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Sommario: Legge Regionale 6/1995
Legge Regionale 6/1995
S O M M A R I O
Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 (BUR n. 11/1995)
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1995)
Art. 1 - Rifinanziamenti.
Art. 2 - Deleghe alle Province.
Art. 3 - Comandi temporanei presso la regione di personale delle Unità locali socio sanitarie o delle Aziende ospedaliere.
Art. 4 - Servizio di erogazione a tariffazione di prodotti e servizi.
Art. 5 - Oneri connessi allo scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona, di cui alla legge regionale 6 luglio 1994, n. 25 "Scioglimento del Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona".
Art. 6 - Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".
Art. 7 - Intervento per le superfici coltivate a vite danneggiate da "Flavescenza dorata".
Art. 8 - Modifica all'articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9 - Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche.
Art. 10 - Modifica dell'articolo 7 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 "Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" come da ultimo modificata dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 42.
Art. 11 – Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
Art. 12 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale".
Art. 13 - Intervento regionale per i nuclei di industrializzazione di Canda e Villamarzana. Modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1982, n. 53 e 1 dicembre 1989, n. 50.
Art. 14 - Partecipazione regionale alla promozione e costituzione di Business Innovation Center (BIC) per il tramite della società Veneto Innovazione SpA.
Art. 15 - Scioglimento del consorzio obbligatorio per lo sviluppo del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera.
Art. 16 - Contributi agli enti locali per interventi di metanizzazione.
Art. 17 - Interventi in favore di strutture fieristiche.
Art. 18 - Contributi all'ente Padova Fiere.
Art. 19 - Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della regione" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 20 - Modifica della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico", e della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61.
Art. 21 - Modifica della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo di alta montagna", come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5.
Art. 22 - Interventi in materia di tutela dei consumatori di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori".
Art. 23 - Modifica alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 45 "Interventi urgenti a salvaguardia dell'occupazione nel settore del commercio."
Art. 24 - Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto.
Art. 25 - Opere di viabilità di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
Art. 26 - Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Rovigo per la realizzazione di opere di viabilità.
Art. 27 - Contributo straordinario per il completamento del progetto FIO 1989 n. 182.
Art. 28 - Acquisizione di pareri.
Art. 29 - Proroga degli effetti di validità della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 "Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta".
Art. 30 - Contributo straordinario a favore dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.
Art. 31 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 32 - Modifica degli articoli 3 e 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11.
Art. 33 - Spese di funzionamento dell'Istituto regionale Ville Venete.
Art. 34 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 in relazione al contributo all'Istituto "J. Maritain".
Art. 35 - Contributo straordinario all'Associazione "Amici della Musica" di Vicenza.
Art. 36 - Istituzione del fondo di rotazione per l'edilizia culturale.
Art. 37 - Contributi per i beni culturali.
Art. 38 - Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 "Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto".
Art. 39 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro".
Art. 40 - Contributi straordinari agli enti di formazione professionale a sovvenzione.
Art. 41 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 e successive modificazioni "Norme in materia di sport e tempo libero".
Art. 42 - Contributo straordinario all'istituto "Costante Gris".
Art. 43 - Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 e dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7.
Art. 44 - Modalità di erogazione dei fondi relativi a programmi ed iniziative comunitarie.
Art. 45 - Nomine dei Revisori contabili.
Art. 46 - Abrogazioni.
Art. 47 - Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.
Art. 48 - Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 49 - Modifica della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 "Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991".
Art. 50 - Partecipazione al capitale della Aereoporto Catullo SpA di Verona.
Art. 51 - Modifica all'articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58.
Art. 52 - Dichiarazione d'urgenza.
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