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Contenuti: Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 (BUR n. 9/1995)

Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 (BUR n. 9/1995) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN LOCALITÀ COMPRESE NELL'AREA DELLA FORESTA DEL CANSIGLIO

Art. 1 - Autorizzazione alla Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mantenendo la proprietà del suolo ai sensi dell'articolo 952, comma 2 del codice civile, ai soggetti di cui all'articolo 2, la proprietà delle costruzioni esistenti nei nuclei abitativi di Pian Osteria, Campon, Pian Canaie, Pian Cansiglio, Pich nell'ambito della foresta regionale del Cansiglio.
2. Il diritto di superficie è costituito per la durata di anni novantanove ed è rinnovabile.

Art. 2 - Individuazione dei beneficiari.

1. La costituzione del diritto di superficie può avvenire esclusivamente in favore di coloro che abbiano costruito gli immobili in data anteriore al 31 dicembre 1992, e loro successori, e che occupino gli stessi o risiedano nei nuclei abitativi di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge. (1)
1 bis. L’individuazione del costruttore deve risultare da atti, da certificati rilasciati dagli uffici tecnici competenti per territorio, da dati degli enti preposti alla gestione dei beni siti nei nuclei abitativi di cui al comma 1 dell’articolo 1, o da atti debitamente rogitati, e deve essere confermata da autodichiarazione da parte del costruttore o dei suoi successori o aventi causa.
1 ter. Nel caso in cui per un medesimo bene risultino più beneficiari e non tutti abbiano presentato domanda di acquisto entro il termine perentorio previsto dall’articolo 3, si procede d’ufficio ad invitare i beneficiari che non vi abbiano provveduto a presentare la domanda di acquisto, assegnando un termine entro cui provvedere. Qualora trascorso il termine assegnato d’ufficio, gli interessati non manifestino la volontà di acquistare il bene, su richiesta di coloro che hanno presentato domanda di acquisto, viene rilasciata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di costituzione del diritto di superficie di cui al comma 2, concessione sulle porzioni o quote del bene per le quali non sono state presentate le relative domande di acquisto.
1 quater. La Giunta regionale è autorizzata a determinare i canoni e la durata delle concessioni sulle porzioni o quote di beni di cui al comma 1 ter, nonché sulle pertinenze relative ai beni di cui alla presente legge, al cui rilascio provvede l’azienda regionale Veneto Agricoltura. (2)
2. Il contratto deve prevedere che la proprietà separata delle costruzioni di cui all'articolo 1, può essere ceduta, anche in caso di ulteriori alienazioni, esclusivamente al coniuge e ai parenti entro il quarto grado o a coloro che risiedono nei nuclei abitativi. (3)

Art. 3 - Termine per la presentazione delle domande.

1. Le domande di acquisto dovranno pervenire alla Regione del Veneto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2001. (4)

Art. 4 - Determinazione del prezzo di cessione.

1. Il prezzo di cessione delle costruzioni a norma dell'articolo 1 è determinato dagli uffici tecnici della Regione con riguardo al valore del solo terreno.

Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Comma modificato da comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
(2) Commi 1 bis, 1 ter e 1 quater aggiunti da comma 1 art. 3 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 , i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 3 dettano disposizioni di decorrenza e attuative disponendo che “2. Le modifiche all’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 , come introdotte dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 .
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale assegna ai beneficiari di cui al comma 1 ter dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 , che non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge, un termine massimo di sessanta giorni per presentare la domanda di acquisto.
4. Trascorsi i termini di cui al comma 3, entro i successivi novanta giorni, i beneficiari che hanno presentato domanda di acquisto ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 , relativamente alle porzioni o quote di beni per i quali non è stata presentata domanda di acquisto ai sensi del comma 3 del presente articolo.”.
(3) Comma modificato da comma 2 dell'art. 38 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
(4) Termine così modificato da comma 3 dell'art. 38 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .


SOMMARIO

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