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Contenuti:
Legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 (BUR n. 14/1996)
Legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 (BUR n. 14/1996) [sommario] [RTF]
PIANO
SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1996/1998. (1) (2)
CAPO I
Processo di programmazione socio-sanitaria
Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge regionale in
conformità dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, dell'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 8 giugno
1990, n. 142, delle leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55, e 14 settembre 1994, n. 56, in
coerenza con il programma regionale di sviluppo e con il Piano sanitario
nazionale di cui al DPR 1° marzo 1994, definisce obiettivi, individua
criteri, parametri e standard di riferimento per l'organizzazione e lo
svolgimento delle attività sanitarie e sociali, individuando
altresì le modalità della loro integrazione e precisando i
rapporti istituzionali con gli enti locali nonché le risorse
necessarie per garantire sul territorio regionale livelli uniformi di
assistenza.
2. Il piano socio-sanitario regionale 1996-1998 è costituito:
a) dall' allegato documento di
indirizzi generali per l'attività di programmazione socio-sanitaria
del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
b) dai provvedimenti di specificazione e di attuazione:
1) approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, non compresi nell’elenco dei provvedimenti citati di cui al
numero n. 2 della presente lettera;
2) approvati dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge di cui all’ articolo 4, comma 1, articolo 25, comma 2.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si
rinvia alle disposizioni della legislazione nazionale e regionale in
materia socio-sanitaria.
4. Il piano ha durata e validità per il triennio 1996/1998,
salvo il suo adeguamento alle disposizioni del Piano sanitario nazionale.
Fino all'entrata in vigore del successivo piano socio-sanitario regionale
mantengono piena validità le norme e disposizioni del piano stesso.
Art. 2 - Finalità.
1. Il piano persegue le seguenti
finalità:
a) la promozione e tutela della salute individuale e collettiva fisica,
psichica e sociale dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle
comunità, mediante interventi finalizzati alla rimozione delle cause
di nocività, di disagio e malattia, potenziando in particolare le
attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e garantendo
altresì la continuità terapeutica ed assistenziale;
b) l’erogazione di livelli uniformi di assistenza che superino gli
squilibri fra domanda ed offerta di servizi socio-sanitari nelle diverse
aree del territorio regionale perseguendo in maniera diffusa livelli
qualitativi elevati di assistenza nonché la garanzia per i cittadini
di uguali opportunità di accesso alle attività ed alle
prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche, private e del
privato sociale accreditate;
c) il raggiungimento di una più elevata efficacia e produttività
del sistema di servizi socio-sanitari regionali, migliorando la
qualità dei servizi resi e razionalizzando l'uso delle risorse;
d) l'umanizzazione dei servizi con particolare riguardo all'assistenza
ospedaliera ed ai servizi residenziali per non autosufficienti;
e) la realizzazione della piena integrazione programmatica ed operativa tra
servizi sanitari e socio-assistenziali e tra le loro rispettive
articolazioni interne entro ambiti territoriali omogenei;
f) la promozione della partecipazione e sviluppo delle diverse forme di
collaborazione ed accordo tra le istituzioni pubbliche e non, tra queste e
l'università e il comparto privato e del privato sociale;
g) la qualificazione tecnico-scientifica del servizio socio-sanitario
attraverso l'applicazione di conoscenze e metodiche innovative, sviluppate
mediante la collaborazione con l'università;
h) la valorizzazione della solidarietà organizzata e della famiglia,
come condizioni qualitative per una maggiore tutela della persona;
i) il contrasto e la riduzione delle condizioni di rischio e di
emarginazione psicosociale nella popolazione;
l) la tutela psico-fisica ed il reinserimento sociale dei soggetti
ristretti negli istituti di prevenzione e pena del Veneto attraverso la
collaborazione tra la Regione ed i soggetti istituzionali competenti;
m) la qualificazione dell'assistenza farmaceutica.
Art. 3 - Obiettivi
strategici.
1. Obiettivi strategici del piano sulla domanda sono:
a) la garanzia per tutti i cittadini e per coloro che dimorano nel Veneto
di uguali opportunità di accesso alle attività ed alle
prestazioni sanitarie erogate dai servizi riconosciuti dal presente piano
socio-sanitario;
b) la riduzione della mortalità e della morbilità dovuta a
malattie dell'apparato circolatorio e a neoplasie maligne;
c) la riduzione della mortalità e della invalidità per incidenti
sul lavoro;
d) la riduzione della mortalità e della morbilità dovute a
malattie infettive prevenibili;
e) la riduzione e la tendenziale eliminazione delle morti e delle
condizioni invalidanti conseguenti ad inadeguatezze del sistema di soccorso
e a intempestiva o inadeguata organizzazione sanitaria;
f) la riduzione della mortalità e della morbilità ed
invalidità susseguenti a cause sociali e a condizioni di disagio ed
emarginazione;
g) la prevenzione ed il contrasto dell'uso di sostanze psicotrope e alcool
e il reinserimento socio-lavorativo dei dipendenti da tali sostanze;
h) la riduzione del danno connesso all'uso di sostanze psicotrope, tabacco
e alcool;
i) la riduzione del tasso di spedalizzazione al centosessanta per mille;
l) l’estensione in ogni zona del territorio regionale, dei valori
più bassi dei tassi di nati-mortalità, di mortalità
perinatale, di mortalità infantile e invalidità conseguenti anche
a intempestivi o inadeguati interventi sanitari;
m) il contrasto all'istituzionalizzazione impropria o precoce di anziani e
persone non autosufficienti;
n) la tutela dell'attività sportiva;
o) il controllo integrato delle zoonosi e il raggiungimento della qualifica
di regione ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi
bovina enzootica.
2. Obiettivi strategici del piano sull'offerta sono:
a) la piena attuazione della Carta dei servizi;
b) la responsabilizzazione nella gestione dei servizi sanitari e sociali,
nell'impiego delle risorse e nel raggiungimento dei risultati;
c) il perseguimento di livelli uniformi di assistenza sul territorio
regionale e della qualità dei servizi anche attraverso la formazione
mirata e permanente degli operatori, con particolare riferimento alle
funzioni dirigenziali e direttive;
d) la redistribuzione della suddivisione della quota capitaria a favore
della medicina preventiva e territoriale di cui ai successivi articoli;
f) la costruzione di un sistema di valutazione della qualità e
dell'efficacia degli interventi;
g) l’applicazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
h) l’adeguamento alla normativa comunitaria della produzione,
trasformazione, deposito e commercializzazione degli alimenti.
CAPO II
Integrazione socio-sanitaria e modifiche della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
Art. 4 - Strumenti
dell'integrazione. (3)
1. La realizzazione di un sistema integrato di erogazione dei
servizi sociali e ad elevata integrazione socio-sanitaria si attua
attraverso la gestione unitaria di tali servizi sociali in ambiti
territoriali omogenei e la delega da parte dei Comuni della gestione dei
servizi stessi all’Unità locale socio-sanitaria o,
alternativamente, la stipula di accordi di programma tra gli enti
interessati. L'ambito territoriale per la gestione unitaria di tali servizi
è coincidente con i distretti di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
I Comuni stipulano convenzioni relativamente a tale ambito, ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. La Giunta
regionale emana lo schema tipo di convenzione entro 120 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
2. La durata della convenzione è coincidente con la durata del
piano socio-sanitario regionale e comunque il suo termine di validità
è prorogato fino all'approvazione del successivo piano socio-sanitario
regionale.
3. Il piano di zona, di cui all' articolo 8 della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 56 , è promosso dal sindaco qualora l'ambito
territoriale dell'unità locale socio-sanitaria coincida con quello del
comune, o dalla rappresentanza della conferenza dei sindaci ed è
approvato dal sindaco o dalla conferenza stessa, sentiti tutti gli enti
pubblici interessati ed i soggetti privati operanti nel sistema dei servizi
sociali.
4. I contenuti del piano di zona costituiscono la base fondamentale
sulla quale vengono stipulati gli accordi di programma tra gli enti
interessati e decise le deleghe da parte dei comuni della gestione dei
servizi sociali all'Unità locale socio-sanitaria in relazione alle
convenzioni già adottate in ambito distrettuale tra i comuni.
5. L'Unità locale socio-sanitaria, ai sensi dell' articolo 3, comma 4,
della legge regionale
14 settembre 1994, n. 56 , recepisce i contenuti del piano di zona,
all'interno del piano generale triennale di cui all' articolo 6, comma 3,
della legge regionale medesima, precisando, anche ai fini
dell'individuazione degli oneri finanziari e, all'interno dei rispettivi
livelli di assistenza, gli interventi di propria competenza nei servizi ad
elevata integrazione socio-sanitaria, con particolare riferimento all'area
degli anziani non autosufficienti e all'area materno-infantile.
Art. 5 - Organizzazione
dell'integrazione.
1. L'integrazione viene attuata dal direttore generale attraverso il
direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale ( 4) che fornisce il supporto per l'elaborazione
del piano di zona e che ne segue l'attuazione, avvalendosi altresì dei
referenti di programma di area specifica di cui all' articolo 17 della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 56 .
2. Il distretto socio-sanitario è la sede in cui avviene
l'integrazione operativa sulla base dei contenuti e delle modalità
previste dall'accordo di programma o dall'atto di delega. Il distretto,
pertanto, costituisce centro di riferimento dei cittadini per le
attività dei servizi sanitari e socio-assistenziali sul territorio,
sia specifiche che tra loro integrate. Nel suo ambito operano in modo
coordinato le strutture pubbliche, private e del privato-sociale
accreditate, che erogano servizi sanitari e socio-assistenziali per la
realizzazione del piano di zona.
3. La Giunta regionale approva, entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione
consiliare, uno schema-tipo di piano di zona.
"Art. 20 - Libertà dell'assistenza privata.
Art. 8 - Comunità
terapeutiche per tossicodipendenti.
1. La Regione, anche in armonia a quanto previsto dalla legge regionale 22 ottobre
1982, n. 49 , svolge funzioni di programmazione nei confronti degli
enti di cui all'articolo 115 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
2. É istituito, ai sensi dell’articolo 116 del DPR 9
ottobre 1990, n. 309, l’albo regionale delle comunità
terapeutiche private per tossicodipendenti, articolato in categorie in
relazione agli standard. L’iscrizione all’albo è disposta
con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica della
conformità agli standard relativi ai requisiti igienico-sanitari, al
personale ed al progetto terapeutico.
3. Fino a quando non è approvata la nuova disciplina regionale
sostitutiva della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49 e
successive modificazioni, in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope
ed alcool, gli standard di cui al comma 2 sono determinati con
provvedimento della Giunta regionale, entro 120 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione
consiliare sulla base del Documento di indirizzi di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera a), e
si applicano anche alle comunità terapeutiche pubbliche.
4. Sono iscritte di diritto nell’albo di cui al comma 2 le
Comunità terapeutiche per tossicodipendenti individuate con decreto
del Presidente della Giunta regionale sulla base di provvedimenti adottati
dalla Giunta regionale sino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, finanzia progetti sperimentali per il reinserimento sociale e
lavorativo delle persone sottoposte o già sottoposte a regime di
detenzione e per tossicodipendenti, mediante cooperative sociali ed altri
enti, nell'ambito di programmi integrati, promossi dai soggetti sociali ed
istituzionali che operano nel settore.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio regionale sui problemi della
popolazione carceraria alla diretta dipendenza della Presidenza della
Giunta regionale. Funzioni dell'Osservatorio sono la promozione ed il
coordinamento della politica regionale di settore con particolare
riferimento alle competenze in materia di istruzione, lavoro, sanità,
assistenza.
Art. 9 - Disposizioni per i
Servizi pubblici per le tossicodipendenze.
1. I servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT) possono
avvalersi, per l’attuazione del programma terapeutico e
socio-riabilitativo personalizzato di cui all’articolo 122 del DPR 9
ottobre 1990, n. 309, di strutture terapeutiche-riabilitative pubbliche,
nonché della collaborazione degli Enti ausiliari che gestiscono
strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale di
tossicodipendenti, iscritti all’albo di cui all’articolo 116
del medesimo decreto.
2. I SERT, fatte salve le disposizioni di legge e tenuto conto del
programma terapeutico e socio-riabilitativo, fanno riferimento agli Enti
ausiliari iscritti all’Albo della Regione Veneto per la cura e
riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti residenti nella Regione del
Veneto. I rapporti sono disciplinati dalle convenzioni di cui
all’articolo 117 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 10 - Procedure di
verifica.
1. In occasione dell'approvazione del bilancio economico preventivo
di cui all' articolo
11 della legge
regionale 14 settembre 1994, n. 55 , l'unità locale
socio-sanitaria e il sindaco o la rappresentanza della conferenza dei
sindaci verificano lo stato di attuazione dell'accordo di programma ed
adeguano conseguentemente le azioni annuali.
Art. 11 - Determinazione delle
quote sanitarie e di rilievo sanitario.
1. Per la predisposizione della legge di approvazione del bilancio
annuale di previsione e secondo le linee di programmazione socio-sanitaria,
l’assegnazione delle quote sanitarie e di rilievo sanitario è
determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, nel rispetto del principio di previsione del fabbisogno.
CAPO III
Contenuti della programmazione territoriale
Art. 12 - Prevenzione
collettiva.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge approva, secondo quanto esplicitato nel documento
d’indirizzi, il programma settoriale di prevenzione
collettiva.
2. Costituiscono azioni strategiche di questo comparto:
b) l'individuazione delle Unità locali socio-sanitarie che svolgono
attività multizonali, tenendo conto che il dimensionamento delle
Unità locali socio-sanitarie non può essere assunto come
vincolante per alcuni servizi che richiedono ambiti territoriali più
ampi;
c) la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse dell'azienda Unità
locale socio-sanitaria e degli enti locali definendo le funzioni in materia
di vigilanza igienico-sanitaria di specifica competenza, in particolare
attribuendo al comune quelle di primo livello attinenti al regolamento
comunale di igiene e quelle di secondo livello al Dipartimento di
prevenzione, in un ambito di collaborazione continuativa;
d) la definizione delle modalità di raccordo con l'Istituto
zooprofilattico delle Tre Venezie.
3. Le attività di prevenzione collettiva e di tutela della
salute della popolazione, nonché di salvaguardia del patrimonio
zootecnico, sono svolte dal Dipartimento di prevenzione attraverso azioni
volte ad individuare e rimuovere le cause di rischio che originano
dall'uomo, dall'animale e dall'ambiente.
4. Ferme restando le azioni e gli interventi di prevenzione di
consolidata e comprovata efficacia, costituiscono aree emergenti e
prioritarie di intervento:
a) la rilevazione epidemiologica e la prevenzione delle malattie
cronico-degenerative;
b) l’individuazione e la riduzione di incidenti, infortuni e morti
evitabili;
c) la profilassi veterinaria sia ai fini della tutela del patrimonio
zootecnico che per la tutela della popolazione umana dalle antropozoonosi e
dalle tossinfezioni da alimenti di origine animale.
5. L’Istituto zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270,
garantisce ai Dipartimenti di prevenzione delle Unità locali
socio-sanitarie anche con le sue sezioni provinciali, le prestazioni, la
collaborazione tecnico scientifica e le attività di supporto
strumentale e laboratoristico necessarie all’espletamento delle
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. Per la
sorveglianza epidemiologica si avvale del Centro regionale di epidemiologia
veterinaria istituito ai sensi della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 .
6. Le competenze già attribuite ai Presidi veterinari
multizonali dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e
successive modificazioni ed integrazioni sono attribuite a servizi con
funzioni multizonali. I rapporti tra Unità locale socio-sanitaria sede
di servizio multizonale e le Unità locali socio-sanitarie interessate
sono regolati da accordi di programma, anche in relazione ai contenuti del
programma settoriale di cui al comma 1.
Art. 13 - Assistenza
territoriale.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, approva, secondo quanto esplicitato nel
documento d’indirizzi, il programma settoriale relativo
all'assistenza territoriale.
2. Costituiscono azioni strategiche di questo comparto e quindi
obiettivi specifici da perseguire da parte delle Unità locali
socio-sanitarie e oggetto di valutazione circa il loro conseguimento da
parte delle Regione:
a) la collocazione nel distretto di tutte le attività dei servizi
territoriali sanitari e sociali, sia specifiche che fra loro integrate. I
distretti socio-sanitari sono sede di gestione e di coordinamento operativo
e organizzativo dei servizi territoriali;
b) l'assicurazione da parte del distretto dei seguenti livelli di
assistenza sanitaria previsti dal Piano sanitario nazionale, approvato con
DPR 1° marzo 1994:
1) assistenza sanitaria di base;
2) assistenza specialistica semi residenziale e territoriale;
3) assistenza residenziale sanitaria a non autosufficienti e a lungodegenti
stabilizzati;
c) la gestione da parte del distretto delle attività previste dal
Piano sanitario nazionale approvato con DPR 1° marzo 1994, in materia
di non autosufficienza, disabilità, tossicodipendenza, attività
consultoriale familiare, o delegate dagli enti locali, nonché
l'accoglimento della domanda del cittadino attraverso le proprie unità
operative, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e
l'orientamento del cittadino stesso verso le proprie ed altre unità
operative, nonché verso le strutture accreditate. Il distretto
assicura attraverso il governo della spesa l’accesso alle prestazioni
in materia di assistenza ospedaliera, specialistica, protesica e termale e
l’adeguata informazione al cittadino stesso come previsto
dall’ articolo
11 della legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56 . Per l'esercizio delle sue funzioni
al distretto è attribuito un budget commisurato agli obiettivi di
contenimento dei ricoveri e di sviluppo della medicina del territorio
tenendo conto del ridimensionamento della rete ospedaliera;
d) la sperimentazione del budget dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta quale strumento per il monitoraggio delle
prestazioni e la razionalizzazione della spesa;
e) l’estensione del servizio di assistenza domiciliare integrata
(ADI) almeno al 4 per cento della popolazione ultrasessantacinquenne,
secondo gli standard organizzativi e metodologici stabiliti dalla normativa
vigente destinando a tal fine una apposita quota del fondo sanitario
regionale.
3. Fermo restando quanto stabilito nella deliberazione della Giunta
regionale n. 2034 del 10 maggio 1994, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, aggiorna la rilevazione del
fabbisogno e determina i criteri di localizzazione delle residenze
sanitarie assistenziali, con priorità per la riconversione ospedaliera
di cui alla legge
regionale 30 agosto 1993, n. 39 e per la riqualificazione delle
strutture residenziali esistenti.
Art. 13 bis –
Prestazioni sociali in strutture residenziali.
1. Per i soggetti, inclusi i
minori, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso
strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima
del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi
all’eventuale integrazione economica.
2. Nel caso di minori, il comma 1 si applica anche in relazione a
ricoveri stabili presso i soggetti indicati all’articolo 2 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia." e
successive modificazioni, in ordine ai quali la Regione definisce
requisiti, forme di autorizzazione e di vigilanza.
3. Nel caso di minore straniero non accompagnato ospitato in
struttura residenziale, il comune obbligato all’eventuale
integrazione economica è quello che ha in carico l’assistenza
del minore secondo le determinazioni del Comitato per i minori stranieri di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999,
n. 535. ( 6)
CAPO IV
Contenuti della programmazione ospedaliera
Art. 14 - Dimensionamento
della rete ospedaliera regionale.
2. Le schede di cui al comma 1 definiscono la dotazione strutturale
ospedaliera delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende
ospedaliere e indicano l’ammontare dei posti letto per aree omogenee
e le unità operative autonome.
3. Le schede di cui al comma 1 individuano altresì la
collocazione territoriale delle funzioni multizonali. I direttori generali
delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, alle
quali sono demandate tali funzioni, concordano con le Unità locali
socio-sanitarie interessate, le modalità di espletamento delle stesse,
per le quali è assegnato uno specifico finanziamento commisurato ai
maggiori oneri effettivamente sostenuti, fermo restando il pagamento a
prestazione.
4. Le dotazione strutturali articolate per area funzionale omogenea,
le unità operative autonome e le attività multizonali di cui ai
commi 2 e 3, s’intendono vincolanti per le Unità locali
socio-sanitarie e le aziende ospedaliere.
5. I direttori generali delle Unità locali socio-sanitarie e
delle aziende ospedaliere, mediante il piano generale attuativo triennale e
i piani annuali, assumono, sentiti il Sindaco o la rappresentanza della
conferenza dei Sindaci, i provvedimenti di razionalizzazione delle funzioni
ospedaliere, tenendo conto, nei limiti dell'accreditamento e del budget
assegnato, delle strutture accreditate di cui alle schede indicate al comma
1.
6. I direttori generali possono altresì proporre alla Giunta
regionale, nell'ambito del piano annuale di ciascuna Unità locale
socio-sanitaria ed azienda ospedaliera, nuove disattivazioni
contestualmente all'avvio di servizi alternativi al ricovero ospedaliero
quali l'assistenza domiciliare integrata e le residenze sanitarie
assistenziali.
Art. 15 - Organizzazione del
dipartimento ospedaliero.
a) la gestione e l'utilizzo in comune degli spazi, attrezzature,
tecnologia, personale in particolare infermieristico, tecnico-sanitario, di
riabilitazione e ausiliario;
b) la sperimentazione e l'adozione di tutte le modalità organizzative
che, a parità di qualità nei risultati ottenuti rispetto alla
salute dell’utente, permettono un soggiorno più breve
dell’utente stesso in ospedale, con particolare riferimento al day
hospital;
c) il miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne
del dipartimento;
d) lo sviluppo ed il coordinamento delle attività cliniche, di ricerca
e di studio delle strutture del dipartimento;
e) il miglioramento dell’efficienza e l’integrazione delle
attività delle strutture del dipartimento per raggiungere il miglior
servizio al costo più contenuto.
2. Al dipartimento ospedaliero è preposto un dirigente,
nominato dal direttore generale con provvedimento motivato su proposta del
direttore sanitario, scelto tra i responsabili delle unità operative
autonome ricomprese nel dipartimento stesso.
3. Al direttore del dipartimento strutturale competono, nell'ambito
di una appropriata sede di coordinamento con i responsabili delle
unità operative incluse nel dipartimento, ferma restando la loro piena
autonomia professionale e clinica:
a) le decisioni in merito all'impiego del personale;
b) la gestione, entro il budget prefissato, degli istituti economici
contrattuali quali il lavoro straordinario, l’incentivazione per la
produttività, la pronta disponibilità e la formazione permanente
del personale;
c) l’individuazione e la proposta alla direzione dell’ospedale
dei moduli organizzativi di cui all'articolo 15 comma 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
nonché il monitoraggio dell’andamento e dell’attività
dei medesimi per il loro rinnovo;
d) le decisioni sulle questioni operative del dipartimento.
4. Al direttore di dipartimento funzionale compete il coordinamento
di più unità operative che concorrono al raggiungimento di un
obiettivo comune, e può disporre a tal fine di risorse specifiche.
Art. 16 - Valutazione
dell’attività ospedaliera.
1. In attuazione di quanto disposto dalle leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e
14 settembre 1994, n.
56, l'articolazione ospedaliera del sistema informativo deve essere in
grado di rappresentare adeguatamente la casistica trattata dall'ospedale ed
il correlato consumo di risorse, ciò al fine di:
a) realizzare interventi di verifica e revisione della qualità
dell'assistenza (VRQ);
b) verificare e correggere l'assegnazione delle risorse in funzione delle
caratteristiche della casistica trattata.
Art. 17 - Assistenza
specialistica ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale.
1. Il fabbisogno di prestazioni specialistiche è previsto dal
direttore generale coadiuvato dal direttore sanitario dell'Unità
locale socio-sanitaria, secondo quanto disposto dal comma 4, individuando
la quota da erogarsi in sede ospedaliera e quella da erogarsi in sede
territoriale, ed altresì la quota per la quale avvalersi delle
istituzioni sanitarie accreditate e dei professionisti. Il direttore
generale può avvalersi delle strutture ospedaliere accreditate di cui
all’articolo 14 comma 5 per l’erogazione di prestazioni
ambulatoriali, secondo le medesime modalità alle quali sono
assoggettate le strutture che forniscono esclusivamente prestazioni
ambulatoriali.
2. L'organizzazione tecnico-professionale e la gestione
dell'attività specialistica competono, al dirigente dell'ospedale per
quanto riguarda il poliambulatorio ospedaliero e al responsabile di
distretto per quanto riguarda l'attività svolta in ambito
territoriale.
3. Le istituzioni convenzionate ai sensi dell’articolo 26
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerarsi accreditate.
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, emana direttive per disciplinare i rapporti tra le unità
locali socio-sanitarie ed i soggetti accreditati di cui ai commi 1 e 3.
5. L’intera attività specialistica deve essere gestita
unitariamente, indipendentemente dalla pluralità delle strutture
erogatrici.
CAPO V
Progetti obiettivo ed azioni programmate
Art. 18 - Progetti obiettivo
ed azioni programmate.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, aggiorna, secondo quanto esplicitato nel documento
d’indirizzi, i progetti-obiettivo di cui alla legge regionale 20 luglio 1989, n. 21
riferiti a:
a) tutela della salute delle persone anziane;
b) prevenzione e tutela dell'handicap;
c) tutela della salute mentale;
d) tutela materno-infantile;
e) prevenzione e cura delle tossicodipendenze.
2. In particolare, i provvedimenti attuativi dei progetti obiettivo
di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 prevedono l’istituzione del
dipartimento per la salute mentale e del dipartimento delle dipendenze,
entrambi di tipo funzionale per obiettivi, in armonia con quanto previsto
dall’ articolo
24, comma 5, lettera a) della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
I medesimi provvedimenti definiscono altresì le metodologie di
intervento e specificano i criteri di organizzazione e localizzazione delle
strutture dipartimentali. Tali dipartimenti sono funzionalmente inseriti in
un distretto.
3. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
provvede ad aggiornare i programmi di cui alla legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 in
materia di:
a) prevenzione e cura delle malattie oncologiche;
b) trapianti e prelievi d'organo e di tessuto;
c) assistenza ai pazienti nefropatici cronici;
d) prevenzione e monitoraggio dell'AIDS e delle malattie infettive con
priorità relativamente all’assistenza psicologica e domiciliare
alle persone affette da infezione HIV;
e) prevenzione e cura delle coagulopatie congenite.
Art. 19 - Formazione del
personale.
1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
emana direttive in tema di formazione ed aggiornamento degli operatori
sanitari e sociali, individuando le figure professionali, le relative
priorità formative, i criteri e le modalità di accesso al lavoro
nei servizi.
2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano le seguenti specifiche
aree di intervento:
b) la formazione del personale amministrativo finalizzata all’accesso
alle qualifiche dirigenziali e direttive nonché alla formazione
permanente delle medesime;
c) la formazione del personale dell’area sociale con particolare
riguardo ai profili di addetto all’assistenza e di educatore
professionale-animatore nonché all’aggiornamento del personale
in servizio.
CAPO VI
Azioni strumentali
Art. 20 - Organizzazione regionale.
1. Ai sensi dall’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e successive
modifiche ed integrazioni, la Regione riorganizza la struttura regionale
per svolgere attività di indirizzo, coordinamento e controllo nei
confronti delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende
ospedaliere e per fornire alle stesse il necessario supporto tecnico anche
ai fini del controllo di gestione e della valutazione delle qualità
delle prestazioni socio-sanitarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale entro
centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la
competente Commissione consiliare:
b) approva i programmi settoriali relativi alla realizzazione delle azioni
strumentali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24, avvalendosi per la loro
realizzazione anche del supporto di istituti, enti o società pubblici
e privati.
Art. 21 - Sistema informativo
socio-sanitario.
1. Sono finalità del sistema informativo socio-sanitario:
a) l’estensione della rete informativa e la sua interrelazione;
b) la qualificazione della base dei dati;
c) lo sviluppo di criteri e metodologie per il monitoraggio e la verifica
dei risultati attesi dell’attività sanitaria;
d) l’ottimizzazione dell’accesso da parte degli utenti del
Servizio socio-sanitario regionale.
a) il sotto-sistema informativo epidemiologico;
b) il sotto-sistema informativo di ospedale;
c) il sotto-sistema informativo per la prevenzione e la tutela della salute
collettiva;
d) il sotto-sistema informativo territoriale socio-sanitario.
3. Sono indicazioni organizzative:
a) l’individuazione della struttura organizzativa regionale alla
quale fanno capo la gestione e l’indirizzo evolutivo del sistema
informativo sanitario;
b) la promozione di sviluppo in aree specifiche di interesse regionale, il
coordinamento e l’orientamento delle iniziative e dei sistemi
informativi locali e l’organizzazione complessiva
dell’attività del sistema informativo socio-sanitario;
c) l’indirizzo e la verifica dei flussi informativi con le Unità
locali socio-sanitarie e le aziende ospedaliere e con i Ministeri della
sanità e degli affari sociali;
d) la specificazione all’interno del programma settoriale delle
risorse finanziarie, organizzative e strumentali necessarie.
Art. 22 - Osservatorio
epidemiologico.
1. E' finalità
dell’osservatorio epidemiologico fornire le informazioni
epidemiologiche necessarie al processo di programmazione e di valutazione
dell’efficacia degli interventi socio-sanitari.
2. Sono risultati attesi la disponibilità di informazioni
epidemiologiche necessarie a supportare ogni atto di programmazione e di
controllo.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, provvede a dettare i criteri relativi all’organizzazione
dell’osservatorio epidemiologico.
4. Sono indicazioni per l’attuazione dell’osservatorio
epidemiologico:
a) l’individuazione della struttura organizzativa regionale alla
quale fanno capo la gestione e l’indirizzo evolutivo
dell’osservatorio epidemiologico;
b) la specificazione all’interno del programma settoriale delle
risorse finanziarie, organizzative e strumentali necessarie.
Art. 23 - Controllo di
qualità.
1. Sono finalità del sistema di controllo di qualità:
a) sviluppare al livello delle Unità locali socio-sanitarie e delle
aziende ospedaliere l'audit interno;
b) sviluppare a livello regionale la verifica sistematica del grado di
raggiungimento degli obiettivi definiti dalla programmazione.
2. É risultato atteso la realizzazione di un costante
monitoraggio della qualità dei servizi socio-sanitari dalla quale
derivino puntuali valutazioni ai fini dell’accreditamento delle
strutture erogatrici.
3. Sono indicazioni organizzative:
a) l’individuazione della struttura organizzativa regionale alla
quale fanno capo la gestione e l’indirizzo evolutivo del controllo di
qualità;
b) la promozione di sviluppi in aree specifiche di interesse regionale, il
coordinamento e l’orientamento delle iniziative e delle attività
locali e l’organizzazione complessiva dell’attività di
controllo della qualità;
c) la specificazione all’interno del programma settoriale delle
risorse finanziarie, organizzative e strumentali necessarie.
Art. 24 - Accreditamento.
1. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la richiesta
dell'accreditamento delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, la
concessione, l'eventuale verifica e gli accertamenti periodici.
2. La Giunta regionale approva, altresì, il sistema di
remunerazione a prestazione che dovrà tener conto dei costi di
produzione nonché, tra l'altro, dei seguenti criteri:
a) differente livello di organizzazione;
b) garanzia di continuità assistenziale distribuita nell'arco
temporale convenuto;
c) progressiva riduzione tariffaria in caso di superamento della quota di
prestazioni convenuta per l’anno di riferimento.
Art. 25 - Sperimentazioni
organizzative.
1. La Regione effettua
sperimentazioni organizzative, nella ricerca di più efficienti modelli
di governo per l’uso delle risorse finalizzate a raggiungere gli
obiettivi prefissati nell’organizzazione socio-sanitaria.
2. Con singoli provvedimenti, la Giunta regionale, entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge disciplina la
materia oggetto della sperimentazione organizzativa, delimita gli ambiti e
le aree territoriali interessate, fissa gli obiettivi da perseguire,
l’assetto strutturale e tecnico funzionale dei servizi, la durata
della sperimentazione e le modalità di verifica dei risultati.
CAPO VII
Risorse
Art. 26 -Criteri e procedure
per l’impiego di risorse sanitarie.
1. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i criteri
e le procedure per l'assegnazione delle risorse di parte corrente destinate
al perseguimento degli obiettivi ordinari e straordinari delle Unità
locali socio-sanitarie costituiti da una quota capitaria comprensiva della
spesa corrente e degli oneri per l’aggiornamento tecnologico e la
manutenzione ordinaria e delle risorse destinate ad investimenti
finalizzati alla realizzazione dei progetti-obiettivo, delle azioni
programmate e delle azioni strumentali, nei limiti di quanto ripartito ai
sensi dell' articolo
26 della legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56 e nel rispetto di quanto disposto
dal comma 10 del medesimo articolo.
2. Con provvedimento della Giunta regionale è ripartita la
quota di riserva di cui all' articolo 26, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ,
per il conseguimento del riequilibrio territoriale, da attuarsi nell'arco
temporale di vigenza della presente legge, secondo assegnazioni rapportate
al riequilibrio necessario.
3. Le eventuali quote della riserva di cui al comma 2 non assegnate
entro il 30 settembre di ogni anno vanno ripartite proporzionalmente tra
tutte le Unità locali socio-sanitarie.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare,
indica gli specifici obiettivi di intervento negli investimenti sanitari,
sulla base delle politiche e degli indirizzi della presente legge ed emana
gli indirizzi per orientare le scelte prioritarie delle Unità locali
socio-sanitarie e delle Aziende per l'effettuazione degli investimenti.
5. La Giunta regionale a seguito dell'apposizione del visto di
congruità di cui all' articolo 39 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 ,
sul bilancio economico preventivo ed il budget generale delle Unità
locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere e sulla base degli
indirizzi in materia socio-sanitaria, definisce l'ammontare complessivo
regionale e l'ammontare degli indebitamenti che ciascuna Unità locale
socio-sanitaria ed azienda ospedaliera può contrarre, ai sensi
dell' articolo 5,
commi 2 e 3, e dell' articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 ,
per il finanziamento degli investimenti in sanità.
Art. 27 - Criteri e procedure
per la ripartizione del Fondo sociale regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, determina i criteri e le modalità per la ripartizione del
Fondo sociale regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sulla base degli indirizzi esplicitati nei commi
seguenti.
2. Il Fondo sociale regionale è ripartito come segue:
a) per il finanziamento di iniziative di interesse regionale;
b) a favore dei comuni per la gestione delle funzioni sociali
subordinatamente alla stipula della convenzione di cui all' articolo 4, comma 1, della presente
legge;
c) a favore delle Unità locali socio-sanitarie quale concorso per la
gestione attività previste dal Piano sanitario nazionale approvato con
DPR 1° marzo 1994, in materia di non autosufficienza, disabilità,
tossicodipendenza, attività consultoriale familiare.
3. La Giunta regionale assegna risorse finalizzate del Fondo sociale
regionale a favore dei comuni che delegano le Unità locali
socio-sanitarie o stipulano accordi di programma per la gestione delle
funzioni ad elevata integrazione socio-sanitaria.
4. I comuni partecipano, in aggiunta alle assegnazioni del Fondo
sociale regionale, al finanziamento delle funzioni attribuite in gestione
alle Unità locali socio-sanitarie attraverso l'erogazione di somme,
determinate su base pro-capite, tenuto conto della tipologia dei servizi e
degli utenti, definite dalla rappresentanza della Conferenza dei sindaci.
5. La Giunta regionale entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
individua, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le
modalità per determinare il concorso finanziario degli utenti dei
servizi sociali ed a elevata integrazione socio-sanitaria. ( 8)
Art. 28 - Indirizzi e
prescrizioni in materia di personale sanitario e sociale.
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, individua i criteri per la definizione delle dotazioni
organiche e degli uffici dirigenziali dei servizi sanitari delle Unità
locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, nonché i criteri
per l’attuazione della mobilità del personale in esubero, ai
sensi della normativa vigente in materia.
a) organizzazione amministrativa dei servizi;
b) entità e tipologie dei servizi attivati;
c) entità e tipologie dei servizi da attivare;
d) entità e tipologie dei servizi gestiti in convenzione;
e) risorse finanziarie disponibili proprie e/o messe a disposizione da
altri enti pubblici o privati.
3. Sono sottoposti al visto di
conformità della Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al
comma 1, i seguenti atti delle Unità locali socio-sanitarie e delle
aziende ospedaliere: ( 9)
a) ridefinizione complessiva delle dotazioni organiche ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 così come modificato ed integrato dal successivo
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal Capo III del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le sue successive modifiche ed
integrazioni;
b) aggiornamento biennale delle dotazioni organiche ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
4. All’interno delle dotazioni complessive il governo del
personale spetta al direttore generale.
CAPO VIII
Disposizioni transitorie e finali
“ Articolo 40 - Collegio dei revisori.
Art. 33 - Presidi multizonali
di prevenzione.
1. Fino all’emanazione della legge regionale istitutiva, ai
sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61, dell’agenzia regionale per
la prevenzione e per l’ambiente, i presidi multizonali di
prevenzione, così come disciplinati dalla legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 ,
sono gestiti dalla Unità locale socio-sanitaria comprendente il
capoluogo di provincia con specifico finanziamento. Le dotazioni organiche
definite ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3 comma 6
non possono essere utilizzate se non per le funzioni attribuite dalla 30
novembre 1982, n. 54, ai presidi stessi.
Art. 34 - Nucleo tecnico.
1. Nelle more della riorganizzazione della regione in sede di
recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
istituito un nucleo tecnico quale struttura organizzativa della regione,
afferente alle strutture degli assessorati alla sanità ed ai servizi
sociali, dotata di autonomia tecnica.
2. Sono finalità del nucleo:
a) fornire ausilio tecnico-professionale all’attività della
Giunta regionale nell’ambito dell’accreditamento e del
controllo di qualità;
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, disciplina le modalità organizzative e le funzioni del
nucleo, nonché le modalità di esercizio dell’azione di
supporto prevista dalla lettera b) del comma 2.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente
articolo, ad esclusione della spesa per il personale regionale, sono
imputati al capitolo n. 60009 del bilancio di previsione - fondo sanitario
regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione
(legge 27 dicembre 1983, n. 730 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 -
articolo 17) realizzazione progetti-obiettivo, programmi e azioni
programmatiche.
Art. 35 - Disposizioni
transitorie e finali.
1. Le disposizioni del piano socio-sanitario regionale 1989/1991 di
cui alla legge
regionale 20 luglio 1989, n. 21 ,e del piano sociale regionale
1989/1991 di cui alla legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 , in
quanto non in contrasto con le norme della legislazione regionale e
nazionale vigente nonché con le norme della presente legge, mantengono
la loro efficacia sino a quando non siano approvati gli specifici
provvedimenti del piano socio-sanitario regionale 1996/1998 di cui
all’ articolo 1, comma
2.
3. Il terzo piano sangue e plasma regionale per il triennio
1994/1996 , approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del
15 dicembre 1994, n. 1050, è adeguato alla normativa statale vigente
con le modalità previste dall’ articolo 14, comma 1.
PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL
TRIENNIO 1996/1998
-------------------
DOCUMENTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L’ATTUAZIONE
DEL PIANO SOCIO-SANITARIO
DELLA REGIONE VENETO 1996-1998
PREMESSA
Questo documento contiene gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale
sui diversi ambiti della politica socio-sanitaria, che dovranno essere
attuati mediante i successivi provvedimenti della Giunta regionale.
Sono qui pertanto individuate le priorità sulle quali va orientato il
Servizio sanitario regionale durante il prossimo triennio.
1. LE IDEE GUIDA
1.1. Il contesto
Il terzo Piano socio-sanitario regionale (PSSR) veneto vede la luce in un
intenso momento di trasformazione dell'intero settore socio-sanitario,
principalmente dovuto alla contrazione delle risorse finanziarie
disponibili e al progressivo aumento della domanda di servizio legato
all'invecchiamento della popolazione.
Ad un periodo di espansione dell'offerta caratterizzata da un impegno di
programmazione rivolto a coordinare la crescita delle strutture e
diversificare l'offerta di prestazioni, succede una fase che richiede il
miglioramento dell'accessibilità dei servizi e la ridistribuzione
delle risorse all'interno del settore.
Tutto ciò induce ad un globale ripensamento delle finalità della
programmazione regionale, che deve puntare allo sviluppo qualitativo del
Servizio sanitario regionale ed alla razionalizzazione dell'impiego delle
risorse.
Sotto questa prospettiva la trasformazione in atto si presenta come una
opportunità positiva da cogliere e una sfida da affrontare.
Sono infatti ormai mature le condizioni per concretizzare un modello
globale di servizi socio-sanitari, come sistema di soggetti istituzionali e
professionali, in un quadro integrato di responsabilità e di risorse.
Una prima esigenza è quindi quella di superare i concetti negativi di
sanitario e di sociale, impropriamente associati e spesso confusi con
servizi settoriali e poco orientati a collaborare in vista di obiettivi
comuni.
L'idea positiva di sanitario e di sociale va invece proposta per tutti i
servizi, quelli strettamente sanitari e quelli più propriamente
sociali, con particolare riguardo ai servizi ad elevata integrazione
socio-sanitaria. Questa nuova cultura si realizza quando:
a) tutti i servizi si prefiggono obiettivi di benessere e di salute in
senso globale, andando oltre la dimensione curativa o di momentaneo
superamento della condizione di bisogno;
b) la politica dei servizi per le persone marcia di pari passo con la
politica economica, la politica del territorio, in una logica unitaria,
volta a costruire il bene comune;
c) tutti i cittadini, compresi gli immigrati extracomunitari che dimorano
sul territorio regionale anche se non appartenenti a stati per i quali
sussista trattamento di reciprocità, hanno uguali opportunità di
accesso alle attività ed alle prestazioni socio-sanitarie erogate
dalle strutture pubbliche, private e del privato sociale accreditate, ai
sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/1990 , fermo restando
quanto previsto dalla vigente normativa;
d) i livelli minimi di servizio sono definiti e resi operanti come
opportunità da garantire a tutti i cittadini;
e) le sedi in cui si effettuano le scelte di politica sanitaria e sociale
coincidono con i luoghi in cui si evidenziano i bisogni ed in cui vive la
comunità locale;
f) tutti i soggetti sociali, espressivi della comunità, possono
concorrere al conseguimento di obiettivi comuni, partecipando alla lettura
dei bisogni, alla definizione delle priorità e al controllo dei
risultati.
1.2. Una nuova cultura gestionale
L'organizzazione vigente dei servizi socio-sanitari dovrà essere
gradualmente rivista, per superare processi di rigida codificazione degli
interventi e dei servizi che penalizzano soprattutto le persone più
deboli.
Questo andamento, in una situazione congiunturale caratterizzata da forte
contrazione della spesa, ha come conseguenza che la maggior parte dei
bilanci degli Enti pubblici risulta vincolata da costi fissi, che rendono
impraticabili forme di gestione economica per obiettivi. E' perciò
necessario svincolare una parte di tali risorse per impegnarle in
iniziative diverse e alternative.
Questa idea deve trasformarsi in azione tenendo conto che la prima scelta
in questa direzione consiste nel rivedere i meccanismi di finanziamento,
fino ad ora utilizzati, al fine di superare sperequazioni ed automatismi,
che ostacolano i necessari cambiamenti.
1.3. Promuovere responsabilità e solidarietà
La Regione, con la legge regionale n. 56/1994 ha riorganizzato
l'assetto gestionale dei servizi sanitari, introducendo nuove regole per il
loro governo, responsabilizzando i centri direzionali e vincolando il loro
funzionamento ad un sistema di programmazione flessibile, fondato su una
valutazione sistematica del rapporto fra obiettivi, risultati e
investimenti per conseguirli.
Per valorizzare questa nuova impostazione, la Giunta regionale, entro 120
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formula criteri per la
verifica delle capacità organizzative e gestionali dei direttori
generali, nonché i criteri generali da seguire per le conferme o le
nomine.
Inoltre la legge n. 142/1990 individua nel Comune il soggetto che
rappresenta la comunità locale, in quanto soggetto primario, titolare
della promozione del benessere dei cittadini. A partire da questo
riferimento, il Piano intende riconoscere nella comunità locale non
solo la destinataria degli interventi, ma anche la realtà capace di
esprimere bisogni, di sviluppare risposte, di selezionare le priorità
di intervento, rispettando le responsabilità attribuite dal
legislatore ad ogni soggetto pubblico.
L'insieme dei diversi soggetti, istituzionali e non, nel rispetto delle
specificità, ruoli e competenze di ognuno, è cointeressato e
corresponsabile nell'attuazione del piano sulla base di accordi di
programma che sono una condizione strumentale per meglio esprimere i doveri
costituzionali di solidarietà sociale in modo collaborativo.
In questa logica la comunità locale è lo spazio privilegiato per
la costruzione di salute. In essa è possibile realizzare l'incontro
delle responsabilità per favorire interazione tra diversi soggetti
sociali, valorizzando al meglio le risorse disponibili e aggregando risorse
aggiuntive.
2. IMPOSTAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL PIANO
La Regione del Veneto muove da una lunga esperienza di pianificazione
sanitaria e sociale, che consente di dare per acquisito un bagaglio
programmatico e culturale notevole e diffuso.
Nello stesso tempo, l'adozione del Piano sanitario nazionale e di alcuni
progetti obiettivo settoriali, a livello governativo, consente di avere
già a monte una cornice programmatoria da cui partire per collocare, a
livello regionale, obiettivi specifici, azioni e risorse.
Su queste basi, con questo Piano, la Regione intende avviare un processo
programmatorio, articolato per fasi in cui, in una prima fase, la legge di
Piano definisce:
a) gli assetti istituzionali;
b) gli obiettivi strategici;
c) le modalità di integrazione sociale e sanitaria, in ambiti
territoriali omogenei;
d) le forme di finanziamento;
e) le modalità organizzative generali;
f) i progetti obiettivo e i piani settoriali.
In una seconda fase la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, nonché i soggetti interessati, e secondo quanto propone il
presente Documento di Indirizzi, provvederanno ad adottare gli atti
deliberativi attraverso i quali vengono approvati i provvedimenti esecutivi
necessari ad attuare i contenuti della legge di Piano.
Questa impostazione rende più snello il processo di programmazione,
come già si è positivamente operato con la legge regionale n. 39/1993 sul
riordino ospedaliero, fissando in legge obiettivi strategici, standard e
vincoli fondamentali, azioni strumentali e procedure di attuazione e
attribuendo al Consiglio regionale ovvero demandando alla Giunta regionale
sentita la competente Commissione consiliare e i soggetti interessati, il
successivo sviluppo delle materie di programmazione, in programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute (progetti obiettivo) o
in piani settoriali, previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 56/1994 .
Questa procedura consentirà in particolare di recepire in termini
adeguati le differenti esigenze di programmazione del settore sociale,
sanitario e ad elevata integrazione socio-sanitaria, sotto forma di
standard organizzativi e funzionali.
Con la recente approvazione delle leggi regionali di organizzazione e di
contabilità si sono poste le basi per sviluppare l'aziendalizzazione,
cioè un sistema di aziende operanti su basi di autonomia e
responsabilizzazione.
In questa logica i responsabili delle Aziende ULSS, delle Aziende
ospedaliere e dei servizi sociali comunali devono avere dalla Regione e dai
Comuni i riferimenti fondamentali per la propria azione, individuando i
percorsi più idonei per conseguirli, nella consapevolezza che il
raggiungimento dei risultati è il criterio per verificare
sistematicamente l'efficacia degli investimenti.
Di conseguenza la programmazione socio-sanitaria non entra nel dettaglio
dell'organizzazione dei servizi e delle loro prestazioni, ma fissa
obiettivi e priorità di utilizzo delle risorse (in particolare quelle
in conto capitale e per l'innovazione), definendo standard essenziali di
funzionamento, responsabilità, indicatori e procedure di verifica, e
nel contempo demandando al livello locale la ricerca delle migliori
possibilità per raggiungere gli obiettivi nel rispetto del budget
assegnato.
3. FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL PIANO
Occorre operare una distinzione ed una specificazione tra finalità,
obiettivi strategici ed obiettivi specifici, dedicando alla problematica
una rilevante attenzione, sia sul piano tecnico che su quello politico, in
quanto ciò che ci si propone di raggiungere deve essere
preventivamente verificato sul piano della sua perseguibilità tecnica,
della disponibilità di risorse commisurate, delle condizioni
organizzative, delle possibilità di verifica puntuale successiva sul
raggiungimento dei risultati attesi.
Delegificazione non significa infatti assenza o rinuncia alle regole, ma
l’adozione consapevole e responsabile di strumenti diversi, più
flessibili ed adeguati per definire le regole.
In primo luogo è possibile proporre la seguente distinzione e proposta
di contenuti.
Per quanto concerne le FINALITÀ si ritiene siano ancora
sostanzialmente valide quelle stabilite dall'articolo 2 della legge regionale n. 21/1989
che sono riproposte nell'articolato di legge con qualche perfezionamento ed
integrazione ed in particolare sono individuabili in:
a) promozione e tutela della salute individuale e collettiva fisica e
psichica dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità
mediante interventi finalizzati alla rimozione delle cause di
nocività, di disagio e malattia, potenziando in particolare le
attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e garantendo
altresì la continuità terapeutica ed assistenziale;
b) erogazione di livelli uniformi di assistenza, che superino gli squilibri
fra domanda e offerta di servizi socio-sanitari nelle diverse aree del
territorio regionale;
c) realizzazione della piena integrazione programmatica ed operativa tra
servizi sanitari e socio-assistenziali e tra le loro rispettive
articolazioni interne entro ambiti territoriali omogenei;
d) raggiungimento di una più elevata efficacia e produttività del
sistema di servizi socio-sanitari regionali, migliorando la qualità
dei servizi resi e l'uso delle risorse;
e) promozione della partecipazione e sviluppo delle diverse forme di
collaborazione ed accordo tra le istituzioni pubbliche e non, ivi compresa
la sanità militare, e tra queste e l'Università, e il comparto
privato;
f) valorizzazione della solidarietà organizzata e della famiglia come
condizioni qualitative per una maggiore tutela della persona;
g) contrasto e riduzione delle condizioni di rischio e di emarginazione
psicosociale nella popolazione;
h) umanizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e dei servizi
residenziali per non autosufficienti, ivi comprese le case alloggio per
malati di AIDS.
La verifica del loro perseguimento può e deve essere effettuata come
complessiva valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici.
Per quanto attiene agli OBIETTIVI STRATEGICI SULLA DOMANDA E
SULL’OFFERTA, si tratta di indicare traguardi misurabili anche se
non espressi in termini quantitativi:
a) riduzione della mortalità e morbilità dovuta a malattie
dell'apparato circolatorio e a neoplasie maligne;
b) riduzione della mortalità ed invalidità per incidenti sul
lavoro;
c) la riduzione e la tendenziale eliminazione delle morti e delle
condizioni invalidanti conseguenti ad inadeguatezze del sistema di soccorso
e a intempestiva o inadeguata organizzazione sanitaria;
d) riduzione della mortalità e della morbilità ed invalidità
susseguenti a cause sociali e a condizioni di disagio ed emarginazione;
e) prevenzione e riduzione danno connesso all’uso di sostanze
psicotrope, tabacco e alcool;
f) riduzione del tasso di spedalizzazione al 160 per mille;
g) l’estensione in ogni zona del territorio regionale, dei valori
più bassi dei tassi di nati-mortalità, di mortalità
perinatale, di mortalità infantile e invalidità conseguenti anche
a intempestivi o inadeguati interventi sanitari;
h) contrasto all'istituzionalizzazione impropria o precoce di anziani e
persone non autosufficienti;
i) riduzione della morbilità e mortalità dovute a malattie
infettive prevenibili ;
l) controllo integrato delle zoonosi e raggiungimento della qualifica di
regione ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina
enzootica.
E' evidente che per ciascuno di questi vi debbono essere corrispondenti
interventi sul versante dell'offerta, valutando se le risorse disponibili
nella rete di servizi sono già sufficienti al loro raggiungimento e
necessitano solo di riorganizzazione (esempio obiettivi dell'area materno
infantile) oppure se vanno previste azioni e risorse specifiche e
aggiuntive nelle strutture e nelle politiche proposte nei progetti
obiettivo (esempio incremento dell'assistenza domiciliare integrata "ADI")
e nei piani settoriali (esempio emergenze sanitarie).
In questa fattispecie, allora, l'obiettivo strategico sulla Domanda si
traduce in OBIETTIVI SPECIFICI SULL'OFFERTA, specifici in quanto
definiscono standard di risorse dedicate alla dotazione strutturale ed
all’organico minimo, le modalità organizzative principali
(esempio la unità valutativa-operativa nel progetto anziani), le
condizioni organizzative che le ULSS debbono predisporre (esempio
individuazione e formazione dei responsabili), gli indicatori di verifica
(esempio numero anziani in ADI sulla popolazione anziana residente, o
numero di malati di AIDS e malati oncologici in assistenza domiciliare o in
ospedalizzazione domiciliare). Tali obiettivi specifici sono individuati
in:
a) la piena attuazione della Carta dei Servizi;
b) responsabilizzazione nella gestione dei servizi sanitari e sociali,
nell'impiego delle risorse e nel raggiungimento dei risultati;
c) perseguimento di livelli uniformi di assistenza sul territorio regionale
e della qualità dei servizi anche attraverso la formazione mirata
degli operatori;
d) completamento e potenziamento della rete dei servizi di emergenza
sanitaria;
e) riduzione progressiva del disavanzo a carico del bilancio regionale
mediante un contenimento della spesa per il livello assistenza ospedaliera,
in coerenza con quanto previsto dalla attuazione della LR n. 39/1993 ;
f) redistribuzione della suddivisione della quota capitaria a favore della
medicina preventiva e territoriale;
g) valorizzazione del distretto socio-sanitario come ambito privilegiato di
integrazione operativa;
h) costruzione di un sistema di valutazione della qualità e
dell'efficacia degli interventi;
i) applicazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute nel luogo di lavoro;
l) adeguamento alla normativa comunitaria della produzione, trasformazione,
deposito e commercializzazione degli alimenti.
4. IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ
4.1. Integrazione di titolarità e risorse
La realizzazione del Piano è strettamente correlata allo sviluppo di
una nuova cultura delle responsabilità, nei diversi livelli
istituzionali e sociali, consapevoli che solo un deciso incontro di
responsabilità può produrre condivisione, collaborazione,
integrazione fra diverse titolarità e risorse.
Pertanto, se si intende conferire al piano una forza attuativa che superi
quella che può derivare dalla mera indicazione di obiettivi e di
procedure, non si può prescindere dalla definizione di un sistema di
responsabilità sul quale fondare le conseguenti scelte programmatorie.
D'altra parte, l'individuazione di criteri di fondo sui quali improntare un
sistema di responsabilità deve tener conto dell'evoluzione che negli
ultimi anni ha interessato il settore pubblico al suo interno e nei
rapporti con quello privato.
Dal 1990 al 1994 hanno visto la luce una serie di leggi di riforma, che
hanno profondamente inciso sulla configurazione giuridica degli assetti
istituzionali e dei rapporti che intercorrono fra soggetti sociali.
Dalla legge di riforma delle autonomie locali alla legge sull'elezione
diretta del Sindaco, dalla riforma delle ULSS alla razionalizzazione del
sistema ospedaliero, dalla riforma del pubblico impiego alle leggi sulla
cooperazione sociale e sul volontariato, emerge un quadro composito, nel
quale si possono individuare alcuni valori comuni.
Fra questi valori comuni può essere evidenziato sia il riconoscimento
di una complessità, che richiede particolare attenzione per
differenziare i bisogni e valorizzare le risorse, sia il riconoscimento di
un'accresciuta maturità dei soggetti sociali individuali e collettivi.
Da tale riconoscimento discende l'opportunità di una più diffusa
attribuzione di responsabilità, che è coerente con gli indirizzi
legislativi sopra citati.
In particolare, il valore della responsabilità rappresenta una chiave
interpretativa di rilievo politico, gestionale e professionale per cogliere
il significato della programmazione socio-sanitaria regionale. In esso la
responsabilità è intesa sia dal punto di vista della chiarezza
dell'attribuzione, sia, soprattutto, da quello dell'allargamento del numero
dei soggetti chiamati, a vario titolo, a collaborare per il conseguimento
di suoi obiettivi.
Si può anzi affermare che, sotto taluni profili, sono mature le
condizioni per superare la tradizionale distinzione fra soggetti pubblici e
soggetti privati. In molte realtà locali si è infatti pervenuti
ad un assetto socio-istituzionale, nel quale su tale bipartizione si è
innestata una configurazione più complessa. In essa, a soggetti
usualmente considerati privati, viene riconosciuta anche la
possibilità di partecipare alla funzione tipicamente pubblica, di
definizione degli obiettivi e dei contenuti della programmazione, oltre che
alla realizzazione degli stessi.
In questo modo formazioni sociali, nelle quali i cittadini si aggregano ed
operano, possono dare espressione ad una soggettività di rilievo
pubblico, in quanto coinvolta nel più ampio sistema delle
responsabilità sociali per la promozione e la tutela delle persone.
Dalle associazioni di volontariato, dalle cooperative sociali, dalla
famiglia stessa, e, in alcuni casi, anche dalle imprese, nasce un nuovo
modo di intendere le responsabilità solidaristiche, che impone anche
ai soggetti tradizionalmente definiti pubblici notevoli cambiamenti per
meglio integrare soggettività e risorse.
Ciò non significa confusione di ruoli, ma partecipazione all'esercizio
di funzioni pubbliche da parte di soggetti privati, ferma restando la
titolarità della funzione in capo all'ente pubblico, e in particolare
alla Regione e agli Enti locali, che, per dettato costituzionale e
previsione legislativa, sono tenuti a decidere le priorità, ad
approvare i contenuti della programmazione, a valutare i risultati, a
garantire l'esigibilità dei diritti.
4.2. Soggetti istituzionali
Ogni soggetto istituzionale è titolare di funzioni che legittimano la
sua esistenza, orientano la sua operatività e definiscono la natura
dei rapporti che esso è chiamato a sostenere con altri soggetti,
pubblici e privati. In forza di questa titolarità, gli competono
funzioni di programmazione, gestione, controllo, valutazione, vigilanza e
finanziamento delle attività.
L'esercizio della funzione trova di fatto espressione nell'offerta di
servizi, che possono essere gestiti direttamente dall'ente o realizzati
tramite rapporti collaborativi. In questi casi, la titolarità della
funzione rimane comunque all'ente competente, anche se il suo esercizio
può essere delegato ad altri.
La Regione, le Province, il Comune, le Aziende ULSS e le Aziende
ospedaliere, le II.PP.A.B. sono i soggetti pubblici ai quali, a livello
locale, sono attribuite le responsabilità di provvedere, attraverso la
rilevazione dei bisogni e delle risorse del territorio, alla definizione
degli obiettivi della programmazione e alla verifica del loro
raggiungimento, in un quadro partecipativo, garantendo:
a) l'effettivo accesso alle prestazioni socio-sanitarie;
b) la partecipazione alla programmazione e alla valutazione dei servizi;
c) l'integrazione attiva fra soggetti, nel complesso sistema delle
responsabilità.
L'articolo 3 della legge di riforma delle autonomie locali traccia un
quadro sintetico ma compiuto del circuito programmatorio locale, nel quale
il Comune - quale ente esponenziale del proprio territorio - collabora con
la Regione nella definizione, nella specificazione e nella realizzazione
della programmazione socio-economica e territoriale. Le Province esercitano
le competenze assegnate dal DL 18.1.1993, convertito nella legge 18.3.1993,
n. 67 in materia di interventi sociali ed educativi a favore dei ciechi,
dei sordomuti e dei minori riconosciuti dalla sola madre, nonché le
funzioni di coordinamento nei confronti dei Comuni previste dalla legge
8.6.1990, n. 142.
Accanto a questi soggetti istituzionali, anche gli altri enti pubblici,
presenti nel territorio, sono partecipi della responsabilità relativa
alla programmazione e all'attuazione del Piano. In particolare il
riferimento va agli enti portatori di competenze più direttamente
connesse ai settori sociali e sanitari: la Scuola, le articolazioni
territoriali del Ministero del Lavoro e del Ministero di Grazia e
Giustizia, le Aziende Speciali degli Enti locali, gli Iacp, ecc. Tutto
ciò nel quadro degli istituti di partecipazione e delle garanzie di
trasparenza e di funzionalità procedimentale contenuti nelle leggi
142/1990 e 241/1990 e di integrazione e razionalizzazione territoriale,
già presenti nel DPR n. 616/1977 e nella legge n. 833/1978.
Con le riforme attuate dai Decreti Legislativi nn. 502 e 517 e dalla
legge regionale n.
56/1994 , le Usl, di cui alla legge n. 833/1978, sono state
trasformate, assumendo personalità giuridica, e sono state trasferite
dalla sfera di competenza comunale a quella regionale, diventando enti
strumentali della Regione.
Nel contempo esse continuano ad essere portatrici di funzioni, nell'ambito
dei servizi sociali, con rilevante contenuto sanitario, oltre che essere
possibili destinatarie di deleghe gestionali da parte dei Comuni, offrendo
così la duplice opportunità di: concorrere all'integrazione fra
servizi sanitari e sociali e di rappresentare una dimensione territoriale
adeguata per la gestione dei servizi stessi.
Il processo programmatorio regionale valorizzerà tra i soggetti
istituzionali in modo particolare le II.PP.A.B. che hanno raggiunto nella
Regione rilevanti livelli di qualità nella erogazione dei servizi.
Tuttavia gli obiettivi di efficienza-efficacia peraltro applicati
all'intero comparto sociale, suggeriscono la necessità di
intraprendere un percorso di aziendalizzazione nelle modalità
gestionali, che si consegue attraverso anche l'adozione del controllo di
gestione, la programmazione di bilancio per obiettivi, la valutazione dei
carichi di lavoro.
La programmazione regionale dovrà altresì tendere a fissare le
dotazioni massime dell'offerta favorendo i processi di riconversione ed
ammodernamento delle strutture esistenti, nel rispetto delle direttive
contenute nella delibera della Giunta regionale n. 2034 del 10.5.1994 che
colloca le II.PP.A.B. fra i soggetti che partecipano alla predisposizione
del piano di zona ed i servizi, dalle stesse erogati, elementi costitutivi
della "rete" territoriale predisposta per la risposta ai bisogni.
4.3. Soggetti sociali
Il PSSR, nella prospettiva di sviluppare il sistema dei servizi alla
persona, considera con particolare interesse gli enti morali, le
organizzazioni di volontariato, le famiglie, le cooperative sociali, gli
enti con finalità religiosa, le libere associazioni.
Questi soggetti concorrono, in forma autonoma e in forma collabora-tiva,
alla realizzazione di un più compiuto sistema di servizi alle persone,
nella logica di una comunità solidale, che produce le condizioni per
il proprio sviluppo.
In questo quadro un ruolo particolarmente efficace viene esercitato dalla
famiglia, intesa come sede primaria di solidarietà, di cura e di
promozione umana. Le istituzioni e i servizi devono guardare ad essa come a
un soggetto attivo e non solo come destinataria dei servizi, in una logica
di piena valorizzazione delle sue funzioni sociali.
All'interno di questa logica, la distinzione fra pubblico e privato va
integrata con quella fra istituzionale e sociale, comprendendo nel novero
dei soggetti sociali quelli che, esercitano un ruolo pubblico, operano nel
sistema dei servizi socio-sanitari e influiscono in misura significativa
nella loro qualificazione. Nella categoria dei soggetti sociali vanno
quindi comprese le organizzazioni prive di finalità di lucro, che
operano nel sistema dei servizi socio-sanitari, quali cooperative sociali,
fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni di volontariato,
famiglie.
Possono anche essere compresi quei soggetti che, pur avendo finalità
di lucro, intendano collaborare con le istituzioni per realizzare gli
obiettivi del Piano, contribuendo alla sua attuazione. Con una scelta
coerente con i più recenti indirizzi legislativi, il Piano attribuisce
a questi soggetti un ruolo strumentale nella partecipazione all'esercizio
di funzioni tipiche dei soggetti istituzionali.
4.4. Rapporti tra istituzioni e formazioni sociali
Il rapporto collaborativo tra soggetti istituzionali e soggetti sociali
deve rappresentare sempre più un dato costante e un metodo di azione
della pubblica amministrazione. E' pertanto necessario che ogni soggetto
operi nella prospettiva di compartecipare: la progettualità comune, le
risorse di-sponibili, le responsabilità in ordine ai risultati attesi.
Per muoversi in questa direzione occorre consolidare modelli operativi
facilitanti la programmazione partecipata, la responsabilizzazione nella
gestione, la valutazione degli interventi, nel rispetto delle
diversità e delle competenze. Lo stesso privato con finalità
commerciali, nella misura in cui concorre alla realizzazione di servizi di
pubblico interesse, deve agire all'interno di questa logica.
Nei casi in cui il rapporto tra soggetti diversi configuri una delega a
gestire servizi in attuazione di una funzione istituzionale, il rapporto
con-venzionale deve contenere elementi tali da garantire: livelli
qualitativi di prestazione; efficienza operativa; continuità delle
attività; idoneità e qualificazione professionale; rispetto dei
diritti e della dignità delle persone; garanzia di accessibilità;
modalità di verifica correnti e finali.
5. LA STRATEGIA DELL'INTEGRAZIONE
La strategia regionale dell'integrazione va intesa nella più ampia
accezione di "integrazione delle politiche socio-sanitarie e di queste con
quelle sociali" secondo gli obiettivi proposti dall'OMS.
In un sistema sanitario, già contrassegnato da elementi di
frammentazione interna, occorre evitare che la necessaria introduzione di
meccanismi di maggior separazione tra domanda ed offerta, di valorizzazione
delle singole prestazioni, di responsabilizzazione economica delle singole
strutture ed unità operative si traduca in ulteriori tendenze alla
separazione.
Non solo, è ormai diffusa l’esigenza di compiere un salto di
qualità all’integrazione tra politiche socio-sanitarie e
politiche facenti capo ai Comuni, rifuggendo da una tendenza alla
divaricazione tra Aziende ULSS e Comuni, pur all’interno delle
compatibilità e distinzioni di ruoli fissate dai decreti legislativi
n. 502/1992 e n. 517/1993.
Queste riguardano anche le modalità di integrazione tra Aziende ULSS e
Aziende Ospedaliere in quanto i presidi ospedalieri di Padova e Verona
devono mantenere le connessioni organiche con l’intera rete
ospedaliera veneta e rappresentano fulcri con funzioni regionali
multizonali sia per la specialistica, la ricerca e la didattica. La
convenzione Azienda-Università-Regione dovrà specificare queste
competenze.
L'integrazione tra le strutture interne alla Azienda ULSS riguarda:
a) l'integrazione Dipartimento di Prevenzione/Distretto;
b) l'integrazione Dipartimento di Prevenzione/Ospedale: seguendo le linee
tracciate dai programmi OMS;
c) l'integrazione Ospedale/Distretto, in particolare, collocando il
distretto in un compiuto ruolo di orientamento della domanda e ridefinendo
il rapporto medico di base/ospedale in funzione della continuità
terapeutica.
Per raggiungere altresì l’integrazione nella sua più ampia
accezione, ovvero per conseguire l’obiettivo strategico della
gestione integrata dei servizi socio-sanitari il Piano introduce le due
condizioni necessarie e fra loro complementari dell’unitarietà
degli interventi in ambiti territoriali omogenei e della loro integrazione.
L’unitarietà degli interventi si consegue tramite determinazione
della dimensione territoriale ottimale per la gestione dei servizi sociali,
attraverso lo strumento della convenzione obbligatoria prevista
all'articolo 24 della legge n. 142/1990, esercitando i poteri spettanti
alla Regione ai sensi del DPR n. 616/1977 e dell’articolo 3 della
legge n. 142/1990.
Al riguardo è opportuno considerare in modo differente la situazione
dei comuni capoluogo di provincia, che hanno già una rete organica di
servizi sociali, e dei comuni minori che, in relazione alle loro
dimensioni, non hanno adeguati organici e professionalità per gestire
in modo efficiente ed efficace gli stessi servizi.
L’ambito territoriale più adeguato per la gestione unitaria dei
servizi sociali è coincidente con i distretti con riferimento alla
nuova organizzazione delle ULSS di cui alla legge regionale n. 56/1994 .
In tale ambito i comuni agiscono in modo convenzionato.
La durata della convenzione è coincidente con la durata del PSSR e
comunque il termine di validità della convenzione obbligatoria è
prorogata fino all’approvazione del successivo PSSR.
L’integrazione è perseguita tramite due strumenti opzionali: la
delega di esercizio di funzioni all’ULSS o la stipula di accordi di
programma tra comuni convenzionati ed Aziende ULSS.
Strumento privilegiato per conseguire l’integrazione istituzionale ed
operativa è il Piano di zona dei servizi sociali, approvato dal
Sindaco, qualora l’ambito territoriale dell’Azienda ULSS
coincida con quello del Comune o dalla Conferenza dei Sindaci, così
come previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 56/1994 .
Il Piano di zona è strumento per:
a) l’analisi dell’evoluzione qualitativa e quantitativa dei
bisogni;
b) lo sviluppo di forme di gestione dei servizi adeguate, flessibili e
creative;
c) l’integrazione delle risorse pubbliche e private;
d) la creazione di nuove opportunità e la produzione di risorse
aggiuntive;
e) la definizione delle prestazioni da erogare, rapportate alle
responsabilità dei diversi soggetti e al quadro delle risorse
rilevate.
Tale piano è elaborato dai Comuni su iniziativa del Sindaco o del
Presidente della Conferenza dei Sindaci ed è approvato dal Consiglio
Comunale, in caso di ULSS monocomunale, o dalla Conferenza stessa con il
coinvolgimento di tutti gli enti pubblici interessati ed i soggetti privati
operanti nel sistema dei servizi sociali.
Lo stesso Sindaco o Conferenza dei Sindaci che approva il Piano di zona
fornisce gli indirizzi programmatici per il Piano di Azienda ULSS: ciò
consente l'esplicitazione delle problematiche relative
all’integrazione tra le due programmazioni e, conseguentemente, il
recepimento del Piano di Zona nel Piano generale dell'ULSS.
I contenuti dello stesso, infatti, costituiscono la base su cui viene
stipulato l’accordo di programma tra Comuni ed ULSS, anche tenendo
conto delle convenzioni già stipulate in ambito distrettuale tra
Comuni.
Sarà poi l’ULSS che in sede di redazione del piano generale
attuativo triennale recepirà i contenuti del piano di zona precisando,
anche ai fini dell’individuazione degli oneri finanziari ed
all’interno dei rispettivi livelli di assistenza, quali saranno gli
interventi di propria competenza nei servizi ad elevata integrazione
socio-sanitaria con particolare riferimento all’area degli anziani
non autosufficienti e a quella del materno-infantile.
Il Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale ( 14) , sul piano tecnico-operativo,
rappresenta la figura chiave di questo raccordo, non solo su entrambi i
versanti delle due programmazioni ma anche sul terreno della loro concreta
attuazione dal momento che il suo mandato consiste appunto nel garantire la
saldatura tecnica sull’intera materia sociale tra ULSS e Comuni,
nonché con il volontariato e le altre realtà istituzionali
pubbliche e private operanti sul territorio.
In occasione dell'approvazione del bilancio di azienda, il Direttore
generale, avvalendosi del Direttore dei servizi sociali e della funzione
territoriale ( 15) , del
Direttore sanitario, dei referenti di area di intervento specifica e i
dirigenti dei distretti, e la rappresentanza della Conferenza dei Sindaci,
verificano lo stato di attuazione dell'accordo di programma e mettono in
atto le eventuali azioni correttive annuali.
La sede ove hanno luogo tutte le attività dei servizi territoriali
sanitari e di assistenza sociale e quindi l’integrazione operativa
delle stesse, sulla base dei contenuti e delle modalità previste
dall'accordo di programma, è il distretto, quale sede di gestione,
coordinamento operativo ed organizzativo di tali servizi, giacché esso
rappresenta l’ambito organizzativo, funzionale e territoriale ove si
sviluppano le dinamiche di integrazione tra servizio e unità
operative.
Dal distretto così caratterizzato dipendono tutti i servizi operanti
nel territorio, con bacino di utenza distrettuale, siano essi di tipo
semi-residenziale, ambulatoriale e domiciliare.
Per i servizi residenziali sanitari e sociali devono essere previste
adeguate forme di collegamento e coordinamento con tutti servizi
territoriali sulla base di protocolli operativi vincolanti per tutti i
soggetti (pubblici e convenzionati) presenti in un determinato ambito
territoriale.
A livello organizzativo metodologico l’integrazione è garantita
dal responsabile di distretto, il quale fa riferimento ai referenti dei
programmi di intervento di area specifica a tutela della salute individuati
in:
a) materno-infantile ed età evolutiva;
b) anziani;
c) tossicodipendenze ed alcoolismo;
d) salute mentale;
e) handicap.
6. ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE
La legge organizzativa n. 56/1994 ha già definito l'articolazione del
processo di programmazione, individuando gli strumenti attuativi nei "piani
generali triennali delle ULSS e aziende ospedaliere, nonché loro
aggiornamenti annuali" e nei "singoli programmi di intervento e piani
settoriali" (articolo 6) e stabilendo che il piano di ULSS "recepisce il
piano di zona dei servizi sociali"
Il PSSR. dovrà specificarne i contenuti, le modalità di
realizzazione a livello locale e di verifica regionale. Un primo criterio
deve essere individuato nei termini seguenti:
a) il Piano generale attuativo triennale dell'ULSS non dovrà avere le
caratteristiche di analiticità e di esaustività che hanno
contrassegnato i piani attuativi del secondo PSSR. Ciò sia in logica
conseguenza con le modalità di impostazione e di delegificazione del
nuovo PSSR, sia per le nuove caratteristiche di responsabilizzazione e di
autonomia delle Aziende e del loro rapporto con la Regione, in particolare
sul piano finanziario ai sensi della LR 55/1994.
Certamente il Piano attuativo continua a rappresentare lo strumento
attraverso il quale l'Azienda esprime le coordinate su cui intende
caratterizzare la propria azione sul medio-lungo periodo, recependo il PSSR
e adattandolo alle peculiarità del proprio contesto locale. Tuttavia
tale recepimento e specificazione non richiede un dettaglio da progetto
esecutivo ma da progetto di massima, di indicazione strategica, in quanto
l'effettiva realizzazione avviene sul versante del singolo esercizio di
attività;
b) il Piano annuale, i programmi di intervento ed i piani settoriali
rappresentano, infatti, gli strumenti principali di programmazione locale
attuativa, in quanto sono strettamente raccordati con il bilancio delle
Aziende, e concertati con la Regione.
E' in sede di definizione del budget annuale dell'Azienda che si verifica
la concreta possibilità di realizzare - anche parzialmente - un
obiettivo espresso dalla programmazione regionale e specificato in sede di
piano triennale ed è in questa sede che la concertazione
Regione/Aziende consente di effettuare quel raccordo tra programmazione e
gestione che spesso, nel recente passato, non è intervenuto.
E' evidente che tale configurazione dei rapporti Regione/Aziende muta in
modo apprezzabile l'oggetto e le modalità del processo: l'Azienda
è più libera nella scelta del proprio percorso attuativo, mentre
il controllo regionale interviene sulla verifica del rispetto del budget e
sul raggiungimento dei risultati attesi, piuttosto che non sull'espressione
formale di intenti programmatori;
c) relativamente al rapporto tra Piano dell'ULSS e Piano di zona dei
servizi sociali si è detto che i contenuti del secondo costituiscono
il fondamento su cui avviene la stipula dell’accordo di programma tra
Comuni e Azienda ULSS i cui contenuti saranno poi recepiti dalla Azienda
ULSS, in sede di redazione del piano generale attuativo triennale.
E’ necessario qui sottolineare, comunque, che il Piano di Azienda
ULSS riguarda tutti i servizi gestiti direttamente dalla stessa e quindi:
quelli sanitari, quelli socio-sanitari, nonché quelli
socio-assistenziali eventualmente delegati dai Comuni con il meccanismo
delle convenzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 55/1994 .
7. IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Il Dipartimento di prevenzione non si configura come semplice sommatoria
delle funzioni precedentemente attribuite ai servizi di sanità
pubblica , ma presuppone un processo di ricomposizione e
riconvergenza dei vari servizi su obiettivi comuni: uomo-animale-ambiente.
Al Dipartimento, quindi, afferisce tutto il complesso delle attività
di prevenzione, sia quelle da espletarsi a livello centrale che quelle da
erogare a livello di distretto. Tale scelta organizzativa, ampiamente
motivata dall’esigenza di rispondere uniformemente alle prescrizioni
legislative e di affrontare unitariamente le problematiche dei rischi per
la salute che derivano dall’ambiente sia naturale che antropico,
richiede di specificare le modalità con cui avviene il decentramento
degli operatori sul territorio dei distretti dell’ULSS.
Il Dipartimento deve avere, un responsabile, di norma a tempo pieno,
sovraordinato rispetto ai responsabili dei servizi, che si rapporta col
direttore generale e non assume responsabilità di gestione diretta in
materia di competenza dei singoli servizi.
In staff al responsabile del Dipartimento vanno strutturate competenze al
fine di affrontare le seguenti funzioni specifiche, nell'ambito di
competenza del dipartimento:
a) osservazione epidemiologica;
b) flussi informativi di sanità pubblica;
c) educazione sanitaria;
d) verifica e revisione di qualità sulle prestazioni erogate.
Costituiscono azioni strategiche e strumentali di questo comparto:
a) il consolidamento, miglioramento e potenziamento delle attività di
prevenzione;
b) la sperimentazione della nuova struttura organizzativa del dipartimento
di prevenzione, con individuazione delle ULSS che svolgono attività
multizonali;
c) la individuazione degli interventi di profilassi superati in conseguenza
di una diversa situazione epidemiologica e delle aggiornate conoscenze
scientifiche;
d) la individuazione di nuove attività di prevenzione per rispondere
ai mutati e reali bisogni della collettività;
e) la definizione delle modalità di raccordo con l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Padova.
Di quanto sopra si dovrà tener conto in sede di emanazione del
programma settoriale di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge,
avendo riguardo ai seguenti indirizzi:
a) per consolidare, migliorare e potenziare le attività di
prevenzione, nell’arco del triennio di validità del piano, la
frazione di quota capitaria ad esse destinata va progressivamente
incrementata fino a raggiungere l’importo previsto dai livelli
uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale;
b) va tenuto conto che il passaggio delle competenze dai vecchi
“settori” al Dipartimento di prevenzione non può essere un
semplice cambiamento di denominazione; deve essere invece colta
l’occasione per ridefinire le finalità e le modalità di
intervento in materia di prevenzione. Inoltre, in ragione della ridotta
dimensione di talune ULSS dovranno essere definiti i servizi del
Dipartimento che dovranno svolgere funzioni multizonali. E’
necessario pertanto procedere ad una sperimentazione, controllata dalla
Regione, al fine di definire l’assetto organizzativo definitivo del
dipartimento nell’arco del triennio.
In questo ambito va adottato come prioritario il sistema di qualità
totale nei servizi del Dipartimento, nella previsione di diffonderne a
tutti i servizi dell'Azienda ULSS la cultura e la metodologia;
c) è necessario procedere ad un esame critico delle attività di
profilassi in atto, sulla base anche dell'esperienza maturata, negli scorsi
anni, nella nostra Regione. Va infatti considerato che numerosi
provvedimenti di profilassi, costituendo una limitazione della libertà
personale, sono autorizzati per evitare un rischio potenziale grave al
singolo e/o alla collettività. In tal senso è necessario
procedere ad un accurato calcolo del rapporto che intercorre tra il costo
del provvedimento ed il beneficio che se ne ricava;
d) l’attività del Dipartimento deve essere orientata:
1) verso l’individuazione e la neutralizzazione di incidenti,
infortuni e morti evitabili, anche se questo tipo di attività esula,
in parte, da quelle tradizionalmente svolte;
2) verso l’adozione di modalità di autocontrollo negli
stabilimenti di produzione, trasformazione e deposito di prodotti
alimentari;
e) le attività di supporto strumentale e laboratoristico ai
dipartimenti di prevenzione delle ULSS vanno assolutamente garantite dai
Presidi multizonali di prevenzione e dall'Istituto Zooprofilattico delle
Venezie. Fino alla emanazione della legge regionale di istituzione
dell'agenzia regionale di cui alla legge n. 61/1994, la gestione dei
presidi multizonali di prevenzione, così come disciplinati dalla
legge regionale n.
54/1982 , è affidata, con proprio bilancio, all’ULSS
capoluogo di provincia. Il personale assegnato ai presidi multizonali di
prevenzione ed in servizio alla data del 31.8.93 deve essere utilizzato per
i compiti e le funzioni previste dalla citata legge regionale n. 54/1982 , a supporto dei
Dipartimenti di prevenzione delle ULSS e degli Enti locali del competente
territorio provinciale. Fino all’emanazione della citata legge
istitutiva dell’Agenzia regionale e del necessario riordino dei
controlli ambientali, il Dipartimento di prevenzione continuerà a
svolgere le funzioni di igiene ambientale, necessarie al controllo e a
supporto degli Enti locali titolari della funzione amministrativa.
Nell’ambito della definizione delle funzioni amministrative in
materia di igiene ambientale e sanitaria, ripartite tra Regione, Province,
Comuni e ULSS, è necessario procedere alla razionalizzazione
dell’utilizzo delle risorse dell’Azienda ULSS e degli Enti
locali, definendo le funzioni in materia di vigilanza igienico-sanitaria di
specifica competenza, in particolare attribuendo al Comune quelle di primo
livello attinenti al regolamento comunale di igiene e quelle di secondo
livello al Dipartimento di prevenzione, in un ambito di collaborazione
continuativa;
f) l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, al fine di
svolgere la sua funzione di supporto strumentale e laboratoristico in
materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, dovrà essere
organizzato in modo da assicurare, anche con le sue sezioni provinciali, un
adeguato servizio all'utenza, comprendente l'accettazione dei campioni,
l'effettuazione del servizio diagnostico, la refertazione e la sorveglianza
epidemiologica veterinaria.
Le attività di prevenzione collettiva e di tutela della salute della
popolazione, nonché di salvaguardia del patrimonio zootecnico, sono
svolte dal Dipartimento di prevenzione attraverso azioni volte ad
individuare e rimuovere le cause di rischio che originano dall’uomo,
dall’animale e dall’ambiente.
Ferme restando le azioni e gli interventi di prevenzione di consolidata e
comprovata efficacia, costituiscono in particolare obiettivi specifici da
perseguire e migliorare nell’arco del triennio:
a) profilassi vaccinale obbligatoria e facoltativa;
b) profilassi internazionale;
c) tutela e controllo dell’acqua ad uso potabile;
d) tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
dando in particolare completa attuazione ai decreti legislativi di
recepimento delle direttive CEE in materia;
e) profilassi veterinaria ai fini della tutela del patrimonio zootecnico
dalle malattie infettive e diffusive e per la tutela della popolazione
umana dalle antropozoonosi e per la salvaguardia dell’ambiente;
f) controllo in ambito urbano degli animali domestici e sinantropici;
g) lotta alla diffusione di zoonosi veicolate da vettori (insetti o animali
nocivi) anche sulla scorta delle evidenze epidemiologiche emergenti;
h) vigilanza sanitaria sugli allevamenti, con particolare attenzione alla
ricerca di residui e contaminanti nell’animale e nell’ambiente
ed al controllo ed alla vigilanza sull’impiego del farmaco
veterinario;
i) epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico-degenerative di
importanza sociale;
l) promozione di interventi educativi ad indirizzo nutrizionale, in
particolare per le comunità servite da ristorazioni collettive;
m) controllo della presenza di salmonelle negli allevamenti avicoli;
n) individuazione e riduzione degli incidenti, infortuni e morti evitabili
attraverso una specifica rilevazione epidemiologica e la predisposizione di
iniziative per promuovere e sviluppare comportamenti corretti;
o) coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione e alla
diagnosi precoce delle neoplasie;
p) promozione della conoscenza e della tutela della salute degli
extracomunitari nel più ampio contesto del loro inserimento sociale;
q) promozione di interventi rivolti alla tutela della lavoratrice gravida
allo scopo di assicurare condizioni lavorative idonee;
r) promozione nei giovani della cultura della sicurezza nei luoghi di
lavoro, mediante la collaborazione con gli Istituti Tecnico professionali;
s) promozione di interventi atti ad una più efficace tutela del lavoro
minorile;
t) assicurazione agli SPISAL di risorse adeguate al fine della promozione
della cultura della sicurezza nel mondo del lavoro anche attraverso lo
sviluppo di momenti organizzativi, oltre che di vigilanza, anche di
assistenza.
In merito ad alcuni dei suddetti obiettivi di consolidata efficacia e da
sviluppare nel triennio, si ricorda:
a) il controllo delle malattie infettive nel quale va accentuata la
strutturazione attuata in questi anni a costituire flussi speciali di
informazione per restituire agli utenti finali le indicazioni raccolte allo
scopo di permettere un continuo miglioramento della possibilità
periferica di verificare i rapporti costo-benefici delle attività di
profilassi;
b) la profilassi vaccinale per la quale si è attivato un piano di
miglioramento vaccinale, tuttora in corso, che ha coinvolto
nell’intera Regione sia i medici di ULSS sia i pediatri di libera
scelta, permettendo di attivare una rete regionale di consulenze
prevaccinali e di verifica delle reazioni avverse ai vaccini. Andrà
accentuata l’attuale politica di incrementare l’espansione
delle vaccinazioni facoltative e di lavorare in stretto contatto con i
medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
c) la profilassi vaccinale dei viaggiatori internazionali. Si tratta di un
fenomeno in netta espansione in tutta la Regione che comporta la
necessità di aggiornare e migliorare continuamente la qualità
delle consulenze che i nostri servizi sono in grado di fornire;
d) le attività di controllo sull’acqua potabile, di consolidata
efficacia, che vanno ampliate al di là del semplice controllo delle
caratteristiche chimico microbiologiche delle acque condottate per essere
estese al controllo periodico delle fonti di approvvigionamento privato e
alle caratteristiche costruttive e alle modalità di approvvigionamento
degli acquedotti.
Considerato che i presidi veterinari multizonali di prevenzione di cui alla
legge regionale n.
77/1980 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati soppressi
e considerate le peculiarità delle relative competenze (profilassi
antirabbica, disinfezioni e disinfestazioni di interesse veterinario,
raccolta e distruzione di animali morti) si ritiene opportuno che esse
vengano attribuite a servizi con funzioni multizonali, da attivare
attraverso accordi di programma tra le ULSS interessate, sulla base delle
indicazioni contenute nel programma settoriale di cui al comma 1
dell'articolo 12 della legge.
8. L'ASSISTENZA TERRITORIALE
8.1 Il Distretto socio-sanitario
Nel nuovo scenario organizzativo prefigurato dal D.Lgs. n. 502/1992 la
collocazione del Distretto socio-sanitario costituisce uno degli aspetti
più innovativi e qualificanti del servizio sanitario nazionale.
Il distretto deve rappresentare, per tutti i cittadini del proprio ambito
territoriale, il centro di riferimento per l'accesso a tutti i servizi
dell'Azienda Unità sanitaria locale e, nello stesso tempo, il polo
unificante di tutti i servizi sanitari, socio-sanitari e
socio-assistenziali territoriali nel perseguimento dei progetti-obiettivo.
Dal distretto così caratterizzato dipendono tutti i servizi operanti
sul territorio, con bacino di utenza distrettuale, siano essi di tipo
semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare, i servizi residenziali
socio-sanitari, per i quali vanno previste idonee modalità di
coordinamento e collegamento con i servizi territoriali, sulla base di
protocolli operativi vincolanti tutti i soggetti, pubblici e privati
accreditati presenti in un determinato ambito territoriale
Nel distretto hanno luogo tutte le attività dei servizi territoriali
sanitari e sociali, sia specifiche che fra loro integrate. I distretti
socio-sanitari sono sede di gestione e di coordinamento operativo e
organizzativo dei servizi territoriali.
Il Distretto, così come emerge dal nuovo impianto organizzativo, ha
dunque una duplice valenza, ben evidenziata dal Piano Sanitario Nazionale
per il triennio 1994-1996, che individua nel Distretto stesso
l’articolazione organizzativo-funzionale dell’ULSS finalizzata
a realizzare un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi che
erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi
socio-assistenziali in modo da consentire una risposta coordinata e
continuativa dei bisogni socio-sanitari della popolazione.
La ridelimitazione territoriale delle ULSS rende l’istituzione dei
distretti momento indispensabile per una razionale strutturazione del
servizio.
L’integrazione tra servizi diversi quali il supporto fornito al
medico di famiglia e al pediatra di libera scelta e la possibilità di
nuove forme di assistenza integrativi rispetto all’attività
ospedaliera possono consentire infatti una riduzione considerevole della
domanda di ricoveri ospedalieri con conseguenti minori costi umani ed
economici.
L’efficace integrazione tra le attività del distretto, del
medico di famiglia e del pediatra di libera scelta, dei poliambulatori e
dell’ospedale garantisce infatti la continuità
dell’assistenza, la tempestività dell’invio del paziente
all’ospedale quando appropriato, ma soprattutto un efficace barriera
al ricovero improprio, nocivo alla salute della persona e dispendioso sotto
il profilo economico.
Perciò caratteristiche fondamentali del Distretto dovranno essere: la
flessibilità organizzativa, metodi di lavoro interdisciplinari
finalizzati ad una utilizzazione ottimale delle risorse, orientamento delle
attività per progetti e/o per problemi, valorizzazione della funzione
dei medici di famiglia e raccordo dell’attività espletata da
questi ultimi con quella delle altre strutture sanitarie e sociali al fine
di garantire la continuità terapeutica, la razionalizzazione
dell’accesso alle strutture ospedaliere e la responsabilizzazione nei
riguardi della spesa.
Ciò significa che il Distretto eroga prestazioni di primo livello
direttamente, attraverso i propri operatori e le proprie unità
operative e provvede a garantirle in forma integrata (tra sanità ed
assistenza).
In questo quadro il Distretto dovrà essere in grado di assicurare:
1) al cittadino l'informazione sui servizi disponibili, garantendo la
gestione coordinata dell'accesso ai servizi in tempi e modalità certe,
sulla base delle prescrizioni ricevute dal medico di famiglia e dal
pediatra di libera scelta attraverso:
a) la possibilità per l’utente di espletare le procedure
amministrative a livello decentrato;
b) disponibilità decentrata di punti di prelievo per indagini
chimico-cliniche;
c) disponibilità, presso la sede del distretto, di interfaccia con il
Centro Unico Prestazioni (CUP);
2) al medico di medicina generale ed al pediatra di libera scelta i servizi
di supporto e l'accesso alle agende di prenotazione dei servizi,
favorendone la relazione con il proprio assistito e con il sistema dei
servizi dell’ULSS;
3) il centro di raccolta delle informazioni su tutte le prestazioni erogate
dotato di un sistema informativo che consenta di attribuire ogni
prestazione da un lato alla quota capitaria del singolo cittadino e
dall’altro lato al budget del medico di medicina generale e del
pediatra di libera scelta;
La nuova prefigurazione del Distretto, il suo ruolo di accoglimento,
analisi, valutazione ed orientamento della domanda e di organizzazione
della risposta, all'interno delle compatibilità economiche dei livelli
uniformi di assistenza impone, infatti, un nuovo rapporto tra Distretto e
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e l'assunzione di
adeguati strumenti gestionali.
Il Distretto, infatti, non può non proporsi il governo della
spedalizzazione - che implica l'obiettivo del rientro allo standard di 160
ricoveri per mille abitanti, contestualmente ad uno sviluppo dei servizi
territoriali, domiciliari e residenziali - così come non può
sottrarsi ad una azione di costante monitoraggio del consumo di farmaci e
di prestazioni specialistiche. Ed indubbiamente l'intervento sul complesso
di queste problematiche passa per un ridefinizione del ruolo della medicina
generale e della pediatria di libera scelta nel sistema sanitario
nazionale.
Negli ultimi decenni la crescente specializzazione, spinta dallo sviluppo
tecnologico e terapeutico, ha prodotto fenomeni di crescente frammentazione
nell'offerta sanitaria e di moltiplicazione dei centri capaci di generare
domanda di servizio e quindi di spesa sanitaria, riducendo progressivamente
il ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta,
che spesso non riesce a mantenere una visione unitaria dei problemi e il
controllo dei trattamenti prescritti del proprio paziente.
Viceversa, l'esigenza di rendere razionale ed unitario il processo di
erogazione dei servizi e di contenere la quantità dei servizi
erogabili a ciascun cittadino nei limiti di ciò che è necessario
ed economicamente possibile richiede di focalizzare e riunificare nel
medico e nel pediatra di famiglia le attività sanitarie.
Il processo di invecchiamento della popolazione, la crescente incidenza
delle malattie croniche, la difficoltà crescente dell'ospedale di
essere sede per la diagnosi ed il trattamento completo di tutto il corso
delle malattie, spingono per una valorizzazione della medicina di
comunità e per una responsabilizzazione del medico di base e del
pediatra di libera scelta sul governo dell'intero processo di cura.
8.2 La Medicina Generale
In questo quadro, il ruolo del medico di medicina generale e del pediatra
di libera scelta va sottolineato, quale figura di raccordo fra il cittadino
e il sistema sanitario, di integratore funzionale fra la domanda di salute
del cittadino e la prestazione di servizi.
L'attuale accordo nazionale (DPR 28 settembre 1990, n. 314) demanda al
medico convenzionato compiti molto ampi, quali:
a) assistenza primaria ambulatoriale e domiciliare;
b) diagnosi e terapia delle malattie acute e croniche;
c) assistenza personale integrata;
d) educazione sanitaria e prevenzione individuale e familiare;
e) ricerca sia in campo clinico che epidemiologico (in raccordo con le
strutture afferenti al sistema regionale di osservazione epidemiologica);
f) formazione e didattica.
Queste competenze saranno ulteriormente ampliate nella nuova convenzione in
via di definizione.
Il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta è
quindi già individuato a tutti gli effetti il medico della persona,
con una attività caratterizzata da una approccio globale al paziente
dalla continuità della cura rispetto all'intervento specialistico che
è invece caratterizzato da una visione episodica della malattia.
Tuttavia, per rendere praticabile questo ruolo, è necessario
responsabilizzare il medico ed il pediatra di famiglia relativamente al
consumo di risorse del paziente, conferendogli così vere
possibilità decisionali e legando una parte consistente della
retribuzione alla produttività.
La gestione della quota capitaria - introdotta dal D.Lgs. n. 502/1992 - n.
517/1993 richiede infatti che tutte le prestazioni erogate ad ogni
cittadino siano attribuite all’ULSS e al Distretto di appartenenza.
Inoltre le attività di controllo di qualità e di economicità
richiedono che sia identificato in modo univoco il responsabile di ognuna
delle prescrizioni e che tutte le prescrizioni di ogni cittadino siano
attribuite al "budget del medico e del pediatra di famiglia" prescelto.
Il nodo fondamentale da sciogliere nell'applicazione del D.Lgs. n. 502/1992
e n. 517/1993 risiede proprio nella definizione di un modello organizzativo
in grado di integrare sistematicamente l'attività del medico di
medicina generale e del pediatra di libera scelta nelle strategie
dell'assistenza sanitaria di base rappresentata dal Distretto
socio-sanitario di base, quale articolazione tecnico-funzionale
dell’ULSS.
Solo attraverso una ridefinizione del ruolo del medico di medicina generale
e del pediatra di libera scelta quale parte integrante dell'équipe
distrettuale è infatti possibile proporsi di perseguire quel "sistema
globale delle cure" indicato dall'OMS e che si fonda su una "cultura della
salute" che supera il concetto di cura per includere sia gli aspetti
clinico-tecnici che quelli socio-culturali ed economici della domanda di
salute da parte dei cittadini.
8.3 La funzione distrettuale
Per quanto riguarda quindi l’assistenza territoriale, il PSSR
individua le azioni strategiche di tale comparto e gli obiettivi specifici
da perseguire da parte delle ULSS, in conformità al Piano Sanitario
Nazionale ed alla configurazione del Distretto sanitario come descritto.
Esse sono :
a) erogazione da parte del distretto, mediante le sue unità operative,
dei seguenti livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano Sanitario
Nazionale:
1) assistenza sanitaria di base;
2) assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale;
3) assistenza residenziale sanitaria a non autosufficienti e a lungodegenti
stabilizzati;
b) gestione da parte del distretto delle attività delegate dagli enti
locali;
c) accoglimento della domanda del cittadino attraverso le proprie
unità operative, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera
scelta e l'orientamento del cittadino stesso verso le proprie ed altre
unità operative, nonché verso le strutture accreditate. Per
l'esercizio delle sue funzioni il distretto dispone di un budget proprio
è provvede altresì alla rilevazione della spesa indotta presso
altre strutture;
d) sperimentazione del budget dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta quale strumento per il monitoraggio delle
prestazioni e la razionalizzazione della spesa;
e) estensione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) almeno
al 4% della popolazione ultrasessantacinquenne con gli standard
organizzativi e metodologici stabiliti dalla DGR n.2034 del 10.5.94;
f) determinazione del fabbisogno ed i criteri di localizzazione delle RSA
così come definite dalla DGR. 2034 del 10.5.1994 con priorità
alla riconversione ospedaliera di cui alla legge regionale n. 39/1993 ed alla
riqualificazione delle strutture residenziali esistenti.
8.4 Il Sistema dei Servizi Territoriali
L’esigenza di interventi integrati si fonda sulla necessità di
considerare la globalità della persona in tutte le sue dimensioni.
Essa richiede una sistematica attenzione al rapporto tra persone e contesti
di vita, agendo sui fattori che favoriscono lo sviluppo di salute diffusa a
livello individuale, familiare e sociale.
La riflessione e la quotidiana esperienza di intervento su fenomeni quali
la tossicodipendenza, la malattia mentale, il disagio evolutivo, la non
autosufficienza, impongono un superamento di ottiche settoriali, tuttora
presenti nei servizi, dando luogo a forme di presa in carico globali e
integrate dei problemi, vale a dire considerali in tutte le dimensioni.
Questo richiede cooperazione, integrazione e capacità di assumere i
destinatari come interlocutori attivi del processo di assistenza. La
multifattorialità del disagio chiama in carico una nuova cultura della
salute e nuove metodologie di intervento, capaci di ricollocare in un
processo unitario i vari apporti sanitari, psicologici, sociali,
assistenziali ed educativi.
Nel Veneto l’esigenza dell’integrazione è stata avvertita
e riconosciuta dalla legislazione regionale fin dagli anni ‘70, ancor
prima della L. 833/1978.
In continuità con questa tradizione il PSSR deve consolidare il
sistema dei servizi e qualificare la loro dimensione integrata, attraverso
l’individuazione puntuale delle componenti sociali,
socio-assistenziali, socio-educative, socio sanitarie e sanitarie, presenti
in forma autonoma e, più spesso, in forma aggregata
nell’operatività dei servizi.
Coerentemente con questa impostazione la Giunta regionale, mediante i
provvedimenti attuativi di Piano, dovrà definire per ciascuno dei
servizi ad alta integrazione socio-sanitaria (SASS) il modello
organizzativo e gestionale più idoneo a garantire l’impiego di
metodologie interdisciplinari e a promuoverne lo sviluppo e la diffusione.
Strumento idoneo è la classificazione dei servizi, in particolare dei
servizi ad alta integrazione socio-sanitaria. Tale classificazione si attua
mediante schede esplicative dell'assetto organizzativo dei singoli servizi
con riferimento alla normativa vigente, alla tipologia degli utenti, alle
funzioni autonome e complementari, alla peculiarità dell'intervento
(sociale, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale ed educativo),
agli aspetti gestionali e ai relativi standard.
Secondo tali orientamenti verrà attuata la revisione del regolamento
regionale n. 8/1984.
I servizi che si ritiene richiedano di essere oggetto di apposite schede
sono:
AREA MATERNO INFANTILE
a) unità operativa consultorio familiare
b) unità operativa età evolutiva
c) unità operativa handicap
AREA ANZIANI
a) assistenza domiciliare integrata
AREA TOSSICODIPENDENZE
a) SERT
b) comunità terapeutica
AREA SALUTE MENTALE
a) centro di salute mentale
b) servizio psichiatrico di diagnosi e cura
c) comunità terapeutica protetta
AREA DISABILITÀ
a) centro socio educativo territoriale
b) centro socio-riabilitativo ed educativo
c) centro occupazionale
d) servizio per l’inserimento lavorativo
e) strutture intermedie e alternative nell’area del disagio evolutivo
psichico e relazionale.
Valutazione dei servizi.
Oltre alla definizione dei servizi la Giunta regionale avrà cura di
stabilire:
a) la tipologia delle informazioni che la documentazione professionale
utilizzata nelle strutture erogatrici di servizi deve contenere e le
modalità di produzione delle informazioni;
b) le forme di controllo e di vigilanza sull’attività di tali
strutture.
Inoltre la Giunta regionale definisce i parametri ed i criteri di
valutazione atti a stabilire il grado di soddisfazione quali-quantitativa
dei bisogni, in coerenza con le linee del PSSR.
Formazione degli operatori.
In ogni servizio deve essere presente una continua attività di
formazione degli operatori come essenziale dello sviluppo del servizio
stesso. Per quanto riguarda invece la formazione di base, gli interventi
devono essere focalizzati sui profili professionali di addetto
all’assistenza e di educatore professionale-animatore. A tal fine, la
Giunta regionale provvederà ad approvare annualmente con propria
deliberazione un apposito programma di formazione.
Concorso finanziario degli utenti dei servizi sociali.
Per quanto riguarda la determinazione del concorso finanziario a carico
dell’utenza di servizi socio-educativi a carattere diurno e
residenziale, in linea di principio, sono gratuiti i servizi che sono
funzionali alla soddisfazione di un diritto fondamentale (esempio servizi
di assistenza a scuola). Il concorso dell’utenza nei servizi
socio-educativi-assistenziali, che assumono configurazione di servizi a
domanda individuale, riguarda le spese per le attività di carattere
accessorio e di gestione. La Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, con proprio provvedimento determina i criteri per
la partecipazione alla spesa degli utenti.
Azioni prioritarie.
Allo scopo di integrare la prospettiva degli obiettivi di sviluppo del
sistema dei servizi con una selezione di problemi comuni e trasversali,
dovranno essere predisposte altresì le opportune azioni prioritarie
nell’ambito delle seguenti aree funzionali, affinché siano
assunte come riferimento contenutistico e metodologico per la formulazione
dei Piani di zona:
a) Area funzionale per la promozione del benessere psico-fisico e sociale
delle persone e delle famiglie;
b) Area funzionale per l’aiuto, l’assistenza ed il sostegno
psicosociale a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà;
c) Area funzionale per la sicurezza, l’assistenza e tutela delle
persone in condizione di non autosufficienza temporanea o permanente.
Infine, sarà compito della Giunta regionale, elaborare le azioni
strategiche finalizzate a dotare la Regione di un sistema di attività
determinanti per il conseguimento degli obiettivi di Piano. Sono cinque le
direzioni versi cui l’azione di Piano dovrà dirigersi:
a) formazione del personale;
b) collaborazioni interistituzionali;
c) esercizio delle funzioni socialmente utili da parte degli anziani
autosufficienti;
d) l’incontro tra giovani ed adulti per una cittadinanza
responsabile;
e) la valutazione dei servizi.
Il Consiglio regionale, inoltre, invita la Giunta regionale ad attivarsi
per l'adozione dei provvedimenti necessari alla risoluzione delle
problematiche relative agli "Istituti Polesani per la cura e la tutela
mentale" di Ficarolo.
9. L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
9.1 L'Ospedale
Il PSSR si muove su una linea di piena conferma della legge regionale n. 39/1993 sia per
quanto concerne la concezione della funzione ospedaliera, sia con
riferimento agli standard funzionalità indicati, sia per quanto
concerne la strutturazione della rete ospedaliera, sia per quanto attiene
alle indicazioni organizzative.
Le tabelle devono tuttavia riclassificare e riaggregare le dotazioni
già previste dalla legge regionale n. 39/1993 adeguandole alle
più recenti disposizioni della normativa statale e disponendole sulla
nuova trama territoriale ed istituzionale disegnata dalla legge regionale n. 56/1994
.
Pertanto la Giunta regionale adegua le schede di cui all'articolo 14, comma
1, in modo tale da ottemperare alle seguenti esigenze:
a) ottenere una tendenziale riduzione della dotazione strutturale, essendo
il dimensionamento complessivo della rete ancora al di sopra dei 6 posti
letto per mille abitanti rispetto alle nuove indicazioni governative che
hanno ulteriormente ridimensionato lo standard di dotazione ai 5,5 posti
letto per mille abitanti;
b) riconsiderare il ruolo ed il dimensionamento dei singoli presidi
ospedalieri alla luce dei nuovi bacini di utenza che non hanno in molti
casi semplicemente aggregato ULSS ma operato una rilettura del territorio,
tenendo conto di molteplici aspetti sanitari e non (mobilità,
viabilità, trasporti, tessuto produttivo);
c) riconsiderare le funzioni multizonali, infatti non necessariamente tutte
le aziende saranno tenute ad attivare l’intera gamma di servizi; in
ragione della ridotta dimensione di talune ULSS saranno definiti dal PSSR i
servizi che dovranno svolgere funzioni multizonali indicandoli in termini
vincolanti ai direttori generali delle ULSS interessate, ai quali
spetterà stabilire le opportune modalità di raccordo;
d) semplificare la struttura delle schede, in particolare nelle direttive,
considerando l’esigenza di lasciare maggiore autonomia al momento
organizzativo aziendale.
Saranno definiti come vincolo per i direttori generali:
a) l’ammontare complessivo dei posti letto complessivi assegnati alla
Azienda ULSS o alla Azienda ospedaliera;
b) la suddivisione dei posti letto per area funzionale omogenea;
c) le unità operative autonome (divisioni e servizi autonomi);
d) le attività multizonali.
Le schede inoltre potranno fornire indicazioni organizzative in merito alle
unità operative aggregate e alla destinazione funzionale dei presidi.
In ogni caso, le nuove schede definiscono la dotazione strutturale
ospedaliera delle ULSS e delle aziende ospedaliere all’inizio del
ciclo di programmazione. I direttori generali dovranno darne completa
attuazione con il primo piano triennale e dovranno assumere ulteriori
provvedimenti di razionalizzazione delle funzioni ospedaliere in modo che
complessivamente si raggiunga, un dimensionamento della rete ospedaliera
regionale pari 5,5 posti letto per mille abitanti.
E’ prevista comunque la possibilità, per i direttori generali,
di proporre alla Giunta regionale, nell’ambito dei Piani generali
annuali di ULSS e di azienda, nuove disattivazioni contestualmente
all’avvio di servizi alternativi al ricovero ospedaliero quali
l’assistenza domiciliare integrata e le residenze sanitarie
assistenziali
La Giunta regionale provvederà annualmente alla modifica delle schede,
sentita la competente Commissione consiliare, tenuto conto di tali proposte
formulate dai direttori generali.
Per quanto attiene alla funzione ospedaliera, questa è gestita
unitariamente nell’ambito della ULSS, indipendentemente dalla
molteplicità dei presidi attraverso la quale viene erogata e fa capo
ad un unico responsabile. In rapporto alla specifica configurazione della
rete ospedaliera locale di ULSS, il direttore generale definisce le
modalità più adeguate di direzione. In presenza di più
presidi di medie dimensioni è ipotizzabile che il dirigente
responsabile di secondo livello sia coadiuvato da dirigenti di presidio di
primo livello. Invece, in presenza di presidi maggiori dimensioni, la
direzione di ciascuno può essere affidata a dirigenti di secondo
livello. In ogni caso il criterio organizzativo consiste nella
valorizzazione delle complementarità e nell’avvalersi a pieno
delle possibili sinergie.
9.2 Il Dipartimento ospedaliero
Sul piano dell’organizzazione ospedaliera il PSSR esplicita inoltre
le modalità di organizzazione Dipartimentale dell’ospedale e del
Presidio ospedaliero, espressa dall'articolo 24, comma 4 della legge regionale n. 56/1994
ai sensi del quale ciascuno di essi è dotato di budget che comprende
una o più aggregazioni di strutture operative; il comma 5, inoltre,
individua i Dipartimenti in:
a) funzionali per obiettivi, costituiti da divisioni o servizi che
concorrono ad obiettivi comuni;
b) strutturali, costituiti da divisioni o servizi omogenei sotto il profilo
delle attività e delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle
procedure operative.
In particolare vanno evidenziate le finalità del Dipartimento in
termini di:
a) gestione ed utilizzo in comune degli spazi, attrezzature, tecnologia,
personale infermieristico, tecnico-sanitario, di riabilitazione e
ausiliario;
b) sperimentazione e adozione di tutte le modalità organizzative che,
a parità di qualità nei risultati ottenuti rispetto alla salute
dell’utente, permettono un soggiorno più breve dell’utente
stesso in ospedale, con particolare riferimento al day hospital;
c) miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne del
dipartimento con particolare riferimento alla diffusione ed al rispetto
dello statuto dei diritti del malato, alla diffusione delle informazioni
agli utenti sull’uso delle strutture, agli orari di accesso ed al
comfort dei ricoverati;
d) sviluppo e coordinamento delle attività cliniche, di ricerca e di
studio delle strutture interne. A tal fine vanno attivati moduli
organizzativi e funzionali da individuarsi all’interno delle
unità operative del dipartimento, cui preporre - ferme restando le
competenze e le attribuzioni dei primari - personale medico ed altro
personale sanitario laureato appartenente alla posizione funzionale
intermedia con responsabilità e trattamento economico previsti
dall’apposito istituto contrattuale;
e) miglioramento dell’efficienza e dell’integrazione delle
attività delle unità operative del dipartimento per raggiungere
il miglior servizio al costo più contenuto.
Al direttore del dipartimento strutturale competono, nell'ambito di una
appropriata sede di coordinamento con i responsabili delle unità
operative incluse nel dipartimento, ferma restando la loro piena autonomia
professionale e clinica::
a) le decisioni in merito all’impiego del personale;
b) la gestione, entro prefissato budget, degli istituti economici
contrattuali quali il lavoro straordinario, l’incentivazione per la
produttività, la pronta disponibilità e l’aggiornamento
professionale;
c) l’individuazione e la proposta alla direzione dell’ospedale
dei moduli organizzativi di cui all'articolo 15 comma 2 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni nonché il
monitoraggio dell’andamento e dell’attività dei medesimi
per il loro rinnovo;
d) le decisioni sulle questioni operative del dipartimento.
Circa la natura del dipartimento, va riaffermata la differenziazione tra
dipartimento strutturale e dipartimento funzionale e le sue conseguenze
sulle modalità di direzione del dipartimento:
a) nel dipartimento strutturale le attribuzioni sopra elencate competono al
direttore del dipartimento, al quale competono decisioni che riguardano
l’intero ambito delle unità operative che compongono il
dipartimento.
b) nel dipartimento funzionale le unità operative, contribuiscono
all’attività di dipartimento con quella frazione delle proprie
attività che è inerente alle finalità del dipartimento
funzionale. Il ruolo del responsabile di dipartimento si configura quindi
come coordinatore di progetto, il cui mandato consiste nell’allineare
più unità operative legate da rapporti di interdipendenza verso
un obiettivo comune.
9.3 Valutazione dell'attività ospedaliera
In logica attuazione delle indicazioni organizzative della legge regionale n. 39/1993
e delle nuove norme di contabilità sono da utilizzare sistemi
informativi in grado di rappresentare adeguatamente la casistica trattata
dall’ospedale al fine di:
a) valutare in modo più adeguato il “prodotto” dei vari
ospedali,soprattutto sotto il profilo qualitativo dell’assistenza;
b) definire alcuni parametri per la classificazione ed il confronto di
unità operative e di ospedali;
c) fornire l’apporto informativo significativo per poter correggere e
riequilibrare l’assegnazione delle risorse in funzione della
produzione dei vari ospedali.
9.4 L'Assistenza specialistica ambulatoriale
Per quanto riguarda, infine, la funzione specialistica ambulatoriale,
è da sottolineare che essa, nel sistema dei servizi sanitari
regionali, è inclusa in termini preponderanti nell’Ospedale, sia
in termini di risorse e prestazioni che in termini di capacità di
offerta pluridisciplinare e di intensità assistenziale.
Peraltro la capillarità della rete ospedaliera è tale da
assicurare una facile accessibilità alle prestazioni specialistiche in
buona parte del territorio regionale.
Di conseguenza il residuo fabbisogno e l’offerta di attività
specialistica territoriale non può essere pensato in termini disgiunti
da un raccordo tecnico-professionale ed organizzativo con l’Ospedale.
Quanto sopra implica l’esigenza di ridefinire - in termini di
integrazione di risorse - l’apporto della specialistica convenzionata
esterna ed in generale la presenza di strutture ambulatoriali
extraospedaliere, ivi comprese quelle private accreditate.
Ciò avviene demandando al Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore
Sanitario dell’ULSS, la previsione del fabbisogno di prestazioni
specialistiche ed altresì al direttore dell’ospedale o al
responsabile del distretto l’organizzazione tecnico-professionale e
la gestione dell’attività.
Principio fondamentale comunque è che tutta l’attività
specialistica ambulatoriale deve essere gestita in modo unitario, a
prescindere dalla molteplicità di strutture erogatrici.
9.5 Centri regionali specializzati
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
dovrà emanare un provvedimento relativo alla individuazione dei Centri
regionali specializzati, atteso che le convenzioni in atto sono scadute il
31.12.94.
10. L’ASSISTENZA FARMACEUTICA
L’assistenza farmaceutica viene erogata sia a livello territoriale
che ospedaliero, quindi il miglioramento di questa forma di assistenza
richiede l’impegno congiunto dei distretti e dei presidi
ospedalieri., opportunamente coordinati della direzione strategica.
Gli obiettivi sono:
a) qualificare l’assistenza farmaceutica a livello ospedaliero e
distrettuale promuovendo l’impiego dei farmaci di sicura e comprovata
efficacia terapeutica e di costo più conveniente
b) razionalizzare le risorse destinate all’assistenza farmaceutica
mediante criteri di budgeting che considerino la tipologia di pazienti per
i singoli medici convenzionati e correlati a definiti centri di costo e di
responsabilità all’interno dei presidi ospedalieri ed
ambulatoriali, e anche attraverso la razionalizzazione delle forme di
approvvigionamento
c) monitorare e controllare l’andamento della prescrizione e della
spesa farmaceutica per attuare eventuali interventi correttivi
d) sviluppare programmi di farmacovigilanza sia in ambito distrettuale che
ospedaliero per rilevare, in fase post-marketing, eventuali effetti
indesiderati dei farmaci
e) contribuire alla valutazione, verifica e gestione della sperimentazione
clinica all’interno delle ULSS ed aziende ospedaliere
f) pianificare ed attuare programmi organici di informazione e
documentazione sui farmaci per gli operatori sanitari, in particolare
medici e farmacisti
g) promuovere una corretta informazione sui farmaci diretta ai cittadini
Quanto agli strumenti per perseguire tali obiettivi, essi sono:
a) a livello regionale:
1) il Servizio farmaceutico regionale
2) le Commissioni tecniche regionali (Prontuario terapeutico ospedaliero
regionale - PTOR, sperimentazione clinica controllata, farmacovigilanza,
verifica e revisione di qualità -VRQ)
3) i Centri regionali di documentazione e di informazione sui farmaci
b) a livello di azienda
1) i Servizi farmaceutici di ULSS, di Farmacia ospedaliera
2) la Commissione terapeutica ospedaliera e la Commissione tecnica per la
sperimentazione clinica
3) la Commissione VRQ.
Modalità di controllo e monitoraggio.
Il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche viene attuato mediante
l’imputazione computerizzata di tutte le prescrizioni a livello di
ciascuna ULSS e azienda ospedaliera e con l’elaborazione
centralizzata dei dati.
In tal modo si garantiscono alle singole aziende e alla Regione le
informazioni necessarie al monitoraggio e controllo del fenomeno
prescrittivo.
D’intesa con tutte le componenti del sistema sanitario viene
implementata la sperimentazione di un budget per singolo medico e per
singolo centro di costo e di responsabilità, attivando nel contempo
programmi mirati di monitoraggio qualitativo delle prescrizioni in
collaborazione con gruppi di medici e farmacisti.
Per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica convenzionata, sono
prioritari i seguenti punti:
a) attribuire alle farmacie convenzionate il ruolo di informazione e di
educazione del cittadino ad un corretto e responsabile utilizzo del
farmaco;
b) avviare, in collaborazione con le farmacie convenzionate, un processo
programmato di monitoraggio dell'uso del farmaco, sia sotto il profilo
terapeutico che economico;
c) promuovere, in concerto con tutte le organizzazioni sindacali di
rappresentanza e con la partecipazione delle facoltà di medicina e
farmacia degli Atenei veneti, iniziative atte alla formazione ed alla
qualificazione professionale del laureato in farmacia.
11. I PROGETTI OBIETTIVO E LE AZIONI PROGRAMMATE
I progetti obiettivo sono definiti dall'articolo 2 della legge n. 595/1985
quali impegni operativi che fungono da polo unificante delle molteplici
attività espletate dalle strutture sanitarie integrate da servizi
socio-assistenziali al fine di perseguire la tutela socio-sanitari di tutti
i soggetti destinatari del progetto.
Il medesimo articolo definisce inoltre l’azione programmata quale
impegno operativo di un particolare settore sanitario in cui debba
confluire l’attività di altri servizi sanitari con competenze
interdipendenti rispetto al fine proposto.
Ciò che caratterizza progetti obiettivo e azioni programmate dunque
è il superamento della separazione tra interventi diversi;
altresì ciò che li distingue è il fatto che il progetto
obiettivo presuppone il coinvolgimento trasversale ed intersettoriale di
altre amministrazioni su un’azione di tutela che supera
l’ambito sanitario.
E’ chiaro che individuare dei progetti obiettivo tra gli impegni
prioritari del piano significa coinvolgere tutte le componenti anche non
sanitarie in grado di fornire una esauriente risposta ai bisogni dei
destinatari dei progetti.
I progetti obiettivo e le azioni programmate quindi sono l’occasione
concreta per promuovere e sperimentare le modalità di integrazione
funzionale ed operativa di tutte le figure professionali e dei vari tipi di
servizi sanitari e non.
Sono confermate le aree di intervento dei progetti obiettivo individuati
con la legge
regionale n. 21/1989 e precisamente quelle riferite a:
a) tutela della salute delle persone anziane;
b) prevenzione e tutela dell’handicap;
c) tutela della salute mentale;
d) tutela materno-infantile;
e) prevenzione e cura delle dipendenze;
ed altresì quelle relative alle azioni programmate ovvero:
a) prevenzione e cura delle malattie oncologiche;
b) trapianti d’organo e di tessuto;
c) assistenza ai pazienti nefropatici cronici;
d) prevenzione, cura e monitoraggio dell'AIDS e delle malattie infettive;
e) prevenzione e cura delle coagulopatie congenite.
Il Piano le individua in termini di indicazioni strategiche e, con
successivi provvedimenti attuativi della Giunta regionale, secondo quanto
previsto dall'articolo 1 comma 2, si preciserà:
a) per alcune, il rinvio all'esistente con la focalizzazione dei punti su
cui è necessario operare specificazioni delimitate (progetto anziani);
b) per altre di carattere innovativo, una configurazione esaustiva con
obiettivi specifici e risultati attesi, azioni, responsabilità,
risorse e tempi, condizioni organizzative, indicatori e procedure di
verifica.
Si ritiene comunque necessario emanare prioritariamente i provvedimenti
attuativi relativi alle seguenti aree:
a) Dipartimenti di emergenza di 1° livello
b) Prevenzione, cure e monitoraggio dell'AIDS, comprendente almeno tre
puntuali tematiche:
1) Dipartimento per l’AIDS
2) Assistenza psicologica ai soggetti HIV positivi
3) Linee guida per l’assistenza domiciliare ai malati di AIDS
c) Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze
d) Attuazione del Progetto obiettivo Tutela della Salute Mentale
Per l’attuazione dei progetti obiettivo di cui alle precedenti
lettere c) e d) la Giunta regionale provvederà alla definizione di un
adeguato modello organizzativo quale riferimento ai Direttori generali per
la sua realizzazione. Poiché agli obiettivi propri dell’area
delle dipendenze e della salute mentale concorrono molteplici unità
operative e servizi appartenenti a tutte le strutture primarie
dell’azienda (distretto, dipartimento di prevenzione e ospedale),
è necessario individuare una unica entità di coordinamento
operativo e metodologico che ne faciliti l’interazione.
Perciò, sotto il profilo organizzativo, il Dipartimento delle
Dipendenze e il Dipartimento per la Salute Mentale si configurano come
dipartimenti funzionali per obiettivi al pari degli omologhi dipartimenti
ospedalieri descritti dall'articolo 24, comma, 5 lettera a) della legge regionale n. 56/1994
.
La peculiarità di tali dipartimenti consiste nello svolgere
attività prevalentemente a livello distrettuale ma con forte valenza
integrativa sugli obiettivi specifici nei confronti delle altre strutture
primarie dell’azienda. La direzione di dipartimento deve essere
collocata all’interno di un unico distretto, al quale devono essere
attribuite le risorse adeguate ad assicurare il servizio su tutto il
territorio dell’azienda ULSS. Il Direttore generale, in base alla
valutazione del fabbisogno locale, stabilirà se attribuire al
referente del corrispondente programma di intervento di area specifica la
funzione di direzione del dipartimento.
In particolare, il provvedimento relativo alle tossicodipendenze deve
includere:
a) l'arricchimento e la diversificazione dei progetti terapeutici così
da offrire all’utenza della Regione il più ampio programma di
cura e riabilitazione, facendo riferimento alle Comunità Terapeutiche
situate nell’ambito della Regione di residenza del soggetto.
b) il recepimento, in materia di alcool dipendenza, del provvedimento
regionale di cui alla D.G.R. 30 agosto 1994, n. 3980 “Progetto
Alcoologia Veneto”, attuativo del Decreto del Ministero della
Sanità del 30.8.93.
c) le linee di intervento per contrastare efficacemente la domanda di
droga, l'esplicazione delle metodologie operative finalizzate alla
prevenzione, recupero e reinserimento ed alla riduzione del danno, i
criteri di impiego di farmaci sostitutivi nei programmai di trattamento
degli stati di tossicodipendenza, sono definiti dall'apposito progetto
obiettivo approvato dal Consiglio regionale.
d) le indicazioni per la revisione della LR 22 ottobre 1982, n. 49 "Competenza e
disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione
e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope
e da alcool".
Per quanto riguarda il Progetto obiettivo tutela della salute mentale, la
Giunta regionale, elaborerà, sentita la competente Commissione
consiliare, il relativo provvedimento attuativo in linea con il Progetto
obiettivo tutela della salute mentale nazionale emanato con DPR 7 aprile
1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1994. La Giunta
regionale provvede altresì ad adeguare gli allegati al regolamento
regionale 27.12.1991, n. 9, ai criteri indicati dal D.M. sanità n. 43
del 5.2.1992 in modo da estendere l'applicazione della legge regionale n. 28/1991 agli
handicappati psichici.
12. LE AZIONI STRUMENTALI
Le azioni strumentali del PSSR assumono una rilevanza strategica
considerando la fase di impianto organizzativo che caratterizzerà le
nuove Aziende nel triennio e richiede una specifica attenzione anche sul
piano finanziario.
Perciò gli obiettivi prioritari che le azioni strumentali devono
raggiungere sono:
a) lo sviluppo di una rete di rilevazione epidemiologica in grado di
fornire con continuità indicazioni sullo stato di salute della
popolazione;
b) la realizzazione di un sistema informativo direzionale che consenta alla
Regione il monitoraggio dell'attività delle aziende;
c) l'effettiva attivazione del controllo di gestione e il passaggio dalla
contabilità finanziaria alla contabilità analitica in ogni
azienda.
L’assunzione generalizzata di strumenti e logiche operative di tipo
aziendale richiede un investimento pluriennale sia in termini di formazione
che in termini di creazione dei supporti metodologici e di strumenti
operativi; e questo sia a livello regionale che di ULSS e di Aziende
Ospedaliere, nonché di singoli servizi.
I nuovi compiti attribuiti alla Regione dall'articolo 2, comma 2 del D.Lgs.
502/1992 e successive modifiche e le più pregnanti funzioni di
coordinamento e direzione, l’attività di accreditamento delle
strutture, di supporto alle aziende all’introduzione del controllo di
gestione, richiedono un adeguamento nell’organizzazione e nelle
logiche operative.
A tal fine, nelle more della riorganizzazione degli uffici regionali ed in
considerazione dell'attuazione del riordino del SSR disposto dalla
legge regionale n.
56/1994 , la Giunta regionale dà esecuzione a quanto disposto dai
commi 1 e 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 55/1994 e provvede ad
emanare i programmi settoriali relativi alla realizzazione delle azioni
strumentali di seguito esplicitate, avvalendosi anche del supporto di
istituti, enti o soggetti pubblici e privati.
A livello delle Aziende si impone la creazione di nuovi profili
dirigenziali (ad esempio responsabili di distretto, di dipartimento
ospedaliero), l’assunzione di nuovi compiti (esempio controllo di
gestione, reporting, contabilità analitica,) che richiedono di operare
per obiettivi e risultati, con responsabilità sulla qualità dei
servizi erogati nei limiti delle compatibilità finanziarie assegnate
(budget).
In quest’ambito le azioni strumentali fondamentali già inserite
nella legge organizzativa sono sviluppate dal presente PSSR.
Esse riguardano:
1) l'implementazione del sistema informativo socio-sanitario regionale, di
governo e di gestione, adeguando l’attuale impianto alle nuove
funzioni regionali e ridefinendo l’architettura e
l’integrazione dei flussi dalle Aziende.
Sono finalità del sistema informativo socio-sanitario:
a) l’estensione delle rete informativa;
b) la qualificazione delle basi dei dati;
c) lo sviluppo di criteri e metodologie per il monitoraggio e la verifica
dei risultati attesi dell’attività sanitaria;
d) l’ottimizzazione dell’accesso da parte degli utenti del
Servizio Socio-sanitario regionale.
Sono risultati attesi la realizzazione di:
a) quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 56/1994 ;
b) il sottosistema informativo epidemiologico;
c) il sottosistema informativo di ospedale;
d) il sottosistema informativo per la prevenzione e la tutela della salute
collettiva;
e) il sottosistema informativo territoriale socio-sanitario.
Sono indicazioni organizzative:
a) l’individuazione della struttura organizzativa regionale alla
quale fanno capo la gestione e l’indirizzo evolutivo del SISS;
b) la promozione di sviluppi in aree specifiche di interesse regionale, il
coordinamento e l’orientamento delle iniziative e dei sistemi
informativi locali e l’organizzazione complessiva
dell’attività del SISS;
c) l’indirizzo e la verifica dei flussi informativi con le ULSS e le
aziende ospedaliere e con i Ministeri della Sanità e degli Affari
Sociali;
d) la specificazione all’interno del programma settoriale delle
risorse finanziarie, organizzative e strumentali necessarie.
2) la realizzazione dell’Osservatorio epidemiologico regionale,
definendo la struttura in grado di coordinare in termini unitari le
unità operative di rilevazione operanti nelle strutture del SSR e di
associare alla tradizionale analisi di tipo descrittivo ed investigativo la
epidemiologia dei servizi, ovvero, l’epidemiologia clinica,
l’epidemiologia applicata e l’epidemiologia dei servizi
sanitari.
Sono finalità dell’osservatorio epidemiologico:
fornire le informazioni epidemiologiche necessarie al processo di
pianificazione e di valutazione dell’efficacia degli interventi
socio-sanitari.
Sono risultati attesi:
la disponibilità di informazioni epidemiologiche necessarie a
supportare ogni atto di programmazione e di controllo.
Sono indicazioni organizzative:
a) l’individuazione della struttura organizzativa regionale alla
quale fanno capo la gestione e l’indirizzo evolutivo
dell’osservatorio epidemiologico
b) la specificazione all’interno del programma settoriale delle
risorse finanziarie, organizzative e strumentali necessarie.
3) l'effettuazione di sperimentazioni gestionali ed organizzative, nella
ricerca di più efficienti modelli di governo per l’uso delle
risorse finalizzate a raggiungere gli obiettivi prefissati
nell’organizzazione socio-sanitaria.
In tal senso, la Giunta regionale disciplina la materia oggetto della
sperimentazione, delimita gli ambiti e le aree territoriali interessate,
fissa gli obiettivi da perseguire, l’assetto strutturale e tecnico
funzionale dei servizi, la durata della sperimentazione e le modalità
di verifica dei risultati.
4) La realizzazione del sistema di controllo di qualità allo scopo di:
a) sviluppare al livello delle ULSS e delle aziende ospedaliere
l’audit interno;
b) sviluppare a livello regionale la verifica sistematica del grado di
raggiungimento degli obiettivi definiti dalla programmazione.
Sono risultati attesi la realizzazione:
di un costante monitoraggio della qualità dei servizi socio-sanitari
dalla quale derivino puntuali valutazione ai fini dell’accreditamento
delle strutture erogatrici.
Sono indicazioni organizzative:
a) l’individuazione della struttura organizzativa regionale alla
quale fanno capo la gestione e l’indirizzo evolutivo del controllo di
qualità;
b) la promozione di sviluppi in aree specifiche di interesse regionale, il
coordinamento l’orientamento delle iniziative e delle attività
locali e l’organizzazione complessiva dell’attività di
controllo della qualità;
c) la specificazione all’interno del programma settoriale delle
risorse finanziarie, organizzative e strumentali necessarie.
5) L'accreditamento, con il quale saranno stabilite le modalità per la
richiesta dell'accreditamento delle istituzioni sanitarie, la concessione,
l'eventuale verifica e gli accertamenti periodici.
Inoltre, sarà definito il sistema di remunerazione a prestazione che
dovrà tener conto dei seguenti criteri:
a) differente livello di organizzazione;
b) garanzia di continuità assistenziale lungo tutto l'arco temporale
definito;
c) progressiva riduzione tariffaria in caso di superamento della quota di
prestazioni convenuta.
La definizione delle modalità di accreditamento e del sistema di
remunerazione a prestazione dovrà consentire al Direttore generale,
una volta definito il fabbisogno complessivo di prestazioni assistenziali,
di decidere quale quota di prestazioni erogare attraverso le strutture
dell'azienda, quale acquisire presso altre aziende del Servizio sanitario
regionale e da soggetti accreditati
13. RISORSE E POLITICA DELLA SPESA
13.1 Il finanziamento della spesa di gestione delle ULSS e delle aziende
ospedaliere
La determinazione dell'ammontare di risorse finanziarie da destinare al
comparto sanitario per la gestione corrente avviene sulla base di una
coerente, efficiente, razionale e realistica valorizzazione dei livelli
uniformi di assistenza.
Deve essere definito l'impiego e il consumo di risorse umane e materiali
necessarie per l'erogazione delle prestazioni sanitarie da assicurare ai
cittadini, posti i più opportuni obiettivi di efficienza ed efficacia.
Viene in sintesi definito il quadro finanziario congruo con
l'organizzazione del Servizio Sanitario regionale, esplicitato
analiticamente nei livelli uniformi di assistenza.
Le disponibilità finanziaria su cui l'ULSS può fare riferimento
nel predisporre il programma di attività annuale sono costituite da
risorse derivanti dalla ripartizione delle risorse regionali, contributi e
trasferimenti di amministrazioni del settore pubblico allargato, ricavi e
proventi diversi, concorsi, recuperi e rimorsi spese ivi comprese le quote
di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento effettua la ripartizione tra
le ULSS della quota del Fondo sanitario regionale, riferendosi al criterio
fondato su parametri capitari. Esemplificando l’ammontare delle
risorse a disposizione dell’ULSS si compone di:
a) Quota capitaria eventualmente maggiorata in considerazione delle
particolari condizioni geografiche, della composizione per fasce di
età della popolazione residente, nonché della presenza di
funzioni ed attività multizonali.
b) Quota aggiuntiva costituita dalla quota di riequilibrio che viene
attribuita secondo le modalità previste dalla LR 39/1993 e dal PSSR.
Tale assegnazione integrativa viene quindi definita in relazione ai
progetti e piani programmatori attuativi articolati su base pluriennale
predisposti dalle ULSS. In definitiva, la quota di finanziamento procapite
per residente, rappresenta l'ammontare di risorse attribuito per garantire
ed assicurare le prestazioni connesse con i livelli uniformi di assistenza.
tale finanziamento è destinato alla copertura di tutte le spese di
gestione, personale, acquisto di beni e servizi tra cui gli oneri per la
manutenzione delle attrezzature ed apparecchiature sanitarie. In futuro,
quando alla gestione contabile di tipo pubblicistico-finanziaria
subentrerà la gestione contabile di tipo privatistico economica,
saranno ivi ricompresi anche gli oneri per ammortamento.
c) Il finanziamento dell’ULSS deve essere correlato alla dinamica
della mobilità sanitaria, da ciò consegue la compensazione
finanziaria per riequilibrare i maggiori e/o minori oneri sostenuti dalle
strutture sanitarie per la cura dei cittadini non residenti, ad esclusione
di quelle funzioni multizonali di cui sopra, per le quali sono previste
modalità organizzative e di finanziamento specifiche.
Nel nuovo assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale, sono
inserite anche le aziende ospedaliere che hanno la funzione di erogare
prestazioni (differenza delle aziende ULSS alle quali compete garantire i
livelli uniformi di assistenza) e per le quali sono previste specifiche
modalità di finanziamento.
In particolare il riferimento di maggior rilievo in questo caso è
costituito dal pagamento a prestazione in base a tariffe sia per
l'attività di ricovero e per le attività specialistica,
diagnostica e terapeutica.
Il volume delle entrate delle aziende ospedaliere dipende quindi
fondamentalmente dalla quantità e dalla qualità delle prestazioni
erogate e non dal livello di spesa da sostenere per l'acquisizione dei
fattori produttivi..
Va tenuto presente che secondo quanto previsto dalla legge di
accompagnamento della legge finanziaria n. 724/1994, il principio del
finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base di tariffe, dovrebbe
estendersi a tutti i presidi ospedalieri anche se non costituiti in
aziende.
13.2 Il finanziamento per gli investimenti
Il processo di razionalizzazione della rete ospedaliera regionale avviato
con la legge
regionale n. 39/1993 e ulteriormente confermato e precisato nelle
prescrizioni del PSSR 1996/1998, incontra nel governo della spesa per gli
investimenti un momento critico per la sua piena realizzazione.
L'esiguità delle risorse finanziarie disponibili per alimentare il
processo di trasformazione verso il nuovo modello ospedaliero regionale
disegnato dai principi della L.R. 39/1993 costituisce una causa notevole di
difficoltà e rallentamenti.
In effetti, la consistenza delle prevedibili disponibilità finanziarie
in conto capitale per il triennio di validità del piano non appare
adeguatamente dimensionata ne per dare soddisfacente risposta alle esigenze
di mantenimento del patrimonio edilizio e tecnologico dei presidi sanitari,
ospedalieri ed extraospedalieri, ne per assecondare le legittime richieste
e prescrizioni di sviluppo qualitativo della rete dei servizi sanitari
regionali. Peraltro, la determinazione con legge finanziaria dello
stanziamento annuale del fondo sanitario regionale in conto capitale
caratterizza in senso congiunturale la consistenza di questo flusso di
mezzi monetari che, in quanto oggetto di manovre di rientro della spesa
pubblica, risulta totalmente sganciato da più opportune logiche
programmatorie.
La scelta strategica volta al superamento delle difficoltà finanziarie
delineate va opportunamente inquadrata nell'ambito dei nuovi principi di
riordino del servizio sanitario nazionale posti dal D.Lgs. n. 517/1993, in
particolare nel quadro attuativo deliberato dal Consiglio regionale nelle
leggi n. 55/1994 e n. 56/1994 da cui emergono tre tipologie di fonti di
finanziamento per interventi di investimento:
a) il fondo sanitario regionale in conto capitale;
b) l'autofinanziamento proveniente dal ricavato delle alienazioni
patrimoniali e dall'impiego dei risultati economici positivi;
c) il ricorso al mercato creditizio nei limiti suindicati; fonti di
finanziamento che vanno convenientemente utilizzate in relazione alla loro
consistenza, disponibilità ed onerosità.
Al riguardo, la piena responsabilità della Regione in ordine al
ripiano dei disavanzi di gestione delle proprie aziende sanitarie e
ospedaliere nonché la precisa attribuzione dei compiti di
programmazione, di indirizzo e supporto tecnico, di vigilanza e controllo
alla Regione e di quelli di gestione alle aziende sanitarie e ospedaliere
dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica, costituiscono i due aspetti salienti del nuovo quadro
istituzionale le cui implicazioni sul piano del governo della spesa per gli
investimenti portano ad una reinterpretazione del ruolo svolto dal fondo
sanitario regionale in conto capitale.
Tale reinterpretazione investe da un lato, la tipologia degli investimenti
oggetto di contributi erogati a valere sulle risorse del fondo sanitario
regionale in conto capitale, dall’altro, le condizioni richieste per
l'ammissibilità a contributo dei singoli interventi. Aspetti entrambi
necessari ai fini di una effettiva razionalizzazione di tutta la spesa
sanitaria.
Per quanto riguarda il primo aspetto, deve trattarsi di investimenti di
sviluppo il cui significato, specie per le dotazioni ospedaliere, va
correttamente inteso nel senso di creazione di posti letto in sostituzione
di esistenti e non di posti letto in aggiunta a quelli già attivi.
Inoltre, fondamentale importanza per la razionalizzazione di tutta la spesa
sanitaria risiede nella selezione di quegli investimenti con un
significativo impatto in termini di contenimento della spesa di gestione
corrente dei futuri esercizi.
Passando ai requisiti per l'ammissibilità al contributo regionale,
essi sono diretta conseguenza del fatto che, da un lato, il fondo sanitario
regionale in conto capitale non può da solo garantire tutti i mezzi
necessari al fabbisogno di investimenti, dall'altro, non è più
ammissibile alcuna deroga alla logica dell'opera completa e/o di una
progettazione degli investimenti articolata per lotti funzionali in grado
di garantire ritorni economici fin dall'entrata in funzione del primo
lotto. In tal senso, il governo delle risorse del fondo sanitario regionale
in conto capitale assumerà valenza integrativa delle altre due fonti
finanziarie con effetto moltiplicatore di risorse disponibili per gli
investimenti, tipicamente quelle provenienti dall'autofinanziamento per le
alienazioni patrimoniali.
Operativamente, la regola della compartecipazione, che di norma
presiederà alla formulazione dei piani finanziari per la copertura
delle spese di investimento di quegli interventi di cui si richiede il
coinvolgimento del fondo sanitario regionale in conto capitale, impone
l'attivazione di una quota minima di autofinanziamento inversamente
ottenibili e annualmente determinata dalla Giunta regionale in relazione
alle effettive disponibilità dello stesso fondo sanitario regionale in
conto capitale.
Nel merito della terza fonte, e cioè il ricorso al mercato creditizio,
va detto che si tratta di una potenziale fonte di finanziamento con oneri a
carico del bilancio aziendale su cui vige, però, il pieno controllo
della Regione che, in sede di programmazione annuale degli investimenti, ne
consente l'utilizzo fino ad un ammontare complessivo delle rate, per
capitale e interessi, non superiore al 15% del valore della somma
consolidata regionale delle poste dei bilanci preventivi economici annuali
delle aziende al netto della quota del fondo sanitario nazionale di parte
corrente attribuita alla Regione e, compatibilmente con il mantenimento
negli esercizi futuri delle condizioni di equilibrio economico e
finanziario delle aziende richiedenti.
Al fine di accelerare e svincolare la realizzazione dei programmi
d'investimento dalla effettiva disponibilità delle risorse provenienti
dalle alienazioni patrimoniali, collegate a tempi tecnico-procedurali non
sempre compatibili con la temporalizzazione degli obiettivi programmati, la
L. R. 55/1994, ha previsto l'istituzione, nel bilancio regionale, di un
apposito fondo di rotazione da cui attingere le anticipazioni finanziarie a
favore delle ULSS e delle aziende ospedaliere, con l'obbligo di reintegro
ad avvenuta acquisizione delle risorse ottenute dalle medesime alienazioni.
Altra importante fonte integrativa per l’attuazione degli
investimenti è rappresentata dalla finanza straordinaria. Su tale
fronte sono stati approvati dal legislatore nazionale due programmi con
valenza diffusa su tutto il territorio nazionale:
a) il primo previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 che
per la Regione Veneto ha consentito la programmazione di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e
soggetti non autosufficienti per un importo complessivo per il primo
triennio di 554 miliardi di lire;
b) il secondo programma concerne interventi urgenti per la prevenzione e la
lotta contro l’AIDS finanziato dalla legge 5/6/1990, n. 135 che per
il Veneto ha previsto un
finanziamento complessivo di lire 178 miliardi.
Finora si è trattato delle fonti per la copertura degli investimenti
in edilizia ed attrezzature sostanzialmente di sviluppo, inteso in senso
qualitativo più che quantitativo, e comunque di notevole impegno
economico. Per quanto concerne invece il finanziamento degli interventi di
ricostituzione della dotazione strumentale e del suo adeguamento al
progresso tecnologico ed in genere per gli acquisti di attrezzature
tecnico-sanitarie per le quali vi è ampio consenso circa la loro
efficacia diagnostico-terapeutica, ciascuna azienda deve farsi carico del
mantenimento in efficienza di questa parte della propria tecnologia
sanitaria mediante le risorse del proprio bilancio tra cui rientrano i
risultati economici positivi.
Note
( 1) Gli articoli del capo II del
Titolo IV della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 dettano nuove disposizioni in materia
di tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio sanitaria, in
particolare l'art. 113 ha istituito: "1. ............ la Conferenza
regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria che,
nello svolgimento delle attività, si raccorda con la Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali, prevista dall’articolo 9 della
legge regionale 3
giugno 1997, n. 20 .
2. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e
socio sanitaria esprime parere:
a) sulla proposta di piano socio sanitario regionale;
b) sulle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l’alta
integrazione socio sanitaria;
c) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall’articolo 3
bis comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni relativamente alle aziende ULSS;
d) sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale;
e) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall’articolo 3
bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni relativamente alle aziende ospedaliere.
3. Nell'esposizione del parere di cui al comma 2, lettera a), la Conferenza
esprime in particolare parere sui seguenti aspetti:
a) gli standard qualitativi delle prestazioni sociali e sanitarie;
b) i servizi essenziali da garantire alle persone;
c) la pari opportunità di prevenzione, cura, riabilitazione e
assistenza per tutte le persone residenti nel suo territorio;
d) la definizione, per territori alpini o disagiati, di parametri speciali
necessari a compensare condizioni di disagio oggettive;
e) la determinazione delle risorse da impegnare per garantire quanto
stabilito nella programmazione;
f) la periodica azione di monitoraggio e di controllo sul raggiungimento
degli obiettivi programmati.
4. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e
socio sanitaria propone annualmente documenti di valutazione sullo stato
dell’organizzazione e dell’efficacia dei servizi, sulla base
delle informazioni contenute nella relazione sanitaria regionale che la
Giunta regionale provvede a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno ai
sensi dell'articolo 115. Copia dei documenti di valutazione è
trasmessa al Consiglio regionale.
5. Limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 7, del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la
Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio
sanitaria può chiedere alla Regione di revocare i direttori generali
delle aziende ospedaliere o di non disporne la conferma.
6. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e
socio sanitaria elegge al suo interno il proprio Presidente. Essa ha la
seguente composizione:
a) i presidenti delle Conferenze dei sindaci;
b) tre rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI) sezione regionale;
c) un rappresentante dell’Unione regionale delle province del Veneto
(URPV);
d) un rappresentante dell’Unione nazionale comuni, comunità ed
enti montani (UNCEM).
7. Per la trattazione di argomenti che si riferiscono a funzioni e
competenze delle amministrazioni provinciali, la Conferenza regionale
permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria è
integrata dai Presidenti delle province.
8. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 sono nominati
con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle
rispettive associazioni.
9. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio
sanitaria provvede alla designazione del componente del collegio sindacale
spettante all’organismo di rappresentanza dei comuni nelle aziende
ospedaliere.
10. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e
socio sanitaria si insedia entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge e, organizza i propri lavori nel rispetto delle
finalità e dei compiti previsti dal presente articolo." e gli articoli
122 e 123 hanno delegato ai comuni ed alle ULSS funzioni amministrative.
( 2) Con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23
è stato approvato il Piano socio-sanitario regionale 2012 –
2016, gli articoli 2 e 3 della predetta legge dettano le disposizioni
generali del nuovo PSSR ed in particolare l’art. 3 al comma 2
stabilisce che le disposizioni del Piano socio-sanitario regionale per il
triennio 1996-1998 mantengono la loro efficacia sino a quando non siano
approvati gli specifici provvedimenti di attuazione del nuovo PSSR di cui
all’articolo 2, comma 3 della medesima legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 .
( 4) Il comma 2 art. 5 della
legge regionale 29
giugno 2012, n. 23 ha previsto la sostituzione dell’espressione
“direttore dei servizi sociali” con l’espressione
“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”
in tutta la legislazione regionale.
( 14) Il comma 2 art. 5 della
legge regionale 29
giugno 2012, n. 23 ha previsto la sostituzione dell’espressione
“direttore dei servizi sociali” con l’espressione
“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”
in tutta la legislazione regionale.
( 15) Il comma 2 art. 5 della
legge regionale 29
giugno 2012, n. 23 ha previsto la sostituzione dell’espressione
“direttore dei servizi sociali” con l’espressione
“direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale”
in tutta la legislazione regionale.
SOMMARIO
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