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Contenuti:
Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996)
Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLA
RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI
TITOLO I
Finalità
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della
Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei
freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti
dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e
l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio
regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto
dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
TITOLO II
Raccolta dei funghi
Capo
I
Autorizzazione e limiti alla raccolta
Art. 2 - Autorizzazione alla
raccolta.
1. La raccolta dei funghi è
subordinata al rilascio:
a) di una autorizzazione, sotto forma di apposito tesserino, il cui modello
è approvato dalla Giunta regionale, avente validità su tutto il
territorio regionale;
b) del permesso di cui al comma 5 che consente la raccolta nell'ambito del
territorio dell'ente che l'ha rilasciato.
2. Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria
competenza, e nei Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente
territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui
al comma 1, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.
5. Le Comunità montane e le Province determinano su base annua:
a) il numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali,
mensili ed annuali da rilasciare ai soggetti in possesso del tesserino
regionale, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio,
nonché al numero degli abitanti;
b) i soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi in ogni Comune.
6. La Giunta regionale determina, sentite le Province e le
Comunità montane, le giornate nelle quali è consentita la
raccolta.
7. Nei territori appartenenti al demanio regionale, il permesso
è rilasciato dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su
proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da
rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all' articolo 10. ( 3)
7 bis. Nel territorio appartenente alle Regole il permesso è
rilasciato dal Presidente della Regola o da un suo delegato che comunica
annualmente alla Giunta regionale il numero massimo di permessi da
rilasciare. ( 4)
8. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei
terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi
diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di
consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di
pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono
l'esenzione.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori
ricadenti nei parchi naturali regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone
appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale,
è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso.
Art. 2 bis - Famiglie
regoliere.
1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno il diritto di
raccolta dei funghi epigei, senza alcuna limitazione di confini e termini
tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente,
percorrendo l’intera proprietà regoliera. ( 5)
Art. 3 - Limiti di raccolta.
1. La raccolta giornaliera pro-capite
dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2, di
cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
h) CLITOCYBE GEOTROPA;
i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa
(Spugnola);
l) POLYPORUS poes caprae;
m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto
è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi
concresciuti.
3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per
scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per
specie.
4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando
sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la
determinazione della specie di appartenenza.
5. È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di
ovolo chiuso.
6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al
conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in
proprietà od in possesso.
Art. 4 - Modalità di
raccolta.
1. La ricerca dei funghi è vietata
durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della
levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di
rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero
del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il
carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a
consentire la sicura determinazione della specie.
3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di
qualsiasi specie.
4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i
funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori
rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto
di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993,
n. 352.
5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche
ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per
opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo
restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 5 - Divieti di
raccolta.
1. La raccolta di funghi epigei è
vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in
parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base
di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico,
individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali
interessati.
1 bis. Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul
territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le
amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla
Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.
( 6)
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi
privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli
immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai
proprietari stessi.
3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a
verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di
viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle
zone industriali.
Art. 6 - Limitazioni
temporali.
1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui al comma 6
dell'articolo 2, o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente
disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui
possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori
biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra
micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi
limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in
pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle
Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta delle Province,
delle Comunità montane o dei Comuni interessati.
Art. 7 - Corsi didattici.
1. Ai sensi dell'articolo 10 della
legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di
rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo
svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e
scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela
ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela
della flora fungina.
Capo II
Deroghe e raccolta a fini economici
Art. 8 - Autorizzazione
speciale.
1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare una
speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere
temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti
di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio
regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi
provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre
manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per
comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli
Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche
nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità
per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo
le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un
calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono
richieste.
3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono
documentare le proprie attività e gli studi effettuati.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal
medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità
commesse dal titolare della autorizzazione medesima.
Art. 9 - Deroghe per le zone
montane.
1. Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono
delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da
tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai
limiti di cui all' articolo
3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma
1 dell'articolo 3 medesimo.
Art. 10 - Agevolazioni alla
raccolta.
1. A coloro che effettuano la
raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti
agevolazioni:
a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del
triplo della quantità prevista al comma 1 dell' articolo 3.
2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie
di residenti:
a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agro-forestali.
TITOLO III
Commercializzazione dei funghi
Art. 11 - Commercializzazione.
(7)
1. L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi
spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli
articoli 2 e 7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti
riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine
commercializzate.
2. Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi
può essere adibito un istitore o un preposto in possesso
dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di
autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata
di chi assume l'incarico di vendita.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali
competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e
stabilisce le relative modalità.
4. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio
è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da
parte delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione
stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 32, lettera
g), dello Statuto.
5. Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del
DPR 14 luglio 1995, n. 376.
TITOLO IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 12 - Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione
della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale
dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle
guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli
operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie
locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie
giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali e il personale
indicato dall' articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e
dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 .
( 8)
1 bis. Ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della
legge regionale 15
novembre 1974, n. 53 , i regolieri e gli aventi diritto di uso civico,
ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza”, possono svolgere attività di vigilanza di cui al
comma 1. ( 9)
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene
svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 13 - Sanzioni
amministrative.
1. Per la violazione delle
disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da euro 26,00 a euro 52,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza
aver conseguito la prescritta autorizzazione di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a);
b) da euro 26,00 a euro 52,00 per chi esercita la raccolta di funghi senza
aver ottenuto il permesso previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera
b), o in giornate nelle quali la raccolta non è comunque consentita;
c) da euro 26,00 a euro 52,00 per ogni kg, o frazione di esso, di funghi
raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1;
d) da euro 26,00 a euro 52,00 per ciascuna violazione ai divieti e
prescrizioni previste all’articolo 3, commi 3, 4 e 5;
e) da euro 26,00 a euro 52,00 per ciascuna violazione ai divieti e
prescrizioni previste all’articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, e 5;
f) da euro 26,00 a euro 52,00 per la raccolta in zone di divieto di cui
all’articolo 5, commi 1, 1 bis, 2, e 3;
2. Fermo restando l’obbligo di denuncia
all’autorità giudiziaria in ipotesi di reato,
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente
articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere
distrutto in loco innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo
micologico, ad enti o istituti di beneficenza.
3. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1,
l’autorizzazione alla raccolta dei funghi viene immediatamente
revocata e può essere successivamente rilasciata solo dopo cinque anni
dalla revoca.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna
violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro
cumulabili; non sono cumulabili le sanzioni previste al comma 1 lettera a)
con quelle previste al comma 1, lettera b).
5. Per l’accertamento delle violazioni di cui alla presente
legge e per l'irrogazione e l’introito delle relative sanzioni
trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al
sistema penale” e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
“Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale” e loro successive
modificazioni. ( 10)
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 14 - Istituzione
Ispettorati micologici.
1. Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito,
entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge,
un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In
fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione
delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.
2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando
strutture già operanti e personale già dipendente delle
Unità locali socio sanitarie medesime.
Art. 15 - Disposizioni
esecutive di attuazione.
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge ai sensi della lettera g) dell' articolo 32 dello
Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e
definisce il fac-simile del tesserino di cui all' articolo 2.
Art. 16 - Introiti.
1. I raccoglitori di funghi sono
tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso,
di un contributo variabile da lire 5.000 a lire 150.000.
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e
dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota non
inferiore al settanta per cento a favore di interventi di tutela e
valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le
iniziative di cui all' articolo
7 e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per
l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.
2 bis. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie, irrogate per violazioni accertate sul territorio regoliero e
sulle terre di uso civico, per la parte eccedente i costi sostenuti per lo
svolgimento delle funzioni di vigilanza, sono destinati al miglioramento
dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio delle regole e
delle amministrazioni separate dei beni di uso civico. ( 11)
3. Le Comunità montane e le Province possono determinare
l'esenzione, per i residenti, dal pagamento del contributo di cui al comma
1.
Art. 17 - Abrogazione.
1. Sono abrogati:
Art. 18 - Norma
transitoria.
1. Le disposizioni di cui al Titolo II, ( 12) si applicano a partire dal 31 marzo 1997.
1bis Le disposizioni di cui
all’ articolo 11,
commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1999. ( 13)
Note
( 7) L’art. 28 della legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 dispone che “Ai fini della realizzazione degli
interventi diretti al riconoscimento dell'idoneità all'identificazione
delle specie fungine commercializzate da parte dei soggetti di cui
all'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 ,
"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi
e conservati", la Giunta regionale è autorizzata a concedere
finanziamenti alle strutture, dalla medesima individuate, sulla base di
idonei progetti operativi.”
( 8) L'art. 4 della legge regionale 6 agosto 1987,
n. 42 dispone che: "1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle
violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi
dell'articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitati anche dal
Dipartimento per le foreste e l'economia montana della Giunta regionale.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economica
montana e dei servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore a
quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati
e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla presente legge sono
ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di
procedure penale.".
SOMMARIO
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