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Contenuti: Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (BUR n. 33/1994)

Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (BUR n. 33/1994) [sommario] [RTF]

NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (1)

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api.
2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale, contribuendo alla conservazione dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare.

Art. 2 - Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle forme associate di cui all’articolo 2 bis, (2) contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile, sulla base di specifici programmi, per:
a) risanamento e profilassi degli apiari da malattie, nonchè assistenza tecnica da parte dei tecnici apistici;
b) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento, di conferenze teorico-pratiche e convegni, nonchè studi e ricerche;
c) attività promozionali e divulgative per la migliore commercializzazione e valorizzazione dei prodotti apistici veneti, comprese le analisi chimiche dei prodotti dell'alveare;
d) stampa di pubblicazioni e periodici di interesse apistico, nonchè acquisto di materiale informativo e didattico per gli associati;
e) acquisti per macchine, attrezzature e materiale accessorio per l'esercizio dell'attività apistica.

Art. 2 bis - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: un contenitore per api;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: forma di conduzione dell'allevamento apistico ai fini dell'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
f) apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari;
g) imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
h) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività, di cui alla lettera g), a titolo professionale;
i) forme associate:
1) le organizzazione di produttori ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;
2) le associazioni di apicoltori e le cooperative di apicoltori che abbiano almeno 100 soci e che detengano complessivamente almeno 650 alveari;
3) i consorzi di tutela del settore apistico. (3)

Art. 3 - Tutela sanitaria del patrimonio apistico.

1. Le ULSS, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti. (4)
2. La Giunta regionale approva piani di intervento straordinario volti alla profilassi ed alla cura di malattie, predisposti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie su indicazione delle forme associate di cui all’articolo 2 bis. (5)

Art. 4 - Centro regionale per l'apicoltura.

1. La Giunta regionale istituisce presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, un Centro regionale per l'apicoltura con compiti di:
a) risanamento e profilassi delle malattie delle api;
b) attuazione di analisi chimico/fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell'alveare, svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;
c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento;
d) formazione ed addestramento degli operatori apistici da attuarsi presso le forme associate di cui all’articolo 2 bis. (6)
2. Per le attività di ricerca e sperimentazione sulla genetica e le tecniche di allevamento delle api, il Centro si avvale di una sezione da attivarsi presso l'Azienda sperimentale regionale di Villiago.

Art. 5 - Consulta regionale per l'apicoltura.

1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l'apicoltura.
2. La consulta è composta da:
a) il dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE che la presiede;
b) il dirigente del dipartimento per i servizi veterinari;
c) il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
d) il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura;
e) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale. (7)
3. La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE.
4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a ciò espressamente delegato.
5. La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale, sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura, nonché sui programmi di attività del Centro regionale per l'apicoltura.

Art. 6 - Registro dei tecnici apistici.

1. Presso la Giunta regionale è istituito un registro in cui vengono iscritti, sentita la consulta di cui all'articolo 5, i tecnici apistici i cui nominativi vengono comunicati annualmente alle forme associate di cui all’articolo 2 bis. (8)
2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi.

Art. 7 - Denuncia alveari.

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'ULSS competente, anche tramite le forme associate di cui all’articolo 2 bis entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali. (9)
2. I possessori o detentori che intendono effettuare il trasferimento stagionale degli alveari devono comunicarlo ai comuni e alle aziende ULSS di destinazione, almeno cinque giorni prima dell'effettivo trasferimento. Alla comunicazione deve essere allegata copia del certificato sanitario rilasciato, non prima di dieci giorni dell’inizio della transumanza stagionale, dall’azienda ULSS competente riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento stagionale e attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione devono essere dichiarate le postazioni e la durata presunta della transumanza che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse, modificabile con provvedimento della Giunta regionale, in base alle condizioni climatiche delle diverse aree del territorio regionale. Il certificato rilasciato dall’azienda ULSS e la copia della comunicazione devono essere conservati dall’interessato per tutta la durata dei trasferimenti.”. (10)
3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari. (11)

Art. 8 - Denuncia delle malattie delle api.

1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria” e successive modifiche.
2. A seguito della denuncia, le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, provvedono ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all’applicazione delle misure di polizia veterinaria. (12)

Art. 9 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari. (13)

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati mediante impianti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno ed a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
3. La commercializzazione delle api può avvenire nell'ambito del territorio regionale solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria. (14)
4. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.
5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell’articolo 896 bis del codice civile. (15)
6. omissis (16)
7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione.

Art. 9 bis – Anagrafe degli alveari (17)

1. È istituita, entro il 31 dicembre 2010, l’anagrafe degli alveari presenti sul territorio regionale.
2. L’anagrafe è costituita dai registri tenuti presso le ULSS competenti per territorio.
3. La Giunta regionale definisce i requisiti minimi uniformi per la istituzione e la tenuta dei registri di cui al comma 2.
4. Ai fini della costituzione dell’anagrafe, gli apicoltori provvedono alla marcatura con contrassegni indelebili di tutte le arnie, secondo le specifiche definite dalla Giunta regionale.

Art. 10 - Vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sull'apicoltura ai fini della presente legge, sono esercitate dall'ULSS competente per territorio, a mezzo del servizio ispettivo di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e successive modificazioni, dagli organi di polizia urbana, dagli agenti del Corpo forestale dello Stato.
2. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

Art. 11 - Sanzioni.

1. Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.
2. Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.
3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.200.000.
4. Per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 150.000.
5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.

Art. 12 - Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.

Art. 13 - Abrogazioni di norme.

1. Sono abrogati:

Art. 14 - Norma transitoria.

1. Ai programmi presentati dalle associazioni di apicoltori e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'anno 1993 e l'anno 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 novembre 1979, n. 87 e 7 dicembre 1982, n. 41. (18)

Art. 15 - Norma finanziaria.

omissis (19)


Note

(1) La legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 con decorrenza 1 gennaio 2007 ha dettato norme igienico-sanitarie per l’attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale
(2) Comma modificato da art. 52 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni,” con le parole “forme associate di cui all’articolo 2 bis,”. In precedenza sostituite le parole “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 ” con le parole “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni” da art. 6 comma 1 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
(3) Articolo inserito da art. 53 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(4) Comma modificato da comma 1 art. 54 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “i tecnici apistici delle associazioni” con le parole “i tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.
(5) Comma modificato da comma 2 dell’art. 54 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “su indicazione delle associazioni” con le parole “su indicazione delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.
(6) Lettera modificata da art. 55 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “da attuarsi presso le associazioni di produttori apistici riconosciute” con le parole “da attuarsi presso le forme associate di cui all’articolo 2 bis”.
(7) Lettera modificata da art. 56 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “delle associazioni riconosciute di cui al comma 1 dell’articolo 2” con le parole “delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”. In precedenza lettera sostituita da art. 6 comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
(8) Comma modificato da art. 57 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “alle associazioni di produttori apistici riconosciute” con le parole “alle forme associate di cui all’articolo 2 bis”. In precedenza sostituite le parole “vengono comunicati annualmente dalle associazioni” con le parole “vengono comunicati annualmente alle associazioni”, da art. 7 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
(9) Comma modificato da comma 1 art. 58 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute” con le parole “anche tramite le forme associate di cui all’articolo 2 bis”.
(10) Comma così sostituito da comma 2 art. 58 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In precedenza comma già sostituito da art. 6 comma 1 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 e da art. 8 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
(11) Comma così sostituito da art. 6 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
(12) Comma modificato da art. 59 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “delle associazioni” con le parole “delle forme associate di cui all'articolo 2 bis”. In precedenza articolo già modificato da art. 6 comma 3 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 e sostituito da art. 9 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
(13) Sostituite parole “Distanza degli alveari” con le parole: “Distanza degli apiari” da art. 10 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
(14) Comma così sostituito da art. 6 comma 4 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
(15) Comma già modificato da comma 1 art. 17 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 ed ora sostituito da art. 10 comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
(16) Comma abrogato da art. 10 comma 3 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
(17) Articolo aggiunto da art. 11 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
(18) Comma così modificato da comma 2 art. 17 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .
(19) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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