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Contenuti:
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 (BUR n. 77/1994)
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 (BUR n. 77/1994) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTI PER
IL SOSTEGNO DEI SOCI FIDEJUSSORI DI COOPERATIVE INCLUSE NELLA FILIERA
AGROZOOTECNICA VENETA, DI CUI AL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1993, n. 49
Articolo 1
1. Allo scopo di liberare la base sociale dagli oneri derivanti
dalla mancata attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 1
della legge regionale
9 novembre 1993, n. 49 ( 1) ,
la Giunta regionale è autorizzata ad assumere a carico della Regione
le garanzie concesse, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da
parte dei soci delle cooperative incluse nella filiera agro-zootecnica,
individuata nel Piano a favore delle cooperative stesse e loro consorzi,
previo accertamento dell'insolvenza e che non fruiscano degli analoghi
benefici recati dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 19 luglio 1993,
n. 237.
2. Per la particolare funzione socio-ambientale svolta nelle zone
montane dalle attività zootecniche minori, le provvidenze di cui al
comma precedente sono estese, con le stesse modalità, ad organismi
cooperativi del settore cunicolo.
3. I benefici di cui ai precedenti
commi sono concessi nei limiti di spesa di cui all'articolo 2 dalla Giunta
regionale, che provvede, altresì, a stabilire i criteri, le condizioni
e le procedure per l'attuazione degli interventi sentita la competente
Commissione consiliare. ( 2)
Articolo 1 bis
1. I benefici di cui all’articolo
1 sono estesi alle garanzie concesse fino al 30 novembre 1998, da parte dei
soci delle cooperative zootecniche da carne e loro consorzi, a favore delle
cooperative e dei consorzi stessi, previo accertamento
dell’assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa o della dichiarazione dello stato di insolvenza al momento
della definizione dei criteri e delle condizioni per l’attuazione
degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo. ( 3)
1 bis. Nei limiti e con le modalità di cui al comma 1, la Giunta
regionale è autorizzata ad estendere i benefici al sostegno economico
dato dai soci alla cooperativa di appartenenza. ( 4) ( 5)
Articolo 2
Articolo 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
2. In esecuzione di quanto stabilito al comma 1 la Giunta regionale è
altresì autorizzata a rinunciare ai crediti ed alle eventuali
procedure giudiziarie pendenti nei confronti degli amministratori non soci
già liberati verso i terzi, per gli eventuali diritti vantati dalla
Regione Veneto in via di regresso e/o di rivalsa in esito all'applicazione
della citata legge
regionale 14 settembre 1994, n. 50 , modificata e integrata come al
comma 1".
( 6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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