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Contenuti:
Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 (BUR n. 38/1995)
Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 (BUR n. 38/1995) [sommario] [RTF]
TUTELA DEL
PATRIMONIO GENETICO DELLE SPECIE DELLA FLORA LEGNOSA INDIGENA NEL
VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 4 dello
Statuto, promuove la tutela ed il ripristino della flora legnosa indigena
del territorio regionale, al fine di concorrere ad una gestione razionale
delle risorse naturali regionali.
2. Scopo della presente legge è la salvaguardia del patrimonio
genetico delle specie della flora legnosa indigena del Veneto elencate
nell' allegato A.
Art. 2 - Natura degli
interventi.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la
Regione attua:
a) l'individuazione nel territorio regionale di boschi ed altri popolamenti
vegetali naturali od artificiali in grado di fornire semi, talee e
meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un libro regionale
dei boschi da seme, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) l'acquisizione al patrimonio forestale regionale di aree boscate di
elevato valore biogenetico, con priorità ai residui lembi di bosco
planiziale individuati dal Piano territoriale regionale di coordinamento
(PTRC);
c) l'impianto e la gestione di arboreti per la produzione di materiali di
propagazione selezionati;
d) la realizzazione di un vivaio regionale per la produzione di piantine di
tipo forestale, di origine certificata e di provenienza indigena del Veneto
o, al più, del bacino padano.
Art. 3 - Applicabilità.
(1)
1. Negli impianti di alberi ed arbusti eseguiti a scopo produttivo,
protettivo e di riqualificazione ambientale attuati con il contributo
pubblico deve essere impiegato esclusivamente materiale di propagazione
certificato ai sensi della presente legge.
2. Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione
diversi da quelli stabiliti dalla presente legge non può ottenere
contributi pubblici od altre agevolazioni, a qualunque titolo previsti.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli impianti
eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini e parchi
pubblici o privati, nonché agli arredi vegetali e alle alberature
stradali all'interno dei centri abitati.
Art. 4 - Popolamenti
vegetali.
1. La Giunta regionale, sentita l'Azienda regionale delle foreste,
individua i popolamenti, che per le particolari e pregevoli caratteristiche
vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale
di propagazione e ne pubblica l'elenco.
2. L'Azienda regionale delle foreste cura la diffusione e la
produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie
autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo
stadio di trapianto, ad imprenditori singoli ed associati od a vivaisti
affinchè ne curino l'accrescimento.
3. L'elenco dei popolamenti individuati ai sensi del comma 1,
costituisce Il libro regionale dei boschi da seme soggetto a periodico
aggiornamento.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, determina le modalità ed i criteri per il controllo
della provenienza e la certificazione del materiale forestale di
propagazione.
Art. 5 - Acquisizione di aree
boscate.
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale delle
foreste, provvede all'acquisizione di aree boscate di particolare pregio
sotto l'aspetto biogenetico.
2. Le aree così acquisite entrano a far parte del demanio
forestale regionale e sono affidate per la loro gestione all'Azienda
regionale delle foreste.
Art. 6 - Arboreti da seme.
1. La Regione promuove a suo totale carico la costituzione di
arboreti per la produzione di materiali di propagazione selezionati, sulla
base di programmi annuali proposti dall'Azienda regionale delle foreste ed
approvati dalla Giunta regionale.
2. L'Azienda regionale delle foreste provvede all'impianto, alla
cura ed alla gestione degli arboreti di cui al comma 1.
Art. 7 - Vivaio regionale.
1. É istituito il Vivaio forestale regionale (VFR) per la
produzione di materiale di propagazione di origine certificata, la cui
gestione è affidata all'Azienda regionale delle foreste.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale delle
foreste, determina annualmente i criteri e i prezzi per la cessione del
materiale vegetale prodotto dal vivaio regionale.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura, in
relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 quantificati in lire
1.000.000.000, con lo stanziamento previsto nello stato di previsione della
spesa del bilancio triennale 1995-97, esercizio 1996, al capitolo n. 13052
"Spese per la produzione di materiale forestale" ove è previsto uno
stanziamento di lire 1.000.000.000 secondo le seguenti modalità:
- per la produzione di materiale forestale (articolo 7), oneri quantificati
per l'esercizio 1996 in lire 800.000.000, si fa fronte mediante utilizzo
dei fondi già iscritti al capitolo n. 13052 denominato "Spese per la
produzione di materiale forestale", la cui dicitura dovrà essere
modificata aggiungendo "specie vegetali legnose indigene della Regione
Veneto".
- per la costituzione di arboreti da seme (articolo 6) viene inoltre
istituito il capitolo n. 13068 "Spese di investimento per la costruzione di
arboreti", con una disponibilità per la competenza e cassa nel
bilancio 1996 di lire 200.000.000, stornando tale somma dal capitolo n.
13052 del bilancio di previsione 1996.
2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle aree boscate di cui
all'articolo 5 saranno determinati dalla Giunta regionale, su proposta
dell'Azienda regionale foreste, che stabilirà anche i mezzi finanziari
per far fronte alle acquisizioni a partire dalla proposta di bilancio di
previsione per l'esercizio 1996, secondo un piano che individui le
priorità ed i tempi di acquisizione.
3. Per i successivi esercizi finanziari le spese di cui agli
articoli 5, 6, e 7 della presente legge concorreranno all'assegnazione di
fondi comunitari di cui al regolamento n. 2082/1992.
Allegato all’articolo 1 della legge regionale relativa a:
TUTELA DEL PATRIMONIO GENETICO DELLE SPECIE
DELLA FLORA LEGNOSA INDIGENA NEL VENETO
ALLEGATO A
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Malus sylvestria Miller
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Acer campestre L.
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Ostrya carpinifolia Scop.
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Acer piatanoides L.
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Picca excelsa Link
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Acer pseudoplatanus L.
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Pinus montana Miller
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Alnus glutinosa (L.) Gaertner
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Pinus nigra
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Alnus incana (L.) Moench.
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Pinus sylvestris L.
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Alnus virdis De Candolle
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Pistacia terebinthus L.
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Amelanchier ovalis Medicus
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Populus alba L.
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Arbustus unedo L.
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Populus canescens (Aiton) Sm.
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Betula verrucosa Ehrh
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Populus nigra L.
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Berberis vulgaris L.
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Populus tremula L.
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Carpinus betulus L.
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Prunus avium L.
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Celsis australis L.
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Prunus mahaleb L.
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Cercis siliquastrum L.
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Prunus pados L.
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Chamaecydsus hirsutus (L.) Link
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Prunus spinosa L.
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Chamaecydsus purpureus (Scop.) Link
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Pyrus communis L.
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Colutea arborescens L.
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Pyrus pyraster Burgsd.
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Cornus mas L.
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Quercus cerris L.
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Cornus sanguinea L.
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Quercus Ilex L.
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Coronilla emerus L.
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Quercus petraea (Mamischka) Liebi.
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Corylus avellana L.
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Quercus pubescens Willd.
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Cotinus coggygria Scop.
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Quercus robur L.
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Cotoneaster integerrimus Medicus
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Rhamnus cathartica L.
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Cotoneaster nebrodensis (Guss) Koch
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Rhamnus frangula L. - Franguls alnus Miller
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Crataegus monogyna Jacq.
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Rosa canina L.
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Crataegus oxyacantha L.
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Rosa pendulina L.
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Cytisus scoparius (L.) Link
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Salix alba L.
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Erica arborea L.
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Salix apennina A. Skvrotsov
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Euonymus europaeus L.
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Salix caprea L.
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Euonymus latifolius (L.) Miller
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Salix cinerea L.
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Fagus sylvatica L.
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Salix daphnoldes Vill.
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Fraxinus angustifolia Vahl
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Salix eleagnos Scop.
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Fraxinus excelsior L.
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Salix purpurea L.
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Fraxinus ornus L.
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Salix rosmarinifolia L.
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Genista germanica L.
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Salix triandra L.
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Genista pilosa L.
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Sambucus nigra L.
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Genista radiata (L.) Scop.
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Sambucus racemosa L.
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Genista tinctoria L.
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Sorbus arla (L.) Crantz
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Hippophae rhamnoides L.
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Sorbus aucuparia L.
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Ilex aquifolium L.
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Sorbus domestica L.
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Juniperus communis L.
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Sorbus torminalis (L.) Crantz
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Juniperus sabina L.
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Spartium junceum L.
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Laburnum alpinum (Miller) Berchtold ed Prest
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Staphylea pinnsta L.
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Laburnum anagyroides Medicus
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Taxus baccata L.
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Larix dedidus Miller
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Tilia cordata Miller
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Laurus nobilis L.
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Tilia platyphyllos Scop.
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Lembotropis nigricana (L.) Griseb
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Ulmus glabn Hudson
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Ligustrum vulgare L.
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Ulmus minor Miller
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Lonicera xylosieum
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Viburnum lantana L.
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Malus domestica Borkh
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Viburnum opulus L.
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Note
SOMMARIO
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