico-privato, aventi per scopo la
prestazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a), nonchè la
realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;
d) gli enti pubblici che realizzano o partecipano ad iniziative e opere
volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lettera
a). ( 2)
Art. 3 - Tipologie degli
interventi.
1. Le finalità di cui alla
presente legge sono perseguite mediante:
a) concessione di finanziamenti agevolati ai quali è applicato un
tasso di interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di
riferimento stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti
dell’aiuto di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e pubblicato
in GUCE 21 ottobre 1995; ( 3)
b) concessione di contributi in conto capitale.
2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante
la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a
lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all’ articolo 7, destinata ai soggetti di
cui all’articolo 2, lettera a).
3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata
una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui
all’articolo 7, così destinata:
a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti
di cui all’articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di
lire 500 milioni per ciascun soggetto;
b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta
regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto
di promozione e sviluppo dell’occhialeria, destinati ai soggetti di
cui all’articolo 2.
4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura
non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria
relativa agli aiuti di stato alle piccole e medie imprese come definite
dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono
cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche. ( 4)
5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per
operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.
6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono
concesse per le seguenti iniziative:
a) acquisto di terreni e fabbricati destinati alle attività
imprenditoriali agevolate della presente legge; ( 5)
b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative
pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla
presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di
sicurezza; ( 6)
c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità,
nonché la relativa attività di formazione;( 7)
e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di
elevato contenuto tecnologico;
f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle
attività di impresa; ( 8)
g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con
particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a
manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie,
espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia
dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione
con l’attività delle imprese; ( 9)
i) omissis ( 10)
6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all'articolo 4, comma 2,
( 11) la Giunta regionale
stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili,
la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di
spesa ammissibile. ( 12)
6 ter. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione cui al comma
2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonché le piccole e medie
imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti di trasporto a fune in
servizio pubblico, per operazioni finanziarie, tra loro alternative,
finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di
passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale,
nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore
(“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379. ( 13)
Art. 3 bis - Non
cumulabilità.
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con i
contributi previsti da altre leggi regionali per gli stessi interventi.
( 14)
Art. 4 - Deleghe alla provincia
di Belluno.
1. La Provincia di Belluno è
delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla
concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro
utilizzazione nonchè alla riduzione o revoca degli stessi in caso di
mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi, sulla base
dei seguenti principi:
a) snellezza e trasparenza delle procedure;
b) partecipazione ai procedimenti;
c) redditività degli investimenti;
d) internazionalizzazione delle attività delle imprese.
2. La Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, emana, ai
sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto disposizioni
esecutive di attuazione della presente legge e provvede altresì ad
assegnare alla stessa Provincia i fondi destinati agli interventi ed
all'esercizio della delega.
3. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 3, comma 2, è
costituito dalla società Veneto Sviluppo spa, previo accredito da
parte della Regione dei relativi importi e viene utilizzato a seguito di
apposite convenzioni della società con istituti bancari individuati
dalla Provincia di Belluno.
4. La Provincia si avvale di un Comitato tecnico che formula pareri
circa i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni, i cui
componenti restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
( 15)
5. Il comitato di cui al comma 4 è composto di sette membri
nominati con decreto del Presidente della Provincia di Belluno:
a) un rappresentante della Provincia di Belluno con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale;
c) un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Belluno;
d) un rappresentante designato dalla società Veneto Sviluppo spa;
e) due rappresentanti delle categorie imprenditoriali designati
congiuntamente dalle stesse;
f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
designato congiuntamente dalle stesse.
6. Le domande di contributo o di finanziamento possono essere
sottoposte alla Provincia direttamente oppure tramite cooperative o
consorzi di garanzia che garantiscano le singole iniziative. ( 16)
Art. 5 - Vigilanza.
1. Spetta alla Giunta regionale il compito di vigilare sul corretto
svolgimento delle funzioni delegate di cui all'articolo 4 e, in caso di
inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, di
esercitare poteri sostitutivi, previa formale diffida.
Art. 6 - Relazione annuale sugli
interventi.
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una
relazione annuale sull'utilizzo delle provvidenze concesse in attuazione
della presente legge.
Art. 7 - Norma finanziaria.
Art. 8 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 11) Con rettifica pubblicata
nel BUR n. 28 del 15 marzo 2005 si è comunicato che: “Nel testo
dell’articolo 51 comma 2 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”
pubblicata nel BUR n. 12 del 3 febbraio 2004, le parole “Con le
disposizioni esecutive di cui all’articolo 2 comma 2” vanno
sostituite con le parole “Con le disposizioni esecutive di cui
all’articolo 4 comma 2”.
( 13) Comma inserito da articolo
37, comma 2, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . Il
comma 3 del medesimo articolo 37 prevede inoltre che la Giunta regionale
stabilisce le condizioni e i criteri di applicazione e di priorità
delle operazioni finanziarie, fornendo indicazioni operative al soggetto
gestore dei fondi di rotazione.
SOMMARIO
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