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Legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 (BUR n. 101/1995)
Legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 (BUR n. 101/1995) [sommario] [RTF]
CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI
Art. 1 - Contributo ai Gruppi
consiliari.
1. I finanziamenti erogati ai Gruppi
consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e
ai sensi dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , che
sulla base dei rendiconti presentati alla fine della legislatura eccedono
le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in proporzione
alla loro consistenza numerica per esigenze di primo insediamento.
1 bis. Il contributo di primo insediamento di cui al comma 1
può essere utilizzato in tutto o in parte dal gruppo per rimborsare
eventuali saldi debitori verso il Consiglio regionale del corrispondente
gruppo operante nella cessata legislatura, per spese riferite
all’ultimo anno della legislatura. (1)
Art. 1 bis - Disposizioni
particolari per lo scioglimento di un gruppo consiliare.
1. In caso di scioglimento di un
gruppo consiliare nel corso della legislatura, al nuovo gruppo di
appartenenza è attribuita per ogni consigliere proveniente dal gruppo
che si è sciolto una quota parte del saldo contabile. La quota parte
si calcola dividendo il saldo contabile del gruppo che si è sciolto
per il numero dei consiglieri che costituivano il gruppo medesimo.
(2)
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del
bilancio della Regione rispetto alle somme stanziate allo stesso scopo sul
capitolo n. 30 "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei Gruppi
consiliari" del medesimo bilancio.
(2) Articolo aggiunto da comma 1
dell’art. 36 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 . In
fase di prima applicazione le disposizioni del presente articolo decorrono
dal 1 gennaio 1998.