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Contenuti:
Legge regionale 30 marzo 1995, n. 17 (BUR n. 30/1995)
Legge regionale 30 marzo 1995, n. 17 (BUR n. 30/1995) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNIVERSITÀ POPOLARI E DELLA
TERZA ETÀ
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione riconoscendo nelle attività di educazione
permanente promosse dalle Università popolari e della terza età
un fattore di particolare rilievo per la promozione culturale, sociale e
civile delle persone anziane e di quelle adulte, ne favorisce l'istituzione
e sostiene finanziariamente le loro attività, nei limiti previsti
dalla presente legge.
Art. 2 - Soggetti beneficiari.
1. Alle Università di cui all'articolo 1, gestite da
associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative,
enti locali e università degli studi, la Regione concede contributi
per le spese di organizzazione per le attività didattiche e culturali
e rispettive attività di ricerca.
2. Per accedere ai contributi regionali i soggetti di cui al comma 1
devono:
a) avere sede nel territorio regionale;
b) presentare regolare atto costitutivo e/o statuto;
c) operare senza fine di lucro, perseguire finalità esclusivamente
culturali ed essere aconfessionali, apartitiche e asindacali;
d) svolgere attività da almeno due anni;
e) attivare cicli di lezioni e di seminari, tenuti e coordinati dallo
stesso docente sotto forma di corsi, della durata complessiva annua di
almeno cento ore;
f) riservare parte dell'attività allo studio della realtà
storica, socio-economica e artistica del Veneto;
g) disporre, per lo svolgimento delle attività, di idonee strutture.
Art. 3 - Accesso e
partecipazione ai corsi.
1. L'accesso alle attività delle Università di cui
all'articolo 1 è libero.
2. La frequenza è gratuita, fatto salvo il pagamento della
retta di iscrizione. In caso di particolari situazioni di bisogno degli
iscritti i regolamenti delle Università possono prevedere l'esenzione
parziale o totale della retta.
Art. 4 - Attività
didattiche e culturali.
1. Per accedere ai contributi regionali, le Università di cui
all'articolo 1 devono articolare le proprie attività in un adeguato
ciclo di lezioni nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera e).
2. Il personale docente deve possedere il diploma di laurea o una
esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del
corso.
3. Al termine dell'anno accademico o di cicli poliennali di
attività può essere rilasciato un attestato di frequenza.
Art. 5 - Presentazione delle
domande.
1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti di cui
all'articolo 2 devono presentare domanda alla Giunta regionale, entro il 31
ottobre di ogni anno, corredata dalla relazione illustrativa delle
iniziative programmate, con relativo preventivo di spesa.
2. In caso di prima domanda, deve allegarsi relazione
dell'attività svolta in precedenza e la documentazione attestante i
requisiti richiesti all'articolo 2 comma 2.
Art. 6 - Assegnazione ed
erogazione dei contributi.
1. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di
presentazione della domanda la Giunta regionale approva il piano di riparto
dei contributi tra i soggetti di cui all'articolo 2, tenendo presente in
particolare il numero dei frequentanti le Università, l'articolazione
dei corsi e le attività svolte nelle aree decentrate.
2. Il contributo non può essere superiore al 50 per cento della
spesa ritenuta ammissibile ed è vincolato alla realizzazione delle
iniziative indicate nella relativa domanda.
3. Il contributo viene erogato ai soggetti beneficiari, nella misura
massima del 70 per cento, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
della avvenuta assegnazione.
4. La quota restante è liquidata dopo la presentazione della
rendicontazione finale della attività svolta e della spesa sostenuta,
da effettuarsi entro il 30 settembre mediante atto sostitutivo di
notorietà. La rendicontazione deve essere prodotta, a pena di
decadenza del contributo, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
5. In caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative
programmate ammesse al contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca
e al recupero totale o parziale del contributo stesso.
Art. 7 - Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui
all'articolo 5 devono essere presentate entro il termine di trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, con
le modalità previste dall'articolo 6, entro novanta giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 1.
Art. 8 - Norma Finanziaria.
Note
( 1) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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