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Contenuti:
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74 (BUR n. 109/1994)
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74 (BUR n. 109/1994) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A FAVORE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29 CHE IMPIEGANO LAVORATORI IN CASSA
INTEGRAZIONE OD IN MOBILITA' E DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA IN OPERE E
SERVIZI SOCIALMENTE UTILI
Art. 1 - Finalità.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi
alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che, conformemente alla legislazione
statale vigente, impiegano lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 o sospesi con diritto al trattamento
straordinario di integrazione salariale, in opere e servizi socialmente
utili.
Art. 2 - Contenuti delle
istanze.
1. Le richieste di contributo vanno rivolte con lettera raccomandata
alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni
anno, e devono essere corredate dei relativi progetti contenenti i seguenti
essenziali elementi:
a) natura dell'opera o servizio socialmente utile a carattere locale e
comunque non ultra regionale;
b) durata del progetto;
c) numero lavoratori impiegati;
d) eventuale programma di formazione o riqualificazione;
e) preventivo di spesa;
f) estremi dell'atto deliberativo della Commissione regionale per l'impiego
di approvazione del progetto. ( 1)
Art. 3 - Criteri di
finanziamento.
1. I contributi sono assegnati in ragione di lire 150.000 mensili
per ogni unità lavorativa, e per progetti che prevedano l'impiego di
almeno cinque unità lavorative per la durata minima di sei mesi.
1 bis. Dall’esercizio
finanziario 1999 in poi i contributi regionali in favore delle
amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavori
socialmente utili, vengono erogati nei limiti fissati dallo specifico
stanziamento di bilancio, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale
con deliberazione adottata entro il 31 marzo di ogni anno sentita la
competente Commissione consiliare. ( 2)
1 ter. La Giunta regionale fissa i criteri di cui al comma 1 bis con
riferimento alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, ed agli indirizzi conseguentemente assunti
dalla Commissione regionale per l’impiego del Veneto. ( 3)
Art. 4 - Istruttoria ed
approvazione.
1. Le richieste di contributo, previa istruttoria del dipartimento
per i problemi del lavoro, da effettuarsi, nel rispetto dei criteri
previsti dalla presente legge, entro il 30 aprile di ogni anno, sono
sottoposte, nella prima seduta utile, all'approvazione della Giunta
regionale che assegna i contributi fino al concorso dello stanziamento
autorizzato nell'esercizio di riferimento.
Art. 5 - Criteri di
priorità.
1. In caso di richiesta di finanziamenti superiore allo stanziamento
i progetti sono ammessi al contributo secondo criteri di rilevanza sociale
dell'opera o servizio, durata, numero dei lavoratori impiegati, contenuti
di formazione e riqualificazione, entità della spesa.
Art. 6 - Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione, e limitatamente allo stanziamento
1994, i contributi sono assegnati, in deroga ai criteri indicati nei
precedenti articoli ed in proporzione al numero di lavoratori
effettivamente avviati dalle competenti Sezioni circoscrizionali per
l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge, alle
amministrazioni pubbliche che hanno attivato opere e servizi socialmente
utili sulla base di progetti approvati dalla Commissione regionale per
l'impiego a decorrere dal 1° giugno 1993.
2. I dati in questione sono assunti direttamente presso la
segreteria tecnica della Commissione regionale per l'impiego e le
amministrazioni pubbliche titolari di progetto, e le relative assegnazioni
di contributi sono disposte con deliberazione della Giunta regionale da
adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
3. Sono esclusi dai contributi i progetti destinatari di altre forme
di finanziamento regionale.
Art. 7 - Norma finanziaria.
Art. 8 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Per l’esercizio
finanziario 1998 l’art. 1 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 18
proroga al 30 settembre 1998 il termine fissato per la presentazione da
parte delle amministrazioni pubbliche delle domande di contributo per
progetti di lavoro socialmente utili
( 4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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