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Contenuti:
Legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 (BUR n. 58/1996)
Legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 (BUR n. 58/1996) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELLA
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, ADEGUAMENTO DEGLI
IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO REGIONALI E DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI
REDDITO
Art. 1 - Tassa regionale per il
diritto allo studio universitario.
1. In attuazione dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario è determinato, per l'anno accademico 1996/1997, nella
misura di lire 160.000.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge n. 549/1995, per
l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente
riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di
grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale,
gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 alla
Regione Veneto per l'intero importo.
3. Le università e gli istituti universitari di cui al comma 2
accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del
versamento della tassa prevista dal comma 1.
Art. 2 - Esoneri dalla tassa
regionale per il diritto allo studio universitario.
Art. 3 - Esazione della tassa
regionale e destinazione del gettito.
1. Il gettito della tassa regionale al netto dei costi di esazione e
di erogazione del servizio di cui al comma 2, è finalizzato a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 23, della legge n. 549/1995.
2. Per l'esazione della tassa regionale e l'erogazione del servizio
delle borse di studio e dei prestiti d'onore non può essere speso
più dell'uno per cento del gettito introitato.
Art. 4 - Aggiornamento degli
importi della tassa regionale.
1. A decorrere dall’anno
accademico 1999 - 2000, sentita la Conferenza Regione - Università del
Veneto, istituita ai sensi dell’ articolo 4 della
legge regionale 7
aprile 1998, n. 8 , l’importo della tassa regionale è
aggiornato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno sulla base del tasso
d’inflazione programmato relativo all’anno solare
d’inizio dell’anno accademico, arrotondando l’importo
alle mille lire superiori. ( 2)
Art 5 - Importo della borsa di
studio regionale e determinazione dei limiti di reddito.
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 “Uniformità di
trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”, gli
importi delle borse di studio regionali per l’anno accademico
1997/1998 sono così determinati:
a) studenti fuori sede L. 6.858.000
b) studenti pendolari L. 3.740.000
c) studenti in sede L. 2.805.000 più un pasto giornaliero
gratuito.( 3)
1 bis. Per quanto attiene al limite di reddito complessivo lordo del
nucleo familiare, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997. ( 4)
2. A decorrere dall’anno
accademico 1999 – 2000, sentita la Conferenza Regione –
Università del Veneto, istituita ai sensi dell’ articolo 4 della
legge regionale 7
aprile 1998, n. 8 , l’importo della borsa di studio regionale
può essere aggiornato dalla Giunta regionale sulla base della
variazione dell’indice dei prezzi al consumo relativa all’anno
solare precedente a quello di inizio dell’anno accademico,
arrotondando l’importo alle mille lire superiori. ( 5)
Art. 6 - Modalità per il
versamento della tassa regionale.
1. La tassa regionale è riscossa direttamente dalla Regione,
mediante versamento nell'apposito conto corrente postale intestato alla
tesoreria della Regione Veneto o, attraverso apposita convenzione che la
Giunta regionale è autorizzata a stipulare, dalle università e
dagli istituti universitari di cui all'articolo 1, comma 2, o dagli Enti di
cui all'articolo 4 della legge regionale n. 50/1982 , e successive
modifiche ed integrazioni. ( 6)
2. Le modalità di pagamento, la riscossione e le sanzioni per
omesso versamento sono disciplinate dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 , e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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