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Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 (BUR n. 78/1994)
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 (BUR n. 78/1994) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1994
1. La tabella A allegata alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione",
relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di
leggi settoriali di spesa, è sostituita, limitatamente alle somme
iscritte per il 1994, dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994,
n. 18 è "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio
dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge
9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".
Art. 3 - Osservatorio del mercato
del lavoro e della professionalità.
Art. 4 - Contributo
straordinario a favore dell'amministrazione provinciale di Rovigo.
1. Al fine di assicurare il completamento di progetti ed opere
ammessi al finanziamento dei programmi comunitari, e già avviati nella
zona del Polesine, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un
contributo straordinario in favore dell'amministrazione provinciale di
Rovigo pari a lire 3.000.000.000 per l'anno 1994, da destinare alla
sottoscrizione di quote di capitale di società di promozione economica
a prevalente capitale pubblico operanti in tale area (cap. 20594).
Art. 5 - Interventi in favore di
strutture fieristiche.
Art. 6 - Cooperazione
sociale.
Art. 7 - Interventi a favore del
Veneto orientale - interpretazione autentica dell'articolo 4 della
legge regionale 22
giugno 1993, n. 16 .
1. Le parole "ulteriori contributi" e "ulteriori interventi"
contenute nell' articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
"Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico
e sociale nel Veneto orientale", vanno intese nel senso che tutte le
provvidenze di cui alla citata legge possono essere cumulabili con altri
benefici economici regionali, statali o comunitari nel rispetto dei limiti
massimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.
Art. 8 - Elevazione limite di
valore per l'acquisizione dei pareri.
1. I limiti di importo di cui agli articoli 25, primo
comma e 29,
primo comma, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche", per l'esercizio delle funzioni
consultive della Commissione tecnica regionale, sezione opere pubbliche, e
della Commissione consultiva istituita presso ciascun ufficio del Genio
civile, come definiti dall' articolo 33 della medesima legge, sono elevati a lire
5.000.000.000. ( 5)
Art. 9 - Interventi per le
comunità montane.
Art. 10 - Modifiche alla
legge regionale 18
gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo
dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei
territori montani".
Art. 11 - Interventi per la
bachicoltura.
1. Nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 20 gennaio
1992, n. 1 "Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura", la
Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo
ai bachicoltori danneggiati nell'annata bacologica 1993-1994 secondo quanto
disposto dall' articolo 3 della medesima legge (capitoli 11588 e 11589).
Art. 12 - Acque minerali e
termali.
1. Nell'ambito delle finalità di cui all' articolo 1 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali", la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo di lire 100.000.000 al comune di S. Giorgio in
Bosco (PD) come concorso regionale alle spese per l'effettuazione di uno
studio idrogeologico sul rispettivo territorio, per l'istallazione di pompe
sommerse nei pozzi della concessione di acqua minerale (cap. 22030).
Art. 13 - Viabilità
comunale.
1. Il termine previsto dall' articolo 9, comma 4,
della legge regionale
30 dicembre 1991, n. 39 , concernente "Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale", non si applica a quegli
interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo e già ammessi a contributo per l'esercizio 1992.
Art. 14 - Protezione civile.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
di lire 100.000.000 alla comunità montana del Grappa, secondo quanto
previsto dall' articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
"Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" per
l'ampliamento delle strutture del centro di protezione civile della
medesima comunità, con le procedure previste dalla medesima legge
(cap. 53016).
Art. 15 - Strutture per
anziani.
1. In attesa del riordino della legislazione regionale sulla
attività di cava all' allegato n. 1 di cui all' articolo 44, legge regionale 7 settembre
1982, n. 44 relativa ai comuni interessati all'estrazione di argilla
per laterizi, vanno aggiunti i seguenti comuni: Pieve d'Alpago (BL),
Camposampiero e Trebaseleghe (PD), Castelcucco e Monfumo (TV) e Camisano
Vicentino (VI).
Art. 17 - Modifica alla
legge regionale 18
aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell'apicoltura".
2. Dopo le parole "per l'anno 1993" contenute nell'articolo
14, comma 1, della legge regionale di cui al comma precedente, si
aggiungano le parole ", e l'anno 1994,".
Art. 19 - Incentivazione
turistica.
Art. 20 - Subdelega di funzioni
amministrative ai comuni.
1. Nei territori sottoposti al
vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30
dicembre 1923 n. 3267 è delegato ai comuni il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 54 delle vigenti prescrizioni di
massima e Polizia forestale relativamente alla realizzazione di iniziative
edilizie nelle zone classificate A, B, C, D, E ed F dagli strumenti
urbanistici vigenti, e delle infrastrutture ad esse strettamente connesse.
( 13)
2. La commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri per il
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, può essere integrata
da un esperto in materia idrogeologica. ( 14)
Art. 21 - Interventi a favore
delle popolazioni colpite da calamità naturali.
Art. 22 - Fondo di rotazione per
sostenere e favorire l'edilizia residenziale.
1. Le somme autorizzate per l'anno
1994 per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 al
capitolo 40002 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale, per sostenere e favorire l'edilizia residenziale sono utilizzate
per la concessione di contributi in conto capitale a rimborso in quote
annuali costanti senza interessi per la durata di dieci anni ai comuni o
loro consorzi per il finanziamento di interventi di cui all' articolo 2 della
medesima legge.
2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi dal
Presidente della Giunta regionale in misura pari all'importo globale della
spesa ritenuta ammissibile, ed erogati ai soggetti beneficiari secondo le
modalità stabilite dall' articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 .
3. Il rimborso dei contributi avviene entro il 30 giugno di ogni
anno, per quote annuali costanti in relazione all'importo complessivo
assegnato, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta
la concessione del medesimo.
4. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine
stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione
della somma già erogata, nonché il divieto per un quinquennio di
concedere contributi a favore dello stesso soggetto.
5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo è
abrogato l'articolo 7 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 e
all'articolo 2 della legge medesima è sostituita la dizione "nella
misura massima del 70 per cento" con "nella misura del 100 per
cento".( 16)
Art. 25 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44
dello Statuto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
( 2) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti. Inoltre l’Osservatorio regionale del mercato del
lavoro finanziato dal presente articolo è stato soppresso e le sue
funzioni sono state assunte ai sensi dell’art. 27 della legge regionale 16 dicembre
1998, n. 31 dall’Ente Veneto lavoro.
( 13) Ai sensi del comma 6
dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo" le funzioni
amministrative relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto
legge 30 dicembre 1923, n. 3267 sono interamente esercitate dalle regioni a
partire dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto,
diversamente da quanto espresso in rubrica dell'articolo trattasi di delega
di funzioni amministrative dalla regione ai comuni e non di subdelega.
( 16) Art. 23 legge regionale 5 febbraio
1996, n. 6 reca interpretazione autentica, disponendo che "La procedura
definita dell'articolo 22 "Fondo di rotazione per sostenere e favorire
l'edilizia residenziale" commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 ,
per la concessione di contributi in conto capitale, a rimborso in quote
annuali costanti per la durata di dieci anni, ai comuni e loro consorzi per
il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1980,
n. 87 "Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia
residenziale", si intende applicata a partire dall'utilizzo delle risorse
stanziate, al capitolo di spesa n. 40002, nel bilancio di previsione della
spesa per l'anno 1994, in sostituzione di quella precedentemente dettata
dall'articolo 7 della citata legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 ,
espressamente abrogato dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 14 settembre
1994, n. 58 .".
SOMMARIO
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Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58
(BUR n. 78/1994)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA
DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1994
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-
Art. 1 - Modifiche alla
legge regionale
26 gennaio 1994, n. 11 .
-
Art. 2 - Modifiche alla
legge regionale
7 aprile 1994, n. 18 è "Interventi in favore delle imprese
ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi
dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive
modificazioni".
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Art. 3 - Osservatorio del mercato
del lavoro e della professionalità.
-
Art. 4 - Contributo straordinario a
favore dell'amministrazione provinciale di Rovigo.
-
Art. 5 - Interventi in favore di
strutture fieristiche.
-
Art. 6 - Cooperazione sociale.
-
Art. 7 - Interventi a favore del
Veneto orientale - interpretazione autentica dell'articolo 4
della legge
regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
-
Art. 8 - Elevazione limite di
valore per l'acquisizione dei pareri.
-
Art. 9 - Interventi per le
comunità montane.
-
Art. 10 - Modifiche alla
legge regionale
18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo
sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la
valorizzazione dei territori montani".
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Art. 11 - Interventi per la
bachicoltura.
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Art. 12 - Acque minerali e
termali.
-
Art. 13 - Viabilità
comunale.
-
Art. 14 - Protezione civile.
-
Art. 15 - Strutture per
anziani.
-
Art. 16 - Modifica all'allegato n.
1 articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n.
44 .
-
Art. 17 - Modifica alla
legge regionale
18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell'apicoltura".
-
Art. 18 - Modifica all'articolo 17
della legge
regionale 26 settembre 1989, n. 35 .
-
Art. 19 - Incentivazione
turistica.
-
Art. 20 - Subdelega di funzioni
amministrative ai comuni.
-
Art. 21 - Interventi a favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali.
-
Art. 22 - Fondo di rotazione per
sostenere e favorire l'edilizia residenziale.
-
Art. 23 - Modifica all'articolo 29
della legge
regionale 16 marzo 1994, n. 13 .
-
Art. 24 - Modifica all'articolo 108
della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
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Art. 25 - Dichiarazione
d'urgenza.
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