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Contenuti:
Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 (BUR n. 70/1996)
Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 (BUR n. 70/1996) [sommario] [RTF]
NUOVE MODALITA' DI
CALCOLO DELLE VOLUMETRIE EDILIZIE, DEI RAPPORTI DI COPERTURA, DELLE ALTEZZE
E DELLE DISTANZE LIMITATAMENTE AI CASI DI AUMENTO DEGLI SPESSORI DEI
TAMPONAMENTI PERIMETRALI E ORIZZONTALI, PER IL PERSEGUIMENTO DI MAGGIORI
LIVELLI DI COIBENTAZIONE TERMO ACUSTICA O DI INERZIA TERMICA
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge detta disposizioni per agevolare l'attuazione
delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli
edifici.
2. Essa si applica:
a) alle nuove costruzioni;
b) agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti,
comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge prevalgono sui
regolamenti e sulle altre norme comunali.
Art. 2 - Modalità di
calcolo.
1. I tamponamenti perimetrali e i muri
perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai
delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul
risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali
che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che
sovrastrutturali superiori a centimetri trenta, non sono considerati nei
computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per
la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad un massimo di
ulteriori centimetri venticinque per gli elementi verticali e di copertura
e di centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi, se il maggior
spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione
termica, acustica o di inerzia termica. ( 1)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze
massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici e dalle strade fermo
restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli
stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti,
in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti,
compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi
costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la
necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni
diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano
le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica formazione.
4. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla
presentazione di istanze per il rilascio di autorizzazione o concessione
edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di
eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati
avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono effettuare
riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi precedenti, salvo
l'applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti
di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.
5. Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e
delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della presente
legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli
e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive
dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituisce
parte integrante del progetto.
Note
( 1) Comma modificato da comma 1
art. 21 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha sostituito le parole “e
di centimetri quindici per quelli orizzontali intermedi” con le
parole “e di centimetri venticinque per quelli orizzontali
intermedi”.
SOMMARIO
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