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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Sommario: Legge Regionale 41/1995
Legge Regionale 41/1995
S O M M A R I O
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Legge regionale 7 settembre 1995, n. 41
(BUR n. 83/1995)
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PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA
DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1995
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Art. 1 - Modifiche alla legge
regionale 1° febbraio 1995, n. 6: "Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria
1995)".
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Art. 2 - Modifica della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72: "Attuazione della Legge 19 maggio
1976, n. 335" e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 3 - Estinzione dei crediti
inferiori a lire 20.000.
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Art. 4 - Modifica dell'articolo 187
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione
amministrativa e ordinamento del personale della Regione".
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Art. 5 - Deroga agli articoli 15 e
17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione
e il funzionamento delle comunità montane".
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Art. 6 - Modifica degli articoli 95
e 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione
amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e modifica
della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 "Disposizioni in materia
di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di
funzione per i dirigenti regionali".
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Art. 7 - Modifiche alla legge
regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di
approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali"
e successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 8 - Legge regionale 18 aprile
1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora
legnosa indigena nel Veneto" - Contributi alla forestazione.
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Art. 9 - Disposizioni transitorie
relative alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42 "Assistenza
tecnica alle piccole e medie imprese commerciali".
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Art. 10 - Disposizioni transitorie
relative alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 77
"Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1974, n.
18" come modificata con legge regionale 26 maggio 1980, n. 63.
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Art. 11 - Modifiche alla legge
regionale 28 dicembre 1992, n. 29 "Interventi a favore
dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e
medie imprese del commercio e dei servizi".
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Art. 12 - Modifica delle leggi
regionali 16 marzo 1994, n. 13
"Organizzazione turistica della Regione" e 3
maggio 1988, n. 24 "Disciplina e classificazione delle strutture
ricettive alberghiere".
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Art. 13 - Proroga generale dei
termini per la trasmissione di strumenti urbanistici redatti col
contributo regionale.
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Art. 14 - Modifica della legge
regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di
linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico
di gondola nella città di Venezia".
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Art. 15 - Modifiche alla legge
regionale 8 maggio 1985, n. 54 "Organizzazione dei servizi di
trasporto pubblico locale".
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Art. 16 - Modifica dell'articolo 25
della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento
generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la
formazione del bilancio annuale 1995 e del bilancio pluriennale
1995-1997 della Regione" (legge finanziaria 1995).
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Art. 17 - Interventi per la
salvaguardia di Venezia.
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Art. 18 - Attuazione della
direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività industriali.
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Art. 19 - Contributi straordinari a
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
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Art. 20 - Contributo straordinario
al comune di Chies d'Alpago (Belluno) per fronteggiare l'emergenza
determinata dalla frana del Tessina.
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Art. 21 - Norme per lo snellimento
delle procedure di varianti parziali ai piani regolatori comunali per
l'applicazione del regolamento CEE n. 2081/1993.
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Art. 22 - Contributo straordinario
ai Gruppi consiliari.
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Art. 23 - Modifica dell'articolo 2
della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei
Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui
all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
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Art. 24 - Dichiarazione
d'urgenza.
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