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Contenuti:
Legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 (BUR n. 84/1994)
Legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 (BUR n. 84/1994) [sommario] [RTF]
DELEGA ALLE
PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE PER TRASPORTI E
VEICOLI ECCEZIONALI
Art. 1 - Delega delle
funzioni.
1. La Regione delega alle province l'esercizio delle funzioni
amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni
alla circolazione previste dall'articolo 10, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni di seguito
denominato Codice della strada.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate per l'intera
rete viaria del territorio regionale, con esclusione delle strade statali e
militari e delle autostrade, per la circolazione di veicoli eccezionali e
di trasporti in condizioni di eccezionalità così come definiti
dagli articoli 10, 104 e 114 del Codice della strada.
3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale può
sostituirsi, previa diffida, alle province nell'esercizio delle funzioni
delegate ovvero promuovere l'adozione del provvedimento di revoca della
delega.
Art. 2 - Autorizzazione.
1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione,
ovvero il rinnovo della stessa, per i veicoli eccezionali o per i trasporti
in condizioni di eccezionalità sono presentate alla competente
autorità provinciale nei termini e con le modalità previste dagli
articoli 14 e 15 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modificazioni, di seguito denominato regolamento di esecuzione e
di attuazione.
2. La competenza per territorio al rilascio delle autorizzazioni di
cui alla presente legge è determinata, per i veicoli eccezionali, dal
luogo in cui ha sede legale il richiedente e, per i trasporti in condizioni
di eccezionalità, dal luogo in cui si trova il carico da trasportare.
3. Qualora il veicolo proviene da un'altra Regione la competenza
è della provincia il cui territorio è interessato per primo dal
passaggio del veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione
disciplinata dalla presente legge.
4. L'autorità concedente, ove successivamente le condizioni
delle strade o la sicurezza della circolazione lo richiedono, può in
qualunque momento sospendere o revocare l'autorizzazione già
rilasciata.
Art. 3 - Oneri a carico del
richiedente.
1. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli
eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità è
subordinato al pagamento, da parte del richiedente, delle spese relative
agli eventuali accertamenti tecnici preventivi ed alla organizzazione del
traffico necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle
opere di rafforzamento necessarie per la conservazione delle sovrastrutture
stradali, per la stabilità dei manufatti e per la sicurezza della
circolazione, purché connesse alla singola autorizzazione.
2. La Giunta regionale, sentite le province, determina annualmente
gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio
dell'autorizzazione alla circolazione da parte dell'autorità
competente e li comunica al Ministero dei lavori pubblici a norma
dell'articolo 405, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni nella
misura indicata dall'articolo 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e
di attuazione.
Art. 4 - Indennizzo.
1. Agli enti proprietari delle strade è dovuto, ai sensi
dell'articolo 10, comma 10, del Codice della strada, un indennizzo per la
eccezionale usura delle strade da calcolare con le modalità indicate
dall'articolo 18 del regolamento di esecuzione e di attuazione, e delle
tabelle I - 1, I - 2, I - 3 allo stesso allegate.
2. L'ammontare dell'indennizzo è corrisposto prima del rilascio
dell'autorizzazione direttamente alla competente provincia che provvede,
ove non si tratti di strade di propria competenza, a trasferire annualmente
le somme percepite all'ente proprietario delle strade interessate dal
transito.
3. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che attraversano la
rete viaria di più regioni, l'indennizzo convenzionale spettante ad
ognuna di esse va calcolato in proporzione alla lunghezza dei tratti
relativi al percorso dei transiti effettuati come indicati nelle
autorizzazioni rilasciate.
Art. 5 - Garanzie.
1. Il richiedente l'autorizzazione, a garanzia degli eventuali danni
che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze ovvero
alle persone o alle cose, in dipendenza del transito di veicoli eccezionali
o del trasporto eccezionale nonché del loro numero, laddove richiesto
espressamente dalla provincia, deve costituire apposita polizza
fideiussoria fornendone copia all'ente all'atto del ritiro
dell'autorizzazione.
Art. 6 - Aggiornamento dati.
1. La Giunta regionale trasmette, relativamente al territorio della
regione, le informazioni necessarie per l'aggiornamento dell'archivio
nazionale delle strade nonché dei dati inerenti alle autorizzazioni
rilasciate.
2. Per il fine di cui al comma 1, le province annualmente forniscono
alla Giunta regionale i dati inerenti alle autorizzazioni rilasciate nel
territorio di propria competenza.
Art. 7 - Rinvio.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle
disposizioni contenute nel Codice della strada, e nel regolamento di
esecuzione e di attuazione.
Art. 8 - Norma finanziaria.
Art. 9 - Abrogazione.
Art. 10 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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