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Sommario: Legge Regionale 5/1996
Legge Regionale 5/1996
S O M M A R I O
Legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 (BUR n. 14/1996)
PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1996/1998. (1)
CAPO I Processo di programmazione socio-sanitaria
Art. 1 - Oggetto.
Art. 2 - Finalità.
Art. 3 - Obiettivi strategici.
CAPO II Integrazione socio-sanitaria e modifiche della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
Art. 4 - Strumenti dell'integrazione. (2)
Art. 5 - Organizzazione dell'integrazione.
Art. 6 - Abrogazione degli articoli 7 ed 8 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.
Art. 7 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.
Art. 8 - Comunità terapeutiche per tossicodipendenti.
Art. 9 - Disposizioni per i Servizi pubblici per le tossicodipendenze.
Art. 10 - Procedure di verifica.
Art. 11 - Determinazione delle quote sanitarie e di rilievo sanitario.
CAPO III Contenuti della programmazione territoriale
Art. 12 - Prevenzione collettiva.
Art. 13 - Assistenza territoriale.
Art. 13 bis – Prestazioni sociali in strutture residenziali.
CAPO IV Contenuti della programmazione ospedaliera
Art. 14 - Dimensionamento della rete ospedaliera regionale.
Art. 15 - Organizzazione del dipartimento ospedaliero.
Art. 16 - Valutazione dell’attività ospedaliera.
Art. 17 - Assistenza specialistica ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale.
CAPO V Progetti obiettivo ed azioni programmate
Art. 18 - Progetti obiettivo ed azioni programmate.
Art. 19 - Formazione del personale.
CAPO VI Azioni strumentali
Art. 20 - Organizzazione regionale.
Art. 21 - Sistema informativo socio-sanitario.
Art. 22 - Osservatorio epidemiologico.
Art. 23 - Controllo di qualità.
Art. 24 - Accreditamento.
Art. 25 - Sperimentazioni organizzative.
CAPO VII Risorse
Art. 26 -Criteri e procedure per l’impiego di risorse sanitarie.
Art. 27 - Criteri e procedure per la ripartizione del Fondo sociale regionale.
Art. 28 - Indirizzi e prescrizioni in materia di personale sanitario e sociale.
CAPO VIII Disposizioni transitorie e finali
Art. 29 - Sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55.
Art. 30 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
Art. 31 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
Art. 32 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
Art. 33 - Presidi multizonali di prevenzione.
Art. 34 - Nucleo tecnico.
Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali.
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