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Contenuti:
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 (BUR n. 109/1994)
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 (BUR n. 109/1994) [sommario] [RTF]
PROMOZIONE DELLE
MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. In coerenza con lo spirito dell'articolo 27 del patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York
il 16 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 ed in
attuazione dei principi dell' articolo 2 dello Statuto, la Regione riconosce nelle
comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto, le
quali aspirano ad un approfondimento delle ragioni della loro identità
e allo sviluppo della loro cultura in tutte le sue manifestazioni, un segno
di vitalità per la stessa civiltà veneta e uno stimolo al suo
arricchimento.
2. A tal fine, la Regione promuove la tutela e la valorizzazione del
patrimonio storico-culturale delle comunità di cui al comma 1 e
sostiene finanziariamente le iniziative intese a garantire la
conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale
e linguistica.
Art. 2 - Iniziative culturali.
1. Per le finalità di cui alla
presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere
annualmente, contributi agli organismi di cui all'articolo 3 per la
realizzazione di iniziative riguardanti:
a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di
testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;
b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di
studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la
valorizzazione della lingua e della toponomastica;
c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali
specifici;
d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi,
costumi e tradizioni proprie delle comunità.
Art. 3 - Soggetti
beneficiari.
1. Per la concessione dei contributi di
cui all'articolo 2, possono presentare domanda:
a) la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della
Regione Veneto;
b) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali cimbre
regolarmente costituite, dei Sette Comuni dell'altopiano di Asiago, dei
tredici comuni della Lessinia e della zona del Cansiglio;
c) un comitato composto dalle rappresentanze della comunità
germanofona di Sappada;
d) un comitato rappresentativo delle
associazioni culturali friulane del portogruarese regolarmente costituite.
( 1)
d bis) associazioni culturali regolarmente costituite di eventuali
comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto
diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) prevalenti in un
determinato territorio. ( 2)
Art. 4 - Presentazione delle
domande.
1. Le domande di contributo per le iniziative previste dall'articolo
2 sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, al Presidente della
Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e devono essere
corredate:
a) da una relazione illustrativa delle iniziative da realizzare;
b) dal preventivo di spesa per ogni singola iniziativa con l'indicazione
della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti o privati.
Art. 5 - Erogazione del
contributo.
1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, accertata
la rispondenza delle domande alle iniziative di cui all' articolo 2, approva il riparto dei
contributi tra i soggetti beneficiari, sulla base della disponibilità
finanziaria annuale prevista nello specifico capitolo di spesa, tenendo
conto della effettiva consistenza numerica delle comunità etniche e
linguistiche.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di
concessione del contributo, il legale rappresentante dell'organismo
richiedente deve presentare al Presidente della Giunta regionale una
dichiarazione di accettazione. Entro il 31 dicembre dell'esercizio
successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la relazione
anche contabile delle attività svolte e, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, la rendicontazione dell'utilizzo del
contributo regionale.
3. L'erogazione del contributo è disposta in due soluzioni:
a) l'80 per cento in acconto, alla presentazione della dichiarazione di cui
al comma 2;
b) il 20 per cento a saldo, alla presentazione della relazione attestante
l'attività svolta e della rendicontazione dell'utilizzo del contributo
regionale.
a) non intervenga, entro il termine stabilito al comma 2, l'accettazione
del contributo;
b) non venga presentato, nel termine prescritto, il rendiconto oppure
vengano accertate irregolarità od omissioni nello stesso.
5. La revoca della concessione del contributo, disposta nei casi di
cui al comma 4, comporta il recupero delle somme eventualmente erogate.
Art. 6 - Istituto Regionale di
Cultura Ladina.
1. La Regione favorisce la costituzione
di un Istituto Regionale di Cultura Ladina, tra le associazioni culturali
ladine e gli enti locali interessati.
Art. 7 - Abrogazione.
1. Sono abrogati:
Art. 8 - Norma transitoria.
Art. 9 - Interventi per l'anno
1994.
1. Per l'anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare
i seguenti contributi:
a) lire 240.000.000 per iniziative culturali di cui alla presente legge
alla Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della
Regione Veneto;
b) lire 45.000.000 alle Associazioni dei Cimbri, da destinare alla
costituzione del Comitato previsto alla lettera b), comma 1 dell' articolo 3 e per iniziative
culturali di cui alla presente legge, con il seguente riparto:
1) lire 15 milioni al Curatorium Cimbricum Veronense;
2) lire 15 milioni all'Istituto di Cultura Cimbra A. Del Pozzo di Roana;
3) lire 15 milioni all'Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio;
c) lire 15.000.000 al Comune di Sappada per la costituzione del Comitato di
cui alla lettera c), comma 1 dell' articolo 3 e per iniziative culturali della Comunità
germanofona.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
i soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Giunta regionale una
relazione delle iniziative finanziate ai sensi del presente articolo.
Art. 10 - Norma finanziaria.
Art. 11 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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