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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 30 luglio 1996, n. 19 (BUR n. 70/1996)
Legge regionale 30 luglio 1996, n. 19 (BUR n. 70/1996) [sommario] [RTF]
MODIFICA
DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54
"ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI (1)
"Art. 30 - Tariffe minime e agevolazioni.
Art. 2 - Criteri di
indirizzo.
1. Al fine di conseguire l'omogeneità nel settore delle
agevolazioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 ,
come sostituito dall'articolo 1, la Giunta regionale, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera
criteri di indirizzo sulle agevolazioni, nonché criteri per il
riparto dei contributi .
Art. 3 - Norma
finanziaria.
1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge,
quantificato in lire 300.000.000 per l'anno 1996, si provvede mediante
prelevamento di pari importo per competenza e per cassa dal fondo globale
capitolo n. 80210 - partita n. 2 - del bilancio di previsione 1996 e
iscrizione della somma di lire 300.000.000 al capitolo n. 45754 così
denominato "Contributo per incentivare l’uso dei servizi di
trasporto pubblico delle fasce deboli dell’utenza di cui
all’ articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 ".
Art. 4 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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