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Contenuti:
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 (BUR n. 77/1994)
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 (BUR n. 77/1994) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEGLI
AUTOSERVIZI ATIPICI
Art.
1 - Autoservizi atipici.
1. Gli autoservizi atipici sono caratterizzati dalla prestazione di
servizio offerta in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari e
frequenze prestabilite e sono rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori
individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra
essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio.
2. La prestazione del servizio è collegata alla preventiva
stipulazione di un apposito contratto privato di trasporto per il quale non
è riconosciuto il carattere di pubblica utilità da parte degli
enti competenti. L'onere del trasporto è a totale carico del
committente.
3. I servizi possono essere esercitati solo da soggetti muniti di
apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti.
4. I servizi sono affidati alle aziende di trasporto titolari di
concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio
con conducente, che per tale attività sono tenute ad utilizzare
esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio.
4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi venti anni dalla prima
immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli
autoservizi atipici e, a decorrere dal quindicesimo anno dalla prima
immatricolazione, per l’utilizzo dell’autobus è versato
alla Giunta regionale un contributo annuale di euro 500,00. Sono esentati
dal versamento del contributo gli enti e le associazioni che svolgono
attività senza finalità di lucro. I proventi derivanti dalla
riscossione del contributo annuale sono introitati nell’upb E0147
“Altri introiti” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale
2011-2013 e sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la
riduzione dell’inquinamento atmosferico (upb U0110 “Prevenzione
e protezione ambientale”). ( 1)
5. Gli enti competenti, in deroga al contingentamento determinato
dal Consiglio regionale, possono rilasciare autorizzazioni al noleggio di
autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi di scuolabus, effettuati
con veicoli di colorazione gialla con la scritta "scuolabus" ovvero di
"veicoli speciali adibiti esclusivamente al trasporto disabili", dotati di
idoneo equipaggiamento.
Art. 2 - Esercizio delle
funzioni.
1. Le funzioni amministrative relative ai servizi atipici che si
svolgono all'interno di un bacino di traffico ed interessanti il territorio
di più comuni sono delegate alle province.
2. I servizi atipici che si svolgono integralmente nell'ambito del
territorio comunale sono di competenza dei comuni interessati e sono
esercitati secondo le modalità della presente legge.
3. L'autorizzazione al servizio atipico rilasciata dall'ente
competente costituisce titolo a distogliere il veicolo dal servizio di
linea concesso o dal servizio di noleggio autorizzato dallo stesso ente.
4. Qualora l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al
servizio atipico sia diverso da quello che ha rilasciato la concessione o
l'autorizzazione di noleggio con conducente, la medesima autorizzazione
è subordinata al nulla osta di quest'ultimo ente.
Art. 3 - Modalità per il
rilascio dell'autorizzazione.
1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 è
subordinato all'esistenza delle seguenti condizioni e requisiti:
a) stipulazione con il committente di un contratto, registrato a norma di
legge, in cui siano indicati il percorso, le fermate, il programma di
esercizio, l'orario, il numero giornaliero di autobus da impiegare, le
condizioni economiche concordate, la durata del contratto; in tale
contratto deve altresì risultare debitamente sottoscritta la specifica
attestazione del committente circa la conoscenza e il rispetto delle
disposizioni di cui alla presente legge;
b) l'impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti
l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991,
n. 448; il conducente del veicolo deve comunque essere in possesso dei
requisiti tecnico-professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto
e, qualora lo stesso sia un dipendente, deve essere legato al vettore da un
rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria
e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali,
assistenziali ed assicurative;
c) gli autobus impiegati devono essere in regola con le norme concernenti
la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi;
d) l'esercizio del servizio atipico non deve costituire impedimento al
regolare svolgimento del servizio per cui l'autobus è stato
immatricolato e non deve comportare turbativa all'effettuazione dei servizi
pubblici di linea;
e) il percorso prescelto deve presentare le necessarie condizioni di
sicurezza in funzione del servizio da esercitare;
f) l'esercizio del servizio atipico è soggetto al pagamento della
tassa di rilascio e del contributo di sorveglianza nella misura prevista
per le concessioni di autolinee ordinarie.
2. L'autorizzazione è rilasciata fino alla scadenza del
contratto privato di trasporto, perdurando i requisiti di cui al comma 1.
3. Ogni modifica di esercizio deve essere preventivamente
autorizzata, secondo le norme della presente legge.
4. L'esercizio dell'autoservizio atipico non può essere svolto
in sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico locale; nei casi di
concorrenza l'autorizzazione potrà essere assegnata subordinatamente
all'esito favorevole di apposita istruttoria esperita in contraddittorio
tra gli enti interessati con la partecipazione di un rappresentante della
provincia interessata e di un rappresentante del dipartimento
viabilità e trasporti della Regione.
5. La sovrapposizione o interferenza non va riferita solo alla
materiale connessione del percorso o del programma di esercizio, ma anche
alla finalità dei servizi stessi.
Art. 4 - Prescrizioni.
1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio atipico deve essere
allegata alla carta di circolazione dell'autobus impiegato, che deve essere
di proprietà o nella disponibilità giuridica del titolare; a
bordo dello stesso mezzo deve essere tenuta copia autenticata
dell'autorizzazione di noleggio o dell'atto di concessione, attestanti il
tipo di servizio per cui è immatricolato l'autoveicolo.
2. L'ente competente è tenuto a notificare la comunicazione del
diniego ad esercitare il servizio anche al committente dello stesso.
Art. 5 - Attività di
vigilanza.
1. Le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze,
svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento
dei servizi.
2. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla
presente legge, nonché per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie e per la riscossione delle relative somme si applicano le norme
contenute nella legge
regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e nella
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 6 - Sanzioni amministrative
pecuniarie.
1. Chiunque effettui servizi atipici in assenza della prescritta
autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire tre milioni.
Art. 7 - Norme transitorie.
1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, svolgono servizi riconducibili alla classificazione di cui
all'articolo 1 devono presentare agli enti competenti, entro il termine di
novanta giorni, copia dei documenti attestanti i requisiti previsti dagli
articoli 1 e 3 per ciascun servizio in esercizio.
2. Le imprese che, sulla base di apposito contratto privato di
trasporto svolgono attività riconducibile a quella regolata dalla
presente legge e la esercitano mediante l'istituto della concessione o
dell'autorizzazione, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 8 maggio 1985,
n. 54 , devono regolarizzare l'esercizio del servizio.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non sono titolari di concessioni o di autorizzazioni di noleggio, ma
sono in possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione,
possono esercitare il servizio fino alla scadenza del contratto di
trasporto privato.
4. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, qualora l'ente competente riconosca la pubblica
utilità di un servizio di trasporto scolastico ed intenda affidarlo in
concessione a terzi, tale servizio può essere concesso a titolo
preferenziale, in deroga all'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come
da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30 , al
soggetto che l'ha esercitato nell'anno precedente e che sia in possesso dei
requisiti prescritti per l'accesso alla professione. ( 2)
Art. 8 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) L’articolo 1, comma 3,
della legge regionale
9 gennaio 2012, n. 3 detta disposizioni transitorie prevedendo che
“Ad esclusione degli autobus con più di trent’anni dalla
prima immatricolazione, la disposizione di cui all’articolo 1, comma
4 bis, della legge
regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi
atipici” e successive modificazioni è sospesa fino al 1°
gennaio 2013.”. In precedenza comma aggiunto da articolo 13, comma 3,
della legge regionale
18 marzo 2011, n. 7 .
SOMMARIO
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