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Contenuti:
Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (BUR n. 33/1994)
Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (BUR n. 33/1994) [sommario] [RTF]
NORME PER LA
TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la
valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il
miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la
valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del
patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api.
2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra
nell'economia agricola regionale, contribuendo alla conservazione
dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare.
Art. 2 - Interventi per lo
sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura.
1. Per le finalità di cui
all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle
forme associate di cui all’articolo 2 bis, ( 2) contributi in conto capitale nella misura massima
del 75 per cento della spesa ammissibile, sulla base di specifici
programmi, per:
a) risanamento e profilassi degli apiari da malattie, nonchè
assistenza tecnica da parte dei tecnici apistici;
b) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento, di conferenze
teorico-pratiche e convegni, nonchè studi e ricerche;
c) attività promozionali e divulgative per la migliore
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti apistici veneti, comprese
le analisi chimiche dei prodotti dell'alveare;
d) stampa di pubblicazioni e periodici di interesse apistico, nonchè
acquisto di materiale informativo e didattico per gli associati;
e) acquisti per macchine, attrezzature e materiale accessorio per
l'esercizio dell'attività apistica.
Art. 2 bis - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: un contenitore per api;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: forma di conduzione dell'allevamento apistico ai fini
dell'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti
dell'apiario nel corso dell'anno;
f) apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari;
g) imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile;
h) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività, di cui
alla lettera g), a titolo professionale;
i) forme associate:
2) le associazioni di apicoltori e le cooperative di apicoltori che abbiano
almeno 100 soci e che detengano complessivamente almeno 650 alveari;
3) i consorzi di tutela del settore apistico. ( 3)
Art. 3 - Tutela sanitaria del
patrimonio apistico.
1. Le ULSS, avvalendosi dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i
tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis,
diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie
delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le
misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti.
( 4)
2. La Giunta regionale approva piani di intervento straordinario
volti alla profilassi ed alla cura di malattie, predisposti dall'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie su indicazione delle forme
associate di cui all’articolo 2 bis. ( 5)
Art. 4 - Centro regionale per
l'apicoltura.
1. La Giunta regionale istituisce
presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, un Centro
regionale per l'apicoltura con compiti di:
a) risanamento e profilassi delle malattie delle api;
b) attuazione di analisi chimico/fisiche e polliniche per la valorizzazione
dei prodotti dell'alveare, svolta in collaborazione con i laboratori
specializzati già esistenti;
c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento;
d) formazione ed addestramento degli operatori apistici da attuarsi presso
le forme associate di cui all’articolo 2 bis. ( 6)
2. Per le attività di ricerca e sperimentazione sulla genetica
e le tecniche di allevamento delle api, il Centro si avvale di una sezione
da attivarsi presso l'Azienda sperimentale regionale di Villiago.
Art. 5 - Consulta regionale per
l'apicoltura.
1. E' istituita, presso la Giunta
regionale, la consulta regionale per l'apicoltura.
2. La consulta è composta da:
a) il dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE
che la presiede;
b) il dirigente del dipartimento per i servizi veterinari;
c) il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
d) il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura;
e) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all’articolo 2
bis, più rappresentative a livello regionale. ( 7)
3. La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario
del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE.
4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2
possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a
ciò espressamente delegato.
5. La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale,
sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di
apicoltura, nonché sui programmi di attività del Centro regionale
per l'apicoltura.
Art. 6 - Registro dei tecnici
apistici.
1. Presso la Giunta regionale è
istituito un registro in cui vengono iscritti, sentita la consulta di cui
all'articolo 5, i tecnici apistici i cui nominativi vengono comunicati
annualmente alle forme associate di cui all’articolo 2 bis. ( 8)
2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1,
collaborano con le ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi.
Art. 7 - Denuncia alveari.
1. I possessori o detentori di alveari
di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'ULSS competente, anche tramite
le forme associate di cui all’articolo 2 bis entro il trenta novembre
di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.
( 9)
2. I possessori o detentori che intendono effettuare il
trasferimento stagionale degli alveari devono comunicarlo ai comuni e alle
aziende ULSS di destinazione, almeno cinque giorni prima dell'effettivo
trasferimento. Alla comunicazione deve essere allegata copia del
certificato sanitario rilasciato, non prima di dieci giorni
dell’inizio della transumanza stagionale, dall’azienda ULSS
competente riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia
destinata allo spostamento stagionale e attestante sia la sanità degli
alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Nella
comunicazione devono essere dichiarate le postazioni e la durata presunta
della transumanza che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il
termine della fioritura di interesse, modificabile con provvedimento della
Giunta regionale, in base alle condizioni climatiche delle diverse aree del
territorio regionale. Il certificato rilasciato dall’azienda ULSS e
la copia della comunicazione devono essere conservati
dall’interessato per tutta la durata dei trasferimenti.”.
( 10)
3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita
tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed
il numero degli alveari. ( 11)
Art. 8 - Denuncia delle malattie
delle api.
1. È fatto obbligo a chiunque
possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per
territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320
“Regolamento di polizia veterinaria” e successive modifiche.
2. A seguito della denuncia, le ULSS, con la collaborazione dei
tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis,
provvedono ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario,
all’applicazione delle misure di polizia veterinaria. ( 12)
Art. 9 - Prescrizioni e divieti.
Distanza degli apiari. (13)
1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il
miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare
alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno,
salvo che gli stessi siano effettuati mediante impianti idonei ad evitare
la diffusione delle malattie all'esterno ed a cura dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
3. La commercializzazione delle api può avvenire nell'ambito
del territorio regionale solo tramite attestazione con la quale il
proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di
polizia veterinaria. ( 14)
4. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi
attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura
dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei
vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla
eliminazione del cotico erboso in fioritura.
5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell’articolo
896 bis del codice civile. ( 15)
7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari;
l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla
loro distruzione.
Art. 9 bis – Anagrafe
degli alveari (17)
1. È istituita, entro il 31 dicembre 2010, l’anagrafe
degli alveari presenti sul territorio regionale.
2. L’anagrafe è costituita dai registri tenuti presso le
ULSS competenti per territorio.
3. La Giunta regionale definisce i requisiti minimi uniformi per la
istituzione e la tenuta dei registri di cui al comma 2.
4. Ai fini della costituzione dell’anagrafe, gli apicoltori
provvedono alla marcatura con contrassegni indelebili di tutte le arnie,
secondo le specifiche definite dalla Giunta regionale.
Art. 10 - Vigilanza.
1. Le funzioni di vigilanza sull'apicoltura ai fini della presente
legge, sono esercitate dall'ULSS competente per territorio, a mezzo del
servizio ispettivo di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e
successive modificazioni, dagli organi di polizia urbana, dagli agenti del
Corpo forestale dello Stato.
2. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed
all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre
1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e
successive modificazioni.
Art. 11 - Sanzioni.
1. Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 7,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 100.000 a lire 500.000.
2. Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 400.000 a lire 1.000.000.
3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 9 si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 1.200.000.
4. Per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire
150.000.
5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire
1.000.000.
Art. 12 - Disposizioni
esecutive di attuazione.
1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, ai sensi della lettera g) dell' articolo 32 dello
Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.
Art. 13 - Abrogazioni di
norme.
1. Sono abrogati:
Art. 14 - Norma
transitoria.
1. Ai programmi presentati dalle associazioni di apicoltori e
dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'anno 1993 e
l'anno 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi
regionali 5 novembre
1979, n. 87 e 7
dicembre 1982, n. 41. ( 18)
Art. 15 - Norma
finanziaria.
Note
( 4) Comma modificato da comma 1
art. 54 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “i tecnici
apistici delle associazioni” con le parole “i tecnici apistici
delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.
( 5) Comma modificato da comma 2
dell’art. 54 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “su indicazione delle associazioni” con
le parole “su indicazione delle forme associate di cui
all’articolo 2 bis”.
( 6) Lettera modificata da art. 55
della legge regionale
25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “da attuarsi presso le
associazioni di produttori apistici riconosciute” con le parole
“da attuarsi presso le forme associate di cui all’articolo 2
bis”.
( 8) Comma modificato da art. 57
della legge regionale
25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “alle associazioni di
produttori apistici riconosciute” con le parole “alle forme
associate di cui all’articolo 2 bis”. In precedenza sostituite
le parole “vengono comunicati annualmente dalle associazioni”
con le parole “vengono comunicati annualmente alle
associazioni”, da art. 7 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
( 9) Comma modificato da comma 1
art. 58 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “anche
tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute” con le
parole “anche tramite le forme associate di cui all’articolo 2
bis”.
( 19) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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