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Sommario: Legge Regionale 56/1994
Legge Regionale 56/1994
S O M M A R I O
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 (BUR n. 77/1994)
NORME E PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517. (1)
TITOLO I Finalità ed oggetto della legge
Art. 1 - Finalità ed oggetto della legge.
TITOLO II Aspetti istituzionali e di ordinamento
CAPO I Assetto istituzionale
Art. 2 - Compiti della Regione.
Art. 3 - Unità locale socio-sanitaria e Azienda ospedaliera.
Art. 4 - Università.
Art. 4 bis - Aziende ospedaliero-universitarie integrate. (4)
Art. 5 - Comuni. (5)
CAPO II Processo di programmazione socio sanitaria
Art. 6 - Strumenti della programmazione socio sanitaria. (10)
Art. 7 - Azioni strumentali della programmazione.
CAPO III Integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali
Art. 8 - Delega dei servizi socio-assistenziali e piani di zona dei servizi sociali. (13)
CAPO IV Ordinamento
Art. 9 - Ambiti territoriali delle Unità locali socio-sanitarie ed individuazione delle Aziende ospedaliere.
Art. 10 - Organi dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera.
CAPO V Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini
Art. 11 - Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini.
TITOLO III Aspetti organizzativi e di funzionamento
CAPO I Organizzazione generale
Art. 12 - Criteri di organizzazione.
Art. 13 - Direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera. (19)
Art. 14 - Direttore sanitario.
Art. 15 - Direttore amministrativo.
Art. 16 - Direttore dei servizi sociali.
Art. 17 - Programmi di intervento di area specifica a tutela della salute e piani settoriali.
Art. 18 - Consiglio dei sanitari.
Art. 19 - Consiglio regionale dei sanitari.
Art. 20 - Unità controllo di gestione.
Art. 21 - Servizi amministrativi.
CAPO II Strutture operative sanitarie e sociali (26)
Art. 22- Distretto socio-sanitario. (27)
Art. 23 - Dipartimento di prevenzione.
Art. 24 - Ospedale.
CAPO III Finanziamento del servizio sanitario regionale
Art. 25 - Finanziamento del servizio sanitario regionale.
Art. 26 - Ripartizione delle risorse regionali.
TITOLO IV Norme finali e transitorie
CAPO I Temporalizzazione del processo di riordino del servizio sanitario regionale
Art. 27 - Disposizioni per il primo funzionamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere.
Art. 28 - Disposizioni in materia economico-finanziaria e contabile.
Art. 29 - Disposizioni in materia di gestione dei servizi socio-assistenziali.
CAPO II Disposizioni finali
Art. 30 - Autorizzazione all'attivazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali.
Art. 31 - Direttive.
Art. 32 - Norma transitoria per le attuali Unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36. (30)
Art. 33- Abrogazioni.
Art. 34 - Dichiarazione d'urgenza.
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