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Contenuti: Legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 (BUR n. 58/1996)

Legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 (BUR n. 58/1996) [sommario] [RTF]

ISTITUZIONE DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO REGIONALI E DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI REDDITO

Art. 1 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato, per l'anno accademico 1996/1997, nella misura di lire 160.000.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge n. 549/1995, per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 alla Regione Veneto per l'intero importo.
3. Le università e gli istituti universitari di cui al comma 2 accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa prevista dal comma 1.

Art. 2 - Esoneri dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Omissis (1)

Art. 3 - Esazione della tassa regionale e destinazione del gettito.

1. Il gettito della tassa regionale al netto dei costi di esazione e di erogazione del servizio di cui al comma 2, è finalizzato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 23, della legge n. 549/1995.
2. Per l'esazione della tassa regionale e l'erogazione del servizio delle borse di studio e dei prestiti d'onore non può essere speso più dell'uno per cento del gettito introitato.

Art. 4 - Aggiornamento degli importi della tassa regionale.

1. A decorrere dall’anno accademico 1999 - 2000, sentita la Conferenza Regione - Università del Veneto, istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , l’importo della tassa regionale è aggiornato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno sulla base del tasso d’inflazione programmato relativo all’anno solare d’inizio dell’anno accademico, arrotondando l’importo alle mille lire superiori. (2)

Art 5 - Importo della borsa di studio regionale e determinazione dei limiti di reddito.

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”, gli importi delle borse di studio regionali per l’anno accademico 1997/1998 sono così determinati:
a) studenti fuori sede L. 6.858.000
b) studenti pendolari L. 3.740.000
c) studenti in sede L. 2.805.000 più un pasto giornaliero gratuito.(3)
1 bis. Per quanto attiene al limite di reddito complessivo lordo del nucleo familiare, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997. (4)
2. A decorrere dall’anno accademico 1999 – 2000, sentita la Conferenza Regione – Università del Veneto, istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , l’importo della borsa di studio regionale può essere aggiornato dalla Giunta regionale sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo relativa all’anno solare precedente a quello di inizio dell’anno accademico, arrotondando l’importo alle mille lire superiori. (5)

Art. 6 - Modalità per il versamento della tassa regionale.

1. La tassa regionale è riscossa direttamente dalla Regione, mediante versamento nell'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Veneto o, attraverso apposita convenzione che la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, dalle università e dagli istituti universitari di cui all'articolo 1, comma 2, o dagli Enti di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 50/1982 , e successive modifiche ed integrazioni. (6)
2. Le modalità di pagamento, la riscossione e le sanzioni per omesso versamento sono disciplinate dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 , e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Articolo abrogato da art. 39 legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
(2) Articolo così sostituito da comma 1 dell’art. 14 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
(3) Comma così sostituito da comma 1 art. 51 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
(4) Comma aggiunto da comma 2 art. 51 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
(5) Comma così sostituito da comma 2 dell’art. 14 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29
(6) La legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 è stata abrogata dall'art. 39 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO

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