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Contenuti:
Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 (BUR n. 9/1995)
Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 (BUR n. 9/1995) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER
LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN LOCALITÀ COMPRESE
NELL'AREA DELLA FORESTA DEL CANSIGLIO
Art. 1 - Autorizzazione alla
Giunta regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mantenendo la
proprietà del suolo ai sensi dell'articolo 952, comma 2 del codice
civile, ai soggetti di cui all'articolo 2, la proprietà delle
costruzioni esistenti nei nuclei abitativi di Pian Osteria, Campon, Pian
Canaie, Pian Cansiglio, Pich nell'ambito della foresta regionale del
Cansiglio.
2. Il diritto di superficie è costituito per la durata di anni
novantanove ed è rinnovabile.
Art. 2 - Individuazione dei
beneficiari.
1. La costituzione del diritto di
superficie può avvenire esclusivamente in favore di coloro che abbiano
costruito gli immobili in data anteriore al 31 dicembre 1992, e loro
successori, e che occupino gli stessi o risiedano nei nuclei abitativi di
cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge.
( 1)
1 bis. L’individuazione del costruttore deve risultare da
atti, da certificati rilasciati dagli uffici tecnici competenti per
territorio, da dati degli enti preposti alla gestione dei beni siti nei
nuclei abitativi di cui al comma 1 dell’articolo 1, o da atti
debitamente rogitati, e deve essere confermata da autodichiarazione da
parte del costruttore o dei suoi successori o aventi causa.
1 ter. Nel caso in cui per un medesimo bene risultino più
beneficiari e non tutti abbiano presentato domanda di acquisto entro il
termine perentorio previsto dall’articolo 3, si procede
d’ufficio ad invitare i beneficiari che non vi abbiano provveduto a
presentare la domanda di acquisto, assegnando un termine entro cui
provvedere. Qualora trascorso il termine assegnato d’ufficio, gli
interessati non manifestino la volontà di acquistare il bene, su
richiesta di coloro che hanno presentato domanda di acquisto, viene
rilasciata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
costituzione del diritto di superficie di cui al comma 2, concessione sulle
porzioni o quote del bene per le quali non sono state presentate le
relative domande di acquisto.
1 quater. La Giunta regionale è autorizzata a determinare i
canoni e la durata delle concessioni sulle porzioni o quote di beni di cui
al comma 1 ter, nonché sulle pertinenze relative ai beni di cui alla
presente legge, al cui rilascio provvede l’azienda regionale Veneto
Agricoltura. ( 2)
2. Il contratto deve prevedere che la proprietà separata delle
costruzioni di cui all'articolo 1, può essere ceduta, anche in caso di
ulteriori alienazioni, esclusivamente al coniuge e ai parenti entro il
quarto grado o a coloro che risiedono nei nuclei abitativi. ( 3)
Art. 3 - Termine per la
presentazione delle domande.
1. Le domande di acquisto dovranno
pervenire alla Regione del Veneto entro il termine perentorio del 31
dicembre 2001. ( 4)
Art. 4 - Determinazione del
prezzo di cessione.
1. Il prezzo di cessione delle costruzioni a norma dell'articolo 1
è determinato dagli uffici tecnici della Regione con riguardo al
valore del solo terreno.
Art. 5 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale assegna ai beneficiari di cui al comma 1 ter
dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 , che
non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge,
un termine massimo di sessanta giorni per presentare la domanda di
acquisto.
4. Trascorsi i termini di cui al comma 3, entro i successivi novanta
giorni, i beneficiari che hanno presentato domanda di acquisto ai sensi
dell’articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 ,
relativamente alle porzioni o quote di beni per i quali non è stata
presentata domanda di acquisto ai sensi del comma 3 del presente
articolo.”.
SOMMARIO
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